Articolo 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 732
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 ottobre 1950
Art. 3.
Dopo cinque anni di effettivo lodevole e complessivo servizio i fattorini telegrafici saranno inquadrati, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, nel ruolo del personale subalterno nei limiti di tre quarti dei posti disponibili nel grado iniziale.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1950