Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 409/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6.11.2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte 1
,
in Siderno, via Amendola, 65, nello studio dell'avv. RICCIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende , congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. ROMEO FRANCESCA MARIA giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 ( c.f. P.IVA 1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bianco, via C.Colombo,
203, nello studio dell'avv..STRANGIO SEBASTIANO che la rappresenta e
,
difende giusta procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n.1310/2017, pubblicata il 12.12.2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 conveniva davanti al Tribunale Con citazione ritualmente notificata per ottenere lo spostamento e per essere risarcito di Locri l' Controparte_1 del danno, pari ad euro 25.000,00, subito in conseguenza dell'installazione, non autorizzata o pattuita, nel terreno circostante la sua villetta, di una linea di elettrodotto, con l'appoggio di due pali di sostegno, che comprimeva il suo diritto di proprietà e diminuiva il valore di mercato dell'immobile avendo ricevuto più volte offerte d'acquisto a prezzo inferiore a quello stimato.
Disposto l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita, ammessa la prova orale relativa alla domanda riconvenzionale della convenuta, rigettata quella dell'attore, il giudizio si concludeva con la sentenza n.1310/2017 con cui il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria dell'attore condannandolo alla rifusione delle spese di lite e dichiarava acquisito dalla società convenuta il diritto di servitù di elettrodotto per usucapione.
Con atto di citazione, notificato con PEC del 15.5.2018, Parte 1 impugna la decisione e rileva che:
-il giudice di prime cure era incorso in errore quando, all'udienza di trattazione, invitava la parte attrice ad instaurare la procedura di negoziazione assistita, ai sensi dell'art 3, comma 1, della legge n.162/2014, ipotizzando che la domanda avesse come oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000,00 euro. Al contrario, avendo richiesto la rimozione dei pali CP_1 e non un semplice risarcimento del danno, il procedimento era finalizzato all'attuazione coattiva di obblighi di fare e di non fare per cui, al più, si poteva attivare quanto statuito dal dlgs.n.130/2015 che, recependo nel nostro ordinamento la direttiva europea 2013/11/UE sull'ADR, oltre a modificare il codice al consumo, dedicava un titolo alla risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Quindi, il giudizio incoato non rientra in quelli della negoziazione assistita, né in quelle materie per cui è obbligatorio il procedimento di mediazione civile e commerciale. L'errata interpretazione della domanda attorea determinava la mancata ammissione delle richieste di interrogatorio formale, prova orale e c.t.u., formulate ai fini della fondatezza della domanda principale con evidente lesione del diritto di difesa ex art.24 della Costituzione. La prova è l'essenza del giudizio. Negarla snatura i principi costituzionali delle garanzie della difesa e del giusto processo.
Dalla sentenza sembra che il primo giudice abbia solo approfondito gli atti della convenuta CP_1 la cui documentazione si presentava scarna. Infatti non si rinviene alcun atto amministrativo autorizzativo, né una servitù legalmente costituita. Nel caso de quo il proprietario dell'immobile non ha dato alcun consenso all'installazione dei pali per cui il comportamento della società convenuta va qualificato come illecito a carattere permanente, che persiste fino al momento della rimozione dell'impianto o cessi il suo esercizio.
Alla luce di quanto detto non si può condividere la conclusione del giudicante quando afferma che i mezzi istruttori invocati da parte attrice non risultano indispensabili in quanto sicuramente non avrebbero pregiudicato la ragionevole durata del processo di un giudizio iniziato nel 2015 e concluso nel 2017;
-l'azione di usucapione spinta in maniera irrituale nei confronti di Parte 1
è inammissibile e improcedibile in assenza della condizione di procedibilità prevista dall'art.5 del dlgs n.28/2010. E' vero che la difesa dell'attore doveva eccepire l'esperimento della procedura di mediazione entro la prima udienza di trattazione, però è anche vero che il giudicante non ha adottato il medesimo criterio tra attore e convenuto, ovvero come ha sospeso il giudizio per far esperire la negoziazione assistita, allo stesso modo avrebbe dovuto procedere per la mediazione. Invece rigettava la richiesta affermando che non era stata disposta d'ufficio in quanto non emergeva in concreto alcun elemento per poter ritenere che il tentativo di mediazione poteva andare a buon fine.
Posto che nessuno può conoscere a priori l'esito di un procedimento di mediazione, per giurisprudenza costante l'obbligo di mediazione si applica anche alla domanda riconvenzionale di usucapione ed è obbligatoria. Quindi il magistrato di prime cure escludendo la domanda del convenuto dall'ambito dell'applicazione dell'art.5 citato ha provocato un'ingiusta disparità di trattamento tra attore e convenuto, per cui il giudice del gravame, partendo dal presupposto che la sentenza impugnata è carente e/o assente di motivazione in relazione alle specifiche argomentazioni in capo all'odierno appellante, vorrà riformare la sentenza in merito alla mediazione da esperire in relazione alla domanda riconvenzionale;
- l'Enel non ha assolto l'onere probatorio relativo alla domanda riconvenzionale. Infatti le dichiarazioni dei testi sono monche sul tracciato della linea elettrica e in particolare sul posizionamento dei pali posti nella proprietà Commisso visto che riferiscono di un elettrodotto senza mai parlare di pali e tralicci elettrici. Sulla scorta di tali argomentazioni, l'CP_1 on ha fornito la prova rigorosa sul periodo in cui i pali sono stati posizionati nella proprietà Commisso e, quindi, sul decorso del tempo necessario per l'accoglimento della domanda riconvenzionale per cui si rende indispensabile una maggiore ed approfondita conoscenza dei fatti.
Avanza istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi degli artt. 283 e
351 c.p.c e conclude chiedendo, in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della decisione;
nel merito di accogliere le و
domande dell'appellante e condannare l'appellata alla rimozione, o allo spostamento in altro sito non comportante la lesione del suo diritto di proprietà, dei pali elettrici all'interno della sua proprietà al risarcimento del danno subito in conseguenza
,
dell'illegittimo comportamento della controparte pari a euro 25.000, 00 o alla maggiore o minore somma ritenuta equa e giusta, e al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, di ammettere la prova per testi per come articolata nella memoria ex art. 183, VI comma, n.2; di disporre c.t.u. al fine di valutare e quantificare i danni che i cavi della società elettrica hanno provocato e continuano a provocare all'immobile dell'istante per indebita compressione del diritto di proprietà e diminuzione di valore del bene.
Controparte 1 (già Controparte 1 ) nella comparsa di costituzione e di risposta deduce che: -l'atto d'appello è inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c.;
- l'appellante lamenta la violazione del diritto di difesa avendo il giudicante disposto illegittimamente l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita nonostante la sua domanda fosse finalizzata all'attuazione coattiva di obblighi di fare che si colloca nell'ambito dell'esecuzione coattiva in forma specifica", comunque espletata senza 66
sortire effetto stante la mancata adesione della società appellata.
Così posta la questione, il rilievo è infondato avendo l'attore espressamente richiesto nella citazione, con autonoma domanda, il pagamento della somma di euro 25.000,00
a titolo di risarcimento danni e, quindi, domanda soggetta al procedimento di negoziazione. Per altro verso, le altre considerazioni sull'obbligatorietà di detto procedimento appaiono strumentali e defatigatorie in quanto la disposta negoziazione non ha inciso sulla domanda e non ha leso alcun diritto o le ragioni della domanda stessa;
-lamenta, altresì, un'errata interpretazione della domanda ed una violazione processuale determinata dalla mancata ammissione delle richieste istruttorie formulate ai fini della propria domanda e per completezza della domanda riconvenzionale della controparte.
Anche tale rilievo è infondato atteso che è pacifica ed assorbente la pregiudizialità della domanda di usucapione rispetto a quella di risarcimento del danno .
L'accertamento dell'usucapione della servitù d'elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento del danno;
-ad avviso dell'appellante l'azione di usucapione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile o improcedibile in assenza della condizione di procedibilità prevista dall'art.5, comma 1 bis, del dlgs. n.28/2010.
Contrariamente a tale assunto, la sentenza è conforme al dettato legislativo per come confermato dall'appellante che riconosce di non avere eccepito nei termini previsti dalla legge la mancanza della mediazione.
Il primo giudice motiva adeguatamente che la tardiva richiesta costituiva una mediazione facoltativa in corso di causa priva di presupposti;
,-quanto al mancato assolvimento dell'onere probatorio nella parte motiva della decisione sono contenute integralmente le dichiarazioni dei tesi dalle quale emerge la piena ed univoca convergenza degli elementi costitutivi della domanda di usucapione;
-l'istanza di sospensione ex art.283 c.p.c, mancandone i presupposti, è infondata.
Conclude chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. e di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
nel merito, di rigettare l'appello perché infondati in fatto e in diritto i motivi;
la vittoria delle spese di lite.
Al rigetto, con ordinanza del 23.9.2019, delle richieste istruttorie dell'appellante, seguivano più rinvii per la precisazione delle conclusioni. Da ultimo, fissata con decreto la trattazione dell'udienza del 6.11.2023 a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 3.12.2023, la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190
c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di gravame Parte 1 sostiene che la decisione è affetta da violazione di legge in quanto le domande avanzate in primo grado erano di rimozione dei pali elettrici e di risarcimento del danno arrecato all'immobile di sua proprietà dall'installazione degli stessi e non, per come ritenuto dal primo giudice “di pagamento a qualsiasi titolo di somme purchè non eccedenti 50.000 euro “. Di 66
conseguenza ordinare l'espletamento, ex art.3, d,lgs n.132/2014, del procedimento di negoziazione assistita era illegittimo e lesivo del diritto di difesa dell'appellante tenuto anche conto che la negoziazione non sortiva effetto a causa della mancata adesione della convenuta.
Indipendentemente dall'applicabilità, o meno, alla fattispecie del procedimento di negoziazione assistita e del suo esito, il rilievo è ininfluente ai fini di causa in quanto non ha inciso in alcun modo sul diritto di difesa dato che la non ammissione dei mezzi di prova richiesti, per come si dirà di seguito, non è dipesa dalla negoziazione ma dalla domanda riconvenzionale della controparte.
2.-Con il secondo motivo sostiene che la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto proposta da Controparte_1 è improcedibile stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal D.lgs.n.28/2010.
-Ora in disparte la circostanza che detta l'eccezione d'improcedibilità va proposta a pena di decadenza non oltre la prima udienza di comparizione e Commisso Pt 1 la formula all'udienza del 18.4.2017, ossia dopo l'ammissione dei mezzi istruttori quando la decadenza si era verificata in questo caso, data l'inconciliabilità delle
-
posizioni assunte dalle parti risultante dagli atti di causa e dall'esito negativo del procedimento di negoziazione già svolto, disporre d'ufficio il procedimento di mediazione avrebbe avuto il solo effetto di dilatare i tempi di ragionevole durata del processo, ossia realizzare l'effetto contrario voluto dal legislatore con il d.lgs, n.28/2010 che è quello di risolvere le controversie con accordo preventivo e in tempi contenuti, senza ricorso al giudice.
Tanto non mancando di considerare che con la decisione n.3452/2024 la Suprema
Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la condizione di procedibilità prevista dall'art.5 d.lgs.n.28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali fermo restando che compete al giudice tentare di conciliare le parti laddove lo ritenga possibile.
3.- La terza censura, relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio della società appellata sull'acquisto della servitù d'elettrodotto per usucapione, è infondata atteso che dai documenti esitati risulta che la linea elettrica oggetto di causa ha alimentato e alimenta la fornitura di energia elettrica nell'immobile dell'appellante sin dal 1985. Testimone 1 e Testimone 2Le deposizioni dei testi tecnici dell' CP_1 alle quali si rimanda risultando trascritte nella sentenza impugnata, non lasciano dubbi che la linea elettrica in questione è in esercizio da oltre vent'anni senza che alcun rilievo fosse mai stato mosso durante l'esecuzione dei lavori necessari di posa in opera e successivamente, nonché che la vetustà della stessa è evidente dato che il cavo formato da quattro fili visibile nelle fotografie visionate non è più in uso a partire dagli anni '90.
L'accertamento dell' usucapione della servitù d'elettrodotto esclude il presupposto del risarcimento del danno da illecito atteso che, quale acquisto del diritto a titolo originario, gli effetti dell'usucapione retroagiscono al momento dell'iniziale esercizio del possesso, togliendo sin dall'origine il connotato di illegittimità al comportamento di chi abbia usucapito.
Pertanto le domande dell'appellante sono infondate.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore indeterminabile di bassa complessità della causa, si liquidano, in favore di Controparte_1 ora Controparte_1 in
, persona del legale rappresentante pro tempore, secondo le previsioni del D.M. n.147/2022, in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 3.045,00 per fase di trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/202, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1
[...] con atto di citazione notificato con PEC del 15.5.2018 nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2)condanna Parte 1 al pagamento, in favore di Controparte_1
[...] ora Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, del 19/05/2025.
La Giud. Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)