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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5607/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 27/11/2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso introduttivo,
dall'avv. Michele Bianchini (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
e nei confronti di
(C.F. ), CP_2 C.F._4
- RESISTENTI CONTUMACI -
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
Come da ricorso introduttivo, con rinuncia della domanda di condanna alla rifusione delle
spese.
___________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5607/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 08/12/2006; che dall'unione nasceva il figlio il 27/04/1999; che CP_1 CP_2
stante la crisi coniugale, con decreto del 22/05/2018, veniva omologata la separazione consensuale tra le parti;
che decorso il termine di sei mesi veniva altresì dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n. 1084/2020, pubblicata il 23/07/2020; che stante il mutamento della situazione fattuale si rendeva necessario modificare le condizioni di divorzio.
Esposte quindi nel dettaglio le mutate vicende familiari successive alla sentenza di divorzio e illustrate le rispettive situazioni patrimoniali, chiedeva di ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Giudice quindi, con decreto n. cronol. 16300/2024 del 03/12/2024 fissava udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé.
Medio tempore, con memoria ex art. 473bis.17, primo comma, cod. proc. civ. depositata in data
10/02/2025, il ricorrente dava atto che la resistente, benché non costituita, tramite il proprio difensore, aveva fatto pervenire dichiarazione mediante la quale dichiarava di aderire alla domanda di revisione formulata dall'esponente. Provvedeva quindi al deposito del detto allegato come doc. 24.
All'udienza di prima comparizione del 04/03/2025 era presente con il solo ricorrente con il proprio procuratore, il quale precisava le conclusioni come da ricorso e rinunciava alla domanda di condanna alla rifusione delle spese a fronte della suddetta adesione della resistente.
Il Giudice, dichiarata quindi la contumacia dei resistenti, si riservava di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Difatti la dichiarazione sottoscritta dal figlio, allegata al ricorso introduttivo (cfr. doc. 17) è di per sé idonea a dimostrare il raggiungimento dell'autosufficienza economica di e ciò è CP_2
sufficiente per disporre la revoca della corresponsione dell'assegno di mantenimento in capo al ricorrente, in accoglimento della propria domanda.
___________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5607/2024 La successiva adesione della resistente può considerarsi ulteriore prova, utile ma tuttavia non necessaria, a corroborare la fondatezza della pretesa avanzata dal sig. . Parte_1
2. Nulla sulle spese di lite, attesa la rinuncia del ricorrente sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 1084/2020 del 21/07/2020, pubblicata in data 23/07/2020, emessa dal
Tribunale di Treviso all'esito del procedimento recante n. R.G. 9156/2019, così provvede:
1) accertata l'insussistenza dei presupposti per il perdurare dell'obbligo di mantenimento del padre nei confronti del figlio maggiorenne, revoca ogni statuizione di carattere economico a carico del ricorrente nei confronti del sig. e dispone che nulla venga versato alla CP_2
sig.ra a tale titolo;
CP_1
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Treviso, 05/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
___________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5607/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5607/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 27/11/2024 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso introduttivo,
dall'avv. Michele Bianchini (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3
e nei confronti di
(C.F. ), CP_2 C.F._4
- RESISTENTI CONTUMACI -
Conclusioni delle parti costituite
Per parte ricorrente:
Come da ricorso introduttivo, con rinuncia della domanda di condanna alla rifusione delle
spese.
___________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5607/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava di aver contratto matrimonio Parte_1
con in data 08/12/2006; che dall'unione nasceva il figlio il 27/04/1999; che CP_1 CP_2
stante la crisi coniugale, con decreto del 22/05/2018, veniva omologata la separazione consensuale tra le parti;
che decorso il termine di sei mesi veniva altresì dichiarato lo scioglimento del matrimonio con sentenza n. 1084/2020, pubblicata il 23/07/2020; che stante il mutamento della situazione fattuale si rendeva necessario modificare le condizioni di divorzio.
Esposte quindi nel dettaglio le mutate vicende familiari successive alla sentenza di divorzio e illustrate le rispettive situazioni patrimoniali, chiedeva di ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il Giudice quindi, con decreto n. cronol. 16300/2024 del 03/12/2024 fissava udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé.
Medio tempore, con memoria ex art. 473bis.17, primo comma, cod. proc. civ. depositata in data
10/02/2025, il ricorrente dava atto che la resistente, benché non costituita, tramite il proprio difensore, aveva fatto pervenire dichiarazione mediante la quale dichiarava di aderire alla domanda di revisione formulata dall'esponente. Provvedeva quindi al deposito del detto allegato come doc. 24.
All'udienza di prima comparizione del 04/03/2025 era presente con il solo ricorrente con il proprio procuratore, il quale precisava le conclusioni come da ricorso e rinunciava alla domanda di condanna alla rifusione delle spese a fronte della suddetta adesione della resistente.
Il Giudice, dichiarata quindi la contumacia dei resistenti, si riservava di riferire al Collegio.
1. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Difatti la dichiarazione sottoscritta dal figlio, allegata al ricorso introduttivo (cfr. doc. 17) è di per sé idonea a dimostrare il raggiungimento dell'autosufficienza economica di e ciò è CP_2
sufficiente per disporre la revoca della corresponsione dell'assegno di mantenimento in capo al ricorrente, in accoglimento della propria domanda.
___________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5607/2024 La successiva adesione della resistente può considerarsi ulteriore prova, utile ma tuttavia non necessaria, a corroborare la fondatezza della pretesa avanzata dal sig. . Parte_1
2. Nulla sulle spese di lite, attesa la rinuncia del ricorrente sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza di divorzio n. 1084/2020 del 21/07/2020, pubblicata in data 23/07/2020, emessa dal
Tribunale di Treviso all'esito del procedimento recante n. R.G. 9156/2019, così provvede:
1) accertata l'insussistenza dei presupposti per il perdurare dell'obbligo di mantenimento del padre nei confronti del figlio maggiorenne, revoca ogni statuizione di carattere economico a carico del ricorrente nei confronti del sig. e dispone che nulla venga versato alla CP_2
sig.ra a tale titolo;
CP_1
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Treviso, 05/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
___________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 5607/2024