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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 347/2018 R. G. CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
In data 17.2.2025, dalle ore 10:10 con seguito, davanti alla Corte d'Appello di Messina, Prima
Sezione Civile, assistita dal sottoscrivente cancelliere e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore (da remoto); dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
è chiamata la causa civile iscritta al n. 347/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. COLAVITA Francesco del foro di
Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via P. Romeo n. 21); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. INTILISANO Mario del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via S.
Filippo Bianchi n. 54); pec: ; Email_2
APPELLATA
causa avente ad oggetto: opposizione ex art. 404 C.P.C. (assegno di mantenimento per l'ex coniuge).
*
Sono presenti i procuratori delle parti costituite, in persona degli avvocati: COLAVITA Francesco;
BOTTARI Davide, per delega dell'avv. INTILISANO Mario;
(come da procura in atti).
La Corte li invita alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. in conformità a quanto disposto con ordinanza del 16.12.2024.
I suindicati procuratori delle parti discutono quindi oralmente la causa, illustrando sinteticamente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali, fino alle ore 10:13. Successivamente, la Corte pronuncia sentenza provvedendo al contestuale deposito (in modalità telematica, come attestato dal competente servizio di cancelleria) del presente verbale e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
*
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato in data 10.5.2018 ed iscritto a ruolo in data 15.5.2018 Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte , proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 189 del 25-29.1.2018, emessa dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima nel procedimento già iscritto al n. 878/2016 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale opponente ex art. 404 c.p.c.)
l'annullamento del decreto emesso nel procedimento n. 794/2011 RVG vertente fra la
[...]
e tal , in esito al quale era stato riconosciuto in favore della CP_1 Parte_2 prima un assegno divorzile, lamenta che l'impugnata sentenza:
1. erroneamente avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione spiegata, nella parte in cui essa ineriva l'asserita incompatibilità del diritto patrimoniale riconosciuto alla
[...]
(id est, un assegno di mantenimento divorzile) con quello a lei spettante (un assegno CP_1 di mantenimento quale coniuge separato) quale ex coniuge dello Parte_2
e ciò poiché ella invece vantava piena legittimazione ex art. 100 C.P.C. a tanto, in ragione del fatto che:
1.1. “… antecedentemente alla proposizione del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio vertente tra la SI.ra ed il SI. nnanzi al Tribunale di Messina e rubricato al n.794/2011 CP_1 Parte_2 RGVG, ella già vantava il diritto al mantenimento personale fatto valere nei confronti del coniuge (SI.
) nell'instaurato giudizio di separazione rubricato al n. 1100/2010 R.G. del Tribunale Parte_2 di Barcellona Pozzo di Gotto, già insorto per effetto dell'intervenuta proposizione della relativa domanda giudiziale … se avesse avuto conoscenza del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio intrapreso dall'odierna appellata per ottenere la costituzione a proprio favore ed a carico dell'ex coniuge (…) di un assegno divorzile non previsto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, avrebbe potuto fare valere in quel successivo giudizio (vertente inter alios) l'insussistenza dei presupposti di fatto e diritto per l'accoglimento della domanda, e ciò anche al precipuo fine di mantenere l'integrità della capacità economico-reddituale del marito in sede di separazione, come documentalmente dimostrato nel primo grado di giudizio …;
1.2. “… L'appellante era illo tempore già titolare di ragioni creditorie vantate a diverso titolo nei confronti del separando coniuge. Segnatamente, trattasi del diritto al rimborso della quota-parte delle rate di mutuo sostenute dalla sola PT SI.ra (e già documentate) in conseguenza degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di mutuo con l'istituto di credito erogante, in cui le parti mutuatarie hanno assunto la qualità di condebitori solidali.
A ciò aggiungasi il diritto di credito vantato dalla concludente per i frutti civili mensilmente maturati e non riscossi in dipendenza del godimento senza titolo del bene di sua proprietà esclusiva (casa coniugale) da parte del SI. alla fine della coabitazione sino al di lui decesso. Parte_2 Del pari, la documentata trascrizione della domanda giudiziale di restituzione di entrambi gli immobili di PT proprietà a carico della SI.ra , ha determinato evidente pregiudizio economico ed autonoma fonte di responsabilità risarcitoria a carico del SI. per il danno conseguente Parte_2 all'incommerciabilità dei beni …”;
ossia, evidente appariva il:
“… pregiudizio che ne è conseguito in danno della concludente per la costituzione di una nuova ed ulteriore obbligazione a carico del SI. riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della prima moglie Parte_2 cui la parte resistente ha dimostrato supina adesione avendo aderito alle richieste di ), il quale ha CP_2 così dimostrato di depauperare volontariamente la propria capacità economico-reddituale …”;
di tal che il Giudice a quo, individuando quale posizione astrattamente legittimante:
a) non già quella derivante sub 1.1. dalla pretesa di mantenimento nei confronti del coniuge separato (incontestabile nel suo fondamento);
e neppure: b) quello (concorrente) sub 1.2. da rivalsa per la mancata ottemperanza al pagamento delle rate di mutuo della casa già coniugale, dallo fruita in esclusiva, e per Parte_2
l'indebita sottrazione in danno della dei frutti che da essa costei avrebbe potuto PT1 ritrarre ove ne avesse potuto disporre;
bensì:
c) solo quella dalla rivendicazione di quota della pensione di reversibilità agita post mortem dello Parte_2
aveva omesso di rilevare l'interesse della ad evitare che la decisione emittenda ne PT1 pregiudicasse le più che fondate suesposte sue ragioni creditorie;
avrebbe da ciò fatto discendere un decisum chiaramente non condivisibile;
2. parimenti erroneamente avrebbe rigettato l'opposizione introdotta ex art. 404 comma 2 C.P.C., arguendo sussistere difetto di prova di dolo revocatorio in capo allo Parte_2 là dove costui aveva inequivocabilmente – con il suo contegno processuale – agevolato
l'emissione del provvedimento giudiziale favorevole alla ; CP_1 ed invero:
PT 2.1. “… risultano comprovate sia la qualità di creditrice della SI.ra , come più volte ribadito, sia il comportamento doloso del SI. ella formazione del provvedimento impugnato, che ha Parte_2 determinato la lesione dei diritti vantati dalla concludente. Ciò si appalesa, prima facie, dal comportamento processuale tenuto dal SI. in quel Parte_2 processo dal momento che esso convenuto ha “inspiegabilmente” dato piena ed incondizionata adesione alla domanda contro di lui proposta senza nulla eccepire, pur avendo elementi abbondantemente sufficienti per resistere alla richiesta di modifica (diverse posizioni debitorie nei confronti di istituti di credito e società finanziarie) come ampiamente dimostrato per tabulas nel primo grado di giudizio …”;
2.2. “… In ogni caso è di palmare evidenza il dolo e/o la collusione tra quelle parti in causa. Non è inopportuno evidenziare che il provvedimento impugnato non è stato reso nella contumacia (volontaria) della parte resistente, né risulta frutto di un accordo transattivo raggiunto in sede giudiziale, né tantomeno conseguenza di positivo vaglio giudiziale delle emergenze istruttorie svolte nello spirito di contesa fra le parti;
piuttosto risulta essere stato generato, per presa d'atto del Tribunale, dall'incondizionata e totale adesione della parte convenuta alla domanda attorea per come originariamente formulata. La contestata collusione ha determinato un reciproco vantaggio economico per entrambe le parti processuali. Infatti, per la SI.ra , ne è conseguito il godimento di una ulteriore fonte di reddito non altrimenti CP_1 ottenibile senza il consenso volontario dell'ex coniuge obbligato, ovvero, se non riscosso, il diritto di credito nei confronti dell'ex marito da fare valere nei confronti della massa ereditaria, nonché l'insorgenza del presupposto (diritto all'assegno divorzile) che oggi le consente di rivendicare il diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge in concorso con la concludente, come reso palese dal contenzioso attualmente CP pendente tra le odierne parti processuali e l' Per il SI. ne è derivato il vantaggio di godere di un sopraggiunto elemento per una Parte_2 rivalutazione in peius della propria capacità economico-reddituale nella pendenza del giudizio di PT separazione dalla SI.ra , finalizzato a respingere l'ex adverso domanda di mantenimento personale che sarebbe stata statuita alla definizione del relativo giudizio, nonché il depauperamento della propria posizione economica in danno ai creditori, fra cui la concludente, in ragione dei diritti di cui la medesima è titolare …”;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa sua inibitoria, la riforma dell'impugnata sentenza con accoglimento dei propri petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si è costituita con atto depositato (in modalità telematica) in data 12.9.2018 e, deducendo ex adverso:
sub 1., che:
“… Nel caso di specie risulta essere stato impugnato un provvedimento del Tribunale di Messina, intercorso tra due ex coniugi, con cui si è riconosciuta alla RA un assegno divorzile per € 250,00 nei confronti dell'ex coniuge CP_1 PT
… La , infatti, avrebbe dovuto vantare la titolarità di un diritto coevo, autonomo ed Parte_2 incompatibile con il provvedimento di riconoscimento da parte dello i un assegno divorzile in capo Parte_2 alla . CP_1 Ciò non è stato effettuato ed il diritto vantato non è coevo. Nel caso di specie, inoltre, non si sovviene quale fosse al momento della decisione opposta il diritto autonomo PT incompatibile vantato dalla , né tantomeno viene indicato in sede di appello. Non risulta, infatti, che nel nostro ordinamento la moglie in seconde nozze sia parte nei giudizi vertente tra il marito e la prima moglie, maggiormente quando essi vertono in materia di questioni patrimoniali e non riguardano lo status di divorziato. Ma non solo. Il motivo va dichiarato inammissibile anche sotto altro profilo. PT Con il motivo di appello la ritiene che il Tribunale abbia errato in quanto la stessa era una potenziale creditrice dello ) per aver chiesto l'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione e (b e c) per altre Parte_2 probabile e future richieste economiche - mai effettuate - e che tale potenziali pretese economiche l'avrebbero legittimata “ad intervenire nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio per salvaguardare l'integrità reddituale del coniuge e/o preservarne il patrimonio”. Il motivo è palesemente infondato e va in contrasto non solo con il principio di diritto cui alla Suprema Corte correttamente applicato dal Tribunale e non oggetto di impugnazione, ma anche con le norme del codice civile e di PT procedura civile. La , infatti, quale sedicente potenziale creditrice di on poteva intervenire Parte_2 nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio dello al fine di salvaguardare il patrimonio Parte_2 dello stesso non essendo ciò previsto nel nostro ordinamento. In ogni caso le opposizioni di terzo al fine della salvaguardia del patrimonio da parte dei creditori sono regolamentate dall'opposizione di terzo revocatoria cui al secondo comma dell'art. 404 c.p.c. non rientrando tra le previsioni cui al primo comma. Il motivo di appello in ordine al rigetto dell'opposizione revocatoria ordinaria è dunque inconducente
…”;
sub 2., che: PT
“… la non poteva in ogni caso proporre l'azione di opposizione in revocazione ai sensi dell'art. 404 secondo PT comma c.p.c. La , infatti, non è creditore di (o della ) e non è nemmeno avente Parte_2 CP_1 causa dello stesso. La stessa, tra l'altro, ha rinunziato all'eredità. La , dunque, non è legittimata PT1 all'opposizione revocatoria ex art. 404 secondo comma c.p.c. non essendo creditore o avente causa di
”; Parte_2
“… Il Tribunale di Messina, con sentenza parziale n° 717/2001 del 9 Gennaio - 1 Marzo 2001, disponeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la e successivamente, con sentenza definitiva n° Parte_2 CP_1 2679/2003 dei 21 ottobre-3 Novembre 2003 definiva il giudizio. Con tale sentenza non si prevedeva alcun assegno divorzile a favore della . CP_1 Al momento del divorzio, infatti, la prestava ancora attività lavorativa come infermiera mentre CP_1 era già in pensione. Le condizioni economiche della , tuttavia, erano mutate in maniera Parte_2 CP_1 rilevante a seguito dell'intervenuto pensionamento. La retribuzione mensile della che ammontava a circa CP_1
€ 1.500,00 mensili, invero, con il pensionamento si è ridotta di circa il 45% essendo pari a circa € 900,00. Sussistevano, dunque, i presupposti per la modifica delle condizioni patrimoniali cui alla sentenza di divorzio e previsione di un assegno divorzile a carico di Correttamente, dunque, on si è Parte_2 Parte_2 opposto alle pretese della atteso che lo stesso avrebbe potuto subire una pesante condanna alle spese in CP_1 caso di opposizione attesa la pacificità della bontà delle richieste della ”; Parte_3
“… Va in ogni caso precisato che non corrisponde al vero che è stato previsto un assegno una tantum divorzile come esposto in sede di appello. Con il divorzio, infatti, non si poneva alcun assegno una tantum in capo alla RA . La scrittura privata CP_1 citata, infatti, è posteriore di oltre 4 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e con la stessa le parti (tra le quali vi era anche la sorella della RA e la figlia dello regolamentavano crediti ed PT1 Parte_2 esecuzioni vantati dalla RA nel corso della separazione quali assegni di mantenimento per la figlia CP_1 economicamente non indipendente e non versati dallo Parte_2 Nessuna definizione di rapporti patrimoniali inerenti al divorzio sono mai stati assunti …”;
[...
“… Parte appellata ritiene che vi sia il dolo in quanto on si sarebbe opposto alle richieste della Parte_2 PT
nonostante lo stesso avesse contratto un mutuo per pagare un immobile intestato alla nonché ottenuto CP_1 due finanziamenti per complessivi € 62.000,00. L'erogazione dei predetti finanziamenti, invero, confermava la maggiore capacità reddituale di Parte_2 PT È noto, infatti, che gli istituti finanziari non concedono finanziamenti per € 60.000,00 come esposto dalla in difetto di garanzie reali o di redditi elevati. La concessione di finanziamenti per tale cifre, dunque, costituiva una chiara dimostrazione dell'elevata disponibilità reddituale dello di gran lunga superiore a quella della con ciò confermando Parte_2 CP_1 maggiormente la bontà della domanda della ”; Parte_3
“… L'opposizione, invero, andava dichiarata inammissibile anche sotto altro profilo. È noto che l'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta comporta il litisconsorzio fra tutte le parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. PT Orbene nel caso di specie la RA , che non è erede del signor ha proposto l'opposizione di Parte_2 terzo solo nei confronti della RA e non anche nei confronti delle eredi legittime del signor CP_1
ovvero le figlie e Parte_2 Persona_1 Persona_2 A fronte dell'eccezione non è mai stata richiesta da parte appellante l'integrazione del contraddittorio nemmeno in sede di appello …”;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione del 2.11.2018 (in virtù dell'ordinanza emessa in data 23-27.11.2018, che rigettava l'inibitoria proposta) a quella del
6.7.2020 per la precisazione delle conclusioni e quindi (in virtù dei decreti presidenziali del 24.6.2020, 12.8.2021, 14.10.2021 e 13.7.2022) dapprima al 12.9.2022 e poi (per sovraccarico dei ruoli) dal 27.2.2023 al 10.7.2023, ivi, sulle conclusioni come in atti e verbali precisate, la causa era posta in decisione (con ordinanza del 17.7.2023) con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. davanti a collegio integrato da Consigliere onorario aggregato. Rimesse le parti sul ruolo collegiale (con ordinanza del 6.10.2024, che rilevava l'incompatibilità alla funzione di giudizio del Consigliere onorario aggregato per previsione tabellare ostativa) all'udienza del 16.12.2024 per esser introitata in decisione con il rito di cui all'art. 281 sexies
C.P.C., previa surroga del relatore già designato le parti erano rimesse ai medesimi fini (per sovraccarico del ruolo del detto relatore) all'udienza del 17.2.2025 in presenza.
Ivi, in esito all'espletata discussione orale, senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione.
Si dà atto che le parti costituite non si sono avvalse della concessa facoltà di deposito di note difensive autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, e principiando da quelle sub 1., premesso in fatto che (per quanto consta dalle deduzioni delle difese delle parti e dalla produzione documentale presente in fascicolo):
i. successivamente all'introduzione d'iscrizione per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra costui e la , definita con sentenza n. 717 del 9.1.2001-1.3.2001 CP_1 quanto al vincolo e con sentenza n. 2679 del 21.10.2003-3.11.2003 quanto al regolamento dei rapporti patrimoniali tra i prefati (anche per la posizione di comune prole), la CP_1 chiedeva e conseguiva – in virtù di decreto emesso in data 8.2.2012 nell'iscrizione n.
794/2011 VG – l'attribuzione d'un assegno divorzile di euro 250 mensili a carico dello
Parte_2
ii. medio tempore, tra costui e la – nuovo coniuge del menzionato – erano insorte due PT1 liti, iscritte entrambe presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto:
la prima, per separazione giudiziale (al n. 1100/2010); la seconda, ancora pendente, per rivendica immobiliare (al n. 10/2011 RGAC);
iii. lo ecedeva in data 3.12.2014; Parte_2
iv. delle vicende sub i. relative all'assegno divorzile la apprendeva in data 12.1.2016, PT1 in epoca successiva all'introduzione da parte della del ricorso iscritto al n. CP_1
5433/2015 RGAC presso Il Tribunale di Messina-Sez. Lavoro per l'attribuzione a sé di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge (nella misura di ⅔);
v. con il ricorso di prime cure, la deduceva che: PT1
- nel giudizio n. 794/2011 VG, lo veva inopinatamente aderito al petitum Parte_2 di controparte, pur attesi: l'esistenza d'una transazione – formalizzata con scrittura privata del 17.1.2007 – con cui costui e la avevano definito ogni ragione di reciproco dare e avere, per il CP_1 regolamento dei loro rapporti patrimoniali ancora pendenti dopo il divorzio ed in virtù della quale la prima moglie del nominato era divenuta proprietaria esclusiva dell'abitazione già coniugale e d'altro appartamento e, come dall'art. 12, aveva rinunciato a qualsivoglia ulteriore pretesa futura (verso il medesimo);
l'ingravescenza della propria posizione economica, avendo lo ontratto Parte_2 debiti ingenti – per due finanziamenti erogatigli nel settembre del 2010 e nel luglio del
2011 – ricevendo oltre euro 62.000 dai soggetti mutuanti e smesso di pagare la rata del mutuo accollatosi nel 2006 per;
- tanto poteva comprendersi solo quale esito d'una concorrente dolosa preordinazione di detta iniziativa giudiziale e condotta processuale, funzionale a ledere i diritti d'essa deducente;
vi. del corso dei superiori giudizi e del contenuto delle difese e delle condotte processuali dello nulla consta in questa iscrizione di rilevante per l'odierna decisione;
Parte_2
vii. né nei giudizi nn. 1100/2010 VG e 10/2011 RGAC né antea risulta che sia stato formato un titolo (convenzionale ovvero giudiziale) individuante un credito certo, liquido ed esigibile a pro' della ed a carico dello PT1 Parte_2 costei, pertanto, vantava al tempo dell'introduzione dell'iscrizione n. 794/2011 VG – per le ragioni retro richiamate – al più mere aspettative nei confronti dell'ex coniuge;
viii. la sentenza in riesame, sebbene con motivazione alquanto ellittica (e d'intellegibilità prima facie non immediata):
- mentre, quanto al profilo sub 1.1., dava atto delle medesime evidenze prima chiarite da questa Corte sub vii. (ossia, che non constavano crediti di cui già la fosse titolare PT1
a carico della sfera patrimoniale dello;
Parte_2
- vero è che, quanto al profilo sub 1.2., esplicitamente non faceva cenno singulatim al compendio delle ulteriori ragioni creditorie già illustrate in prime cure vertenti le questioni giudizialmente pendenti sub a) e sub b); ma vero è pure che, in proposito, con l'enunciazione in diritto che di seguito si riproduce, ne rendeva inequivoca la ragione motiva di rigetto;
e ciò con arguizione in diritto più che condivisibile là dove affermava (anche in recepimento della tesi difensiva di parte allora resistente) che:
“… il rimedio di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. consente di superare, in via eccezionale, le preclusioni del giudicato al solo fine di rimuovere il pregiudizio ad un diritto autonomo del terzo, che questi non sia stato messo in grado di far valere nei confronti delle (o di una delle) parti in lite, ma che egli avrebbe potuto a quel momento – ossia nel medesimo contesto, fattuale e normativo, preso in considerazione e cristallizzato dalla sentenza opponendo – viceversa far valere, ove avesse preso parte al giudizio. Ne deriva che l'opposizione di terzo, mentre si giustifica in funzione di tutela di situazioni coeve e confliggenti con quelle di una o di entrambe le parti, non può essere utilizzata per consentire la formazione di situazione soggettive future nei confronti delle parti, che postulino, a tal fine, la rimozione dell'assetto dei rapporti, tra le parti medesime, consolidato nel giudicato (Cass. 9500/2003) …”;
atteso che, come costantemente ribadito in sede di legittimità (da ultimo da Cass. Sez. II, ordinanza n. 21230 del 30/7/2024):
«… La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti …»; ossia, nel giudizio che si introduca ex art. 404 comma 1 C.P.C. al fine di verificare la legittimazione attiva della parte opponente deve esser dedotto e sussistere un diritto – già accertato o, per così dire, in itinere – che risulti incompatibile con quanto emerso nel giudicato formatosi altrove;
mentre, nel caso che ne occupa, l'esistenza di debiti a carico dello erso Parte_2 la (per obblighi di mantenimento divorzile) con tutta evidenza appariva ed CP_1 appare vicenda del tutto compatibile con l'emersione – antecedente, concomitante o successiva – di debiti ulteriori a carico del nominato verso la (per obblighi di PT1 mantenimento coniugale e/o contrattuali); emersione tale da poter comportare l'accertamento di una situazione decisamente più gravosa, per la condizione patrimonial-reddituale dell'obbligato, ma chiaramente estranea ai fini di tutela del terzo pretermesso propri della disposizione richiamata;
donde il rigetto delle tesi di parte appellante al riguardo;
quanto, invece, al tema sub 2., osserva e rileva il Collegio che:
- il Giudice a quo, anche a tal riguardo con motivazione alquanto sintetica (motivata in base al principio della “ragione più liquida”), ha rilevato che:
“… la opposizione è infondata considerato che, come evidenziato dalla , la impossibilità di determinare CP_1 quale dei due ex coniugi sarebbe deceduto per primo esclude che il provvedimento con il quale è stato riconosciuto l'assegno divorzile sia conseguenza di dolo o collusione fra le parti, né appare, al contrario, elemento sufficiente la valutazione della circostanza che, nel momento in cui lo i era costituito nel giudizio Parte_2 di revisione delle condizioni di divorzio, fosse già pendente il procedimento per separazione … “;
ossia, per quanto è dato cogliere nei sensi su espressi, ad avviso del decidente: in primo luogo, l'opposizione “revocatoria” introdotta necessitava fosse apprezzabile, in capo all'opponente, la titolarità d'un interesse meritevole di tutela perché esposto a pregiudizio nel procedimento cui esso non aveva partecipato;
in secondo luogo:
anche a voler ammettere, in astratto, che vi potesse esser stata una strategia concordata tra le parti del processo relativo (ossia, quello in tema d'attribuzione d'assegno divorzile) e questo fosse stato caratterizzato da un contenzioso solo “apparente”; affermare che attraverso tale orditura si intendesse far lucrare alla non solo un CP_1 assegno divorzile non dovuto ma anche, assicurandogliene la titolarità formale, il beneficio ulteriore del godimento in futuro della pensione di reversibilità dello (in Parte_2 danno della , la quale in caso d'esito vittorioso del giudizio di separazione da essa PT1 introdotto avrebbe potuto concorrere a tale attribuzione, al limite escludendo la prima pretendente da essa), era assunto logicamente insostenibile, la premorienza dello ispetto alla non essendo in alcun modo al tempo né prevedibile Parte_2 CP_1 né preventivabile;
- a tale arguizione critica, parte appellante ha replicato assumendo: per un verso, che lo ra latore d'una duplice finalità di pregiudizio in danno Parte_2 della , e cioè, soccombendo alla domanda d'assegno divorzile a pro' della : PT1 CP_1 conseguire il rigetto (o il ridimensionamento) dell'obbligo di mantenimento verso la PT1 per l'insostenibilità – rispetto alle sue capacità patrimoniali e di reddito – del carico ulteriore relativo rispetto a quello che giudizialmente sarebbe stato così dichiarato;
provocare il futuro rigetto in danno della d'una domanda d'attribuzione della propria PT1 pensione a titolo di reversibilità quale coniuge separato (o cagionare il presupposto d'un concorso nella sua fruizione tra le due mogli che aveva avuto); per altro verso, che proprio questa sarebbe stata la duplice ragione e finalità dell'accordo convenuto tra le parti del processo simulato oggi contestato;
e che, pertanto, il dolo revocatorio denunciato verteva entrambe le prospettive suddette (e non solo quella dell'inibizione alla futura fruizione della pensione di reversibilità di colei che era ancora suo coniuge, ancorché separata);
- l'assunto di parte appellante (per verità, enunciato fin dalle prime cure) pretendeva e pretende d'esser fondato probatoriamente su un'evidenza quasi palmare della sua persuasività, ossia che della sua sussistenza non potrebbe esservi dubbio, asseritamente non avendo altra potenziale ratio la condotta promanata nell'occorso dallo Parte_2
- in realtà e a ben vedere, d'una malevolenza siffatta e siffattamente orientata (astrattamente non escludibile) non si colgono in atti tracce idonee a consentirne una qualche verosimiglianza, anche solo a livello di fumus, se si considera che:
entrambe le relazioni coniugali di cui lo è stato parte hanno avuto esito Parte_2 negativo, culminando in crisi irreversibili con il venir meno della reciproca affectio tra i relativi protagonisti;
successivamente all'epilogo transattivo con cui la e il nominato hanno definito le CP_1 rispettive pretese patrimoniali è insorta una sopravvenienza (non contestata dalla ), PT1 ossia, il mutamento in peius delle condizioni di reddito della medesima, legittimante in via astratta l'introduzione della domanda d'attribuzione dell'assegno divorzile contestata;
la scelta dello i non resistervi, pur in un contesto d'esposizioni debitorie Parte_2 rilevanti (ed ingravescenti), era ed è suscettibile di moventi plurimi, anche astrattamente commendevoli;
nulla consta (nè è stato allegato) circa le condizioni di salute psico-fisica del prefato, sia prima dell'introduzione del contenzioso con la sia successivamente e, comunque, al tempo PT1 della domanda della d'attribuzione dell'assegno divorzile;
CP_1
che, ancora, lo la potessero nutrire ragioni speciali di iattanza Parte_2 CP_1 verso l'odierna appellante o tali da costituire potenziale presupposto dell'orditura pregiudizievole di cui s'è detto, parimenti non consta da alcunché;
che la vantasse certa credita, in sede di giudizio di separazione, è, poi, una mera PT1 petizione di principio (al più, le relative pretese potevano integrare mere aspettative);
sicché, con le superiori integrazioni motive, questa Corte non può che confermare l'infondatezza della domanda di prime cure e, per l'effetto, dell'odierno gravame anche in parte qua.
*
Consegue alla superiore soccombenza ut supra declaranda la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.498,65 totale € 11.489,65
poi dimidiato fino ad euro 5.744,825 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare PT4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 10.5.2018 ed iscritto a ruolo in data 15.5.2018 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima emessa al n. 189 in data 25-29.1.2018 nel procedimento già iscritto al n. 878/2016 RGAC;
appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.744,825 per onorario, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia. Così deciso in Messina e da remoto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno
17.2.2025 Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
Prima Sezione Civile
In data 17.2.2025, dalle ore 10:10 con seguito, davanti alla Corte d'Appello di Messina, Prima
Sezione Civile, assistita dal sottoscrivente cancelliere e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore (da remoto); dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
è chiamata la causa civile iscritta al n. 347/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. COLAVITA Francesco del foro di
Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via P. Romeo n. 21); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. INTILISANO Mario del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via S.
Filippo Bianchi n. 54); pec: ; Email_2
APPELLATA
causa avente ad oggetto: opposizione ex art. 404 C.P.C. (assegno di mantenimento per l'ex coniuge).
*
Sono presenti i procuratori delle parti costituite, in persona degli avvocati: COLAVITA Francesco;
BOTTARI Davide, per delega dell'avv. INTILISANO Mario;
(come da procura in atti).
La Corte li invita alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. in conformità a quanto disposto con ordinanza del 16.12.2024.
I suindicati procuratori delle parti discutono quindi oralmente la causa, illustrando sinteticamente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali, fino alle ore 10:13. Successivamente, la Corte pronuncia sentenza provvedendo al contestuale deposito (in modalità telematica, come attestato dal competente servizio di cancelleria) del presente verbale e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
*
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato in data 10.5.2018 ed iscritto a ruolo in data 15.5.2018 Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte , proponendo appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 189 del 25-29.1.2018, emessa dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima nel procedimento già iscritto al n. 878/2016 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale opponente ex art. 404 c.p.c.)
l'annullamento del decreto emesso nel procedimento n. 794/2011 RVG vertente fra la
[...]
e tal , in esito al quale era stato riconosciuto in favore della CP_1 Parte_2 prima un assegno divorzile, lamenta che l'impugnata sentenza:
1. erroneamente avrebbe dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione spiegata, nella parte in cui essa ineriva l'asserita incompatibilità del diritto patrimoniale riconosciuto alla
[...]
(id est, un assegno di mantenimento divorzile) con quello a lei spettante (un assegno CP_1 di mantenimento quale coniuge separato) quale ex coniuge dello Parte_2
e ciò poiché ella invece vantava piena legittimazione ex art. 100 C.P.C. a tanto, in ragione del fatto che:
1.1. “… antecedentemente alla proposizione del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio vertente tra la SI.ra ed il SI. nnanzi al Tribunale di Messina e rubricato al n.794/2011 CP_1 Parte_2 RGVG, ella già vantava il diritto al mantenimento personale fatto valere nei confronti del coniuge (SI.
) nell'instaurato giudizio di separazione rubricato al n. 1100/2010 R.G. del Tribunale Parte_2 di Barcellona Pozzo di Gotto, già insorto per effetto dell'intervenuta proposizione della relativa domanda giudiziale … se avesse avuto conoscenza del procedimento di modifica delle condizioni di divorzio intrapreso dall'odierna appellata per ottenere la costituzione a proprio favore ed a carico dell'ex coniuge (…) di un assegno divorzile non previsto nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, avrebbe potuto fare valere in quel successivo giudizio (vertente inter alios) l'insussistenza dei presupposti di fatto e diritto per l'accoglimento della domanda, e ciò anche al precipuo fine di mantenere l'integrità della capacità economico-reddituale del marito in sede di separazione, come documentalmente dimostrato nel primo grado di giudizio …;
1.2. “… L'appellante era illo tempore già titolare di ragioni creditorie vantate a diverso titolo nei confronti del separando coniuge. Segnatamente, trattasi del diritto al rimborso della quota-parte delle rate di mutuo sostenute dalla sola PT SI.ra (e già documentate) in conseguenza degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di mutuo con l'istituto di credito erogante, in cui le parti mutuatarie hanno assunto la qualità di condebitori solidali.
A ciò aggiungasi il diritto di credito vantato dalla concludente per i frutti civili mensilmente maturati e non riscossi in dipendenza del godimento senza titolo del bene di sua proprietà esclusiva (casa coniugale) da parte del SI. alla fine della coabitazione sino al di lui decesso. Parte_2 Del pari, la documentata trascrizione della domanda giudiziale di restituzione di entrambi gli immobili di PT proprietà a carico della SI.ra , ha determinato evidente pregiudizio economico ed autonoma fonte di responsabilità risarcitoria a carico del SI. per il danno conseguente Parte_2 all'incommerciabilità dei beni …”;
ossia, evidente appariva il:
“… pregiudizio che ne è conseguito in danno della concludente per la costituzione di una nuova ed ulteriore obbligazione a carico del SI. riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della prima moglie Parte_2 cui la parte resistente ha dimostrato supina adesione avendo aderito alle richieste di ), il quale ha CP_2 così dimostrato di depauperare volontariamente la propria capacità economico-reddituale …”;
di tal che il Giudice a quo, individuando quale posizione astrattamente legittimante:
a) non già quella derivante sub 1.1. dalla pretesa di mantenimento nei confronti del coniuge separato (incontestabile nel suo fondamento);
e neppure: b) quello (concorrente) sub 1.2. da rivalsa per la mancata ottemperanza al pagamento delle rate di mutuo della casa già coniugale, dallo fruita in esclusiva, e per Parte_2
l'indebita sottrazione in danno della dei frutti che da essa costei avrebbe potuto PT1 ritrarre ove ne avesse potuto disporre;
bensì:
c) solo quella dalla rivendicazione di quota della pensione di reversibilità agita post mortem dello Parte_2
aveva omesso di rilevare l'interesse della ad evitare che la decisione emittenda ne PT1 pregiudicasse le più che fondate suesposte sue ragioni creditorie;
avrebbe da ciò fatto discendere un decisum chiaramente non condivisibile;
2. parimenti erroneamente avrebbe rigettato l'opposizione introdotta ex art. 404 comma 2 C.P.C., arguendo sussistere difetto di prova di dolo revocatorio in capo allo Parte_2 là dove costui aveva inequivocabilmente – con il suo contegno processuale – agevolato
l'emissione del provvedimento giudiziale favorevole alla ; CP_1 ed invero:
PT 2.1. “… risultano comprovate sia la qualità di creditrice della SI.ra , come più volte ribadito, sia il comportamento doloso del SI. ella formazione del provvedimento impugnato, che ha Parte_2 determinato la lesione dei diritti vantati dalla concludente. Ciò si appalesa, prima facie, dal comportamento processuale tenuto dal SI. in quel Parte_2 processo dal momento che esso convenuto ha “inspiegabilmente” dato piena ed incondizionata adesione alla domanda contro di lui proposta senza nulla eccepire, pur avendo elementi abbondantemente sufficienti per resistere alla richiesta di modifica (diverse posizioni debitorie nei confronti di istituti di credito e società finanziarie) come ampiamente dimostrato per tabulas nel primo grado di giudizio …”;
2.2. “… In ogni caso è di palmare evidenza il dolo e/o la collusione tra quelle parti in causa. Non è inopportuno evidenziare che il provvedimento impugnato non è stato reso nella contumacia (volontaria) della parte resistente, né risulta frutto di un accordo transattivo raggiunto in sede giudiziale, né tantomeno conseguenza di positivo vaglio giudiziale delle emergenze istruttorie svolte nello spirito di contesa fra le parti;
piuttosto risulta essere stato generato, per presa d'atto del Tribunale, dall'incondizionata e totale adesione della parte convenuta alla domanda attorea per come originariamente formulata. La contestata collusione ha determinato un reciproco vantaggio economico per entrambe le parti processuali. Infatti, per la SI.ra , ne è conseguito il godimento di una ulteriore fonte di reddito non altrimenti CP_1 ottenibile senza il consenso volontario dell'ex coniuge obbligato, ovvero, se non riscosso, il diritto di credito nei confronti dell'ex marito da fare valere nei confronti della massa ereditaria, nonché l'insorgenza del presupposto (diritto all'assegno divorzile) che oggi le consente di rivendicare il diritto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge in concorso con la concludente, come reso palese dal contenzioso attualmente CP pendente tra le odierne parti processuali e l' Per il SI. ne è derivato il vantaggio di godere di un sopraggiunto elemento per una Parte_2 rivalutazione in peius della propria capacità economico-reddituale nella pendenza del giudizio di PT separazione dalla SI.ra , finalizzato a respingere l'ex adverso domanda di mantenimento personale che sarebbe stata statuita alla definizione del relativo giudizio, nonché il depauperamento della propria posizione economica in danno ai creditori, fra cui la concludente, in ragione dei diritti di cui la medesima è titolare …”;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa sua inibitoria, la riforma dell'impugnata sentenza con accoglimento dei propri petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si è costituita con atto depositato (in modalità telematica) in data 12.9.2018 e, deducendo ex adverso:
sub 1., che:
“… Nel caso di specie risulta essere stato impugnato un provvedimento del Tribunale di Messina, intercorso tra due ex coniugi, con cui si è riconosciuta alla RA un assegno divorzile per € 250,00 nei confronti dell'ex coniuge CP_1 PT
… La , infatti, avrebbe dovuto vantare la titolarità di un diritto coevo, autonomo ed Parte_2 incompatibile con il provvedimento di riconoscimento da parte dello i un assegno divorzile in capo Parte_2 alla . CP_1 Ciò non è stato effettuato ed il diritto vantato non è coevo. Nel caso di specie, inoltre, non si sovviene quale fosse al momento della decisione opposta il diritto autonomo PT incompatibile vantato dalla , né tantomeno viene indicato in sede di appello. Non risulta, infatti, che nel nostro ordinamento la moglie in seconde nozze sia parte nei giudizi vertente tra il marito e la prima moglie, maggiormente quando essi vertono in materia di questioni patrimoniali e non riguardano lo status di divorziato. Ma non solo. Il motivo va dichiarato inammissibile anche sotto altro profilo. PT Con il motivo di appello la ritiene che il Tribunale abbia errato in quanto la stessa era una potenziale creditrice dello ) per aver chiesto l'assegno di mantenimento nel giudizio di separazione e (b e c) per altre Parte_2 probabile e future richieste economiche - mai effettuate - e che tale potenziali pretese economiche l'avrebbero legittimata “ad intervenire nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio per salvaguardare l'integrità reddituale del coniuge e/o preservarne il patrimonio”. Il motivo è palesemente infondato e va in contrasto non solo con il principio di diritto cui alla Suprema Corte correttamente applicato dal Tribunale e non oggetto di impugnazione, ma anche con le norme del codice civile e di PT procedura civile. La , infatti, quale sedicente potenziale creditrice di on poteva intervenire Parte_2 nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio dello al fine di salvaguardare il patrimonio Parte_2 dello stesso non essendo ciò previsto nel nostro ordinamento. In ogni caso le opposizioni di terzo al fine della salvaguardia del patrimonio da parte dei creditori sono regolamentate dall'opposizione di terzo revocatoria cui al secondo comma dell'art. 404 c.p.c. non rientrando tra le previsioni cui al primo comma. Il motivo di appello in ordine al rigetto dell'opposizione revocatoria ordinaria è dunque inconducente
…”;
sub 2., che: PT
“… la non poteva in ogni caso proporre l'azione di opposizione in revocazione ai sensi dell'art. 404 secondo PT comma c.p.c. La , infatti, non è creditore di (o della ) e non è nemmeno avente Parte_2 CP_1 causa dello stesso. La stessa, tra l'altro, ha rinunziato all'eredità. La , dunque, non è legittimata PT1 all'opposizione revocatoria ex art. 404 secondo comma c.p.c. non essendo creditore o avente causa di
”; Parte_2
“… Il Tribunale di Messina, con sentenza parziale n° 717/2001 del 9 Gennaio - 1 Marzo 2001, disponeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la e successivamente, con sentenza definitiva n° Parte_2 CP_1 2679/2003 dei 21 ottobre-3 Novembre 2003 definiva il giudizio. Con tale sentenza non si prevedeva alcun assegno divorzile a favore della . CP_1 Al momento del divorzio, infatti, la prestava ancora attività lavorativa come infermiera mentre CP_1 era già in pensione. Le condizioni economiche della , tuttavia, erano mutate in maniera Parte_2 CP_1 rilevante a seguito dell'intervenuto pensionamento. La retribuzione mensile della che ammontava a circa CP_1
€ 1.500,00 mensili, invero, con il pensionamento si è ridotta di circa il 45% essendo pari a circa € 900,00. Sussistevano, dunque, i presupposti per la modifica delle condizioni patrimoniali cui alla sentenza di divorzio e previsione di un assegno divorzile a carico di Correttamente, dunque, on si è Parte_2 Parte_2 opposto alle pretese della atteso che lo stesso avrebbe potuto subire una pesante condanna alle spese in CP_1 caso di opposizione attesa la pacificità della bontà delle richieste della ”; Parte_3
“… Va in ogni caso precisato che non corrisponde al vero che è stato previsto un assegno una tantum divorzile come esposto in sede di appello. Con il divorzio, infatti, non si poneva alcun assegno una tantum in capo alla RA . La scrittura privata CP_1 citata, infatti, è posteriore di oltre 4 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e con la stessa le parti (tra le quali vi era anche la sorella della RA e la figlia dello regolamentavano crediti ed PT1 Parte_2 esecuzioni vantati dalla RA nel corso della separazione quali assegni di mantenimento per la figlia CP_1 economicamente non indipendente e non versati dallo Parte_2 Nessuna definizione di rapporti patrimoniali inerenti al divorzio sono mai stati assunti …”;
[...
“… Parte appellata ritiene che vi sia il dolo in quanto on si sarebbe opposto alle richieste della Parte_2 PT
nonostante lo stesso avesse contratto un mutuo per pagare un immobile intestato alla nonché ottenuto CP_1 due finanziamenti per complessivi € 62.000,00. L'erogazione dei predetti finanziamenti, invero, confermava la maggiore capacità reddituale di Parte_2 PT È noto, infatti, che gli istituti finanziari non concedono finanziamenti per € 60.000,00 come esposto dalla in difetto di garanzie reali o di redditi elevati. La concessione di finanziamenti per tale cifre, dunque, costituiva una chiara dimostrazione dell'elevata disponibilità reddituale dello di gran lunga superiore a quella della con ciò confermando Parte_2 CP_1 maggiormente la bontà della domanda della ”; Parte_3
“… L'opposizione, invero, andava dichiarata inammissibile anche sotto altro profilo. È noto che l'opposizione di terzo a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta comporta il litisconsorzio fra tutte le parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata. PT Orbene nel caso di specie la RA , che non è erede del signor ha proposto l'opposizione di Parte_2 terzo solo nei confronti della RA e non anche nei confronti delle eredi legittime del signor CP_1
ovvero le figlie e Parte_2 Persona_1 Persona_2 A fronte dell'eccezione non è mai stata richiesta da parte appellante l'integrazione del contraddittorio nemmeno in sede di appello …”;
ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza di prima comparizione del 2.11.2018 (in virtù dell'ordinanza emessa in data 23-27.11.2018, che rigettava l'inibitoria proposta) a quella del
6.7.2020 per la precisazione delle conclusioni e quindi (in virtù dei decreti presidenziali del 24.6.2020, 12.8.2021, 14.10.2021 e 13.7.2022) dapprima al 12.9.2022 e poi (per sovraccarico dei ruoli) dal 27.2.2023 al 10.7.2023, ivi, sulle conclusioni come in atti e verbali precisate, la causa era posta in decisione (con ordinanza del 17.7.2023) con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. davanti a collegio integrato da Consigliere onorario aggregato. Rimesse le parti sul ruolo collegiale (con ordinanza del 6.10.2024, che rilevava l'incompatibilità alla funzione di giudizio del Consigliere onorario aggregato per previsione tabellare ostativa) all'udienza del 16.12.2024 per esser introitata in decisione con il rito di cui all'art. 281 sexies
C.P.C., previa surroga del relatore già designato le parti erano rimesse ai medesimi fini (per sovraccarico del ruolo del detto relatore) all'udienza del 17.2.2025 in presenza.
Ivi, in esito all'espletata discussione orale, senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione.
Si dà atto che le parti costituite non si sono avvalse della concessa facoltà di deposito di note difensive autorizzate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte, e principiando da quelle sub 1., premesso in fatto che (per quanto consta dalle deduzioni delle difese delle parti e dalla produzione documentale presente in fascicolo):
i. successivamente all'introduzione d'iscrizione per cessazione degli effetti civili del matrimonio tra costui e la , definita con sentenza n. 717 del 9.1.2001-1.3.2001 CP_1 quanto al vincolo e con sentenza n. 2679 del 21.10.2003-3.11.2003 quanto al regolamento dei rapporti patrimoniali tra i prefati (anche per la posizione di comune prole), la CP_1 chiedeva e conseguiva – in virtù di decreto emesso in data 8.2.2012 nell'iscrizione n.
794/2011 VG – l'attribuzione d'un assegno divorzile di euro 250 mensili a carico dello
Parte_2
ii. medio tempore, tra costui e la – nuovo coniuge del menzionato – erano insorte due PT1 liti, iscritte entrambe presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto:
la prima, per separazione giudiziale (al n. 1100/2010); la seconda, ancora pendente, per rivendica immobiliare (al n. 10/2011 RGAC);
iii. lo ecedeva in data 3.12.2014; Parte_2
iv. delle vicende sub i. relative all'assegno divorzile la apprendeva in data 12.1.2016, PT1 in epoca successiva all'introduzione da parte della del ricorso iscritto al n. CP_1
5433/2015 RGAC presso Il Tribunale di Messina-Sez. Lavoro per l'attribuzione a sé di una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge (nella misura di ⅔);
v. con il ricorso di prime cure, la deduceva che: PT1
- nel giudizio n. 794/2011 VG, lo veva inopinatamente aderito al petitum Parte_2 di controparte, pur attesi: l'esistenza d'una transazione – formalizzata con scrittura privata del 17.1.2007 – con cui costui e la avevano definito ogni ragione di reciproco dare e avere, per il CP_1 regolamento dei loro rapporti patrimoniali ancora pendenti dopo il divorzio ed in virtù della quale la prima moglie del nominato era divenuta proprietaria esclusiva dell'abitazione già coniugale e d'altro appartamento e, come dall'art. 12, aveva rinunciato a qualsivoglia ulteriore pretesa futura (verso il medesimo);
l'ingravescenza della propria posizione economica, avendo lo ontratto Parte_2 debiti ingenti – per due finanziamenti erogatigli nel settembre del 2010 e nel luglio del
2011 – ricevendo oltre euro 62.000 dai soggetti mutuanti e smesso di pagare la rata del mutuo accollatosi nel 2006 per;
- tanto poteva comprendersi solo quale esito d'una concorrente dolosa preordinazione di detta iniziativa giudiziale e condotta processuale, funzionale a ledere i diritti d'essa deducente;
vi. del corso dei superiori giudizi e del contenuto delle difese e delle condotte processuali dello nulla consta in questa iscrizione di rilevante per l'odierna decisione;
Parte_2
vii. né nei giudizi nn. 1100/2010 VG e 10/2011 RGAC né antea risulta che sia stato formato un titolo (convenzionale ovvero giudiziale) individuante un credito certo, liquido ed esigibile a pro' della ed a carico dello PT1 Parte_2 costei, pertanto, vantava al tempo dell'introduzione dell'iscrizione n. 794/2011 VG – per le ragioni retro richiamate – al più mere aspettative nei confronti dell'ex coniuge;
viii. la sentenza in riesame, sebbene con motivazione alquanto ellittica (e d'intellegibilità prima facie non immediata):
- mentre, quanto al profilo sub 1.1., dava atto delle medesime evidenze prima chiarite da questa Corte sub vii. (ossia, che non constavano crediti di cui già la fosse titolare PT1
a carico della sfera patrimoniale dello;
Parte_2
- vero è che, quanto al profilo sub 1.2., esplicitamente non faceva cenno singulatim al compendio delle ulteriori ragioni creditorie già illustrate in prime cure vertenti le questioni giudizialmente pendenti sub a) e sub b); ma vero è pure che, in proposito, con l'enunciazione in diritto che di seguito si riproduce, ne rendeva inequivoca la ragione motiva di rigetto;
e ciò con arguizione in diritto più che condivisibile là dove affermava (anche in recepimento della tesi difensiva di parte allora resistente) che:
“… il rimedio di cui all'art. 404, primo comma, cod. proc. civ. consente di superare, in via eccezionale, le preclusioni del giudicato al solo fine di rimuovere il pregiudizio ad un diritto autonomo del terzo, che questi non sia stato messo in grado di far valere nei confronti delle (o di una delle) parti in lite, ma che egli avrebbe potuto a quel momento – ossia nel medesimo contesto, fattuale e normativo, preso in considerazione e cristallizzato dalla sentenza opponendo – viceversa far valere, ove avesse preso parte al giudizio. Ne deriva che l'opposizione di terzo, mentre si giustifica in funzione di tutela di situazioni coeve e confliggenti con quelle di una o di entrambe le parti, non può essere utilizzata per consentire la formazione di situazione soggettive future nei confronti delle parti, che postulino, a tal fine, la rimozione dell'assetto dei rapporti, tra le parti medesime, consolidato nel giudicato (Cass. 9500/2003) …”;
atteso che, come costantemente ribadito in sede di legittimità (da ultimo da Cass. Sez. II, ordinanza n. 21230 del 30/7/2024):
«… La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti …»; ossia, nel giudizio che si introduca ex art. 404 comma 1 C.P.C. al fine di verificare la legittimazione attiva della parte opponente deve esser dedotto e sussistere un diritto – già accertato o, per così dire, in itinere – che risulti incompatibile con quanto emerso nel giudicato formatosi altrove;
mentre, nel caso che ne occupa, l'esistenza di debiti a carico dello erso Parte_2 la (per obblighi di mantenimento divorzile) con tutta evidenza appariva ed CP_1 appare vicenda del tutto compatibile con l'emersione – antecedente, concomitante o successiva – di debiti ulteriori a carico del nominato verso la (per obblighi di PT1 mantenimento coniugale e/o contrattuali); emersione tale da poter comportare l'accertamento di una situazione decisamente più gravosa, per la condizione patrimonial-reddituale dell'obbligato, ma chiaramente estranea ai fini di tutela del terzo pretermesso propri della disposizione richiamata;
donde il rigetto delle tesi di parte appellante al riguardo;
quanto, invece, al tema sub 2., osserva e rileva il Collegio che:
- il Giudice a quo, anche a tal riguardo con motivazione alquanto sintetica (motivata in base al principio della “ragione più liquida”), ha rilevato che:
“… la opposizione è infondata considerato che, come evidenziato dalla , la impossibilità di determinare CP_1 quale dei due ex coniugi sarebbe deceduto per primo esclude che il provvedimento con il quale è stato riconosciuto l'assegno divorzile sia conseguenza di dolo o collusione fra le parti, né appare, al contrario, elemento sufficiente la valutazione della circostanza che, nel momento in cui lo i era costituito nel giudizio Parte_2 di revisione delle condizioni di divorzio, fosse già pendente il procedimento per separazione … “;
ossia, per quanto è dato cogliere nei sensi su espressi, ad avviso del decidente: in primo luogo, l'opposizione “revocatoria” introdotta necessitava fosse apprezzabile, in capo all'opponente, la titolarità d'un interesse meritevole di tutela perché esposto a pregiudizio nel procedimento cui esso non aveva partecipato;
in secondo luogo:
anche a voler ammettere, in astratto, che vi potesse esser stata una strategia concordata tra le parti del processo relativo (ossia, quello in tema d'attribuzione d'assegno divorzile) e questo fosse stato caratterizzato da un contenzioso solo “apparente”; affermare che attraverso tale orditura si intendesse far lucrare alla non solo un CP_1 assegno divorzile non dovuto ma anche, assicurandogliene la titolarità formale, il beneficio ulteriore del godimento in futuro della pensione di reversibilità dello (in Parte_2 danno della , la quale in caso d'esito vittorioso del giudizio di separazione da essa PT1 introdotto avrebbe potuto concorrere a tale attribuzione, al limite escludendo la prima pretendente da essa), era assunto logicamente insostenibile, la premorienza dello ispetto alla non essendo in alcun modo al tempo né prevedibile Parte_2 CP_1 né preventivabile;
- a tale arguizione critica, parte appellante ha replicato assumendo: per un verso, che lo ra latore d'una duplice finalità di pregiudizio in danno Parte_2 della , e cioè, soccombendo alla domanda d'assegno divorzile a pro' della : PT1 CP_1 conseguire il rigetto (o il ridimensionamento) dell'obbligo di mantenimento verso la PT1 per l'insostenibilità – rispetto alle sue capacità patrimoniali e di reddito – del carico ulteriore relativo rispetto a quello che giudizialmente sarebbe stato così dichiarato;
provocare il futuro rigetto in danno della d'una domanda d'attribuzione della propria PT1 pensione a titolo di reversibilità quale coniuge separato (o cagionare il presupposto d'un concorso nella sua fruizione tra le due mogli che aveva avuto); per altro verso, che proprio questa sarebbe stata la duplice ragione e finalità dell'accordo convenuto tra le parti del processo simulato oggi contestato;
e che, pertanto, il dolo revocatorio denunciato verteva entrambe le prospettive suddette (e non solo quella dell'inibizione alla futura fruizione della pensione di reversibilità di colei che era ancora suo coniuge, ancorché separata);
- l'assunto di parte appellante (per verità, enunciato fin dalle prime cure) pretendeva e pretende d'esser fondato probatoriamente su un'evidenza quasi palmare della sua persuasività, ossia che della sua sussistenza non potrebbe esservi dubbio, asseritamente non avendo altra potenziale ratio la condotta promanata nell'occorso dallo Parte_2
- in realtà e a ben vedere, d'una malevolenza siffatta e siffattamente orientata (astrattamente non escludibile) non si colgono in atti tracce idonee a consentirne una qualche verosimiglianza, anche solo a livello di fumus, se si considera che:
entrambe le relazioni coniugali di cui lo è stato parte hanno avuto esito Parte_2 negativo, culminando in crisi irreversibili con il venir meno della reciproca affectio tra i relativi protagonisti;
successivamente all'epilogo transattivo con cui la e il nominato hanno definito le CP_1 rispettive pretese patrimoniali è insorta una sopravvenienza (non contestata dalla ), PT1 ossia, il mutamento in peius delle condizioni di reddito della medesima, legittimante in via astratta l'introduzione della domanda d'attribuzione dell'assegno divorzile contestata;
la scelta dello i non resistervi, pur in un contesto d'esposizioni debitorie Parte_2 rilevanti (ed ingravescenti), era ed è suscettibile di moventi plurimi, anche astrattamente commendevoli;
nulla consta (nè è stato allegato) circa le condizioni di salute psico-fisica del prefato, sia prima dell'introduzione del contenzioso con la sia successivamente e, comunque, al tempo PT1 della domanda della d'attribuzione dell'assegno divorzile;
CP_1
che, ancora, lo la potessero nutrire ragioni speciali di iattanza Parte_2 CP_1 verso l'odierna appellante o tali da costituire potenziale presupposto dell'orditura pregiudizievole di cui s'è detto, parimenti non consta da alcunché;
che la vantasse certa credita, in sede di giudizio di separazione, è, poi, una mera PT1 petizione di principio (al più, le relative pretese potevano integrare mere aspettative);
sicché, con le superiori integrazioni motive, questa Corte non può che confermare l'infondatezza della domanda di prime cure e, per l'effetto, dell'odierno gravame anche in parte qua.
*
Consegue alla superiore soccombenza ut supra declaranda la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.498,65 totale € 11.489,65
poi dimidiato fino ad euro 5.744,825 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua); successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare PT4 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 10.5.2018 ed iscritto a ruolo in data 15.5.2018 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima emessa al n. 189 in data 25-29.1.2018 nel procedimento già iscritto al n. 878/2016 RGAC;
appello proposto da:
; Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5.744,825 per onorario, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia. Così deciso in Messina e da remoto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno
17.2.2025 Il Presidente
(dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)