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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/04/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3240/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3240/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MESSUTI GAETANO elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO 73 LECCE presso il difensore avv. MESSUTI GAETANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di pc
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la al fine di accertare gli illegittimi Controparte_1 addebiti operati dall'istituto di credito convenuto con riguardo a due rapporti di conto corrente e ottenere la rideterminazione del saldo nonché la ripetizione delle somme indebitamente incamerate. Contr In particolare, parte attrice ha dedotto di avere acceso presso il c/c n. 33210, estinto in data
6/9/2013, in ordine al quale ha eccepito la nullità per carenza di forma scritta, chiedendo la condanna della banca alla ripetizione di tutte le somme indebitamente addebitate, quantificate in € 49.199,86; ha pagina 1 di 7 altresì dedotto di aver acceso presso lo stesso istituto di credito in data 22/1/2013 il c/c n. 45744 tuttora in essere eccependo in relazione ad esso a) la nullità per carenza delle norme regolanti il rapporto;
b)
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, in quanto il contratto riportava un tasso TAN attivo per il cliente in eguale misura percentuale rispetto al tasso TAE;
c) l'indeterminatezza/indeterminabilità ex art. 1346 c.c. della pattuizione dei tassi passivi banca e la violazione dei disposti ex art. 118 TUB, sino alla data del 7/1/2016 in cui si concordavano condizioni economiche valide ed efficaci fra le parti;
d) la nullità per indeterminatezza dei tassi passivi a seguito di nuova pattuizione in data 19/2/2016. In ordine a tale rapporto parte attrice ha chiesto la rideterminazione del saldo al netto degli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca quantificati in € 38.454,17. Contr Si è costituita in giudizio , d'ora in avanti preliminarmente Controparte_1 svolgendo eccezione di prescrizione e contestando nel merito la fondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. tecnico contabile, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In primo luogo, attesa la mancata comparizione del procuratore di parte convenuta, costituita in giudizio, all'udienza di precisazione delle conclusioni, per la medesima, devono intendersi precisate le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, ritenendosi in conformità al condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. Ordinanza n. 13524/2022, Cass. Ordinanza n. 22360/2013), che nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.
Tanto premesso, la domanda è fondata nei termini che si passano a esaminare.
Parte attrice ha innanzitutto eccepito la nullità contratto di c/c n. 33210 per mancata pattuizione per Contr iscritto. A fronte di tale eccezione, ha omesso di produrre elementi documentali a supporto dell'esistenza del contratto stipulato ab origine in forma scritta e dunque di provare la stipulazione formale del rapporto di cui si discorre. Nemmeno, peraltro, parte convenuta ha contestato l'eccezione in esame allegando e provando l'apertura del rapporto nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, con applicazione del regime che consentiva la conclusione per facta concludentia dei contratti bancari, ciò che escluderebbe la nullità del titolo.
Dovendosi quindi ritenere che il contratto di conto corrente n. 33210 sia stato acceso successivamente all'entrata in vigore della legge 154/1992 ne va dichiarata la nullità per difetto di forma.
pagina 2 di 7 Dalla nullità del titolo discende il venir meno del diritto al corrispettivo, osservandosi che il comma 7 dell'art. 117 T.U.B. dispone la sostituzione con il tasso nominale dei B.O.T. solo in ipotesi di inosservanza del comma 4 (mancata indicazione del tasso in un contratto esistente) e di nullità di cui al comma 6, mentre nell'ipotesi (che ricorre nel presente giudizio) di cui al comma 3 non è previsto alcun tasso sostitutivo, coerentemente alla valutazione circa il venir meno di valido titolo della dazione.
A ciò consegue l'illegittimità di tutti gli addebiti effettuati sul predetto conto a titolo di corrispettivo (e quindi segnatamente a titolo di interessi, semplici o anatocistici, competenze, spese), con conseguente necessità di rielaborazione del saldo del conto corrente.
Il ricalcolo così come indicato dev'essere effettuato per tutta la durata del rapporto, salvo le precisazioni in punto di prescrizione, mancando la prova di una successiva corretta pattuizione delle condizioni economiche del contratto di conto corrente ordinario.
Ciò posto, come esposto in premessa, parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione con riferimento alle domande relative ad addebiti e/o pagamenti anteriori all'1/8/2012 (ossia dieci anni prima della data della notifica dell'atto di citazione).
Sotto il profilo della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione nella materia in esame occorre tener conto del consolidato principio della Suprema Corte secondo “l'azione di ripetizione dell'indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens”. La Corte precisa poi che “tutte le volte in cui i versamenti in conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell'affidamento concesso al cliente si tratterrà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può ancora continuare a godere, e non di pagamenti. In questi casi il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente, a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi” (Cass. n. 24418/2010).
pagina 3 di 7 Orbene il C.T.U. nominato, all'esito di una analisi approfondita della documentazione in atti, esente da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante) e svolta nel contraddittorio delle parti, con esaustiva risposta alle osservazioni delle parti, pertanto condivisa dal Tribunale, ha accertato che con riferimento al rapporto n. 33210 il rapporto dare/avere fra le parti, come rideterminato dal consulente in applicazione dei principi sopra enunciati si risolve in un credito del correntista alla data del 26/8/2013 di € 39.293,69 in luogo del saldo a credito alla medesima data di € 20.305,50.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 18.988,19 oltre interessi nella misura legale dall'1/8/2022 al saldo.
Per quanto riguarda il c/c n. 45744 acceso in data 22/1/2013, all'esito del giudizio, è risultata provata l'applicazione di condizioni economiche non pattuite.
In particolare, il C.T.U. ha rilevato che se il tasso debitore ultralegale per “sconfinamento in assenza di fido” è stato validamente convenuto fra le parti con determinazione scritta, il tasso debitore ultralegale per utilizzi entro il limite dell'apertura di credito in conto corrente concessa, c.d. tasso per utilizzi di
“fido di cassa”, presenta profili di indeterminatezza in ordine al tasso di riferimento poiché, seppur riportato nell'ambito dell'accordo di modifica delle condizioni economiche del 14/5/2013, è indicato nella sola locuzione alfanumerica E3A, non ulteriormente specificata nemmeno attraverso legenda esplicativa. Lo stesso non può pertanto ritenersi validamente determinato per iscritto. Inoltre, il documento di sintesi del 20/5/2013 non riporta la sottoscrizione della correntista con riferimento alle condizioni ivi riportate. Infine, il contratto di credito sottoscritto in data 7/1/2016 afferisce ai tassi di cui al portafoglio commerciale e non all'apertura di credito per fido di cassa in conto corrente.
Ciò posto ove, come nel presente caso, non risulti determinato il tasso di interesse concretamente applicabile, ne consegue la nullità della relativa clausola, per contrarietà al disposto non solo degli artt.
1284, 1346 c.c. ma espressamente e specificamente degli artt. 4 co. 3 L. 154/1992 (ora 117 TUB).
Pertanto, sulla base di quanto previsto dall'art. 1419 c.c. e dal chiaro tenore letterale delle disposizioni speciali sopra richiamate, la nullità della singola clausola non è tale da travolgere l'intero contratto, sostituendosi alla stessa quanto previsto espressamente dalla legge in materia di interessi e pertanto, nel caso in esame, devono essere applicati gli interessi al saggio legale.
Conseguentemente il C.T.U. ha ricalcolato gli interessi applicati agli utilizzi dell'apertura di credito in c/c al tasso indicato dall'articolo 117 comma 7 lettera a) T.U.B. per tutto il periodo oggetto di analisi;
ricalcolato gli interessi applicati alla linea di credito per anticipazioni del portafoglio commerciale regolate in conto corrente al tasso indicato dall'articolo 117 comma 7 lettera a) T.U.B. per il periodo decorrente dall'accensione del rapporto alla data del 6/1/2016; e ricalcolato gli interessi applicati alla linea di credito per anticipazioni del portafoglio commerciale regolate in conto corrente al tasso banca pagina 4 di 7 per il periodo decorrente dalla data del 7/1/2016 alla data dell'ultimo movimento in atti.
Risulta altresì fondata la domanda di declaratoria di illegittimità della capitalizzazione degli interessi debitori.
Sotto tale profilo si premette che, come noto, l'anatocismo in materia di contratti bancari è divenuto legittimo solo a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione all'art. 120 co. 2 TUB come modificato dall'art. 25 co. 2 D.Lgs 324/99 in presenza dei presupposti previsti dalla stessa delibera.
In particolare, l'art. 2, comma 2 della delibera prevede che “deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” e l'art. 6 stabilisce: “Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto non sono specificamente approvate per iscritto”.
Con l'art. 1, comma 629, della L. 147/2013, il legislatore ha poi modificato l'art. 120, comma 2,
T.U.B., stabilendo, sia pure con formula poco chiara, il divieto di interessi sugli interessi, apparentemente consentendo solo una capitalizzazione infruttifera e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, in mancanza di delibera CICR, cui espressamente la norma rinviava, doveva ritenersi l'ultrattività della delibera 9 febbraio 2000.
Successivamente, sempre in assenza della delibera CICR delegata, il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, inserito in sede di conversione con modifiche attraverso la legge 8 aprile 2016, n. 49, che ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB, in ordine alle condizioni alle quali può essere applicato l'anatocismo, per periodi annuali e previa autorizzazione del cliente, anche anticipata. La conclusione è confermata dall'art. 4, commi 3 e 5, della delibera CICR 3.8.2016, emanata in esecuzione del predetto art. 17 bis. Deve, quindi, concludersi che a partire dal 3 agosto 2016, data di adozione della nuova delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi è consentita solo con periodicità annuale.
Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza di Legittimità l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto richiesto dal già citato art. 6 Del. CICR 9 febbraio 2000 (Cassazione civile sez. VI, 10/2/2022 n. 432 “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di pagina 5 di 7 interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”). Pertanto, la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione;
sicché anche ammettendo che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo.
Tanto premesso, nel caso di specie all'esito dell'analisi effettuata, il C.T.U. ha accertato il mancato rispetto delle condizioni necessarie per ritenere legittima la capitalizzazione degli interessi operata dall'istituto di credito innanzitutto nel periodo decorrente dall'accensione del rapporto (gennaio 2013) al III trimestre 2016 compreso, attesi a) la mancata produzione in atti della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi b) il mancato rispetto solo formale ma non anche sostanziale della condizione di pari periodicità della capitalizzazione nel conteggio degli interessi creditori e debitori preteso dall'articolo 2, comma 2, della Delibera del 9.2.2000, conseguente Pt_2 alla previsione di un interesse creditore pari a zero.
Il C.T.U. ha altresì accertato l'illegittima la capitalizzazione degli interessi operata dall'istituto di credito nel periodo successivo al III trimestre 2016 attesi a) la contabilizzazione a debito degli interessi passivi all'atto della loro esigibilità in assenza della specifica autorizzazione prevista dall'art. 4, comma
5, della delibera attuativa C.I.C.R. del 3 agosto 2016; b) il rispetto solo formale ma non anche sostanziale della condizione di pari periodicità della capitalizzazione nel conteggio degli interessi creditori e debitori conseguente dalla previsione di un interesse creditore pari a zero.
Il C.T.U., pertanto, nell'effettuare il ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti ha eliminato l'effetto anatocistico illegittimo per l'intero periodo decorrente dall'accensione alla data dell'ultimo estratto conto in atti.
Il Consulente ha altresì accertato l'illegittima applicazione della commissione per la messa a disposizione di fondi sino al 7/1/2016, momento a partire dal quale il corrispettivo su accordato risulta correttamente convenuto in ragione dello 0,50% per trimestre sull'importo della linea di credito per anticipazioni del portafoglio commerciale di € 150.000,00 con validità sino a revoca.
Pertanto, il C.T.U. nella rielaborazione del saldo ha altresì epurato il conto dagli addebiti intervenuti a titolo di corrispettivo su accordato sino all'ultimo trimestre del 2015.
pagina 6 di 7 Il C.T.U. infine ha accertato il rispetto della previsione di cui agli artt. 118 e 120 T.U.B. ed individuato l'intervenuta annotazione a debito di spese e commissioni prive della relativa convenzione pattizia che conseguentemente sono state espunte nel ricalcolo del rapporto dare/avere fra le parti.
All'esito dell'indagine peritale e del ricalcolo effettuato alla luce dei criteri sopra enunciati, il rapporto dare/avere fra le parti rideterminato dal C.T.U. con riferimento al rapporto n. 45744 si risolve in un credito del correntista alla data del 31/12/2021 di € 460.869,32 in luogo del saldo a credito, alla medesima data, di € 449.026,59 rinvenibile dall'estratto conto in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e saranno liquidate in favore del procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario nella misura indicata in dispositivo, tenuti a mente i parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della convenuta nei rapporti interni, restando, invece, in solido tra le parti nei rapporti esterni.
Per gli stessi motivi, vanno poste, infine, a carico della convenuta anche le spese sostenute da parte attrice per il consulente tecnico di parte, come documentate in atti (doc. n. 23) per complessivi €
4.243,20.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e ridetermina in € 460.869,32 il saldo del conto corrente n. 45744 a credito di Società alla data del 31/12/2021; Parte_1
2. Condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 18.988,19 oltre interessi nella misura legale dall'1/8/2022 al saldo;
3. Condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi, € 7.616,00 per compensi, oltre a €
[...]
4.243,20 per spese di C.T.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
4. Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta nei rapporti interni e in solido tra le parti nei rapporti esterni.
Reggio nell'Emilia, 1 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3240/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MESSUTI GAETANO elettivamente domiciliato in VIA G. D'ANNUNZIO 73 LECCE presso il difensore avv. MESSUTI GAETANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di pc
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la al fine di accertare gli illegittimi Controparte_1 addebiti operati dall'istituto di credito convenuto con riguardo a due rapporti di conto corrente e ottenere la rideterminazione del saldo nonché la ripetizione delle somme indebitamente incamerate. Contr In particolare, parte attrice ha dedotto di avere acceso presso il c/c n. 33210, estinto in data
6/9/2013, in ordine al quale ha eccepito la nullità per carenza di forma scritta, chiedendo la condanna della banca alla ripetizione di tutte le somme indebitamente addebitate, quantificate in € 49.199,86; ha pagina 1 di 7 altresì dedotto di aver acceso presso lo stesso istituto di credito in data 22/1/2013 il c/c n. 45744 tuttora in essere eccependo in relazione ad esso a) la nullità per carenza delle norme regolanti il rapporto;
b)
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale, in quanto il contratto riportava un tasso TAN attivo per il cliente in eguale misura percentuale rispetto al tasso TAE;
c) l'indeterminatezza/indeterminabilità ex art. 1346 c.c. della pattuizione dei tassi passivi banca e la violazione dei disposti ex art. 118 TUB, sino alla data del 7/1/2016 in cui si concordavano condizioni economiche valide ed efficaci fra le parti;
d) la nullità per indeterminatezza dei tassi passivi a seguito di nuova pattuizione in data 19/2/2016. In ordine a tale rapporto parte attrice ha chiesto la rideterminazione del saldo al netto degli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca quantificati in € 38.454,17. Contr Si è costituita in giudizio , d'ora in avanti preliminarmente Controparte_1 svolgendo eccezione di prescrizione e contestando nel merito la fondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, la causa è stata istruita documentalmente e mediante C.T.U. tecnico contabile, quindi è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe, con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In primo luogo, attesa la mancata comparizione del procuratore di parte convenuta, costituita in giudizio, all'udienza di precisazione delle conclusioni, per la medesima, devono intendersi precisate le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, ritenendosi in conformità al condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. Ordinanza n. 13524/2022, Cass. Ordinanza n. 22360/2013), che nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.
Tanto premesso, la domanda è fondata nei termini che si passano a esaminare.
Parte attrice ha innanzitutto eccepito la nullità contratto di c/c n. 33210 per mancata pattuizione per Contr iscritto. A fronte di tale eccezione, ha omesso di produrre elementi documentali a supporto dell'esistenza del contratto stipulato ab origine in forma scritta e dunque di provare la stipulazione formale del rapporto di cui si discorre. Nemmeno, peraltro, parte convenuta ha contestato l'eccezione in esame allegando e provando l'apertura del rapporto nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, con applicazione del regime che consentiva la conclusione per facta concludentia dei contratti bancari, ciò che escluderebbe la nullità del titolo.
Dovendosi quindi ritenere che il contratto di conto corrente n. 33210 sia stato acceso successivamente all'entrata in vigore della legge 154/1992 ne va dichiarata la nullità per difetto di forma.
pagina 2 di 7 Dalla nullità del titolo discende il venir meno del diritto al corrispettivo, osservandosi che il comma 7 dell'art. 117 T.U.B. dispone la sostituzione con il tasso nominale dei B.O.T. solo in ipotesi di inosservanza del comma 4 (mancata indicazione del tasso in un contratto esistente) e di nullità di cui al comma 6, mentre nell'ipotesi (che ricorre nel presente giudizio) di cui al comma 3 non è previsto alcun tasso sostitutivo, coerentemente alla valutazione circa il venir meno di valido titolo della dazione.
A ciò consegue l'illegittimità di tutti gli addebiti effettuati sul predetto conto a titolo di corrispettivo (e quindi segnatamente a titolo di interessi, semplici o anatocistici, competenze, spese), con conseguente necessità di rielaborazione del saldo del conto corrente.
Il ricalcolo così come indicato dev'essere effettuato per tutta la durata del rapporto, salvo le precisazioni in punto di prescrizione, mancando la prova di una successiva corretta pattuizione delle condizioni economiche del contratto di conto corrente ordinario.
Ciò posto, come esposto in premessa, parte convenuta ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione con riferimento alle domande relative ad addebiti e/o pagamenti anteriori all'1/8/2012 (ossia dieci anni prima della data della notifica dell'atto di citazione).
Sotto il profilo della individuazione del termine di decorrenza della prescrizione nella materia in esame occorre tener conto del consolidato principio della Suprema Corte secondo “l'azione di ripetizione dell'indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens”. La Corte precisa poi che “tutte le volte in cui i versamenti in conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell'affidamento concesso al cliente si tratterrà di atti ripristinatori della provvista, della quale il correntista può ancora continuare a godere, e non di pagamenti. In questi casi il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente, a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi” (Cass. n. 24418/2010).
pagina 3 di 7 Orbene il C.T.U. nominato, all'esito di una analisi approfondita della documentazione in atti, esente da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante) e svolta nel contraddittorio delle parti, con esaustiva risposta alle osservazioni delle parti, pertanto condivisa dal Tribunale, ha accertato che con riferimento al rapporto n. 33210 il rapporto dare/avere fra le parti, come rideterminato dal consulente in applicazione dei principi sopra enunciati si risolve in un credito del correntista alla data del 26/8/2013 di € 39.293,69 in luogo del saldo a credito alla medesima data di € 20.305,50.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 18.988,19 oltre interessi nella misura legale dall'1/8/2022 al saldo.
Per quanto riguarda il c/c n. 45744 acceso in data 22/1/2013, all'esito del giudizio, è risultata provata l'applicazione di condizioni economiche non pattuite.
In particolare, il C.T.U. ha rilevato che se il tasso debitore ultralegale per “sconfinamento in assenza di fido” è stato validamente convenuto fra le parti con determinazione scritta, il tasso debitore ultralegale per utilizzi entro il limite dell'apertura di credito in conto corrente concessa, c.d. tasso per utilizzi di
“fido di cassa”, presenta profili di indeterminatezza in ordine al tasso di riferimento poiché, seppur riportato nell'ambito dell'accordo di modifica delle condizioni economiche del 14/5/2013, è indicato nella sola locuzione alfanumerica E3A, non ulteriormente specificata nemmeno attraverso legenda esplicativa. Lo stesso non può pertanto ritenersi validamente determinato per iscritto. Inoltre, il documento di sintesi del 20/5/2013 non riporta la sottoscrizione della correntista con riferimento alle condizioni ivi riportate. Infine, il contratto di credito sottoscritto in data 7/1/2016 afferisce ai tassi di cui al portafoglio commerciale e non all'apertura di credito per fido di cassa in conto corrente.
Ciò posto ove, come nel presente caso, non risulti determinato il tasso di interesse concretamente applicabile, ne consegue la nullità della relativa clausola, per contrarietà al disposto non solo degli artt.
1284, 1346 c.c. ma espressamente e specificamente degli artt. 4 co. 3 L. 154/1992 (ora 117 TUB).
Pertanto, sulla base di quanto previsto dall'art. 1419 c.c. e dal chiaro tenore letterale delle disposizioni speciali sopra richiamate, la nullità della singola clausola non è tale da travolgere l'intero contratto, sostituendosi alla stessa quanto previsto espressamente dalla legge in materia di interessi e pertanto, nel caso in esame, devono essere applicati gli interessi al saggio legale.
Conseguentemente il C.T.U. ha ricalcolato gli interessi applicati agli utilizzi dell'apertura di credito in c/c al tasso indicato dall'articolo 117 comma 7 lettera a) T.U.B. per tutto il periodo oggetto di analisi;
ricalcolato gli interessi applicati alla linea di credito per anticipazioni del portafoglio commerciale regolate in conto corrente al tasso indicato dall'articolo 117 comma 7 lettera a) T.U.B. per il periodo decorrente dall'accensione del rapporto alla data del 6/1/2016; e ricalcolato gli interessi applicati alla linea di credito per anticipazioni del portafoglio commerciale regolate in conto corrente al tasso banca pagina 4 di 7 per il periodo decorrente dalla data del 7/1/2016 alla data dell'ultimo movimento in atti.
Risulta altresì fondata la domanda di declaratoria di illegittimità della capitalizzazione degli interessi debitori.
Sotto tale profilo si premette che, come noto, l'anatocismo in materia di contratti bancari è divenuto legittimo solo a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ha dato attuazione all'art. 120 co. 2 TUB come modificato dall'art. 25 co. 2 D.Lgs 324/99 in presenza dei presupposti previsti dalla stessa delibera.
In particolare, l'art. 2, comma 2 della delibera prevede che “deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” e l'art. 6 stabilisce: “Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto non sono specificamente approvate per iscritto”.
Con l'art. 1, comma 629, della L. 147/2013, il legislatore ha poi modificato l'art. 120, comma 2,
T.U.B., stabilendo, sia pure con formula poco chiara, il divieto di interessi sugli interessi, apparentemente consentendo solo una capitalizzazione infruttifera e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, in mancanza di delibera CICR, cui espressamente la norma rinviava, doveva ritenersi l'ultrattività della delibera 9 febbraio 2000.
Successivamente, sempre in assenza della delibera CICR delegata, il legislatore è nuovamente intervenuto con l'art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, inserito in sede di conversione con modifiche attraverso la legge 8 aprile 2016, n. 49, che ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB, in ordine alle condizioni alle quali può essere applicato l'anatocismo, per periodi annuali e previa autorizzazione del cliente, anche anticipata. La conclusione è confermata dall'art. 4, commi 3 e 5, della delibera CICR 3.8.2016, emanata in esecuzione del predetto art. 17 bis. Deve, quindi, concludersi che a partire dal 3 agosto 2016, data di adozione della nuova delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi è consentita solo con periodicità annuale.
Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza di Legittimità l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto richiesto dal già citato art. 6 Del. CICR 9 febbraio 2000 (Cassazione civile sez. VI, 10/2/2022 n. 432 “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di pagina 5 di 7 interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”). Pertanto, la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione;
sicché anche ammettendo che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo.
Tanto premesso, nel caso di specie all'esito dell'analisi effettuata, il C.T.U. ha accertato il mancato rispetto delle condizioni necessarie per ritenere legittima la capitalizzazione degli interessi operata dall'istituto di credito innanzitutto nel periodo decorrente dall'accensione del rapporto (gennaio 2013) al III trimestre 2016 compreso, attesi a) la mancata produzione in atti della clausola contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi b) il mancato rispetto solo formale ma non anche sostanziale della condizione di pari periodicità della capitalizzazione nel conteggio degli interessi creditori e debitori preteso dall'articolo 2, comma 2, della Delibera del 9.2.2000, conseguente Pt_2 alla previsione di un interesse creditore pari a zero.
Il C.T.U. ha altresì accertato l'illegittima la capitalizzazione degli interessi operata dall'istituto di credito nel periodo successivo al III trimestre 2016 attesi a) la contabilizzazione a debito degli interessi passivi all'atto della loro esigibilità in assenza della specifica autorizzazione prevista dall'art. 4, comma
5, della delibera attuativa C.I.C.R. del 3 agosto 2016; b) il rispetto solo formale ma non anche sostanziale della condizione di pari periodicità della capitalizzazione nel conteggio degli interessi creditori e debitori conseguente dalla previsione di un interesse creditore pari a zero.
Il C.T.U., pertanto, nell'effettuare il ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti ha eliminato l'effetto anatocistico illegittimo per l'intero periodo decorrente dall'accensione alla data dell'ultimo estratto conto in atti.
Il Consulente ha altresì accertato l'illegittima applicazione della commissione per la messa a disposizione di fondi sino al 7/1/2016, momento a partire dal quale il corrispettivo su accordato risulta correttamente convenuto in ragione dello 0,50% per trimestre sull'importo della linea di credito per anticipazioni del portafoglio commerciale di € 150.000,00 con validità sino a revoca.
Pertanto, il C.T.U. nella rielaborazione del saldo ha altresì epurato il conto dagli addebiti intervenuti a titolo di corrispettivo su accordato sino all'ultimo trimestre del 2015.
pagina 6 di 7 Il C.T.U. infine ha accertato il rispetto della previsione di cui agli artt. 118 e 120 T.U.B. ed individuato l'intervenuta annotazione a debito di spese e commissioni prive della relativa convenzione pattizia che conseguentemente sono state espunte nel ricalcolo del rapporto dare/avere fra le parti.
All'esito dell'indagine peritale e del ricalcolo effettuato alla luce dei criteri sopra enunciati, il rapporto dare/avere fra le parti rideterminato dal C.T.U. con riferimento al rapporto n. 45744 si risolve in un credito del correntista alla data del 31/12/2021 di € 460.869,32 in luogo del saldo a credito, alla medesima data, di € 449.026,59 rinvenibile dall'estratto conto in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e saranno liquidate in favore del procuratore dell'attrice dichiaratosi antistatario nella misura indicata in dispositivo, tenuti a mente i parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della convenuta nei rapporti interni, restando, invece, in solido tra le parti nei rapporti esterni.
Per gli stessi motivi, vanno poste, infine, a carico della convenuta anche le spese sostenute da parte attrice per il consulente tecnico di parte, come documentate in atti (doc. n. 23) per complessivi €
4.243,20.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e ridetermina in € 460.869,32 il saldo del conto corrente n. 45744 a credito di Società alla data del 31/12/2021; Parte_1
2. Condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 18.988,19 oltre interessi nella misura legale dall'1/8/2022 al saldo;
3. Condanna altresì a rimborsare a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi, € 7.616,00 per compensi, oltre a €
[...]
4.243,20 per spese di C.T.P., da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
4. Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta nei rapporti interni e in solido tra le parti nei rapporti esterni.
Reggio nell'Emilia, 1 aprile 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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