Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.931/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.Aldo Gubitosi Presidente rel. dott.Giuliana Giuliano Consigliere dott.Guerino Iannicelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n.931/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente
TRA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Valter Gallone e
Raffaele La Padula per procura in calce all'atto di appello;
- appellanti -
E
Controparte_1 in persona del p.t. rappresentato e difeso CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, per procura in calce alla comparsa di risposta;
- appellato –
1
Martorelli, Stefania Crema e Giampaolo Greco, per procura in calce alla comparsa di risposta;
- terza chiamata appellata-
Oggetto: appello avverso la Sentenza del Tribunale di
Salerno emessa in data 12.02.2023 nel procedimento RG
n.9555/2008
CONCLUSIONI
➢ Parte appellante precisava le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nell'atto di appello
➢ Parti appellate precisavano le conclusioni conformemente a quelle rassegnate nelle rispettive comparse di risposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Pt_1
e in proprio e nella qualità
[...] Parte_2 di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Parte_3
, convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di
[...]
Salerno il Controparte_1
deducendo che:
[...]
- la figlia frequentava l'istituto scolastico Pt_3
“Comprensivo Villari” di Baronissi. La mattina del
05/06/2006, dopo essere arrivata a scuola con l'autobus comunale, si intratteneva nell'atrio dell'istituto unitamente ad altri bambini nel periodo cd. di preaccoglienza. Purtroppo, mentre correva e giocava con gli altri coetanei, cadeva a terra dopo aver urtato una parete, riportando gravi lesioni al labbro superiore, ai
2 denti, ed agli arti superiori. Veniva tempestivamente condotta presso l'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona” di Salerno, dove le veniva diagnosticata una
“frattura a legno verde al radio ed ulna di entrambe le braccia”, che richiedeva la applicazione di due tutori di gesso per 21 giorni;
trascorso tale periodo e rimossi gli stessi, i sanitari prescrivevano un ulteriore periodo di riabilitazione, per un totale di inabilitazione temporanea pari a 50 giorni;
tale danno determinava postumi permanenti quantificati dal CTP nel 6% di danno biologico.
- dopo avere denunciato formalmente quanto accaduto all'Istituto scolastico, inoltrando anche una richiesta di risarcimento del danno, in data 17/01/2007,ricevevano dalla compagnia di assicurazione della scuola una proposta transattiva, non accettata per la sua insufficienza.
Concludevano come da atto introduttivo.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto CP_1 della domanda avversa perché infondata in fatto e in diritto.
Esponeva che:
- il 05.06.2006,giorno dell'infortunio per cui è causa,nella scuola era regolarmente presente il personale addetto alla accoglienza e alla vigilanza degli alunni, talché il verificarsi dell'evento lesivo occorso alla minore era ascrivibile al caso fortuito, in quanto assolutamente imprevedibile;
pertanto, nessuna responsabilità ex art.1218 c.c. poteva essere addebitata all'Amministrazione;
- aveva regolarmente adempiuto ai propri obblighi di vigilanza, aggiungendo che mancava del tutto la prova del nesso eziologico tra l'attività di accoglienza svolta nella scuola e l'infortunio in parola.
3 Il deducente, in rito, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione per essere tenuto indenne da ogni obbligazione di pagamento eventualmente accertata a suo carico.
Concludeva come da comparsa di risposta.
Si costituiva la sostenendo Controparte_3 che:
- nulla poteva essere addebitato all'Amministrazione scolastica, in quanto l'evento verificatosi era da ricondursi ad una fatalità non prevedibile per la sua repentinità ed inevitabilità, ferma restando, all'epoca dei fatti, la presenza del personale addetto alla vigilava sui minori.
A seguito della visita medico legale eseguita dal Dr.
, era stata liquidata in favore degli attori, a CP_4 titolo di risarcimento, la somma di euro 2.081,02.
Concludeva come da comparsa di costituzione e risposta.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava la domanda e dichiarava integralmente compensate le spese di causa tra le parti.
Proponevano tempestivo appello Parte_1 [...]
e la figlia degli stessi Controparte_5 Parte_3
(divenuta maggiorenne nelle more del giudizio)
[...] affidando l'impugnazione ad un unico motivo di doglianza:
- erronea valutazione della ricostruzione dei fatti da parte del Giudice di prime cure nella misura in cui riteneva provato che i bambini venivano sorvegliati - da personale addetto- nello spazio di preaccoglienza prima dell'inizio delle lezioni.
Invero, le dichiarazioni testimoniali raccolte dal
Tribunale nulla provavano sulla presenza di un numero di
4 sorveglianti sufficiente ad assicurare l'incolumità degli alunni presenti, sia in rapporto al loro numero, sia rispetto alle dimensioni dell'atrio in cui essi venivano radunati.
La testimonianza di provava che, il ESmone_1 giorno dell'infortunio, la medesima era l'unica addetta alla vigilanza, ma che tuttavia alcun ruolo svolgeva in merito, così come dichiarato dal teste in quanto Tes_2
i bambini “per oltre 5/6 minuti erano intenti a rincorrersi nell'androne”.
Riteneva dunque che nessuna prova del proprio adempimento aveva fornito il ex art.1218 c.c., circa CP_1
l'adozione di tutte le misure di cautela richieste per evitare il sinistro occorso all' Parte_4
La responsabilità dell'accaduto era infatti ascrivibile esclusivamente alla P.A., contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, in quanto la caduta della bambina non rivestiva i caratteri dell'imprevedibilità e repentinità, ma doveva considerarsi altamente probabile, come si ricava dalla testimonianza del il quale Tes_2 affermava “ di aver visto un gruppo di bambini che correvano dalla preaccoglienza verso l'androne della scuola…dopo 5/6 minuti ci hanno chiamato per dirci che la bambina era caduta”.
Inoltre emerge dalla relazione di CTU depositata in atti che “sussiste compatibilità tra la dinamica dell'evento lesivo evincibile dall'anamnesi e la lesività obiettivata all'epoca dei fatti dai sanitari che ebbero in cura la sig.na per la quale si può formulare la Parte_5 diagnosi medico-legale di postumi di frattura bilaterale bipolso”; “tali lesioni sono, senza alcun dubbio, per dinamica lesiva, per momento di identificazione clinica,
5 per evoluzione riparativa e per documentazione sanitaria, da ricondurre all'evento traumatico del 05.06.2006”.
Aggiungeva che le dichiarazioni dei testi Tes_3
e provavano la inidoneità ESmone_4 Parte_6 dei locali destinati alla preaccoglienza, nonché l'omessa sorveglianza e vigilanza degli alunni;
dunque, risultava accertato il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta omissiva dell'Istituto scolastico, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure.
Concludeva per la riforma della decisione come da atto di appello, chiedendo:
1) di accogliere la responsabilità della convenuta P.A. nella determinazione dei danni patiti;
condannare gli appellanti, in solido tra loro o per quanto di ragione, al pagamento della somma di euro 15.148,20 in favore di oltre ad euro 2.500,00 in favore di Parte_3
e ovvero nelle Parte_1 Controparte_5 maggiori o minori somme da stabilirsi in corso di causa, ovvero in via equitativa;
2) condannare, altresì, i convenuti, in solido tra loro o ognuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese di
CTU di primo grado, integralmente, corrisposte a quest'ultimo dagli attori, in virtù del Decreto di
Liquidazione n.4993/2018 del 04/04/2018, pari ad euro 450 oltre iva e accessori, oltre spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio, in favore dei procuratori antistatari avv.ti Valter Gallone e Raffaele La Padula per dichiarato anticipo.
Si costituivano il
[...]
e l' Controparte_1 Controparte_3
che, nel merito, contestavano le avverse deduzioni,
[...]
6 chiedevano il rigetto dell'appello proposto, richiamando sostanzialmente le deduzioni svolte in primo grado.
Con ordinanza del 20.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Consigliere istruttore riservava la causa al Collegio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio, la Corte, decideva la controversia come da dispositivo che segue.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Osserva la Corte che gli appellanti, con un unico motivo di doglianza, che di seguito viene esaminato, ritengono che la P.A sia responsabile dell'evento dannoso verificatosi il giorno 05/06/2006 ad Parte_3
Orbene, costituisce ormai principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte, ad iniziare da quanto statuito con la sentenza del 17 giugno 2002 delle Sezioni Unite n.
9346/2002,poi riaffermato da SS.UU., n. 26972/2008 e ancora da Cass. n. 3081/2015, n. 20475/2015, n. 3695/2016, che la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, debba ritenersi di natura contrattuale. L'ipotesi di autolesione esula, quindi, dall'applicabilità della disciplina dell'art. 2048 c.c.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del pregiudizio da autolesione occorso all'alunno, il danneggiato deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, e quindi, in buona sostanza, deve dimostrare la fonte dell'obbligazione che assume non adempiuta (il contratto) nonché l'inadempimento o l'inesatto adempimento della
7 prestazione del debitore e quindi, l'imputabilità dell'inadempimento, non essendo configurabile inadempimento senza imputabilità. Il che significa che deve fornire, oltre alla prova del danno, la prova della condotta inadempiente imputata al debitore e il nesso di causalità (materiale) tra la stessa e il danno reclamato(cfr. Cass. 3 5118/2023: In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica).
L'altra parte, dal canto suo, ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante tenuto alla vigilanza.
Nel caso di specie,rilevanti, univoche e congruenti risultano le seguenti testimonianze:
- dichiarava “sono collaboratore ESmone_5 scolastico presso l'Istituto Villani di Baronissi;
conosco la che all'epoca svolgeva servizio di ESmone_1
ES vigilanza gestito dal “Punto”; io e eravamo in servizio, mentre la Prof.ssa non era ancora Per_1
8 arrivata; è arrivata verso le 8:20; ho visto un gruppo di bambini che correvano nella preaccoglienza;
dopo 5/6 minuti ci hanno chiamato per dirci che la bambina si era ferita al labbro e dovevano medicarla, preciso, non ho visto l'urto della bambina;
la minore veniva soccorsa e venivano avvisati i genitori (ud. 29.10.10);
- esponeva che “quel giorno la LA Parte_7
era presente perché quando sono arrivata l'ho Tes_1 vista;
io sono arrivata dopo e preciso che quando sono
ES arrivata io c'erano i sig.ri e i bimbi sia Tes_2 che arrivano con i genitori sia con lo scuolabus vengono accolti e raggruppati in una parte dell'atrio con
l'assistente del Punto;
è Lei che li intrattiene e li vigila;
preciso che la stessa infortunata e i compagni mi hanno riferito che era caduta correndo con un'amica e inciampando da sola;
preciso che ho pure chiesto se qualcuno l'avesse spinta e lei mi ha detto di essere caduta da sola” (ud.29.10.10);
- nella qualità di collaboratore scolastico Tes_3 dell'Istituto, riferiva “preciso che dalle ore 8:00 i collaboratori scolastici sovrintendono a una serie di compiti inerenti l'attività scolastica, tra cui l'accesso all'interno della scuola;
io non ho visto l'accaduto, ma nell'immediatezza dell'infortunio ho soccorso la bambina ed ho notato un piccolo taglio al labbro superiore
(ud.29.10.10);
- dichiarava: “conosco il sig. ESmone_6 [...]
perché siamo amici di famiglia;
abito a Baronissi CP_6
e posso dire che il servizio scolastico funziona attraverso il trasporto mediante pulmino comunale a pagamento, e per chi ne fa richiesta c'è la possibilità
9 della pre e post accoglienza, sempre a pagamento (ud.
19.10.2012);
- riferiva quanto segue “posso solo ESmone_1 precisare che generalmente io sono la prima ad arrivare verso le 7-7:30 e dopo di me arrivano altri tra operatori scolastici e insegnanti, ma ribadisco che in questa circostanza non posso indicare con esattezza chi fosse presente oltre me;
preciso di averla vista in un momento successivo alla caduta quando era già al suolo, nell'androne della scuola”; inoltre precisava che vi era molta confusione a causa dello stazionamento dei bambini nell'androne della scuola e di non potere precisare se la bambina cadeva da sola ovvero a causa di una eventuale spinta, in quanto non aveva assistito alla caduta
(ud.20.02.2013).
Ciò posto, recente e autorevole giurisprudenza è concorde nel ritenere che “la natura contrattuale della responsabilità dell'istituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a sè stesso, comporta che sul primo gravi l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza (ovvero la causa non imputabile che lo stesso abbia reso impossibile), ferma restando la necessità, per l'attore, di fornire la prova del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno”(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 19/01/2024, n.
2114).
In tal senso, dal quadro complessivo delle testimonianze rese, è possibile dedurre che il girono dell'infortunio in discorso i bambini, prima di entrare in classe, sostavano nello spazio di preaccoglienza, regolarmente sorvegliati dal personale addetto, mentre non vi è evidenza alcuna a
10 dimostrazione del nesso causale tra la caduta della bimba e la condotta omissiva eventuale dell'Istituto scolastico.
E' invece provato dalle testimonianze di cui sopra che l'evento dannoso si verificava a causa di un fatto imprevedibile e repentino, in quanto Parte_3 cadeva improvvisamente senza il concorso di circostanze o azioni esterne-pur essendo sufficientemente sorvegliata dal personale scolastico presente- per cui nessuna responsabilità è attribuibile all'Amministrazione.
L'appello va dunque rigettato.
Possono compensarsi tra le parti le spese di questo grado in ragione delle peculiarità probatorie della fattispecie.
La reiezione della impugnazione impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto da porre a carico degli appellanti in solido.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Controparte_5 avverso la sentenza del Tribunale di Parte_3
Salerno n.629/2023 emessa in data 12.02.2023 nel procedimento RG n.9555/2008, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese del grado
11 - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, a carico degli appellanti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno 27/2/2025.
Il Presidente est.
Dr. Aldo Gubitosi
12