Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 410 del 2022, proposto dal Comune di Nocera Umbra, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Luigi Marchetti e Massimo Marcucci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Luigi Marchetti in Perugia, via XIV settembre, 73;
contro
Autorità umbra per rifiuti e idrico (AURI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Cristina Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Umbra Acque s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Valle Umbra Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AIG Europe s.a., rappresentanza generale per l’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova, 14;
per l’annullamento
della Deliberazione del Consiglio direttivo dell’Autorità umbra per i rifiuti e idrico n. 13 del 21 febbraio 2018 avente ad oggetto « convenzione quadro per la somministrazione della risorsa idrica tra Umbra Acque s.p.a. e Vus s.p.a .»;
della Convenzione quadro per la somministrazione della risorsa idrica tra Umbra Acque s.p.a. e VUS s.p.a.;
e di ogni atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità umbra per rifiuti e idrico, di Umbra Acque s.p.a., di Valle Umbra Servizi s.p.a. e di AIG Europe s.a., rappresentanza generale per l’Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 4 febbraio 2020 all’Autorità umbra per i rifiuti e idrico (AURI), poi depositato dinanzi il Tribunale di Perugia, il Comune di Nocera Umbra ha agito per l’accertamento del « diritto esclusivo del Comune di Nocera Umbra della franchigia sull’utilizzo gratuito di 15 l/s di acqua, pari a 473.040,00 metri cubi di acqua all’anno ». In dipendenza da tale accertamento, il Comune ha chiesto dichiararsi inefficace nei propri confronti la delibera di AURI del 21 febbraio 2018, n. 13, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra Umbra Acque s.p.a. e Vus s.p.a., e per l’effetto, di condannare « Auri al risarcimento del danno subito sino ad oggi dal Comune di Nocera Umbra pari ad € 518.262,624 o della diversa somma maggiore o minore accertata dal Giudice in corso di causa ».
1.1. Con sentenza n. 593/2022 RG n. 802/2022 il Tribunale di Perugia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; il Comune di Nocera Umbra, con atto notificato in data 11 luglio 2022, depositato il successivo 14 luglio, ha riassunto il giudizio innanzi al T.A.R. Umbria.
1.2. Riguardo alla vicenda per cui è causa, riferisce in punto di fatto la parte ricorrente che nel 1899 il Comune di Perugia realizzò un acquedotto, denominato “Vecchia Bagnara”, che dalla sorgente di Bagnara arriva ancora oggi al serbatoio di Monte Ripido di Perugia, attraversando i territori dei comuni di Nocera Umbra, Valtopina, Assisi e Bastia Umbria.
Anche in considerazione del maggior prelievo autorizzato nei confronti del Comune di Perugia, gli accordi tra i predetti due Comuni prevedevano, come “indennizzo ambientale” al territorio nocerino per l’ulteriore e pesante prelievo di risorsa idrica, l’approvvigionamento gratuito di acqua negli acquedotti del Comune di Nocera Umbra di 15 litri/secondo.
Essendo stato il Comune di Nocera Umbra incorporato nell’ATI 3 Umbra, la gestione del servizio idrico è stata affidata alla VUS s.p.a., affiancata dalla Umbra Acque s.p.a. per quanto riguarda l’ATI 1 e l’ATI 2.
Al fine di uniformare il sistema tariffario a tutte le utenze presenti nel territorio gestito, la VUS s.p.a. e l’ATI 3 chiesero alla Umbra Acque s.p.a. di addebitare direttamente alla VUS s.p.a. l’acqua consumata da quegli utenti direttamente derivati dall’acquedotto della Vecchia Bagnara residenti nei comuni di Nocera Umbra e Valtopina, la quale avrebbe poi provveduto alla fatturazione di tali consumi agli utenti secondo le tariffe vigenti.
L’Autorità umbra per i rifiuti e idrico (AURI), formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 23 del 2007 in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrate dei rifiuti, con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 21 febbraio 2018 – avente ad oggetto “ Convenzione quadro per la somministrazione della risorsa idrica tra Umbra Acque spa e Vus spa ” – ha approvato una convenzione stipulata tra Umbra Acque s.p.a. e VUS s.p.a. finalizzata alla disciplina del rapporto di somministrazione della risorsa idrica tra i suddetti enti di gestione, omettendo però di riconoscere in capo al singolo Comune di Nocera Umbra il diritto di vantare una franchigia gratuita di consumo idrico allo stesso asseritamente spettante, causando in tal modo un danno economico.
Lo stesso Comune di Nocera Umbra riferisce di aver rappresentato la questione all’AURI con nota del 28 giugno 2018 cui è seguita nota a firma dell’odierno difensore dell’Ente comunale del 25 marzo 2019, entrambe rimaste senza riscontro.
1.3. Nell’esposizione in diritto, l’Amministrazione comunale ha ribadito che gli “ultimi accordi” tra il Comune di Perugia e il Comune di Nocera Umbra prevedevano l’approvvigionamento gratuito di acqua negli acquedotti del Comune di Nocera Umbra per 15 l/s, “come indennizzo ambientale” al territorio nocerino. Lamenta la parte ricorrente che AURI, approvando con D.C.D. n. 13 del 2018 la convenzione stipulata tra Umbra Acque s.p.a. e VUS s.p.a. finalizzata alla disciplina del rapporto di somministrazione della risorsa idrica, abbia omesso di riconoscere in capo al singolo Comune di Nocera Umbra il diritto di vantare una c.d. franchigia gratuita di consumo idrico allo stesso spettante; sarebbe stato causato in tal modo un danno, pari all’affermato controvalore economico della “franchigia” di acqua.
2. Si sono costituite per resistere in giudizio l’Autorità umbra per rifiuti e idrico (AURI), nonché Umbra Acque s.p.a., Valle Umbra servizi s.p.a. e AIG Europe s.a., chiamate in causa nell’ambito del giudizio civile su istanza della stessa AURI.
2.1. L’AURI ha integralmente riproposto la memoria depositata già in sede civile, ove la stessa ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi degli artt. 106 e 296 cod. proc. civ., alla chiamata in giudizio dei terzi Umbra Acque s.p.a. e VUS - Valle Umbra Servizi s.p.a. nonché di AIG Europe s.a., chiedendo, con domanda riconvenzionale, di essere da queste tenuta indenne in caso di eventuale condanna al risarcimento nei confronti del Comune.
Con successive memorie, la parte resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, per violazione del termine di cui all’art. 29 cod. proc. amm., ed ulteriormente argomentato nel merito circa l’infondatezza delle pretese comunali, evidenziando la genericità e indeterminatezza dell’oggetto e delle ragioni giuridiche poste a base del ricorso del Comune che, da un lato, insiste nel lamentare che i propri cittadini avrebbero perduto il beneficio dell’uso gratuito dell’acqua, di cui avrebbero goduto in passato, e, dall’altro, pretenderebbe oggi per sé un importo corrispondente al valore di quella fornitura d’acqua, a preteso risarcimento di un danno che, non è dato comprendere per quali ragioni, deriverebbe all’Amministrazione comunale in quanto tale (nonostante, peraltro, da molti anni non eroghi più il servizio idrico e non ne sopporti alcuna spesa di gestione). Pertanto, non sarebbe chiaro in quale veste il Comune di Nocera Umbra pretenderebbe l’introduzione nella Convenzione quadro di una clausola che riconoscesse un determinato importo a titolo di franchigia, né sulla base di quale meccanismo o regola tariffaria, né a favore di chi (se del Comune o dei suoi cittadini utenti) e neppure a quale titolo. Afferma ancora la parte resistente che una simile clausola sarebbe illegittima, in quanto non coerente con la disciplina legislativa di riferimento, atteso che, a partire dalla riforma dei servizi idrici attuata sulla base della l. n. 36 del 1994, la tariffa del servizio idrico integrato è necessariamente tariffa unica di ambito e che, nel caso che ci occupa, è la tariffa unica per l’intero ambito territoriale ottimale Umbria 3, elaborata oggi dall’AURI sulla base del metodo tariffario predisposto dall’ARERA. Il Comune parrebbe agire nella veste di gestore diretto del servizio idrico in favore dei cittadini utenti del proprio territorio, cosa che però non è più da molto tempo; ovvero da quando l’AATO Umbria 3, secondo diritto, ha affidato la gestione dell’intero ciclo dell’acqua alla società VUS s.p.a., sottoscrivendo la prima convenzione di servizio il 27 dicembre 2001. Si precisa che il sistema tariffario applicabile agli utenti dell’ambito ottimale Umbria 3 non è stato uniformato con la delibera dell’AURI n. 13 del 2018, bensì in occasione dell’attuazione della l. n. 36 del 1994 e della costituzione del sistema AATO nel territorio della Regione Umbria. Con la prima convenzione di servizio sottoscritta il 27 dicembre 2001 con il gestore VUS, a tutti gli utenti dell’ambito ottimale Umbria 3 è stata applicata la tariffa unica di ambito; quantomeno a quella data è pertanto cessata l’erogazione gratuita del servizio da parte del Comune di Nocera Umbra ai propri cittadini. Tali circostanze, del resto, sono ammesse dalla parte ricorrente nell’atto di ricorso (cfr. pag. 10), in evidente contraddizione con la vantata pretesa di addebitare alla deliberazione dell’AURI n. 13 del 2018, la cessazione del beneficio, derivante dalla franchigia di non pagare l’acqua, di cui avrebbero da sempre goduto i cittadini di Nocera Umbra.
2.2. A sua volta la difesa di Umbra Acque s.p.a. ha sollevato una pluralità di eccezioni in rito, riguardanti tanto la tardività del ricorso per violazione dei termini di cui agli artt. 29 e 30 cod. proc. amm., che l’inammissibilità del ricorso stesso per difetto di legittimazione attiva in capo al Comune di Nocera Umbra e per carenza di interesse ad agire. In particolare, la difesa della parte controinteressata ha insistito sulla carenza di titolarità del diritto dedotto in giudizio in capo all’Amministrazione comunale e sul mancato adempimento dell’onere probatorio insistente sulla parte ricorrente, nonché, in ogni caso, sull’estraneità ai fatti di causa di Umbra Acque s.p.a.
2.3. VUS s.p.a. ha a propria volta eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività ed argomentato nel merito dell’infondatezza della pretesa attorea, con ampi richiami all’evoluzione normativa in materia di gestione del servizio idrico integrato.
2.4. AIG Europe s.a. ha eccepito il difetto di giurisdizione del g.a. rispetto alle domande di garanzia e di manleva svolte da AURI in via riconvenzionale.
3. La parte ricorrente ha replicato, insistendo nelle proprie domande.
4. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività dell’originaria notifica rispetto ai termini perentori di cui agli artt. 29 e 30, comma 3, cod. proc. amm. sollevata dalle difese resistenti.
L’eccezione si presenta fondata.
Giova evidenziare che la ricorrente nel ricorso in riassunzione espressamente denuncia l’illegittimità della Deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 21 febbraio 2018, chiedendo, ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm., il risarcimento del danno asseritamente dalla stessa discendente a carico del Comune di Nocera Umbra.
L’art. 59, primo e secondo comma, della l. n. 69 del 2009 « 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. ... 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute ».
L’art. 30 cod. proc. amm., prevede al comma 3 che « La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti ».
Nel caso che occupa, emerge dagli atti di causa che l’atto introduttivo è stato notificato ad AURI a mezzo posta raccomandata spedita in data 4 febbraio 2020, pertanto a distanza di quasi due anni dall’adozione della Deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 21 febbraio 2018, pacificamente conosciuta dall’Amministrazione almeno alla data del 17 aprile 2018, data della richiesta di un incontro rivolta dal Sindaco del Comune di Nocera Umbra ad AURI proprio con riferimento a quanto stabilito nella citata Deliberazione del Consiglio direttivo (doc. 18 della produzione di parte resistente).
6. Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso si presentava comunque inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo al Comune.
Deve convenirsi con le difese resistenti in merito all’ambiguità dell’atto introduttivo circa la posizione dedotta in giudizio, stigmatizzata del resto dallo stesso Tribunale di Terni nella pronuncia con cui ha declinato la giurisdizione.
Nondimeno, dalla stessa Deliberazione AURI gravata emerge che la c.d. “franchigia” era riconosciuta al Comune di Nocera Umbra come “sconto” nell’ambio dei costi che annualmente lo stesso Comune doveva sostenere per il funzionamento del Consorzio Acquedotti Perugia, costituito negli anni ’60 e successivamente trasformatosi in CONAP s.p.a., poi divenuto Umbra Acque s.p.a. (cfr. Deliberazione del Consiglio direttivo n. 13 del 21 febbraio 2018, doc. 1 della produzione di parte resistente). All’esito dei mutamenti normativi e delle modalità di gestione del servizio idrico ampiamente descritti negli atti delle parti resistenti – cui per economia espositiva si rinvia – il Comune di Nocera Umbra da lungo tempo non ha più competenze nella gestione diretta del servizio idrico né la possibilità di influire sulle tariffe applicate ai propri cittadini – tariffe che elaborate per coprire interamente i costi di gestione del servizio ai sensi degli artt. 119 e 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 – non avendo, pertanto, titolo ad agire in difesa del riconoscimento della citata “franchigia”.
7. Per quanto esposto, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato irricevibile.
Conseguentemente, deve essere dichiarata improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da AURI.
Si ravvisano giuste ragioni, anche in considerazione della peculiarità della vicenda trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile; conseguentemente dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale introdotta da AURI.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO