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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4037/2023
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, con l'avvocato Giovanni Parte_8 Parte_9 Parte_10
Vaccaro ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Per_1
Brasile.
Hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis per nascita essendo discendenti del cittadino italiano di nato in [...]_1
6/3/1866 a OB D'GL, come dimostrato dal certificato di nascita rilasciato dal Comune di
OB D'GL (cfr. all. 1).
2. Il Sig. in data 19/01/1890 si univa in matrimonio Persona_1
con la Sig.ra come dimostrato dal certificato di matrimonio rilasciato dal Comune Parte_11 di OB D'GL (cfr. all. 2).
3. Successivamente, dalla loro unione nasceva il figlio Persona_2
nata in data [...] a [...] cittadina italiana iure sanguinis per parte
[...]
paterna riconosciuto e legittimato per successivo matrimonio, come dimostrato dal certificato di nascita (cfr. all. 3).
4. Come dimostrato dal Certificato negativo di naturalizzazione (cfr. all. 4) il Sig. anche se emigrato in Brasile, ha sempre conservato la cittadinanza italiana. Si Persona_1
evidenzia che nel certificato negativo di naturalizzazione sono riportate tutte le declinazioni del nome dell'avo italiano dovute alle traslitterazioni dall'italiano al brasiliano causate dalla differente pronuncia del nome e contenute nei certificati di stato civile.
5. Al fine di fornire maggior certezza circa la generalità degli avi e la trasmissione della cittadinanza italiana si allega il certificato di morte del Sig. (cfr all. 5).
6. Il Sig. in data 4/10/1930 si Persona_1 Persona_2 sposava, in Brasile, con la sig. ra (cfr. all. 6). Dalla predetta unione nasceva il figlio Parte_12
, nato il [...], a [...] (cfr. all. 7) 7. Persona_3 Persona_3
si sposava con in Brasile in data 9/5/1953 (cfr. all. 8). Dalla predetta
[...] Persona_4
unione nasceva nato il [...] a [...] (cfr. all. 9) e nasceva la figlia Persona_5
nata il [...] a [...] (precedentemente villaggio Daltro Filho Parte_6
del municipio di Garibaldi) (cfr. all. 10), nasceva la figlia nata il [...] Parte_4
a Imigrante (Brasile) (precedentemente villaggio Daltro Filho del municipio di Garibaldi) (cfr. all.
11), nasceva la figlia nata il [...] a [...] – Brasile) (cfr. all. 12) Parte_9
(precedentemente villaggio Daltro Filho del municipio di Garibaldi) e nasceva la figlia
[...]
nata il [...] a [...] (cfr. all. 13).
8. si sposava il Per_6 Persona_5
26/5/1982 con (all. 14). Dalla loro unione nasceva il figlio Persona_7 Parte_1
nato il [...] a [...] (all. 15) e nasceva la figlia nato il [...] Parte_2
a Canoas (Brasile) (all. 16) 9. procreava e riconosceva la figlia Parte_4 [...]
, nato il [...] a [...] (all. 17 e 18) che ha acquisito la Parte_5
cittadinanza italiana. successivamente si univa in matrimonio con il sig. Parte_5
in data 21/9/2022 (all. 19) 10. si sposava in data 4/9/1993 Parte_13 Parte_9
con (all. 20). Dalla loro unione nasceva la figlia Persona_8 Parte_10
, nata il [...] a [...] (all. 21) e nasceva la figlia
[...] Parte_3
, nata il [...] a [...] (all. 22) 11. si sposava in data
[...] Persona_6
24/3/1995 con (cfr. all. 23). Dalla predetta unione nasceva Persona_9 Parte_8
nato il [...] a [...] – Brasile), (all. 24) e nasceva
[...] Parte_7
nato il [...] a [...] – Brasile) (all. 25)”.
[...]
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3); − la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che nato a [...] il [...] Persona_1
(doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare. Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice. Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi 1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
sono cittadini italiani. Parte_8 Parte_9 Parte_10
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 17.4.25
Il giudice
Christian Colombo