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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11050 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per il 25.11.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22866/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Emanuele Arino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Carmine Mario Marottoli, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_3
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 appellato
***
Oggetto: opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011.
Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 25.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.6.2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' Controparte_4
, il e il proponendo
[...] Controparte_2 Controparte_3
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02120220001306067000,
notificata il 3.6.2022, dell'importo di € 24.879,33, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada. Ha
eccepito l'omessa o invalida notifica dei prodromici verbali di accertamento,
l'illegittimità della cartella per mancanza degli elementi essenziali ed errato calcolo delle maggiorazioni, l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, l'omessa indicazione dell'ufficio al quale è possibile ricorrere e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con la sentenza n. 20040/2024 pubblicata il 05.10.2024, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso in ragione del mancato decorso del termine di prescrizione del credito.
Avverso tale pronuncia, in data 28.10.2024, ha spiegato appello la società ricorrente, dolendosi: del proprio difetto di legittimazione passiva, in
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 quanto società di autonoleggio;
dell'erronea qualificazione della domanda,
finalizzata a far valere l'omessa notificazione del verbale di accertamento.
Costituitosi in giudizio, l'agente della riscossione ha domandato il rigetto del gravame, in quanto inammissibile per violazione dell'art. 345
c.p.c., la conferma dell'impugnata sentenza e, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Entrambi gli enti impositori, già contumaci in primo grado, sono rimasti tali anche in appello, come dichiarato con provvedimento reso il
30.5.2025.
2. L'agente della riscossione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del gravame, perché redatto in violazione dell'art. 345
c.p.c., il quale prescrive che con l'appello non possano proporsi domande ed eccezioni nuove, pena l'inammissibilità delle stesse.
Al contrario, le doglianze contenute nell'appello non sono qualificabili come nuove.
L'art. 345 c.p.c. prevede che sia dichiarata l'inammissibilità
dell'appello qualora attraverso la sua proposizione venga prospettata una trasformazione obiettiva dell'oggetto contenuto nella domanda introduttiva del primo giudizio. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Il
divieto di proporre domande nuove in appello implica che è preclusa la
facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del
contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella
di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del
rapporto e l'applicazione di una norma di diritto non invocata in primo
grado, tanto più quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 gravame derivi da una norma di legge che il giudice è tenuto ad
applicare.” (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 6854/2017).
Nel caso di specie, al contrario, ciò non è avvenuto, essendosi l'appellante limitata a riproporre l'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, già svolta nell'atto introduttivo dinanzi al G.d.P., e a sollecitare la riqualificazione della domanda che aveva formulato in primo grado.
In particolare, sotto il secondo aspetto, la società istante evidenzia l'errore del giudicante nella qualificazione della causa petendi relativa all'omessa notificazione dei verbali di accertamento, da sussumersi non già,
come avvenuto, sub art. 615 c.p.c., ma sub artt. 22 l. 689/81 e 7 d. lgs.
150/2011, qualificandola come opposizione c.d. recuperatoria.
2.1. Nel merito, l'azione formulata dalla società avrebbe dovuto essere in effetti qualificata, almeno in parte, come proposta ai sensi dell'art. 7 d. lgs.
n. 150/11, essendo, fra l'altro, sin dal primo grado motivo della spiegata opposizione, occasionata dalla notificazione della cartella di pagamento,
anche l'omessa notifica dei presupposti verbali di accertamento.
La citata norma consente all'interessato, che non abbia ricevuto rituale notifica dei verbali di contravvenzione al C.d.S., di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso gli atti sanzionatori, a condizione che venga esercitato entro il termine di giorni trenta dalla notifica della cartella esattoriale contestata.
Nel caso di specie, il primo giudice non ha condotto una chiara e coerente qualificazione della domanda. Invero, se da un lato essa viene indicata quale “richiesta di Opposizione Ingiunzione Amministrativa ex art
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 22 L.689/81 (Violazione codice della strada) et succ. modifiche ed
integrazioni ex D. Legislativo n. 150/2011”, dall'altro egli si riferisce,
tuttavia, all'istituto della prescrizione quinquennale del credito ex art. 28 l.
689/81, accertando che essa non risulta in concreto maturata in virtù della sospensione introdotta con d.l. 18/2020.
Invero, l'opposizione deve qualificarsi, come detto, in parte qua, come azione c.d. recuperatoria, avendo l'opponente dedotto, nella parte inziale del ricorso in primo grado, di non avere mai ricevuto notifica dei verbali di accertamento.
L'opposizione, in tali termini qualificata, è fondata e meritevole di accoglimento.
Come emerge dalla documentazione prodotta, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata, a mezzo PEC, il 3.6.2022, ed il ricorso di primo grado è stato ritualmente depositato il 9.6.2022, nel rispetto, dunque, del termine massimo di giorni trenta, prescritto dalla suindicata norma.
Gli enti impositori, contumaci in entrambi i gradi di giudizio, non hanno provveduto a fornire prova della regolarità delle notifiche dei sottesi verbali.
Pertanto, a norma dell'art. 201, comma 5, C.d.S., secondo il quale
“L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”, va dichiarata l'intervenuta estinzione del diritto di riscuotere le somme contestate.
2.2. Quanto alla legittimazione passiva dell'agente della riscossione, va data continuità al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 per il quale “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al
pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della
strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del
verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non
soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale
contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha
emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione
dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può
avere sul rapporto esattoriale” (cfr. Cass., Sez III, n. 11661/24).
2.3. I restanti motivi di appello restano assorbiti.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , del e del Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 20040/24, emessa dal Giudice di Controparte_3
Pace di Napoli, depositata il 5.10.2024, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla la cartella di pagamento opposta e dichiara estinti i crediti in essa riportati;
2. condanna gli appellati Controparte_5
e in solido, al Controparte_2 Controparte_3
pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali,
liquidate ex d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00) in complessivi € 780,00 per il primo grado (dei
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 7 quali € 220,00 per la fase di studio, € 180,00 per la fase introduttiva, ed € 380,00 per la fase decisoria), e in complessivi
€ 1.710,00 per il secondo grado (dei quali € 460,00 per la fase di studio, € 390,00 per la fase introduttiva, ed € 860,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Emanuele
Arino, dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 26.11.2025.
IL GIUDICE
GU MA
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per il 25.11.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22866/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Emanuele Arino ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Carmine Mario Marottoli, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_3
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 appellato
***
Oggetto: opposizione ex art. 7 d. lgs. 150/2011.
Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 25.11.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 9.6.2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' Controparte_4
, il e il proponendo
[...] Controparte_2 Controparte_3
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02120220001306067000,
notificata il 3.6.2022, dell'importo di € 24.879,33, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada. Ha
eccepito l'omessa o invalida notifica dei prodromici verbali di accertamento,
l'illegittimità della cartella per mancanza degli elementi essenziali ed errato calcolo delle maggiorazioni, l'omessa contestazione immediata dell'infrazione, l'omessa indicazione dell'ufficio al quale è possibile ricorrere e il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con la sentenza n. 20040/2024 pubblicata il 05.10.2024, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso in ragione del mancato decorso del termine di prescrizione del credito.
Avverso tale pronuncia, in data 28.10.2024, ha spiegato appello la società ricorrente, dolendosi: del proprio difetto di legittimazione passiva, in
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 quanto società di autonoleggio;
dell'erronea qualificazione della domanda,
finalizzata a far valere l'omessa notificazione del verbale di accertamento.
Costituitosi in giudizio, l'agente della riscossione ha domandato il rigetto del gravame, in quanto inammissibile per violazione dell'art. 345
c.p.c., la conferma dell'impugnata sentenza e, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Entrambi gli enti impositori, già contumaci in primo grado, sono rimasti tali anche in appello, come dichiarato con provvedimento reso il
30.5.2025.
2. L'agente della riscossione eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del gravame, perché redatto in violazione dell'art. 345
c.p.c., il quale prescrive che con l'appello non possano proporsi domande ed eccezioni nuove, pena l'inammissibilità delle stesse.
Al contrario, le doglianze contenute nell'appello non sono qualificabili come nuove.
L'art. 345 c.p.c. prevede che sia dichiarata l'inammissibilità
dell'appello qualora attraverso la sua proposizione venga prospettata una trasformazione obiettiva dell'oggetto contenuto nella domanda introduttiva del primo giudizio. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “Il
divieto di proporre domande nuove in appello implica che è preclusa la
facoltà di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del
contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella
di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del
rapporto e l'applicazione di una norma di diritto non invocata in primo
grado, tanto più quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 gravame derivi da una norma di legge che il giudice è tenuto ad
applicare.” (Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 6854/2017).
Nel caso di specie, al contrario, ciò non è avvenuto, essendosi l'appellante limitata a riproporre l'eccezione relativa al proprio difetto di legittimazione passiva, già svolta nell'atto introduttivo dinanzi al G.d.P., e a sollecitare la riqualificazione della domanda che aveva formulato in primo grado.
In particolare, sotto il secondo aspetto, la società istante evidenzia l'errore del giudicante nella qualificazione della causa petendi relativa all'omessa notificazione dei verbali di accertamento, da sussumersi non già,
come avvenuto, sub art. 615 c.p.c., ma sub artt. 22 l. 689/81 e 7 d. lgs.
150/2011, qualificandola come opposizione c.d. recuperatoria.
2.1. Nel merito, l'azione formulata dalla società avrebbe dovuto essere in effetti qualificata, almeno in parte, come proposta ai sensi dell'art. 7 d. lgs.
n. 150/11, essendo, fra l'altro, sin dal primo grado motivo della spiegata opposizione, occasionata dalla notificazione della cartella di pagamento,
anche l'omessa notifica dei presupposti verbali di accertamento.
La citata norma consente all'interessato, che non abbia ricevuto rituale notifica dei verbali di contravvenzione al C.d.S., di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge avverso gli atti sanzionatori, a condizione che venga esercitato entro il termine di giorni trenta dalla notifica della cartella esattoriale contestata.
Nel caso di specie, il primo giudice non ha condotto una chiara e coerente qualificazione della domanda. Invero, se da un lato essa viene indicata quale “richiesta di Opposizione Ingiunzione Amministrativa ex art
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 22 L.689/81 (Violazione codice della strada) et succ. modifiche ed
integrazioni ex D. Legislativo n. 150/2011”, dall'altro egli si riferisce,
tuttavia, all'istituto della prescrizione quinquennale del credito ex art. 28 l.
689/81, accertando che essa non risulta in concreto maturata in virtù della sospensione introdotta con d.l. 18/2020.
Invero, l'opposizione deve qualificarsi, come detto, in parte qua, come azione c.d. recuperatoria, avendo l'opponente dedotto, nella parte inziale del ricorso in primo grado, di non avere mai ricevuto notifica dei verbali di accertamento.
L'opposizione, in tali termini qualificata, è fondata e meritevole di accoglimento.
Come emerge dalla documentazione prodotta, la cartella di pagamento impugnata risulta notificata, a mezzo PEC, il 3.6.2022, ed il ricorso di primo grado è stato ritualmente depositato il 9.6.2022, nel rispetto, dunque, del termine massimo di giorni trenta, prescritto dalla suindicata norma.
Gli enti impositori, contumaci in entrambi i gradi di giudizio, non hanno provveduto a fornire prova della regolarità delle notifiche dei sottesi verbali.
Pertanto, a norma dell'art. 201, comma 5, C.d.S., secondo il quale
“L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”, va dichiarata l'intervenuta estinzione del diritto di riscuotere le somme contestate.
2.2. Quanto alla legittimazione passiva dell'agente della riscossione, va data continuità al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 per il quale “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al
pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della
strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del
verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non
soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale
contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha
emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione
dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può
avere sul rapporto esattoriale” (cfr. Cass., Sez III, n. 11661/24).
2.3. I restanti motivi di appello restano assorbiti.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , del e del Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 20040/24, emessa dal Giudice di Controparte_3
Pace di Napoli, depositata il 5.10.2024, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla la cartella di pagamento opposta e dichiara estinti i crediti in essa riportati;
2. condanna gli appellati Controparte_5
e in solido, al Controparte_2 Controparte_3
pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali,
liquidate ex d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00) in complessivi € 780,00 per il primo grado (dei
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 7 quali € 220,00 per la fase di studio, € 180,00 per la fase introduttiva, ed € 380,00 per la fase decisoria), e in complessivi
€ 1.710,00 per il secondo grado (dei quali € 460,00 per la fase di studio, € 390,00 per la fase introduttiva, ed € 860,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Emanuele
Arino, dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 26.11.2025.
IL GIUDICE
GU MA
Proc. n. 22866/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 7