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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1791/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1791/2022 promossa da:
- (C.F.: ), nata a [...] – 40121) il Parte_1 CodiceFiscale_1
18/11/1960 e ivi residente, alla via Riva di Reno n. 29 (BO – 40122)
e
- (C.F.: ), nato a [...] – 40121) il 02/05/1987 Parte_2 C.F._2
e ivi residente, alla via Riva di Reno n. 29 (BO – 40122) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Daniele (Pec:
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Email_1
Bologna (BO – 40122), alla via Brugnoli n. 7
APPELLANTI contro
(C.F.: , nella persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore pro-tempore sig.ra con studio in San Lazzaro di Savena (BO- 40068), Controparte_2 alla via Kennedy n. 79, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Zanfanti (Pec:
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna Email_2
(BO – 40122), alla via Dell'Abbadia n. 6
e contro
pagina 1 di 7 (C.F.: ), nato a [...] – 33100) il 6 marzo 1973 Controparte_3 C.F._3
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Gherardi (Pec: ) ed elettivamente domiciliato presso e nello Ema_3 Email_4
studio del medesimo in Bologna (BO – 40121), alla via Nazario Sauro n. 2
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2553/2022, resa dal Tribunale di Bologna all'esito del procedimento di opposizione ex art. 617 c.p.c. R.G. n. 1961/2022 e pubblicata in data 14/10/2022.
Assegnata a decisione con ordinanza del 28/02/2025, all'esito di trattazione scritta
CONCLUSIONI
Per come da come da note di trattazione scritta recanti la precisazione Parte_1
delle conclusioni, depositate in data 18 febbraio 2025;
Per ome da note scritte depositate il 18 febbraio 2025 Parte_2
Per il come da note scritto del 18 febbraio 2025; Controparte_1
Per come da note di trattazione scritta recanti la precisazione delle Controparte_3
conclusioni, depositate in data 18 febbraio 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza n. 2553/2022, emessa il 14/10/2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da e volta Parte_1 Parte_2 ad ottenere l'accertamento dell'invalidità della vendita all'asta dell'immobile in comproprietà a costoro pignorato, poiché erroneamente indicato come libero da gravami e pesi, sebbene interessato da un diritto di abitazione ex art. 540 co. 2 c.c. esistente in favore di Parte_1
A sostegno della propria decisione, il Giudice di prime cure ha ritenuto che:
- in difetto di espressa deroga alle regole generali, la non possa addurre un separato diritto di Pt_1
abitazione sulla quota di comproprietà dell'immobile pervenutole per successione, essendosi tale diritto estinto per consolidazione, secondo i principi generali espressi dall'art. 1014 c.c., a seguito dell'accettazione dell'eredità del de cuius;
- rispetto all'eventuale diritto di abitazione, semmai astrattamente configurabile nei confronti degli altri coeredi per la quota di loro spettanza, trattandosi di immobile indivisibile, dovrebbe tutt'al più operare il principio di conversione del diritto di abitazione nel suo equivalente monetario (nel caso di specie comunque inoperante, in quanto il relativo diritto si sarebbe estinto con la vendita coattiva della residenza familiare, per fatto e colpa e colpa del coniuge sopravvissuto).
Il Tribunale ha altresì condannato gli attori opponenti alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 7 2- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
rilevando l'inapplicabilità dell'art. 1014 c.c. al diritto di abitazione mortis causa e l'inoperatività, rispetto al caso di specie, del principio della conversione del diritto di abitazione mortis causa nel suo equivalente monetario.
Si sono costituiti in giudizio il e , entrambi Controparte_1 Controparte_3
deducendo l'inammissibilità dell'appello avanzato, atteso che, ai sensi della disciplina di cui all'art. 618 comma 2 c.p.c., il provvedimento reso all'esito del giudizio di primo grado non è impugnabile, se non con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..
Nel merito, ambedue gli appellati hanno dedotto l'infondatezza delle doglianze avanzate, con conseguente rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
A fronte delle eccezioni formulate, nelle note d'udienza di precisazione delle conclusioni datate 18 febbraio 2025, la sola ha così specificato le proprie conclusioni: Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO, in merito all'eccezione di controparte di appellare una sentenza di opposizione agli atti esecutivi
A) A fronte dell'eccezione sollevata da controparte, circa l'impossibilità di appellare un'opposizione ad atti esecutivi ma solo di ricorrere in Cassazione, qualora questa Ecc.ma Corte non si ritenesse competente, si chiede di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione (principio della translatio iudicii);
B) accertato che il presente procedimento non sia andato oltre la prima udienza, qualora venisse accolta la predetta eccezione e rigettata la richiesta ut supra avanzata dall'appellante, si chiede di condannare l'appellante alle sole spese minime iniziali del procedimento. Difatti, la constatazione di una tale eccezione avrebbe dovuto bloccare sul nascere qualsivoglia prosecuzione. Sarebbe scorretto ed economicamente ingiusto che l'appellante, pur in presenza di un tale filtro processuale, dovesse accollarsi spese e tempo assolutamente evitabili sia per lei sia per questa Ecc.ma Corte.
PRELIMINARMENTE NEL MERITO
A) Accertare che il diritto di abitazione mortis causa ex art. 540, co. 2 c.c. non sia soggetto ad espropriazione forzata ex art. 1024 c.c. né leda ex art. 2919 c.c. i diritti del creditore e dell'aggiudicatario, in quanto sorto prima di una loro qualsiasi trascrizione/iscrizione ovvero aggiudicazione ex artt. 2643 n. 4, 2644, 2645, 2650 e 2915 c.c., né che esso si sia estinto sulle quote dei tre figli coeredi. Per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'attuale titolarità sull'immobile staggito (e ora aggiudicato) del diritto di abitazione mortis causa ex art. 540, co. 2 c.c. in capo all'appellante Parte_3
pagina 3 di 7 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa nell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2553/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, IV
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Annelisa Spagnolo, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1961/2022, depositata in Cancelleria in data 14.10.2022, accogliere le seguenti conclusioni avanzate in prime cure: A) accertata e dichiarata l'invalidità della vendita all'asta dell'immobile pignorato libero da gravami, stante l'opponibilità del diritto di abitazione mortis causa alla procedura R.G.E. 493/18+2
Trib. di Bologna, e a fronte dell'impossibilità di rientrare nell'immobile pignorato in quanto nelle more del processo è stato già venduto all'asta e liberato, condannare il creditore appellato alla rifusione a favore della Sig.ra del valore dell'immobile così come stimato nella Parte_3 perizia del C.T.U. (405.000,00 € decurtato della cifra finale di vendita, All.3, fascicolo primo grado e
All.ti 6-8 del presente appello), oltre alle spese sostenute a seguito del trasferimento (es.: il costo di una locazione;
di un trasloco;
qualsiasi danno derivante da tale circostanza), per le quali si chiede una mera condanna alle spese forfettaria da accertare in altra sede, a fronte dell'illecita inapplicabilità del diritto previsto dall'art. 540, co. 2 c.c.
SEMPRE NEL MERITO
B) rigettare la pretesa di conversione del diritto di abitazione nel suo equivalente monetario, in quanto il diritto di abitazione non può essere espropriato ex art. 1024 c.c. né alienato, salvo esplicita volontà del titolare.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
C) dichiarare che l'appellante non abbia violato <gli altri obblighi che la legge pone a suo pt_1>
carico>, quali la mancata presentazione del rendiconto (non può esserle imposto un obbligo, per il quale non sia stata messa a conoscenza nell'atto di pignoramento) e il mancato pagamento degli oneri condominiali (impossibilità materiale della debitrice, antecedente all'apertura della procedura esecutiva;
comunque, al creditore appellato erano stati riconosciuti dal G.E. gli oneri insoluti in privilegio ex art. 2770 c.c.), come da punto B) della sua comparsa del 22.02.2022 (pp. 8-10, cfr. All.12, fascicolo primo grado). Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori ex lege”.
La causa è stata trattata in via cartolare e con ordinanza in data in data 25-28/02/2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- L'appello è inammissibile ex art. 618, comma 2, c.p.c. e come tale va dichiarato, rimanendo così assorbita ogni altra questione prospettata.
pagina 4 di 7 La sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado, infatti, secondo il disposto di cui all'art. 618, comma 2 c.p.c., è impugnabile esclusivamente con il ricorso ex art. 111 Cost. e nei limiti di ammissibilità di tale mezzo di impugnazione.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza e dalla qualificazione operata dalla parte istante, che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione (cfr. Cass. nn.
18182/2021; 23390/2020; 20705/2018).
Sul punto, anche la più recente Giurisprudenza, condivisa da questa Corte di Appello, si è così pronunciata “se una domanda viene qualificata dal giudice di merito come “opposizione agli atti esecutivi” ai sensi dell'art. 617 c.p.c., le forme dell'impugnazione devono seguire il rito previsto per la qualificazione data dal giudice. Anche se la qualificazione fosse eventualmente errata, la parte deve impugnare secondo quelle norme specifiche, includendo la proposizione dell'impugnazione direttamente alla Corte di Cassazione anziché in Corte d'Appello. Questo principio, radicato nella giurisprudenza, mira a rispettare l'ordine pubblico processuale” (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 3500 del
11/02/2025).
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 20 febbraio
2004, n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288).
Senza che a tal fine possa assumere rilevanza determinante la sola indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass. Ord. 23 aprile
2024, n. 10868), va osservato che il Giudice di prime cure ha chiaramente deciso, così implicitamente qualificandola, l'azione proposta come “opposizione agli atti esecutivi”: tale qualificazione è peraltro da ritenersi del tutto corretta, trattandosi di giudizio avente ad oggetto la contestazione di atti esecutivi,
e segnatamente dell'ordinanza di vendita, atteso che in tal senso depone inequivocabilmente anche il tenore dell'atto introduttivo degli odierni appellanti, oltretutto dagli stessi fin dal principio qualificato come opposizione ex art 617 c.p.c., con il quale costoro hanno richiesto proprio una pronuncia demolitoria dell'atto di vendita, chiedendo l'annullamento della relativa ordinanza, così facendo valere i difetti dell'atto presupposto, al fine di eccepire il conseguente vizio procedurale dell'atto consequenziale.
pagina 5 di 7 Dalla suddetta qualificazione dell'azione in esame come opposizione agli atti esecutivi – mai posta in dubbio da alcuno in primo grado e neppure nell'atto di appello - discende l'inappellabilità della sentenza che sulla stessa si è pronunciata, ex art. 618 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'appello in questa sede proposto.
4- A ciò si aggiunga che la richiesta di trasmissione degli atti di causa alla Corte di Cassazione, avanzata da soltanto nella fase finale del procedimento, in occasione delle note Parte_1
di trattazione scritta recanti la precisazione delle conclusioni depositate in data 18 febbraio 2025, non può essere accolta, in ragione dell'inammissibilità radicale e insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi a questa Corte.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “qualora l'appello sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la “translatio iudicii” perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare
l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità mezzo di impugnazione a critica vincolata strutturalmente diverso” (così cass.
Civ. sez. VI – 3 Ord. n. 5712 del 03/03/2020).
Ogni altra questione rimane quindi assorbita.
5 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento sulla base del valore della causa indicato dagli stessi appellanti in
222.750,00 euro, per le fasi effettivamente svolte, e reputandosi congrua l'applicazione di valori prossimi al minimo, tenuto conto della semplicità delle questioni.
6- L'inammissibilità delle domande proposte dagli appellanti e la pervicacia con la quale vi hanno insistito – in contrasto con le loro stesse precedenti qualificazioni - nonostante le eccezioni proposte, e anche dopo l'attuazione della vendita, l'emanazione del decreto di trasferimento e il riparto del ricavato
(documentati dal condominio appellato in allegato alle note di precisazione delle conclusioni del
18.2.2025) inducono a ritenere sussistenti i presupposti per l'ulteriore condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c. degli appellanti, che si reputa equo liquidare in misura del 50% delle spese di lite liquidate
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 1115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. suddetto (Cass. Civ. S. U. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. S.U. 4315 del 20/04/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati e Controparte_3 Controparte_1
di Reno, 29, le spese di lite, che liquida per ciascuno di essi in complessivi euro 6.000,00
[...]
per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
3) condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. gli appellanti al pagamento dell'ulteriore somma di euro
3.000,00 per ciascuna delle parti appellate costituite;
4) dà atto della sussistenza dei presupposi processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 29 aprile 2025
Il consigliere relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1791/2022 promossa da:
- (C.F.: ), nata a [...] – 40121) il Parte_1 CodiceFiscale_1
18/11/1960 e ivi residente, alla via Riva di Reno n. 29 (BO – 40122)
e
- (C.F.: ), nato a [...] – 40121) il 02/05/1987 Parte_2 C.F._2
e ivi residente, alla via Riva di Reno n. 29 (BO – 40122) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Daniele (Pec:
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Email_1
Bologna (BO – 40122), alla via Brugnoli n. 7
APPELLANTI contro
(C.F.: , nella persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore pro-tempore sig.ra con studio in San Lazzaro di Savena (BO- 40068), Controparte_2 alla via Kennedy n. 79, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Zanfanti (Pec:
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna Email_2
(BO – 40122), alla via Dell'Abbadia n. 6
e contro
pagina 1 di 7 (C.F.: ), nato a [...] – 33100) il 6 marzo 1973 Controparte_3 C.F._3
e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Gherardi (Pec: ) ed elettivamente domiciliato presso e nello Ema_3 Email_4
studio del medesimo in Bologna (BO – 40121), alla via Nazario Sauro n. 2
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2553/2022, resa dal Tribunale di Bologna all'esito del procedimento di opposizione ex art. 617 c.p.c. R.G. n. 1961/2022 e pubblicata in data 14/10/2022.
Assegnata a decisione con ordinanza del 28/02/2025, all'esito di trattazione scritta
CONCLUSIONI
Per come da come da note di trattazione scritta recanti la precisazione Parte_1
delle conclusioni, depositate in data 18 febbraio 2025;
Per ome da note scritte depositate il 18 febbraio 2025 Parte_2
Per il come da note scritto del 18 febbraio 2025; Controparte_1
Per come da note di trattazione scritta recanti la precisazione delle Controparte_3
conclusioni, depositate in data 18 febbraio 2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza n. 2553/2022, emessa il 14/10/2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Bologna ha rigettato l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da e volta Parte_1 Parte_2 ad ottenere l'accertamento dell'invalidità della vendita all'asta dell'immobile in comproprietà a costoro pignorato, poiché erroneamente indicato come libero da gravami e pesi, sebbene interessato da un diritto di abitazione ex art. 540 co. 2 c.c. esistente in favore di Parte_1
A sostegno della propria decisione, il Giudice di prime cure ha ritenuto che:
- in difetto di espressa deroga alle regole generali, la non possa addurre un separato diritto di Pt_1
abitazione sulla quota di comproprietà dell'immobile pervenutole per successione, essendosi tale diritto estinto per consolidazione, secondo i principi generali espressi dall'art. 1014 c.c., a seguito dell'accettazione dell'eredità del de cuius;
- rispetto all'eventuale diritto di abitazione, semmai astrattamente configurabile nei confronti degli altri coeredi per la quota di loro spettanza, trattandosi di immobile indivisibile, dovrebbe tutt'al più operare il principio di conversione del diritto di abitazione nel suo equivalente monetario (nel caso di specie comunque inoperante, in quanto il relativo diritto si sarebbe estinto con la vendita coattiva della residenza familiare, per fatto e colpa e colpa del coniuge sopravvissuto).
Il Tribunale ha altresì condannato gli attori opponenti alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 7 2- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
rilevando l'inapplicabilità dell'art. 1014 c.c. al diritto di abitazione mortis causa e l'inoperatività, rispetto al caso di specie, del principio della conversione del diritto di abitazione mortis causa nel suo equivalente monetario.
Si sono costituiti in giudizio il e , entrambi Controparte_1 Controparte_3
deducendo l'inammissibilità dell'appello avanzato, atteso che, ai sensi della disciplina di cui all'art. 618 comma 2 c.p.c., il provvedimento reso all'esito del giudizio di primo grado non è impugnabile, se non con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..
Nel merito, ambedue gli appellati hanno dedotto l'infondatezza delle doglianze avanzate, con conseguente rigetto dell'appello, conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
A fronte delle eccezioni formulate, nelle note d'udienza di precisazione delle conclusioni datate 18 febbraio 2025, la sola ha così specificato le proprie conclusioni: Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO, in merito all'eccezione di controparte di appellare una sentenza di opposizione agli atti esecutivi
A) A fronte dell'eccezione sollevata da controparte, circa l'impossibilità di appellare un'opposizione ad atti esecutivi ma solo di ricorrere in Cassazione, qualora questa Ecc.ma Corte non si ritenesse competente, si chiede di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione (principio della translatio iudicii);
B) accertato che il presente procedimento non sia andato oltre la prima udienza, qualora venisse accolta la predetta eccezione e rigettata la richiesta ut supra avanzata dall'appellante, si chiede di condannare l'appellante alle sole spese minime iniziali del procedimento. Difatti, la constatazione di una tale eccezione avrebbe dovuto bloccare sul nascere qualsivoglia prosecuzione. Sarebbe scorretto ed economicamente ingiusto che l'appellante, pur in presenza di un tale filtro processuale, dovesse accollarsi spese e tempo assolutamente evitabili sia per lei sia per questa Ecc.ma Corte.
PRELIMINARMENTE NEL MERITO
A) Accertare che il diritto di abitazione mortis causa ex art. 540, co. 2 c.c. non sia soggetto ad espropriazione forzata ex art. 1024 c.c. né leda ex art. 2919 c.c. i diritti del creditore e dell'aggiudicatario, in quanto sorto prima di una loro qualsiasi trascrizione/iscrizione ovvero aggiudicazione ex artt. 2643 n. 4, 2644, 2645, 2650 e 2915 c.c., né che esso si sia estinto sulle quote dei tre figli coeredi. Per l'effetto e per i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'attuale titolarità sull'immobile staggito (e ora aggiudicato) del diritto di abitazione mortis causa ex art. 540, co. 2 c.c. in capo all'appellante Parte_3
pagina 3 di 7 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa nell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2553/2022 emessa dal Tribunale di Bologna, IV
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Annelisa Spagnolo, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1961/2022, depositata in Cancelleria in data 14.10.2022, accogliere le seguenti conclusioni avanzate in prime cure: A) accertata e dichiarata l'invalidità della vendita all'asta dell'immobile pignorato libero da gravami, stante l'opponibilità del diritto di abitazione mortis causa alla procedura R.G.E. 493/18+2
Trib. di Bologna, e a fronte dell'impossibilità di rientrare nell'immobile pignorato in quanto nelle more del processo è stato già venduto all'asta e liberato, condannare il creditore appellato alla rifusione a favore della Sig.ra del valore dell'immobile così come stimato nella Parte_3 perizia del C.T.U. (405.000,00 € decurtato della cifra finale di vendita, All.3, fascicolo primo grado e
All.ti 6-8 del presente appello), oltre alle spese sostenute a seguito del trasferimento (es.: il costo di una locazione;
di un trasloco;
qualsiasi danno derivante da tale circostanza), per le quali si chiede una mera condanna alle spese forfettaria da accertare in altra sede, a fronte dell'illecita inapplicabilità del diritto previsto dall'art. 540, co. 2 c.c.
SEMPRE NEL MERITO
B) rigettare la pretesa di conversione del diritto di abitazione nel suo equivalente monetario, in quanto il diritto di abitazione non può essere espropriato ex art. 1024 c.c. né alienato, salvo esplicita volontà del titolare.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
C) dichiarare che l'appellante non abbia violato <gli altri obblighi che la legge pone a suo pt_1>
carico>, quali la mancata presentazione del rendiconto (non può esserle imposto un obbligo, per il quale non sia stata messa a conoscenza nell'atto di pignoramento) e il mancato pagamento degli oneri condominiali (impossibilità materiale della debitrice, antecedente all'apertura della procedura esecutiva;
comunque, al creditore appellato erano stati riconosciuti dal G.E. gli oneri insoluti in privilegio ex art. 2770 c.c.), come da punto B) della sua comparsa del 22.02.2022 (pp. 8-10, cfr. All.12, fascicolo primo grado). Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori ex lege”.
La causa è stata trattata in via cartolare e con ordinanza in data in data 25-28/02/2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- L'appello è inammissibile ex art. 618, comma 2, c.p.c. e come tale va dichiarato, rimanendo così assorbita ogni altra questione prospettata.
pagina 4 di 7 La sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado, infatti, secondo il disposto di cui all'art. 618, comma 2 c.p.c., è impugnabile esclusivamente con il ricorso ex art. 111 Cost. e nei limiti di ammissibilità di tale mezzo di impugnazione.
Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione con esso compiuta dal giudice adito, indipendentemente dalla sua esattezza e dalla qualificazione operata dalla parte istante, che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione (cfr. Cass. nn.
18182/2021; 23390/2020; 20705/2018).
Sul punto, anche la più recente Giurisprudenza, condivisa da questa Corte di Appello, si è così pronunciata “se una domanda viene qualificata dal giudice di merito come “opposizione agli atti esecutivi” ai sensi dell'art. 617 c.p.c., le forme dell'impugnazione devono seguire il rito previsto per la qualificazione data dal giudice. Anche se la qualificazione fosse eventualmente errata, la parte deve impugnare secondo quelle norme specifiche, includendo la proposizione dell'impugnazione direttamente alla Corte di Cassazione anziché in Corte d'Appello. Questo principio, radicato nella giurisprudenza, mira a rispettare l'ordine pubblico processuale” (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 3500 del
11/02/2025).
Pertanto, una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva è impugnabile con l'appello nelle ipotesi in cui il giudice abbia qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 20 febbraio
2004, n. 3404; Cass. 4 agosto 2005, n. 16379; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3288).
Senza che a tal fine possa assumere rilevanza determinante la sola indicazione dell'oggetto della controversia nell'epigrafe della decisione (cfr. Cass. 20 febbraio 2004, n. 3404; Cass. Ord. 23 aprile
2024, n. 10868), va osservato che il Giudice di prime cure ha chiaramente deciso, così implicitamente qualificandola, l'azione proposta come “opposizione agli atti esecutivi”: tale qualificazione è peraltro da ritenersi del tutto corretta, trattandosi di giudizio avente ad oggetto la contestazione di atti esecutivi,
e segnatamente dell'ordinanza di vendita, atteso che in tal senso depone inequivocabilmente anche il tenore dell'atto introduttivo degli odierni appellanti, oltretutto dagli stessi fin dal principio qualificato come opposizione ex art 617 c.p.c., con il quale costoro hanno richiesto proprio una pronuncia demolitoria dell'atto di vendita, chiedendo l'annullamento della relativa ordinanza, così facendo valere i difetti dell'atto presupposto, al fine di eccepire il conseguente vizio procedurale dell'atto consequenziale.
pagina 5 di 7 Dalla suddetta qualificazione dell'azione in esame come opposizione agli atti esecutivi – mai posta in dubbio da alcuno in primo grado e neppure nell'atto di appello - discende l'inappellabilità della sentenza che sulla stessa si è pronunciata, ex art. 618 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'appello in questa sede proposto.
4- A ciò si aggiunga che la richiesta di trasmissione degli atti di causa alla Corte di Cassazione, avanzata da soltanto nella fase finale del procedimento, in occasione delle note Parte_1
di trattazione scritta recanti la precisazione delle conclusioni depositate in data 18 febbraio 2025, non può essere accolta, in ragione dell'inammissibilità radicale e insanabile della impugnazione erroneamente proposta dinanzi a questa Corte.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “qualora l'appello sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non può operare la “translatio iudicii” perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare
l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità mezzo di impugnazione a critica vincolata strutturalmente diverso” (così cass.
Civ. sez. VI – 3 Ord. n. 5712 del 03/03/2020).
Ogni altra questione rimane quindi assorbita.
5 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento sulla base del valore della causa indicato dagli stessi appellanti in
222.750,00 euro, per le fasi effettivamente svolte, e reputandosi congrua l'applicazione di valori prossimi al minimo, tenuto conto della semplicità delle questioni.
6- L'inammissibilità delle domande proposte dagli appellanti e la pervicacia con la quale vi hanno insistito – in contrasto con le loro stesse precedenti qualificazioni - nonostante le eccezioni proposte, e anche dopo l'attuazione della vendita, l'emanazione del decreto di trasferimento e il riparto del ricavato
(documentati dal condominio appellato in allegato alle note di precisazione delle conclusioni del
18.2.2025) inducono a ritenere sussistenti i presupposti per l'ulteriore condanna ex art. 96 comma 3
c.p.c. degli appellanti, che si reputa equo liquidare in misura del 50% delle spese di lite liquidate
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 1115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. suddetto (Cass. Civ. S. U. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. S.U. 4315 del 20/04/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati e Controparte_3 Controparte_1
di Reno, 29, le spese di lite, che liquida per ciascuno di essi in complessivi euro 6.000,00
[...]
per compensi, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
3) condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. gli appellanti al pagamento dell'ulteriore somma di euro
3.000,00 per ciascuna delle parti appellate costituite;
4) dà atto della sussistenza dei presupposi processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 115/2002
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 29 aprile 2025
Il consigliere relatore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
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