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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.310/2024
@-Rig.AA - Assegno Sociale(documentazione tardiva) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 5 Giugno 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 16.09.2024, e vertente tra quale erede di (appellante), e l Parte_1 Persona_1 Parte_2
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°24/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.03.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 16.09.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto il ricorso del proprio coniuge Persona_1
deceduto in data 13.06.2024, teso ad ottenere il riconoscimento del diritto del de cuius all'assegno sociale previsto dall'art. 3, sesto comma, della legge n°335/95 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 14.01.2021, riconosciuto invece
CP_ dall' solo a far data dal 01.01.2022, in forza di una seconda domanda amministrativa del 17.12.2021.
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice fatto falsa applicazione dei termini ex art. 2 L. 241 del 1990 di conclusione del procedimento amministrativo, traendone una
1 inesistente e illegittima decadenza o preclusione della domanda di assegno sociale, per non avere tenuto conto della previsione di legge di cui all'art.8 L. 533 del 1973 (“Procedura amministrative in materia assistenziale e previdenziale”) secondo cui “Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 del c.p.c. , non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni delle decadenze verificatesi” , nonché nella parte relativa alla condanna alle spese di lite. Ha quindi chiesto accertarsi il suo diritto iure hereditario a beneficiare dell'assegno sociale con decorrenza dalla prima domanda amministrativa, con le correlate conseguenze.
L' appellato ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, deducendone Controparte_2
l'infondatezza in fatto e diritto, in riferimento a ciascuna delle censure sollevate.
L'appello non è fondato e va respinto.
Va preliminarmente osservato che il de cuius aveva presentato all' due Persona_1 CP_1
domande di assegno sociale: la prima del 14/01/2021 è stata respinta per assenza della documentazione necessaria all'istruttoria, dopo che non erano state adempiute le richieste di integrazione documentale effettuate dall' in data 17.02.2021 e 22.03.2021 nel termine di 45 giorni previsto dal Regolamento CP_1
CP_ n.111 del 21.12.2020 per la definizione del procedimento in materia di assegno sociale;
una seconda del 17/12/21 cui seguiva il riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza dal mese di gennaio
2022.
Va premesso che il cittadino che pretenda il riconoscimento di una provvidenza economica previdenziale o assistenziale dia prova del possesso dei requisiti richiesti dalla legge, allegandoli sin dalla domanda, essendo tale onere posto anche nel suo interesse ai fini di una più celere definizione del procedimento amministrativo.
La stessa finalità di agevolare il cittadino nel ricevere risposte tempestive dalla pubblica amministrazione ha animato l'adozione di un regolamento adottato dall' con Delibera del Consiglio CP_1
di Amministrazione n.111 del 21.12.2020 in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 2, legge
241/1990, che ha fissato in 45 giorni il termine per la definizione del procedimento in materia di assegno sociale. Appare, in questo senso, poco comprensibile che l'appellante si dolga della fissazione di tale
CP_ termine da parte dell' posto a beneficio proprio degli istanti i quali, essendo per definizione in stato di bisogno economico, hanno verosimile necessità di ottenere il riconoscimento del diritto in termini più brevi possibili.
Ebbene, con riguardo alla prima domanda del 14.01.2021, l' ha tempestivamente rilevato che Pt_2
mancavano alcuni documenti, sicchè con pec inviate al patronato che ha curato la pratica della ricorrente,
2 ha richiesto, in data 17.01.2021 e 22.03.2021, l'integrazione della documentazione. Tali richieste, tuttavia, sono rimaste inevase.
Orbene, è noto che l'art.6 del suddetto Regolamento prevede la sospensione del termine di conclusione del procedimento, che può verificarsi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell' o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche CP_1
amministrazioni.
CP_ Nella fattispecie tuttavia, l' dopo aver atteso i 30 giorni per ottenere risposta alle richieste di integrazione documentale effettuate dall' in data 17.02.2021 e 22.03.2021, ha respinto la domanda. CP_1
Ebbene, a parere del Collegio il termine di 30 giorni per integrare la documentazione appare congruo al fine di dare tempo al cittadino di reperire la stessa. L'appellante, del resto non ha lamentato che si tratti di un tempo insufficiente in ragione della tipologia di documentazione da ricercare, né tanto meno ha dedotto la ricorrenza di particolari ostacoli che possano aver reso difficile o impossibile una tempestiva risposta all' , ma ha espressamente riconosciuto che la produzione di tale documentazione è Pt_2
avvenuta solo in data 25.05.2022, in allegato alla richiesta di riesame (quindi, ben oltre la scadenza dei termini previsti dal suddetto Regolamento.
Sostiene l'appellante che “il termine amministrativo di conclusione del procedimento amministrativo di 45 gg, ancor più in procedimento amministrativo che richiede per il suo completamento anche il ricorso amministrativo, non è (come sopra detto) e non può essere ritenuto secondo legge (art.8 L. 533 del 1973) , di decadenza o preclusione all'integrazione documentale e al riesame successivamente ai 45 gg in discorso”. Secondo l'appellante, infatti, “Le istruzioni della Direzione (B27 pag. 3 e 4 ) e le CP_1 disposizioni del Regolamento (B32) dell' , laddove escludano il riesame della domanda e CP_1 prevedano di non accogliere un'eventuale domanda di riesame con la documentazione richiesta presentata dopo 45 gg dalla richiesta, e quindi di annullare la decorrenza della domanda originariamente presentata , è un'illegittima preclusione e/o decadenza come stabilito dall'art. 8 L. 533 del 1973 : “(Procedura amministrative in materia assistenziale e previdenziale ) Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 del c.p.c. , non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni delle decadenze verificatesi.””.
Ritiene il Collegio che il richiamo da parte dell'appellante all'istituto della decadenza sia del tutto CP_ improprio. Nel caso in esame, infatti, non risulta che l' abbia fatto applicazione di tale istituto, tanto
è vero che la seconda domanda, una volta che è stata presentata correttamente con la richiesta documentazione, è stata tempestivamente accolta, con la decorrenza, come per legge, dal primo giorno del mese successivo (ossia da gennaio 2022).
3 La mancata integrazione istruttoria della domanda ha, dunque, soltanto determinato il rigetto della stessa, in quanto la parte non ha dato prova in tempi ragionevoli del possesso dei requisiti richiesti, ma non ha comportato alcuna decadenza dal diritto all'assegno sociale che, infatti, è stato successivamente erogato.
Inconferente è, dunque, la norma citata dall'appellante di cui all'art. 8 L. 533 del 1973 secondo cui
“Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art. 442 del c.p.c., non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni delle decadenze verificatesi” in quanto alcun vizio di tal genere si è verificano nella procedura amministrativa in parola, essendo il rigetto avvenuto per ragioni di merito, ossia per mancanza di prova dei requisiti richiesti dalla legge per godere dell'assegno sociale, prova che
è stata offerta solo con la seconda domanda del dicembre 2021.
La sentenza impugnata che ha respinto il ricorso, richiamando il rispetto dei termini di durata del procedimento amministrativo appare, dunque, corretta.
Frutto di errore deve ritenersi, infine, l'appello sulle spese, considerato che il primo giudice ha correttamente applicato l'esonero dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c..
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con conferma della sentenza impugnata, sia pur con motivazione integrata.
Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili, versando la parte soccombente nelle condizioni di reddito previste dall'art.152 disp att. Cod.Proc.Civ., come modificato dall'art.42 del D.L.30.09.2003
n°269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, per l'ammissibilità al regime di esenzione dal pagamento delle spese, sicchè la stessa va esente dalla condanna al rimborso nonostante la soccombenza.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°24/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.03.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4 - dichiara irripetibili le spese del grado;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 5 Giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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