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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 833 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Marta Rossetti con domicilio C.F._2 eletto presso lo studio in Chioggia, Via del Boschetto n. 5.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Sambo,
[...] C.F._4 con domicilio eletto presso lo studio in Chioggia, Via Sottomarina n. 1934/C.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata il 28/3/2024.
Causa decisa nella camera di consiglio del 3/4/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
NEL MERITO In riforma completa della sentenza appellata, accertare e dichiarare l'esatto confine tra i fondi di proprietà delle attrici (mappale 543 sub 2-3-7) e dei convenuti (mappale 544 sub 5), che è il muro perimetrale del fabbricato di proprietà dei convenuti. Per l'effetto condannarsi i convenuti alla rimozione del muretto illegittimamente costruito a nord, in perpendicolare rispetto alla corte di cui è causa, realizzato sulla proprietà attorea, lasciando libero da persone e cose l'area cortiliva de qua. IN VIA ISTRUTTORIA Il rinnovo della CTU.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali di controparte, capitoli inammissibili in quanto generici ed indeterminati, prove rigettate in 1° grado, si chiede di essere ammessi a prova diretta sulle pose fotografiche depositate con il capitolo:
1) Vero che lei ha scattato le pose fotografiche di cui ai doc.11 e 12 (citazione) nel 1989 che rammostrano il cortile oggetto di causa libero e vuoto da persone e cose. Si indica a teste il sig. , residente in [...]. Testimone_1
1 Si indicano a testi a prova contraria
Per la parte appellata D.
1. In Via Preliminare/Pregiudiziale
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello;
- spese del presente grado (comprese spese forfettarie 15%) rifuse e da liquidarsi direttamente a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario;
- valutare, d'ufficio, se vi siano gli estremi di una condanna delle appellanti a versare agli appellati una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata (art. 96, co.3, c.p.c.) e, del caso, disporre tale condanna.
D.
2. Nel Merito in via principale
- respingere il presente gravame e confermare la sentenza oggi impugnata (Tribunale di
Venezia, sent. 1035/2024).
- spese del presente grado (comprese spese forfettarie 15%) rifuse e da liquidarsi direttamente a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario.
- valutare, d'ufficio, se vi siano gli estremi di una condanna delle appellanti a versare agli appellati una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata (art. 96, co.3, c.p.c.) e, del caso, disporre tale condanna. in via subordinata
- in denegata ipotesi, in accoglimento della sollevata eccezione di usucapione, respingere la domanda di rimozione del muretto;
- spese del presente grado (comprese spese forfettarie 15%) rifuse e da liquidarsi direttamente a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario.
- valutare, d'ufficio, se vi siano gli estremi di una condanna delle appellanti a versare agli appellati una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata (art. 96, co.3, c.p.c.) e, del caso, disporre tale condanna.
D.
3. In Via Istruttoria a) relativamente all'eccezione di usucapione, i convenuti chiedono, ex artt. 356 e 346 c.p.c., l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova. 1) Vero che il muretto in calcestruzzo con sovrastante ringhiera metallica posto ad Est della attuale (come da foto n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 allegate Parte_3 alla perizia di parte del geom. - doc. 2 dei convenuti - che le si rammostrano) è Per_1 stato costruito nel dicembre 1962 e da allora è sempre rimasto nella stessa posizione;
2) vero che dalla data di cui al capitolo che precede, nel muro perimetrale del fabbricato sito ad Ovest del muretto di cui al capitolo che precede (e quindi ad Est del fabbricato), sin dal 1962, non vi sono accessi a unità interne;
3) vero che il sig. CP_1
e la sig.ra sin dal 1963, hanno locato a terzi il piano
[...] Controparte_2 terra attualmente locato alla;
4) vero che i diversi Parte_3 conduttori che si sono succeduti nel tempo dal 1963 ad oggi (dai sigg.ri che Pt_4 confezionavano tende, ai successivi conduttori che lavoravano nell'ambito delle confezioni, al sig. che gestiva una pizzeria, alla sig.ra che CP_3 CP_4 gestiva, parimenti, una pizzeria, fino agli attuali gestori dei “ ), utilizzavano Parte_3 la striscia di terreno tra l'attuale ed il muretto posto ad Parte_3 est della stessa come deposito merci e materiale da lavoro. b) Si chiede sin d'ora l'abilitazione alla prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
pag. 2/6 c) In denegata ipotesi di ammissione di nuova C.T.U., gli appellati (come già in primo grado), chiedono che nel quesito venga inserito anche l'accertamento della vetustà del muretto de quo. d) gli appellati eccepiscono la tardività/inammissibilità/novità delle produzioni documentali avverse e di cui ai nn. 08), 09) 10) 11) e 13) e ne chiedono l'espunzione dal fascicolo di secondo grado.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia, e Parte_5 Pt_2 convenivano in giudizio e per sentire
[...] Controparte_1 Controparte_2 accertato e dichiarato l'esatto confine tra i fondi di proprietà delle attrici (mappale 543, sub 2-3-7) e dei convenuti (mappale 544, sub 5) nel Comune di Chioggia, con condanna alla rimozione del muretto realizzato sulla proprietà di parte attrice e al rilascio dell'area occupata.
1.1. Deduceva parte attrice che:
- con atto del notaio Sambo del 2/3/1972 aveva acquistato due Parte_5 appartamenti nel fabbricato, mapp. 543 sub 2 e 3, con ingresso posto sul lato est attraverso una area scoperta che dalla strada, via Tiglio, permette di accedere alle porzioni immobiliari;
- con atto del notaio del 13/3/2012 vendeva alla figlia la porzione Per_2 Parte_2 immobiliare derivante dalla divisione dell'appartamento posto al secondo piano, mapp. 543, sub 7;
- l'area posta sul lato est del fabbricato, il cortile che da via Tiglio permette di accedere all'ingresso comune alle tre unità immobiliari, confina ad ovest con la porzione immobiliare fg. 39, mappale 544, sub 5, dei convenuti, i quali avevano realizzato una recinzione abusiva, a causa di una errata valutazione del confine, che impediva il transito alle attrici da Via del Tiglio.
2. Si costituivano e chiedendo il rigetto delle Controparte_1 Controparte_2 domande ed esponendo che:
- il muretto oggetto di causa era stato costruito a cavallo del confine tra i fondi agli inizi degli anni '60 con autorizzazione del Comune di Chioggia, all'epoca della edificazione del fabbricato;
- l'accesso al fondo dell'attrice non era intercluso avendo una larghezza di m. 2,40
(escluso l'area delimitata dal muretto) e comunque in via subordinata eccepivano l'avvenuta usucapione dell'area risultando costruito il muretto da oltre 40 anni.
3. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
- accerta e dichiara che la recinzione in calcestruzzo sui lati est e nord del cortile è posizionata sull'esatta linea di confine tra la particella 544 in proprietà dei convenuti e la particella 543 in proprietà delle attrici
- rigetta la domanda di rimozione della recinzione formulata dalle attrici
- condanna le attrici alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite, che si liquidano in € 6.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
pag. 3/6 - pone le spese di Ctu e Ctp, queste ultime pari ad € 1.417,50 come documentato, a carico di parte attrice
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- la c.t.u. aveva consentito di accertare, previo rilievo dello stato dei luoghi ed esame della documentazione catastale, edilizia e degli atti di provenienza, che la recinzione realizzata dai convenuti è posta sull'esatta linea di confine tra i due fondi, delimitando l'esatta conformazione delle particelle 543 e 544;
- in particolare, dalle risultanze della documentazione al catasto terreni era emerso, con riferimento alla parte di cortile in contestazione, che solo con atto prot. 48378/18:
“veniva variata la conformazione delle particelle 543 e 544 stralciando l'area di pertinenza della particella 544 e annettendola alla particella 543”, atto non idoneo secondo il primo giudice, “in difetto di consenso dei proprietari confinanti (i convenuti),
a modificare la consistenza delle relative aree”;
- sotto diverso profilo, il giudice di prime cure riportava i rilievi del c.t.u., il quale sul punto riteneva che “le risultanze del catasto fabbricati (nel quale le planimetrie n.ri 65 e
66 rappresentano il cortile appartenente al mapp. 544 come di pertinenza del mapp. 543:
Rel. ctu, pag. 13) appaiano incongrue rispetto alle risultanze del catasto terreni e debbano recedere di fronte a queste ultime, rappresentando le prime mera distribuzione catastale al sulla quale deve logicamente prevalere, in caso di discordanza, la Per_3 conformazione dei terreni”;
- inoltre, aggiungeva il giudice di primo grado, anche ove provata, l'interclusione della proprietà degli attori, quale effetto della recinzione dell'area cortilizia in contestazione,
“non assume peso decisivo ai fini del presente giudizio, avente ad oggetto esclusivamente il confine tra i fondi e la pretesa illegittimità della recinzione realizzata dai convenuti”.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_5 Parte_2
Si costituivano e chiedendone il rigetto come Controparte_1 Controparte_2 da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Con l'atto di appello e censurano l'erroneo rigetto Parte_5 Parte_2 della domanda di regolamento dei confini, non avendo il primo giudice considerato che:
- al momento dell'atto di acquisto del 2/3/1972 (appartamenti al piano primo e secondo del fabbricato insistente poi dal 1979 sul mappale 543) non era ancora stato costituito il
Tipo Mappale con l'attribuzione dell'identificativo 543, avvenuto nel 1979 e “il rogito del 1972 non fa nessuna menzione ad alcun Tipo Mappale”, v. pag.
7-8 atto di appello;
- “I Tipo Mappale (T.M.) 15 e 16, che hanno generato i mappali 543 e 544, inseriti in mappa nel 1979, sono stati redatti nel 19/04/1972”, dopo l'atto di compravendita del 2 marzo 1972 e dunque, sostengono le appellanti, sarebbero irrilevanti in quanto le planimetrie catastali del 24 gennaio 1972 indicate nel predetto rogito prevalgono sul successivo Tipo Mappale del 19 aprile 1972;
- il doc. n. 48378/2018 delle sig.re e “non è un atto con Parte_5 Parte_2 il quale viene effettuato un frazionamento,…ma un Tipo Mappale ovvero un atto diretto a correggere un errore presente nella mappa” riguardante un'area di loro proprietà
“erroneamente indicata di proprietà dei convenuti”, v. pag. 10 atto di appello;
pag. 4/6 - inoltre, aggiungono le appellanti, il muretto sul lato nord, del quale si chiede la rimozione, sarebbe stato costruito dai convenuti in assenza di titolo edilizio.
* * * 7. Le censure proposte con l'appello sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. In tema di regolamentazione dei confini appare utile ricordare:
- l'art. 950 c.c. prevede che ciascuno dei proprietari possa chiedere che sia giudizialmente stabilito l'incerto confine tra due fondi e che il Giudice possa ricorrere, in mancanza di altri elementi, alle mappe catastali;
- nell'azione di regolamento di confini, diversamente dall'azione di rivendicazione, non vi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attiene all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza della linea di confine tra l'uno e l'altro. Nè la proposizione da parte del convenuto della eccezione di usucapione vale a snaturare l'azione di regolamento di confini proposta dall'attore in quanto con detta eccezione si fa valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l'incertezza sul confine, senza mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato "ex adverso". Nè, infine, la natura dell'azione può mutare per il fatto che l'attore chieda il rilascio di una zona determinata del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine (cfr. Cass. 5899/2001);
- lo scopo dell'azione, strutturalmente diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa,
è la rimozione dell'incertezza e la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei due confinanti, nella presupposta e non controversa validità ed efficacia dei titoli di acquisto delle parti (cfr. Cass. 2297/17 e 4703/1997);
- nel giudizio di regolamento di confini, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, in ordine ai quali il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine (cfr. Cass. 10062/2018 e 14993/2012).
7.2. Nella fattispecie, i titoli di provenienza allegati non contengono indicazioni sui confini in relazione ad elementi certi materializzati sul posto, né a frazionamenti.
7.3. Ciò premesso, dalla c.t.u. svolta, sorretta da idonea motivazione e non adeguatamente confutata dalle parti, è emerso che:
- “Lo stato di fatto dei luoghi e quindi la posizione del muretto che delimita la corte posta ad est del fabbricato esistente e dividente il mappale 543 di proprietà di parte attrice e 544 di proprietà di parte convenuta, combacia, sin dall'epoca di costruzione del medesimo muretto, con la conformazione grafica catastale del confine del catasto terreni. Questo sino alla presentazione del tipo di aggiornamento (mappale) del 2018, tipo di aggiornamento firmato dai soli attori e non da parte convenuta”, v. pag. 4 integrazione c.t.u. del 10/8/2022 in risposta alle osservazioni delle parti;
- “In scienza e coscienza mi sento solo di dire che la costruzione dello stesso, così allo stato attuale in cui si trova, possa essere compatibile con l'epoca del rilascio del titolo di cui alla concessione n. 49647 del 15/12/1962”, v. pag. 6 integrazione c.t.u. del 10/8/2022 in risposta alle osservazioni delle parti. In ogni caso, si aggiunge per completezza, non appare rilevante quanto eccepito da parte appellante sulla legittimità o meno del manufatto in oggetto in relazione ai titoli edilizi.
pag. 5/6 Nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici, infatti, ciò che rileva è la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra
P.A. e privato richiedente (cfr. Cass. S.U. n. 333/1999 e 5411/2015).
7.4. In conclusione, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, legittimamente il primo giudice ha ritenuto la prevalenza della situazione di fatto rappresentata dal muretto divisorio ben marcato, visibile e non più modificato da oltre 50 anni, rispetto alle diverse risultanze che sarebbero ricavabili da documenti catastali e che, dunque, anche ove provate sarebbero irrilevanti ai fini della decisione.
Essendo incontrovertibile la consolidata funzione di delimitazione dei fondi della recinzione per un arco temporale così lungo, sono ininfluenti le successive circostanze dedotte, comprese le variazioni catastali risalenti al 2018. Con conseguente assorbimento di ogni altra deduzione e richiesta delle appellanti.
8. Infine, non sussiste la violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. da parte delle appellanti, peraltro meramente enunciata dagli appellati e Controparte_1 [...]
CP_2
La responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, infatti, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente.
Non essendo emersi chiari e concordanti elementi in tal senso, la domanda deve essere rigettata.
9. Rigettate le censure proposte dagli appellanti, le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in favore della parte appellata, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_5 Parte_2 conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del grado, che si liquidano complessivamente in € 4.500,00, oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore dell'avv. Giovanni Sambo che si è dichiarato antistatario della parte appellata;
3) rigetta la domanda di condanna delle appellanti al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.; 4) dà atto che sussistono a carico delle appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deliberato il 3/4/2025
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 833 del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Marta Rossetti con domicilio C.F._2 eletto presso lo studio in Chioggia, Via del Boschetto n. 5.
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Sambo,
[...] C.F._4 con domicilio eletto presso lo studio in Chioggia, Via Sottomarina n. 1934/C.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 1035/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata il 28/3/2024.
Causa decisa nella camera di consiglio del 3/4/2025.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante
NEL MERITO In riforma completa della sentenza appellata, accertare e dichiarare l'esatto confine tra i fondi di proprietà delle attrici (mappale 543 sub 2-3-7) e dei convenuti (mappale 544 sub 5), che è il muro perimetrale del fabbricato di proprietà dei convenuti. Per l'effetto condannarsi i convenuti alla rimozione del muretto illegittimamente costruito a nord, in perpendicolare rispetto alla corte di cui è causa, realizzato sulla proprietà attorea, lasciando libero da persone e cose l'area cortiliva de qua. IN VIA ISTRUTTORIA Il rinnovo della CTU.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali di controparte, capitoli inammissibili in quanto generici ed indeterminati, prove rigettate in 1° grado, si chiede di essere ammessi a prova diretta sulle pose fotografiche depositate con il capitolo:
1) Vero che lei ha scattato le pose fotografiche di cui ai doc.11 e 12 (citazione) nel 1989 che rammostrano il cortile oggetto di causa libero e vuoto da persone e cose. Si indica a teste il sig. , residente in [...]. Testimone_1
1 Si indicano a testi a prova contraria
Per la parte appellata D.
1. In Via Preliminare/Pregiudiziale
- accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente appello;
- spese del presente grado (comprese spese forfettarie 15%) rifuse e da liquidarsi direttamente a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario;
- valutare, d'ufficio, se vi siano gli estremi di una condanna delle appellanti a versare agli appellati una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata (art. 96, co.3, c.p.c.) e, del caso, disporre tale condanna.
D.
2. Nel Merito in via principale
- respingere il presente gravame e confermare la sentenza oggi impugnata (Tribunale di
Venezia, sent. 1035/2024).
- spese del presente grado (comprese spese forfettarie 15%) rifuse e da liquidarsi direttamente a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario.
- valutare, d'ufficio, se vi siano gli estremi di una condanna delle appellanti a versare agli appellati una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata (art. 96, co.3, c.p.c.) e, del caso, disporre tale condanna. in via subordinata
- in denegata ipotesi, in accoglimento della sollevata eccezione di usucapione, respingere la domanda di rimozione del muretto;
- spese del presente grado (comprese spese forfettarie 15%) rifuse e da liquidarsi direttamente a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario.
- valutare, d'ufficio, se vi siano gli estremi di una condanna delle appellanti a versare agli appellati una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata (art. 96, co.3, c.p.c.) e, del caso, disporre tale condanna.
D.
3. In Via Istruttoria a) relativamente all'eccezione di usucapione, i convenuti chiedono, ex artt. 356 e 346 c.p.c., l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova. 1) Vero che il muretto in calcestruzzo con sovrastante ringhiera metallica posto ad Est della attuale (come da foto n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 allegate Parte_3 alla perizia di parte del geom. - doc. 2 dei convenuti - che le si rammostrano) è Per_1 stato costruito nel dicembre 1962 e da allora è sempre rimasto nella stessa posizione;
2) vero che dalla data di cui al capitolo che precede, nel muro perimetrale del fabbricato sito ad Ovest del muretto di cui al capitolo che precede (e quindi ad Est del fabbricato), sin dal 1962, non vi sono accessi a unità interne;
3) vero che il sig. CP_1
e la sig.ra sin dal 1963, hanno locato a terzi il piano
[...] Controparte_2 terra attualmente locato alla;
4) vero che i diversi Parte_3 conduttori che si sono succeduti nel tempo dal 1963 ad oggi (dai sigg.ri che Pt_4 confezionavano tende, ai successivi conduttori che lavoravano nell'ambito delle confezioni, al sig. che gestiva una pizzeria, alla sig.ra che CP_3 CP_4 gestiva, parimenti, una pizzeria, fino agli attuali gestori dei “ ), utilizzavano Parte_3 la striscia di terreno tra l'attuale ed il muretto posto ad Parte_3 est della stessa come deposito merci e materiale da lavoro. b) Si chiede sin d'ora l'abilitazione alla prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi.
pag. 2/6 c) In denegata ipotesi di ammissione di nuova C.T.U., gli appellati (come già in primo grado), chiedono che nel quesito venga inserito anche l'accertamento della vetustà del muretto de quo. d) gli appellati eccepiscono la tardività/inammissibilità/novità delle produzioni documentali avverse e di cui ai nn. 08), 09) 10) 11) e 13) e ne chiedono l'espunzione dal fascicolo di secondo grado.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Venezia, e Parte_5 Pt_2 convenivano in giudizio e per sentire
[...] Controparte_1 Controparte_2 accertato e dichiarato l'esatto confine tra i fondi di proprietà delle attrici (mappale 543, sub 2-3-7) e dei convenuti (mappale 544, sub 5) nel Comune di Chioggia, con condanna alla rimozione del muretto realizzato sulla proprietà di parte attrice e al rilascio dell'area occupata.
1.1. Deduceva parte attrice che:
- con atto del notaio Sambo del 2/3/1972 aveva acquistato due Parte_5 appartamenti nel fabbricato, mapp. 543 sub 2 e 3, con ingresso posto sul lato est attraverso una area scoperta che dalla strada, via Tiglio, permette di accedere alle porzioni immobiliari;
- con atto del notaio del 13/3/2012 vendeva alla figlia la porzione Per_2 Parte_2 immobiliare derivante dalla divisione dell'appartamento posto al secondo piano, mapp. 543, sub 7;
- l'area posta sul lato est del fabbricato, il cortile che da via Tiglio permette di accedere all'ingresso comune alle tre unità immobiliari, confina ad ovest con la porzione immobiliare fg. 39, mappale 544, sub 5, dei convenuti, i quali avevano realizzato una recinzione abusiva, a causa di una errata valutazione del confine, che impediva il transito alle attrici da Via del Tiglio.
2. Si costituivano e chiedendo il rigetto delle Controparte_1 Controparte_2 domande ed esponendo che:
- il muretto oggetto di causa era stato costruito a cavallo del confine tra i fondi agli inizi degli anni '60 con autorizzazione del Comune di Chioggia, all'epoca della edificazione del fabbricato;
- l'accesso al fondo dell'attrice non era intercluso avendo una larghezza di m. 2,40
(escluso l'area delimitata dal muretto) e comunque in via subordinata eccepivano l'avvenuta usucapione dell'area risultando costruito il muretto da oltre 40 anni.
3. Il Tribunale di Venezia, istruita la causa con acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
- accerta e dichiara che la recinzione in calcestruzzo sui lati est e nord del cortile è posizionata sull'esatta linea di confine tra la particella 544 in proprietà dei convenuti e la particella 543 in proprietà delle attrici
- rigetta la domanda di rimozione della recinzione formulata dalle attrici
- condanna le attrici alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite, che si liquidano in € 6.600,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
pag. 3/6 - pone le spese di Ctu e Ctp, queste ultime pari ad € 1.417,50 come documentato, a carico di parte attrice
4. Rilevava il Tribunale per quanto ancora di interesse:
- la c.t.u. aveva consentito di accertare, previo rilievo dello stato dei luoghi ed esame della documentazione catastale, edilizia e degli atti di provenienza, che la recinzione realizzata dai convenuti è posta sull'esatta linea di confine tra i due fondi, delimitando l'esatta conformazione delle particelle 543 e 544;
- in particolare, dalle risultanze della documentazione al catasto terreni era emerso, con riferimento alla parte di cortile in contestazione, che solo con atto prot. 48378/18:
“veniva variata la conformazione delle particelle 543 e 544 stralciando l'area di pertinenza della particella 544 e annettendola alla particella 543”, atto non idoneo secondo il primo giudice, “in difetto di consenso dei proprietari confinanti (i convenuti),
a modificare la consistenza delle relative aree”;
- sotto diverso profilo, il giudice di prime cure riportava i rilievi del c.t.u., il quale sul punto riteneva che “le risultanze del catasto fabbricati (nel quale le planimetrie n.ri 65 e
66 rappresentano il cortile appartenente al mapp. 544 come di pertinenza del mapp. 543:
Rel. ctu, pag. 13) appaiano incongrue rispetto alle risultanze del catasto terreni e debbano recedere di fronte a queste ultime, rappresentando le prime mera distribuzione catastale al sulla quale deve logicamente prevalere, in caso di discordanza, la Per_3 conformazione dei terreni”;
- inoltre, aggiungeva il giudice di primo grado, anche ove provata, l'interclusione della proprietà degli attori, quale effetto della recinzione dell'area cortilizia in contestazione,
“non assume peso decisivo ai fini del presente giudizio, avente ad oggetto esclusivamente il confine tra i fondi e la pretesa illegittimità della recinzione realizzata dai convenuti”.
5. Per la riforma della sentenza proponevano appello e Parte_5 Parte_2
Si costituivano e chiedendone il rigetto come Controparte_1 Controparte_2 da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
6. Con l'atto di appello e censurano l'erroneo rigetto Parte_5 Parte_2 della domanda di regolamento dei confini, non avendo il primo giudice considerato che:
- al momento dell'atto di acquisto del 2/3/1972 (appartamenti al piano primo e secondo del fabbricato insistente poi dal 1979 sul mappale 543) non era ancora stato costituito il
Tipo Mappale con l'attribuzione dell'identificativo 543, avvenuto nel 1979 e “il rogito del 1972 non fa nessuna menzione ad alcun Tipo Mappale”, v. pag.
7-8 atto di appello;
- “I Tipo Mappale (T.M.) 15 e 16, che hanno generato i mappali 543 e 544, inseriti in mappa nel 1979, sono stati redatti nel 19/04/1972”, dopo l'atto di compravendita del 2 marzo 1972 e dunque, sostengono le appellanti, sarebbero irrilevanti in quanto le planimetrie catastali del 24 gennaio 1972 indicate nel predetto rogito prevalgono sul successivo Tipo Mappale del 19 aprile 1972;
- il doc. n. 48378/2018 delle sig.re e “non è un atto con Parte_5 Parte_2 il quale viene effettuato un frazionamento,…ma un Tipo Mappale ovvero un atto diretto a correggere un errore presente nella mappa” riguardante un'area di loro proprietà
“erroneamente indicata di proprietà dei convenuti”, v. pag. 10 atto di appello;
pag. 4/6 - inoltre, aggiungono le appellanti, il muretto sul lato nord, del quale si chiede la rimozione, sarebbe stato costruito dai convenuti in assenza di titolo edilizio.
* * * 7. Le censure proposte con l'appello sono infondate e vengono respinte per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. In tema di regolamentazione dei confini appare utile ricordare:
- l'art. 950 c.c. prevede che ciascuno dei proprietari possa chiedere che sia giudizialmente stabilito l'incerto confine tra due fondi e che il Giudice possa ricorrere, in mancanza di altri elementi, alle mappe catastali;
- nell'azione di regolamento di confini, diversamente dall'azione di rivendicazione, non vi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attiene all'estensione dei rispettivi fondi confinanti (conflitto tra fondi) a causa dell'incertezza della linea di confine tra l'uno e l'altro. Nè la proposizione da parte del convenuto della eccezione di usucapione vale a snaturare l'azione di regolamento di confini proposta dall'attore in quanto con detta eccezione si fa valere una situazione sopravvenuta, atta ad eliminare l'incertezza sul confine, senza mettere in discussione il titolo d'acquisto vantato "ex adverso". Nè, infine, la natura dell'azione può mutare per il fatto che l'attore chieda il rilascio di una zona determinata del terreno asseritamente rientrante nel confine del proprio fondo, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine (cfr. Cass. 5899/2001);
- lo scopo dell'azione, strutturalmente diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa,
è la rimozione dell'incertezza e la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei due confinanti, nella presupposta e non controversa validità ed efficacia dei titoli di acquisto delle parti (cfr. Cass. 2297/17 e 4703/1997);
- nel giudizio di regolamento di confini, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, in ordine ai quali il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine (cfr. Cass. 10062/2018 e 14993/2012).
7.2. Nella fattispecie, i titoli di provenienza allegati non contengono indicazioni sui confini in relazione ad elementi certi materializzati sul posto, né a frazionamenti.
7.3. Ciò premesso, dalla c.t.u. svolta, sorretta da idonea motivazione e non adeguatamente confutata dalle parti, è emerso che:
- “Lo stato di fatto dei luoghi e quindi la posizione del muretto che delimita la corte posta ad est del fabbricato esistente e dividente il mappale 543 di proprietà di parte attrice e 544 di proprietà di parte convenuta, combacia, sin dall'epoca di costruzione del medesimo muretto, con la conformazione grafica catastale del confine del catasto terreni. Questo sino alla presentazione del tipo di aggiornamento (mappale) del 2018, tipo di aggiornamento firmato dai soli attori e non da parte convenuta”, v. pag. 4 integrazione c.t.u. del 10/8/2022 in risposta alle osservazioni delle parti;
- “In scienza e coscienza mi sento solo di dire che la costruzione dello stesso, così allo stato attuale in cui si trova, possa essere compatibile con l'epoca del rilascio del titolo di cui alla concessione n. 49647 del 15/12/1962”, v. pag. 6 integrazione c.t.u. del 10/8/2022 in risposta alle osservazioni delle parti. In ogni caso, si aggiunge per completezza, non appare rilevante quanto eccepito da parte appellante sulla legittimità o meno del manufatto in oggetto in relazione ai titoli edilizi.
pag. 5/6 Nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici, infatti, ciò che rileva è la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme medesime, mentre la rilevanza giuridica della concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra
P.A. e privato richiedente (cfr. Cass. S.U. n. 333/1999 e 5411/2015).
7.4. In conclusione, alla luce degli elementi istruttori acquisiti, legittimamente il primo giudice ha ritenuto la prevalenza della situazione di fatto rappresentata dal muretto divisorio ben marcato, visibile e non più modificato da oltre 50 anni, rispetto alle diverse risultanze che sarebbero ricavabili da documenti catastali e che, dunque, anche ove provate sarebbero irrilevanti ai fini della decisione.
Essendo incontrovertibile la consolidata funzione di delimitazione dei fondi della recinzione per un arco temporale così lungo, sono ininfluenti le successive circostanze dedotte, comprese le variazioni catastali risalenti al 2018. Con conseguente assorbimento di ogni altra deduzione e richiesta delle appellanti.
8. Infine, non sussiste la violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. da parte delle appellanti, peraltro meramente enunciata dagli appellati e Controparte_1 [...]
CP_2
La responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, infatti, non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate.
La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente.
Non essendo emersi chiari e concordanti elementi in tal senso, la domanda deve essere rigettata.
9. Rigettate le censure proposte dagli appellanti, le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, in favore della parte appellata, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e e, per l'effetto, Parte_5 Parte_2 conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna le appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del grado, che si liquidano complessivamente in € 4.500,00, oltre spese generali (15%) e accessori come per legge in favore dell'avv. Giovanni Sambo che si è dichiarato antistatario della parte appellata;
3) rigetta la domanda di condanna delle appellanti al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.; 4) dà atto che sussistono a carico delle appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deliberato il 3/4/2025
Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
Francesco Marchio Dott. Enrico Schiavon
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