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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1310/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: DO. LU PI Presidente DO.SS Giuliana Segna Giudice DO.SS AleSSndra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1310/2020
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima promoSS da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 Entrambe con l'avv. Sandra Mazzorana attori contro
(C.F. ) _1 C.F._3
Con l'avv. Luca Fedrizzi
(C.F. ), in persona del parroco Controparte_2 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore Controparte_3 Con l'avv. Federico Normanni convenuti
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_2 persona del parroco e legale rappresentante pro-tempore Controparte_3 Con l'avv. Riccardo Modena terzo chiamato
1 posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 12 marzo 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale: − accertare e dichiarare che il testamento a nome di CP_5
datato 16.09.2017 e pubblicato in data 14.02.2019 avanti il Notaio Dott.
[...]
, rep. n. 70.322 – racc. n. 19378 non è stato scritto di pugno dallo stesso e, Per_1
conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo a nome di
innanzi citato, per carenza del requisito della autografia;
− dichiarare CP_5
l'apertura della successione legittima di − per l'effetto, previa CP_5 ricostruzione dell'intero asse ereditario, accertare e dichiarare la devoluzione per legge della successione di in favore delle uniche eredi legittime CP_5 Pt_1
e;
− accertare e dichiarare la spettanza dell'eredità del
[...] Parte_2
predetto de cuius in favore di e , in ragione della quota Parte_1 Parte_2
indivisa di ½ ciascuna.
In via subordinata: − nella denegata ipotesi di ritenuta autenticità del testamento, accertare e dichiarare l'annullamento per carenza di data ex art. 602 c.c. della disposizione testamentaria contenuta nel codicillo aggiunto all'originario testamento di data 16.09.2017.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: − come da propria II° Memoria ex art. 183 c
VI cpc, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie e, in subordine, con ammissione
a prova contraria per le ragioni di cui alla propria III° Memoria ex art. 183 c. VI cpc, da intendersi qui integralmente richiamate.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, cnpa e IVA come per legge.”
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA FF : “Si insiste, _1 preliminarmente, per la rimessione della causa in istruttoria e l'accoglimento dell'istanza di sostituzione del consulente tecnico e di rinnovazione delle indagini
2 peritali ex art. 196 c.p.c. dd. 12.04.2024 e/o per l'accoglimento della successiva istanza per la modifica dell'ordinanza sub cronol. 3867/2024 del 03/06/2024 dd.
12.06.2024 per i gravi vizi causa di nullità caratterizzanti la TU tutti deDOi.
(…) insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni.
“In via principale: Contrariis reiectiis, accertata l'autenticità e la validità del testamento olografo di dd. 16 settembre 2017, rigettarsi integralmente CP_5
ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale: Premessi gli accertamenti circa l'autenticità e la validità del testamento olografo di dd. 16 settembre 2017 nonché circa la consistenza CP_5 dell'intera maSS ereditaria retrolasciata dal de cuius e del valore del legato attribuito
a condannarsi le attrici, nella loro qualità di eredi del de cuius _1
, alla relativa prestazione del medesimo e conseguentemente condannarsi CP_5
le stesse a corrispondere a tutte le somme - ivi compresi denaro _1 liquido, depositi, investimenti e quant'altro - retrolasciate dal de cuius secondo quanto disposto dal testatore.
Con vittoria di spese ed onorari oltre al rimborso spese generali, ed oltre IVA e CNPA come per legge.
In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di TU grafologica così come avanzata ex adverso ed in particolare ci si oppone all'utilizzo quali scritture comparative degli scritti indicati sub docc. 6, 7, 8, 9 di controparte in quanto privi dei requisiti indicati dall'art. 217 comma 2 C.P.C. Ci si oppone alla prova orale articolata ex adverso trattandosi di valutazioni tecniche insuscettibili di essere devolute all'esame testimoniale. Riservata in via subordinata entro i termini di cui all'art. 183 comma 6
n. 2 C.P.C. e comunque senza inversione dell'onere della prova ove non spettante
l'istanza di verificazione dello scritto testamentario. Con ogni più ampia riserva di altro dedurre, provare e produrre anche in ordine a quanto ex adverso deDOo e/o proDOo”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CH S. IA ASSUNTA:
“Per i motivi e le ragioni di cui in atti e verbali di causa e per ogni motivo e ragione
3 ulteriori fossero emersi e/o dovessero emergere in corso di causa, voglia questo Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale - Rigettare in toto le domande attoree.
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso spese forfettario, 4% C.N.P.A. ed IVA di legge se dovuta.
In via istruttoria L'esponente ribadisce le opposizioni istruttorie formulate in memoria ex art. 183, c. VI, n. 3 c.p.c. e comunque in atti e verbali di causa, da intendersi qui richiamate e trascritte.”
CONCLUSIONI DEL TERZO CHIAMATO: “Per i motivi e le ragioni di cui in atti e verbali di causa e per ogni motivo e ragione ulteriori fossero emersi e/o dovessero emergere in corso di causa, voglia questo Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale - Rigettare in toto le domande attoree.
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso spese forfettario, 4% C.N.P.A. ed IVA di legge se dovuta.
In via istruttoria L'esponente ribadisce le opposizioni istruttorie formulate in memoria ex art. 183, c. VI, n. 3 c.p.c. e comunque in atti e verbali di causa, da intendersi qui richiamate e trascritte”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio e la _1 Controparte_2 chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità del testamento olografo a nome per carenza del requisito della autografia e, in via subordinata, CP_5 dichiararsi l'annullamento per carenza di data della disposizione testamentaria contenuta nel codicillo.
Le attrici hanno esposto di essere le uniche nipoti di deceduto in data 26 CP_5
gennaio 2019, senza lasciare figli, ascendenti, fratelli o sorelle.
Le stesse hanno rappresentato che in data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il testamento olografo a nome di di data 16 settembre 2017, che si CP_5
4 compone di due distinte parti, di cui la prima con contenuto di un autonomo testamento
– con cui le attrici sono state istituite eredi ed è stato disposto un legato in favore della
“Parrocchia di Masi di O” – mentre la seconda è formata da un codicillo, dal seguente tenore letterale: “da i miei beni è escluso il denaro e tutti gli investimenti bancari a me intestati dopo la mia morte vanno a proprietà di (doc. 2 _1
parte attrice).
Le attrici hanno, quindi, deDOo che il de cuius, già prima della data apposta sul testamento, presentava delle “disabilità” “sensoriali: udito, vista” e che le stesse, dopo la pubblicazione del testamento, tenuto conto delle anomalie nella grafia, si sono rivolte a una grafologa, la quale ha concluso nel senso dell'apocrifia del testamento a firma
(doc. 3 parte attrice). CP_5
Quanto alla seconda parte del testamento, le attrici hanno deDOo che trattasi di codicillo che presenta una grafia differente rispetto a quella della prima parte della scheda testamentaria, indice di distanza temporale, evidenziando che tale codicillo è privo di data.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta _1 chiedendo, in via principale, accertarsi l'autenticità e validità del testamento per cui è causa, con rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto, previo accertamento del valore del legato a lei attribuito, condannarsi le attrici, nella loro qualità di eredi del de cuius , a corrisponderle tutte le somme CP_5
(ivi compresi denaro liquido, depositi, investimenti e quant'altro) retrolasciate dal de cuius.
La convenuta ha contestato le deduzioni attoree, chiedendo rigettarsi anche la richiesta di TU grafologica, deducendo – con riguardo al codicillo – che la data risulta apposta sulla seconda pagina del foglio ed è, dunque, riferibile all'interezza della scheda testamentaria, da considerarsi come unica.
Si è costituita in giudizio anche la convenuta chiedendo Controparte_2
il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva. In particolare, la convenuta ha deDOo che la disposizione del legato è stata fatta non in favore della
” di IG di Ton bensì in favore della “ di Masi Controparte_2 Pt_3 di IG Ton”, esponendo che, nella frazione di Masi di IG di Ton non ha sede la
5 , bensì un distinto ed autonomo ente, denominato Controparte_6
”, cui corrisponde uno specifico edificio di CP_4 Controparte_4 culto e che per tutti i residenti del luogo è comunemente inteso come “parrocchia”.
Con ordinanza di data 16 novembre 2020 è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo ”. Controparte_4
Si è costituito in giudizio anche il terzo chiamato, chiedendo il rigetto della domanda attorea, rappresentando di aver formalizzato, in data 2 marzo 2021, rinuncia al legato disposto in suo favore.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 3 luglio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza di data 19 febbraio 2025 la causa è stata rimeSS in istruttoria non essendo reperibile nel fascicolo telematico, al momento della decisione, l'atto di citazione (depositato in forma cartacea), unitamente ai documenti allegati.
All'udienza del 12 marzo 2025 la causa – dato atto del ritrovamento dell'atto di citazione in originale con i relativi allegati – è stata nuovamente trattenuta in decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda di accertamento della nullità del testamento olografo a nome di
[...]
di data 16 settembre 2017, pubblicato in data 14 febbraio 2019, è fondata e va CP_5
accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 602, co. 1 c.c. “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore” e in difetto il testamento è nullo ex art. 606, co. 1 c.c., a tenore del quale “Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo (…)”.
Va, inoltre, preliminarmente osservato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di eSS l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.” (cfr. Cass. Sezioni Unite 12307/2015).
6 Orbene, ritiene il Collegio che dall'istruttoria conDOa sia emersa la prova che, quantomeno, la sottoscrizione apposta sul testamento olografo a nome di CP_5
di data 16 settembre 2017, è apocrifa, con conseguente nullità dell'intera scheda testamentaria ex art. 606 c.c..
Ciò emerge dalle risultanze di cui alla relazione peritale a firma della TU DO.SS
(depositata in data 8 aprile 2024), che il Collegio ritiene di condividere Persona_2
e fare proprie, con rigetto dell'istanza ex art. 196 c.p.c. depositata dalla parte convenuta in data 12 aprile 2024, non sussistendone i relativi presupposti, come di _1
seguito esposto.
Ai sensi dell'art. 196 c.p.c. “Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”.
Orbene, con riguardo alla lamentata inosservanza dei termini assegnati per il deposito della relazione peritale, osserva il Collegio che l'elaborato finale è stato depositato in data 8 aprile 2024 anziché in data 24 marzo 2024 (tenuto conto dei termini assegnati a verbale di udienza del 27 settembre 2023, come prorogati con ordinanza di data 9 gennaio 2024), non integrando tale ritardo – considerata la sua consistenza – un “grave motivo” tale da legittimare la chiesta sostituzione del perito.
Quanto alla lamentata “abnormità” delle conclusioni cui è pervenuto il perito, ritiene il
Collegio che, alla luce di una lettura complessiva e sistematica della relazione peritale, le valutazioni finali cui è pervenuta la TU siano coerenti e condivisibili, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà tra le diverse parti dell'elaborato peritale.
In particolare, ritiene il Collegio che l'analisi peritale (punto 3. Analisi reperito in indagine) secondo cui “Assenti, nelle due apposizioni o in una di esse, elementi chiaramente riconducibili ad un'attività di falsificazione;
nessun bottone di sosta, niente riprese, nessuna lentezza esecutiva dissimile dalla lentezza che caratterizza il documento tutto” (cfr. pag. 25 TU) sia coerente con quanto evidenziato successivamente dalla TU all'esito del confronto del testamento per cui è causa con le scritture comparative (5. Comparazione tra documenti), laddove viene evidenziato che “Comparando le caratteristiche di personalità grafica evidenziate nell'indagine di
V e C si osservano forme di primo acchito abbastanza simili ma, ad un'osservazione maggiormente approfondita, balza all'occhio esperto l'assenza, nelle V, di elementi
7 trasversalmente presenti o presenti in altissimo grado nelle apposizioni del Webber la cui assenza, a fronte di una presenza se non costante altamente ricorrente nelle autografe, per l'elevato grado di automatismo realizzante e proiettivo della personalità scrivente nelle C, appare oltremodo sospetta” (pag. 30 TU), “Il tratto realizzante i due gruppi in osservazione e comparazione si presenta maggiormente poggiato e nutrito in V rispetto al tratto caratterizzante le C che mostra maggiori chiaro scuri ed una pressione discontinua.” (pag. 31 TU) (laddove “V” indica il testamento per cui è causa, cfr. pag. 17 TU).
Ed invero, a pagina 25 la TU ha messo in rilievo, escludendoli, gli indici di una
“chiara” e, dunque, evidente e macroscopica – ossia, agli occhi anche di chi non sia esperto – attività di falsificazione (“elementi chiaramente riconducibili ad un'attività di falsificazione”), quali bottoni di sosta, riprese, lentezza esecutiva.
L'assenza di tali indici, tuttavia, non esclude neceSSriamente la falsità dello scritto, che può emergere dall'analisi di ulteriori elementi, come evidenziato dalla TU alle pagine 30 e 31, laddove si legge che le forme risultano “di primo acchito abbastanza simili”, emergendo le difformità “ad un'osservazione maggiormente approfondita”.
Gli elementi di difformità sono stati indicati in modo puntuale dalla TU, la quale, oltre ad evidenziare che le firme autografe di presentano “maggiori CP_5 chiaro scuri ed una pressione discontinua” (cfr. pag. 31 TU) – mentre il tratto nel testamento “si presenta maggiormente poggiato e nutrito” (pag. 31) – ha indicato i seguenti indici (pagg. 30-31):
- “la “W” autografa presenta in altissimo grado di frequenza una certa curvilineità della porzione apicale centrale della lettera che nelle V è, al contrario, fortemente appuntita”;
- “presenza di asole nei plateau realizzati alla destra ed alla sinistra dell'asta della consonante “b” che assenti, 2 su 2, in V sono presenti in 9 comparative su 11”;
- “diversa morfologia dell'asola della steSS lettera più “panciuta” nelle autografe che mostra inoltre, in grado di frequenza tale da rendere difficilmente spiegabile l'assenza di tale dato in almeno una delle indagate, un disallineamento delle altezze del grafema in esame per cui il è solito disegnare la seconda consonante più baSS della CP_5 prima”;
8 - “Fortemente divergente la gestualità realizzante la maiuscola “G” che pur constando in entrambi i gruppi di firme di due porzioni, superiore ed inferiore, vergate in senso sinistrorso non è mai caratterizzata, nelle C, dal gesto perpendicolare al rigo di base che in V collega invece le due porzioni precedentemente descritte”;
- “La “G” è inoltre la lettera che più di tutte subisce un degeneramento realizzativo al punto che la porzione inferiore, vergata con gestualità antioraria sino al 2015, viene
a realizzarsi con gestualità opposta, con dinamismo destrorso”;
- “2 verificate su 2 mostrano inoltre una porzione angolosa alla base della “i” nel punto in cui lo strumento scrittorio inizia a muoversi verso destra, osservabile in 1 sola apposizione autografa su 11 (anche in questo caso si intuisce una diversa e incompatibile proporzione) e il puntino del grafema in esame si colloca in modo profondamente diverso nei due gruppi di firme in verifica (superiormente ad ogni altro grafema nelle autografe)”;
- “Differente il grado di angolosità della lettera “n” e la sfericità della “o” che, come visto, ha una conformazione prevalentemente ovoide. Anche la chiusura perimetrale di quest'ultimo grafema presenta caratteristiche di incompatibilità tra V e C”.
Tenuto conto di quanto sopra, la TU, prima delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, ha concluso che “Quanto sopra conduce il sottoscritto TU ad orientarsi, con elevato grado di probabilità, verso una conclusione di falsità delle due apposizioni in verifica”, aggiungendo che “Tale alto grado di probabilità diventa certezza nel momento in cui si procede alla comparazione del “livello grafico” delle due scritture;
la grafia del mostra, sin dal 2015, un elevato grado di decadimento con CP_5
conseguente abbaSSmento del livello e della qualità grafica complessiva assolutamente incompatibile con il livello e la qualità grafica delle apposizioni, datate
2017, presenti sul reperto indagato.” (cfr. pag. 32). A seguito della trasmissione delle osservazioni dei CTP, la TU ha concluso come segue: “La firma a nome CP_5
posta in calce al reperto indagato è apocrifa come in alta probabilità, data l'omografia riscontrabile tra quest'ultima e le volontà facente parte del corpo del reperto, il testamento tutto.” (cfr. pag. 37).
Con riguardo a tali conclusioni, osserva il Collegio, da un lato, che la TU si è riferita in modo esplicito al decadimento della grafia di come riscontrata CP_5
9 attraverso l'analisi delle scritture di comparazione, risultando le successive deduzioni relative al “decadimento neuro fisiologico” (cfr. pag. 32). – non oggetto di indagine peritale e non suffragate da elementi probatori in atti – utilizzate quale mero contorno, ovvero quale possibile ragione giustificativa, del riscontrato decadimento grafico, di cui la TU aveva già dato conto anche a pagina 29 (“Come osservabile nella tabella sopra riportata il livello grafico complessivo delle apposizioni riconducibili al de cuius scema in modo importante sin dal 2014; subentrano, a partire da quella data, tremori ed angolosità e il tratto tutto, pur conservando i chiaro scuri pressori che lo caratterizzano, diviene perturbato da una maggior fragilità e senescenza con cali di energia e difficoltà nell'esecuzione che appare maggiormente stentata.”). Ciò risulta ancor più evidente laddove a pag. 36 la TU, nel rispondere alle osservazioni della
CTP DO.SS scrive che il livello grafico è “destinato a peggiorare non Per_3 foss'altro che per il normale invecchiamento neuro muscolare”. Ad avviso del
Collegio non si ravvisano, pertanto, le paventate ragioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio sul punto.
Dall'altro lato, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta la TU non siano contraddittorie rispetto a quanto dalla steSS evidenziato in risposta alle osservazioni della CTP DO.SS nella parte in cui si legge che “Viene da chiedersi, con lo Per_3
stesso grado di aggressività e nemmeno velata critica utilizzata dalla grafologia nelle sue osservazioni, come poSS la collega giungere ad una determinazione Per_3 in senso di ASSOLUTA CERTEZZA quando l'indagine difetta, per il sottoscritto TU ma anche per la CTP, di scritti ad uso comparativo neceSSri ai confronti del caso con conseguente limitazione della possibilità di esprimersi con sufficiente grado di certezza con riferimento alla parte testuale”. Ed invero, la TU – nella sola stesura della bozza
(punto 7) – si è espreSS in termini di certezza con riguardo alla sola sottoscrizione, parlando di elevato grado di probabilità con riguardo al testo della scheda testamentaria
(“Quanto sopra conduce il sottoscritto TU ad orientarsi, con elevato grado di probabilità, verso una conclusione di falsità delle due apposizioni in verifica, conclusione che, essendo le V omografe al testo, si può estendere all'intero reperto in indagine”). Nella relazione definitiva (punto 9), la TU si è espreSS in termini di “alta probabilità” con riguardo sia alla sottoscrizione che al testo. Peraltro, va osservato che,
10 ai fini della nullità del testamento olografo ex art. 606 c.c., è sufficiente che la sottoscrizione sia apocrifa, sicché è in ogni caso superfluo in questa sede accertare ulteriormente se anche la scheda testamentaria sia o meno stata vergata da mano diversa da quella di . CP_5
Va, infine, ritenuto che la TU abbia risposto in modo adeguato alle osservazioni della
CTP di parte convenuta. In particolare, osserva il Collegio, da un lato, che non è dirimente la lamentata mancata applicazione del “protocollo operativo”, che “prevede che la fase di comparazione comprenda la valutazione di due ipotesi alternative, basate sul rilievo di corrispondenze e difformità e non la costruzione apodittica di un giudizio di falso basato su forzature interpretative, in assenza di rilievi e valutazioni inerenti le numerose e significative analogie tra gli scritti posti a confronto.” (cfr. pag. 2 osservazioni CTP DO.SS : la TU DO.SS infatti, ha compiutamente Per_3 Per_2
dato atto del metodo da lei utilizzato, ossia del metodo grafonomico (cfr. pag. 3).
Dall'altro lato, evidenzia il Collegio che la TU, nel rispondere alle osservazioni, si è soffermata sugli aspetti da lei ritenuti dirimenti al fine di giungere alla conclusione di apocrifia (anche mediante riferimenti bibliografici, pag. 35).
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio di condividere e far proprie le risultanze di cui alla TU in atti, perlomeno nella parte in cui ha concluso nel senso dell'apocrifia della sottoscrizione a nome , con rigetto dell'istanza ex art. 196 c.p.c.. CP_5
Va, dunque, accertata e dichiarata la nullità del testamento olografo a nome di
[...]
di data 16 settembre 2017, pubblicato in data 14 febbraio 2019. CP_5
Per l'effetto, va accertato che eredi legittime di sono le attrici CP_5 Pt_1
e , con la quota di ½ ciascuna, quali uniche nipoti del de cuius.
[...] Parte_2
Nulla va in questa sede disposto con riguardo alla domanda di ricostruzione dell'asse ereditario, non essendo stata svolta alcuna domanda di divisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria, medi riDOi per la fase decisionale, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
Spese di lite integralmente compensate tra la parte attrice e la convenuta CP_2
tenuto conto che dal tenore del testamento non era agevole individuare
[...]
il legatario.
11 Le spese di TU, già liquidate come in atti, restano definitivamente a carico della convenuta _1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara la nullità del testamento olografo a nome di di CP_5
data 16 settembre 2017, pubblicato in data 14 febbraio 2019;
2. accerta e dichiara che eredi legittime di sono le attrici CP_5 Parte_1
e , con la quota di ½ ciascuna;
Parte_2
3. compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta
; Controparte_2
4. condanna la convenuta e la terza chiamata _1 [...]
, in solido, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite Controparte_4
che liquida in euro 6.164,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. pone le spese di TU, come già liquidate in atti, definitivamente a carico della convenuta _1
Così deciso in data 17 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.SS AleSSndra Tolettini Dott. LU PI
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: DO. LU PI Presidente DO.SS Giuliana Segna Giudice DO.SS AleSSndra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1310/2020
avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima promoSS da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 Entrambe con l'avv. Sandra Mazzorana attori contro
(C.F. ) _1 C.F._3
Con l'avv. Luca Fedrizzi
(C.F. ), in persona del parroco Controparte_2 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore Controparte_3 Con l'avv. Federico Normanni convenuti
(C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_2 persona del parroco e legale rappresentante pro-tempore Controparte_3 Con l'avv. Riccardo Modena terzo chiamato
1 posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 12 marzo 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO
In via principale: − accertare e dichiarare che il testamento a nome di CP_5
datato 16.09.2017 e pubblicato in data 14.02.2019 avanti il Notaio Dott.
[...]
, rep. n. 70.322 – racc. n. 19378 non è stato scritto di pugno dallo stesso e, Per_1
conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo a nome di
innanzi citato, per carenza del requisito della autografia;
− dichiarare CP_5
l'apertura della successione legittima di − per l'effetto, previa CP_5 ricostruzione dell'intero asse ereditario, accertare e dichiarare la devoluzione per legge della successione di in favore delle uniche eredi legittime CP_5 Pt_1
e;
− accertare e dichiarare la spettanza dell'eredità del
[...] Parte_2
predetto de cuius in favore di e , in ragione della quota Parte_1 Parte_2
indivisa di ½ ciascuna.
In via subordinata: − nella denegata ipotesi di ritenuta autenticità del testamento, accertare e dichiarare l'annullamento per carenza di data ex art. 602 c.c. della disposizione testamentaria contenuta nel codicillo aggiunto all'originario testamento di data 16.09.2017.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: − come da propria II° Memoria ex art. 183 c
VI cpc, con rigetto delle istanze istruttorie avversarie e, in subordine, con ammissione
a prova contraria per le ragioni di cui alla propria III° Memoria ex art. 183 c. VI cpc, da intendersi qui integralmente richiamate.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, cnpa e IVA come per legge.”
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA FF : “Si insiste, _1 preliminarmente, per la rimessione della causa in istruttoria e l'accoglimento dell'istanza di sostituzione del consulente tecnico e di rinnovazione delle indagini
2 peritali ex art. 196 c.p.c. dd. 12.04.2024 e/o per l'accoglimento della successiva istanza per la modifica dell'ordinanza sub cronol. 3867/2024 del 03/06/2024 dd.
12.06.2024 per i gravi vizi causa di nullità caratterizzanti la TU tutti deDOi.
(…) insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni.
“In via principale: Contrariis reiectiis, accertata l'autenticità e la validità del testamento olografo di dd. 16 settembre 2017, rigettarsi integralmente CP_5
ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale: Premessi gli accertamenti circa l'autenticità e la validità del testamento olografo di dd. 16 settembre 2017 nonché circa la consistenza CP_5 dell'intera maSS ereditaria retrolasciata dal de cuius e del valore del legato attribuito
a condannarsi le attrici, nella loro qualità di eredi del de cuius _1
, alla relativa prestazione del medesimo e conseguentemente condannarsi CP_5
le stesse a corrispondere a tutte le somme - ivi compresi denaro _1 liquido, depositi, investimenti e quant'altro - retrolasciate dal de cuius secondo quanto disposto dal testatore.
Con vittoria di spese ed onorari oltre al rimborso spese generali, ed oltre IVA e CNPA come per legge.
In via istruttoria: Ci si oppone alla richiesta di TU grafologica così come avanzata ex adverso ed in particolare ci si oppone all'utilizzo quali scritture comparative degli scritti indicati sub docc. 6, 7, 8, 9 di controparte in quanto privi dei requisiti indicati dall'art. 217 comma 2 C.P.C. Ci si oppone alla prova orale articolata ex adverso trattandosi di valutazioni tecniche insuscettibili di essere devolute all'esame testimoniale. Riservata in via subordinata entro i termini di cui all'art. 183 comma 6
n. 2 C.P.C. e comunque senza inversione dell'onere della prova ove non spettante
l'istanza di verificazione dello scritto testamentario. Con ogni più ampia riserva di altro dedurre, provare e produrre anche in ordine a quanto ex adverso deDOo e/o proDOo”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA CH S. IA ASSUNTA:
“Per i motivi e le ragioni di cui in atti e verbali di causa e per ogni motivo e ragione
3 ulteriori fossero emersi e/o dovessero emergere in corso di causa, voglia questo Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale - Rigettare in toto le domande attoree.
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso spese forfettario, 4% C.N.P.A. ed IVA di legge se dovuta.
In via istruttoria L'esponente ribadisce le opposizioni istruttorie formulate in memoria ex art. 183, c. VI, n. 3 c.p.c. e comunque in atti e verbali di causa, da intendersi qui richiamate e trascritte.”
CONCLUSIONI DEL TERZO CHIAMATO: “Per i motivi e le ragioni di cui in atti e verbali di causa e per ogni motivo e ragione ulteriori fossero emersi e/o dovessero emergere in corso di causa, voglia questo Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale - Rigettare in toto le domande attoree.
In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso spese forfettario, 4% C.N.P.A. ed IVA di legge se dovuta.
In via istruttoria L'esponente ribadisce le opposizioni istruttorie formulate in memoria ex art. 183, c. VI, n. 3 c.p.c. e comunque in atti e verbali di causa, da intendersi qui richiamate e trascritte”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio e la _1 Controparte_2 chiedendo, in via principale, l'accertamento della nullità del testamento olografo a nome per carenza del requisito della autografia e, in via subordinata, CP_5 dichiararsi l'annullamento per carenza di data della disposizione testamentaria contenuta nel codicillo.
Le attrici hanno esposto di essere le uniche nipoti di deceduto in data 26 CP_5
gennaio 2019, senza lasciare figli, ascendenti, fratelli o sorelle.
Le stesse hanno rappresentato che in data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato il testamento olografo a nome di di data 16 settembre 2017, che si CP_5
4 compone di due distinte parti, di cui la prima con contenuto di un autonomo testamento
– con cui le attrici sono state istituite eredi ed è stato disposto un legato in favore della
“Parrocchia di Masi di O” – mentre la seconda è formata da un codicillo, dal seguente tenore letterale: “da i miei beni è escluso il denaro e tutti gli investimenti bancari a me intestati dopo la mia morte vanno a proprietà di (doc. 2 _1
parte attrice).
Le attrici hanno, quindi, deDOo che il de cuius, già prima della data apposta sul testamento, presentava delle “disabilità” “sensoriali: udito, vista” e che le stesse, dopo la pubblicazione del testamento, tenuto conto delle anomalie nella grafia, si sono rivolte a una grafologa, la quale ha concluso nel senso dell'apocrifia del testamento a firma
(doc. 3 parte attrice). CP_5
Quanto alla seconda parte del testamento, le attrici hanno deDOo che trattasi di codicillo che presenta una grafia differente rispetto a quella della prima parte della scheda testamentaria, indice di distanza temporale, evidenziando che tale codicillo è privo di data.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la convenuta _1 chiedendo, in via principale, accertarsi l'autenticità e validità del testamento per cui è causa, con rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto, previo accertamento del valore del legato a lei attribuito, condannarsi le attrici, nella loro qualità di eredi del de cuius , a corrisponderle tutte le somme CP_5
(ivi compresi denaro liquido, depositi, investimenti e quant'altro) retrolasciate dal de cuius.
La convenuta ha contestato le deduzioni attoree, chiedendo rigettarsi anche la richiesta di TU grafologica, deducendo – con riguardo al codicillo – che la data risulta apposta sulla seconda pagina del foglio ed è, dunque, riferibile all'interezza della scheda testamentaria, da considerarsi come unica.
Si è costituita in giudizio anche la convenuta chiedendo Controparte_2
il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva. In particolare, la convenuta ha deDOo che la disposizione del legato è stata fatta non in favore della
” di IG di Ton bensì in favore della “ di Masi Controparte_2 Pt_3 di IG Ton”, esponendo che, nella frazione di Masi di IG di Ton non ha sede la
5 , bensì un distinto ed autonomo ente, denominato Controparte_6
”, cui corrisponde uno specifico edificio di CP_4 Controparte_4 culto e che per tutti i residenti del luogo è comunemente inteso come “parrocchia”.
Con ordinanza di data 16 novembre 2020 è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo ”. Controparte_4
Si è costituito in giudizio anche il terzo chiamato, chiedendo il rigetto della domanda attorea, rappresentando di aver formalizzato, in data 2 marzo 2021, rinuncia al legato disposto in suo favore.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 3 luglio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza di data 19 febbraio 2025 la causa è stata rimeSS in istruttoria non essendo reperibile nel fascicolo telematico, al momento della decisione, l'atto di citazione (depositato in forma cartacea), unitamente ai documenti allegati.
All'udienza del 12 marzo 2025 la causa – dato atto del ritrovamento dell'atto di citazione in originale con i relativi allegati – è stata nuovamente trattenuta in decisione, senza termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda di accertamento della nullità del testamento olografo a nome di
[...]
di data 16 settembre 2017, pubblicato in data 14 febbraio 2019, è fondata e va CP_5
accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 602, co. 1 c.c. “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore” e in difetto il testamento è nullo ex art. 606, co. 1 c.c., a tenore del quale “Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo (…)”.
Va, inoltre, preliminarmente osservato che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di eSS l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.” (cfr. Cass. Sezioni Unite 12307/2015).
6 Orbene, ritiene il Collegio che dall'istruttoria conDOa sia emersa la prova che, quantomeno, la sottoscrizione apposta sul testamento olografo a nome di CP_5
di data 16 settembre 2017, è apocrifa, con conseguente nullità dell'intera scheda testamentaria ex art. 606 c.c..
Ciò emerge dalle risultanze di cui alla relazione peritale a firma della TU DO.SS
(depositata in data 8 aprile 2024), che il Collegio ritiene di condividere Persona_2
e fare proprie, con rigetto dell'istanza ex art. 196 c.p.c. depositata dalla parte convenuta in data 12 aprile 2024, non sussistendone i relativi presupposti, come di _1
seguito esposto.
Ai sensi dell'art. 196 c.p.c. “Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”.
Orbene, con riguardo alla lamentata inosservanza dei termini assegnati per il deposito della relazione peritale, osserva il Collegio che l'elaborato finale è stato depositato in data 8 aprile 2024 anziché in data 24 marzo 2024 (tenuto conto dei termini assegnati a verbale di udienza del 27 settembre 2023, come prorogati con ordinanza di data 9 gennaio 2024), non integrando tale ritardo – considerata la sua consistenza – un “grave motivo” tale da legittimare la chiesta sostituzione del perito.
Quanto alla lamentata “abnormità” delle conclusioni cui è pervenuto il perito, ritiene il
Collegio che, alla luce di una lettura complessiva e sistematica della relazione peritale, le valutazioni finali cui è pervenuta la TU siano coerenti e condivisibili, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà tra le diverse parti dell'elaborato peritale.
In particolare, ritiene il Collegio che l'analisi peritale (punto 3. Analisi reperito in indagine) secondo cui “Assenti, nelle due apposizioni o in una di esse, elementi chiaramente riconducibili ad un'attività di falsificazione;
nessun bottone di sosta, niente riprese, nessuna lentezza esecutiva dissimile dalla lentezza che caratterizza il documento tutto” (cfr. pag. 25 TU) sia coerente con quanto evidenziato successivamente dalla TU all'esito del confronto del testamento per cui è causa con le scritture comparative (5. Comparazione tra documenti), laddove viene evidenziato che “Comparando le caratteristiche di personalità grafica evidenziate nell'indagine di
V e C si osservano forme di primo acchito abbastanza simili ma, ad un'osservazione maggiormente approfondita, balza all'occhio esperto l'assenza, nelle V, di elementi
7 trasversalmente presenti o presenti in altissimo grado nelle apposizioni del Webber la cui assenza, a fronte di una presenza se non costante altamente ricorrente nelle autografe, per l'elevato grado di automatismo realizzante e proiettivo della personalità scrivente nelle C, appare oltremodo sospetta” (pag. 30 TU), “Il tratto realizzante i due gruppi in osservazione e comparazione si presenta maggiormente poggiato e nutrito in V rispetto al tratto caratterizzante le C che mostra maggiori chiaro scuri ed una pressione discontinua.” (pag. 31 TU) (laddove “V” indica il testamento per cui è causa, cfr. pag. 17 TU).
Ed invero, a pagina 25 la TU ha messo in rilievo, escludendoli, gli indici di una
“chiara” e, dunque, evidente e macroscopica – ossia, agli occhi anche di chi non sia esperto – attività di falsificazione (“elementi chiaramente riconducibili ad un'attività di falsificazione”), quali bottoni di sosta, riprese, lentezza esecutiva.
L'assenza di tali indici, tuttavia, non esclude neceSSriamente la falsità dello scritto, che può emergere dall'analisi di ulteriori elementi, come evidenziato dalla TU alle pagine 30 e 31, laddove si legge che le forme risultano “di primo acchito abbastanza simili”, emergendo le difformità “ad un'osservazione maggiormente approfondita”.
Gli elementi di difformità sono stati indicati in modo puntuale dalla TU, la quale, oltre ad evidenziare che le firme autografe di presentano “maggiori CP_5 chiaro scuri ed una pressione discontinua” (cfr. pag. 31 TU) – mentre il tratto nel testamento “si presenta maggiormente poggiato e nutrito” (pag. 31) – ha indicato i seguenti indici (pagg. 30-31):
- “la “W” autografa presenta in altissimo grado di frequenza una certa curvilineità della porzione apicale centrale della lettera che nelle V è, al contrario, fortemente appuntita”;
- “presenza di asole nei plateau realizzati alla destra ed alla sinistra dell'asta della consonante “b” che assenti, 2 su 2, in V sono presenti in 9 comparative su 11”;
- “diversa morfologia dell'asola della steSS lettera più “panciuta” nelle autografe che mostra inoltre, in grado di frequenza tale da rendere difficilmente spiegabile l'assenza di tale dato in almeno una delle indagate, un disallineamento delle altezze del grafema in esame per cui il è solito disegnare la seconda consonante più baSS della CP_5 prima”;
8 - “Fortemente divergente la gestualità realizzante la maiuscola “G” che pur constando in entrambi i gruppi di firme di due porzioni, superiore ed inferiore, vergate in senso sinistrorso non è mai caratterizzata, nelle C, dal gesto perpendicolare al rigo di base che in V collega invece le due porzioni precedentemente descritte”;
- “La “G” è inoltre la lettera che più di tutte subisce un degeneramento realizzativo al punto che la porzione inferiore, vergata con gestualità antioraria sino al 2015, viene
a realizzarsi con gestualità opposta, con dinamismo destrorso”;
- “2 verificate su 2 mostrano inoltre una porzione angolosa alla base della “i” nel punto in cui lo strumento scrittorio inizia a muoversi verso destra, osservabile in 1 sola apposizione autografa su 11 (anche in questo caso si intuisce una diversa e incompatibile proporzione) e il puntino del grafema in esame si colloca in modo profondamente diverso nei due gruppi di firme in verifica (superiormente ad ogni altro grafema nelle autografe)”;
- “Differente il grado di angolosità della lettera “n” e la sfericità della “o” che, come visto, ha una conformazione prevalentemente ovoide. Anche la chiusura perimetrale di quest'ultimo grafema presenta caratteristiche di incompatibilità tra V e C”.
Tenuto conto di quanto sopra, la TU, prima delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, ha concluso che “Quanto sopra conduce il sottoscritto TU ad orientarsi, con elevato grado di probabilità, verso una conclusione di falsità delle due apposizioni in verifica”, aggiungendo che “Tale alto grado di probabilità diventa certezza nel momento in cui si procede alla comparazione del “livello grafico” delle due scritture;
la grafia del mostra, sin dal 2015, un elevato grado di decadimento con CP_5
conseguente abbaSSmento del livello e della qualità grafica complessiva assolutamente incompatibile con il livello e la qualità grafica delle apposizioni, datate
2017, presenti sul reperto indagato.” (cfr. pag. 32). A seguito della trasmissione delle osservazioni dei CTP, la TU ha concluso come segue: “La firma a nome CP_5
posta in calce al reperto indagato è apocrifa come in alta probabilità, data l'omografia riscontrabile tra quest'ultima e le volontà facente parte del corpo del reperto, il testamento tutto.” (cfr. pag. 37).
Con riguardo a tali conclusioni, osserva il Collegio, da un lato, che la TU si è riferita in modo esplicito al decadimento della grafia di come riscontrata CP_5
9 attraverso l'analisi delle scritture di comparazione, risultando le successive deduzioni relative al “decadimento neuro fisiologico” (cfr. pag. 32). – non oggetto di indagine peritale e non suffragate da elementi probatori in atti – utilizzate quale mero contorno, ovvero quale possibile ragione giustificativa, del riscontrato decadimento grafico, di cui la TU aveva già dato conto anche a pagina 29 (“Come osservabile nella tabella sopra riportata il livello grafico complessivo delle apposizioni riconducibili al de cuius scema in modo importante sin dal 2014; subentrano, a partire da quella data, tremori ed angolosità e il tratto tutto, pur conservando i chiaro scuri pressori che lo caratterizzano, diviene perturbato da una maggior fragilità e senescenza con cali di energia e difficoltà nell'esecuzione che appare maggiormente stentata.”). Ciò risulta ancor più evidente laddove a pag. 36 la TU, nel rispondere alle osservazioni della
CTP DO.SS scrive che il livello grafico è “destinato a peggiorare non Per_3 foss'altro che per il normale invecchiamento neuro muscolare”. Ad avviso del
Collegio non si ravvisano, pertanto, le paventate ragioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio sul punto.
Dall'altro lato, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta la TU non siano contraddittorie rispetto a quanto dalla steSS evidenziato in risposta alle osservazioni della CTP DO.SS nella parte in cui si legge che “Viene da chiedersi, con lo Per_3
stesso grado di aggressività e nemmeno velata critica utilizzata dalla grafologia nelle sue osservazioni, come poSS la collega giungere ad una determinazione Per_3 in senso di ASSOLUTA CERTEZZA quando l'indagine difetta, per il sottoscritto TU ma anche per la CTP, di scritti ad uso comparativo neceSSri ai confronti del caso con conseguente limitazione della possibilità di esprimersi con sufficiente grado di certezza con riferimento alla parte testuale”. Ed invero, la TU – nella sola stesura della bozza
(punto 7) – si è espreSS in termini di certezza con riguardo alla sola sottoscrizione, parlando di elevato grado di probabilità con riguardo al testo della scheda testamentaria
(“Quanto sopra conduce il sottoscritto TU ad orientarsi, con elevato grado di probabilità, verso una conclusione di falsità delle due apposizioni in verifica, conclusione che, essendo le V omografe al testo, si può estendere all'intero reperto in indagine”). Nella relazione definitiva (punto 9), la TU si è espreSS in termini di “alta probabilità” con riguardo sia alla sottoscrizione che al testo. Peraltro, va osservato che,
10 ai fini della nullità del testamento olografo ex art. 606 c.c., è sufficiente che la sottoscrizione sia apocrifa, sicché è in ogni caso superfluo in questa sede accertare ulteriormente se anche la scheda testamentaria sia o meno stata vergata da mano diversa da quella di . CP_5
Va, infine, ritenuto che la TU abbia risposto in modo adeguato alle osservazioni della
CTP di parte convenuta. In particolare, osserva il Collegio, da un lato, che non è dirimente la lamentata mancata applicazione del “protocollo operativo”, che “prevede che la fase di comparazione comprenda la valutazione di due ipotesi alternative, basate sul rilievo di corrispondenze e difformità e non la costruzione apodittica di un giudizio di falso basato su forzature interpretative, in assenza di rilievi e valutazioni inerenti le numerose e significative analogie tra gli scritti posti a confronto.” (cfr. pag. 2 osservazioni CTP DO.SS : la TU DO.SS infatti, ha compiutamente Per_3 Per_2
dato atto del metodo da lei utilizzato, ossia del metodo grafonomico (cfr. pag. 3).
Dall'altro lato, evidenzia il Collegio che la TU, nel rispondere alle osservazioni, si è soffermata sugli aspetti da lei ritenuti dirimenti al fine di giungere alla conclusione di apocrifia (anche mediante riferimenti bibliografici, pag. 35).
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio di condividere e far proprie le risultanze di cui alla TU in atti, perlomeno nella parte in cui ha concluso nel senso dell'apocrifia della sottoscrizione a nome , con rigetto dell'istanza ex art. 196 c.p.c.. CP_5
Va, dunque, accertata e dichiarata la nullità del testamento olografo a nome di
[...]
di data 16 settembre 2017, pubblicato in data 14 febbraio 2019. CP_5
Per l'effetto, va accertato che eredi legittime di sono le attrici CP_5 Pt_1
e , con la quota di ½ ciascuna, quali uniche nipoti del de cuius.
[...] Parte_2
Nulla va in questa sede disposto con riguardo alla domanda di ricostruzione dell'asse ereditario, non essendo stata svolta alcuna domanda di divisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria, medi riDOi per la fase decisionale, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività svolta).
Spese di lite integralmente compensate tra la parte attrice e la convenuta CP_2
tenuto conto che dal tenore del testamento non era agevole individuare
[...]
il legatario.
11 Le spese di TU, già liquidate come in atti, restano definitivamente a carico della convenuta _1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara la nullità del testamento olografo a nome di di CP_5
data 16 settembre 2017, pubblicato in data 14 febbraio 2019;
2. accerta e dichiara che eredi legittime di sono le attrici CP_5 Parte_1
e , con la quota di ½ ciascuna;
Parte_2
3. compensa integralmente le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta
; Controparte_2
4. condanna la convenuta e la terza chiamata _1 [...]
, in solido, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite Controparte_4
che liquida in euro 6.164,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. pone le spese di TU, come già liquidate in atti, definitivamente a carico della convenuta _1
Così deciso in data 17 marzo 2025 dal Tribunale di Trento.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.SS AleSSndra Tolettini Dott. LU PI
12