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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/11/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2375/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 2375 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] bis, elettivamente domiciliato in Novara, Piazza Martiri della Libertà 4, presso lo studio dell'avv. PASQUA MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato in [...] in data [...], (c.f. ) CP_1 C.F._2 residente in [...] bis, elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO), via De Amicis, 3 presso lo studio dell'avv. IAVELLI SERGIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario contratto in Pella il 07.06.2014, in regime di separazione dei beni), con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di Persona_1 comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. Fatta salva la possibilità di un diverso miglior accordo tra le parti, stante l'attuale e temporanea situazione lavorativa del sig. che lo vede impegnato all'estero, stabilire che il padre Parte_1 quando rientra temporaneamente in Italia, può vedere e stare con la figlia , previo Persona_1 accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni della minore, ogni qual volta lo CP_1 desidera. Stabilire fin da ora che quando il sig. , una volta concluso il lavoro all'estero Parte_1 disciplinato da un contratto estero quando tonerà a vivere stabilmente in Italia, potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00, quando andrà Persona_1
a prenderla presso l'abitazione fino alla domenica sera alle ore 20,00, quando la riporterà presso la madre, oltre una sera in settimana (indicativamente il mercoledì), quando è previsto il weekend di sua spettanza, dalle ore 18.00 del giorno stabilito e con impegno ad accompagnarla a scuola la mattina seguente;
nelle altre settimane, il cui weekend è di spettanza dell'altro genitore, il sig. Pt_1
potrà tenere la figlia due sere alla settimana con pernottamento, tenuto conto
[...] Persona_1 degli impegni della minore e secondo gli accordi tra i coniugi e comunque non prima delle ore 18.00 del giorno stabilito e con impegno ad accompagnarla a scuola nelle due mattine successive al pernotto. Stabilire altresì che, ove possibile i genitori trascorreranno insieme alla figlia i compleanni e gli altri eventi della loro vita (cerimonie religiose, diplomi, lauree,ecc.), nel reciproco rispetto. I genitori si impegnano a garantire e non ostacolare i contatti tra la figlia ed il genitore che lavora all'estero, consentendo brevi visite in caso di malattia o protratta lontananza della minore da uno di essi. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni materni e paterni e garantirne la frequentazione e le visite. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti l'uno dell'altro in altre località quando hanno con sé la minore. La figlia trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze natalizie alternativamente dal 25/12 al 31/12 e dall'1/1 al 6/1; due settimane, anche non consecutive a discrezione del padre, durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30/5 di ogni anno;
le vacanze pasquali alternativamente con l'uno e con l'altro genitore.
4. In ragione della prevalente collocazione della figlia minore presso la madre, Persona_1 assegnare la casa coniugale sita in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Preti n. 26 bis, di esclusiva proprietà del sig. , alla sig.ra . la quale convive con la figlia minorenne Parte_1 CP_1 con gli arredi ivi esistenti, la stessa si accollerà tutte le utenze e tutte le spese ordinarie relative al godimento dell'immobile comprensive delle certificazioni periodiche previste per legge a suo carico. Il sig. preleverà i propri effetti personali e quelli su cui le parti addiverranno ad un Parte_1 accordo entro la data della separazione.
5. Disporre, stante l'attuale situazione reddituale del sig. e la mancanza di reddito Parte_1 della sig.ra che il sig. versi euro 1.200,00 mensili alla moglie a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia da corrispondere a mezzo bonifico bancario Persona_1 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT a decorrere dalla data della domanda (deposito del ricorso), oltre al 100% delle spese straordinarie sulla base delle previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Torino del marzo 2016. Porre le detrazioni fiscali per la figlia al 100% in capo al sig. , mentre l'assegno Parte_1 unico per la figlia verrà percepito interamente dalla sig.ra , rinunciando il sig. CP_1 Pt_1
alla quota di propria spettanza in considerazione anche della prevalente collocazione della
[...] bambina presso la madre.
6. Disporre che il sig. versi alla sig.ra un assegno mensile di Parte_1 CP_1 mantenimento di Euro 1.000,00 da corrisponderle a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della domanda (deposito del ricorso), e ciò finché la stessa non avrà trovato una occupazione lavorativa tenuto conto della giovane età della sig.ra , della qualifica personale e della disponibilità di tempo da CP_1 dedicare ad una occupazione dignitosa (quanto meno part time tenuto conto dell'età della figlia minore che frequenta la scuola dell'obbligo a tempo pieno).
7. Disporre che la vettura Mercedes Classe C targata EH 510 TR, di proprietà del sig. Pt_1
, venga intestata alla moglie sig.ra che si impegna ad eseguire il passaggio di
[...] CP_1 proprietà, con costi e oneri a suo carico, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
8. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Pella e Trecate, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Le parti si prestano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del documento di identità della figlia minore e/o del passaporto. Persona_1
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle condizioni riportate nel presente ricorso. Spese di giudizio compensate tra le Parti”.
Per il P.M.
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Pella in data Parte_1 CP_1
07/06/2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2014. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (10.05.2016), ancora minorenne. Persona_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 19/09/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1 in data 15/11/1986 e , nata a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 2/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 2375 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...] bis, elettivamente domiciliato in Novara, Piazza Martiri della Libertà 4, presso lo studio dell'avv. PASQUA MARCO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato in [...] in data [...], (c.f. ) CP_1 C.F._2 residente in [...] bis, elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO), via De Amicis, 3 presso lo studio dell'avv. IAVELLI SERGIO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario contratto in Pella il 07.06.2014, in regime di separazione dei beni), con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di Persona_1 comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. Fatta salva la possibilità di un diverso miglior accordo tra le parti, stante l'attuale e temporanea situazione lavorativa del sig. che lo vede impegnato all'estero, stabilire che il padre Parte_1 quando rientra temporaneamente in Italia, può vedere e stare con la figlia , previo Persona_1 accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni della minore, ogni qual volta lo CP_1 desidera. Stabilire fin da ora che quando il sig. , una volta concluso il lavoro all'estero Parte_1 disciplinato da un contratto estero quando tonerà a vivere stabilmente in Italia, potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle ore 18,00, quando andrà Persona_1
a prenderla presso l'abitazione fino alla domenica sera alle ore 20,00, quando la riporterà presso la madre, oltre una sera in settimana (indicativamente il mercoledì), quando è previsto il weekend di sua spettanza, dalle ore 18.00 del giorno stabilito e con impegno ad accompagnarla a scuola la mattina seguente;
nelle altre settimane, il cui weekend è di spettanza dell'altro genitore, il sig. Pt_1
potrà tenere la figlia due sere alla settimana con pernottamento, tenuto conto
[...] Persona_1 degli impegni della minore e secondo gli accordi tra i coniugi e comunque non prima delle ore 18.00 del giorno stabilito e con impegno ad accompagnarla a scuola nelle due mattine successive al pernotto. Stabilire altresì che, ove possibile i genitori trascorreranno insieme alla figlia i compleanni e gli altri eventi della loro vita (cerimonie religiose, diplomi, lauree,ecc.), nel reciproco rispetto. I genitori si impegnano a garantire e non ostacolare i contatti tra la figlia ed il genitore che lavora all'estero, consentendo brevi visite in caso di malattia o protratta lontananza della minore da uno di essi. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni materni e paterni e garantirne la frequentazione e le visite. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti l'uno dell'altro in altre località quando hanno con sé la minore. La figlia trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze natalizie alternativamente dal 25/12 al 31/12 e dall'1/1 al 6/1; due settimane, anche non consecutive a discrezione del padre, durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 30/5 di ogni anno;
le vacanze pasquali alternativamente con l'uno e con l'altro genitore.
4. In ragione della prevalente collocazione della figlia minore presso la madre, Persona_1 assegnare la casa coniugale sita in Castelletto Sopra Ticino (NO), Via Preti n. 26 bis, di esclusiva proprietà del sig. , alla sig.ra . la quale convive con la figlia minorenne Parte_1 CP_1 con gli arredi ivi esistenti, la stessa si accollerà tutte le utenze e tutte le spese ordinarie relative al godimento dell'immobile comprensive delle certificazioni periodiche previste per legge a suo carico. Il sig. preleverà i propri effetti personali e quelli su cui le parti addiverranno ad un Parte_1 accordo entro la data della separazione.
5. Disporre, stante l'attuale situazione reddituale del sig. e la mancanza di reddito Parte_1 della sig.ra che il sig. versi euro 1.200,00 mensili alla moglie a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia da corrispondere a mezzo bonifico bancario Persona_1 entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT a decorrere dalla data della domanda (deposito del ricorso), oltre al 100% delle spese straordinarie sulla base delle previsioni di cui al Protocollo del Tribunale di Torino del marzo 2016. Porre le detrazioni fiscali per la figlia al 100% in capo al sig. , mentre l'assegno Parte_1 unico per la figlia verrà percepito interamente dalla sig.ra , rinunciando il sig. CP_1 Pt_1
alla quota di propria spettanza in considerazione anche della prevalente collocazione della
[...] bambina presso la madre.
6. Disporre che il sig. versi alla sig.ra un assegno mensile di Parte_1 CP_1 mantenimento di Euro 1.000,00 da corrisponderle a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data della domanda (deposito del ricorso), e ciò finché la stessa non avrà trovato una occupazione lavorativa tenuto conto della giovane età della sig.ra , della qualifica personale e della disponibilità di tempo da CP_1 dedicare ad una occupazione dignitosa (quanto meno part time tenuto conto dell'età della figlia minore che frequenta la scuola dell'obbligo a tempo pieno).
7. Disporre che la vettura Mercedes Classe C targata EH 510 TR, di proprietà del sig. Pt_1
, venga intestata alla moglie sig.ra che si impegna ad eseguire il passaggio di
[...] CP_1 proprietà, con costi e oneri a suo carico, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
8. Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile dei Comuni di Pella e Trecate, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Le parti si prestano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del documento di identità della figlia minore e/o del passaporto. Persona_1
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle condizioni riportate nel presente ricorso. Spese di giudizio compensate tra le Parti”.
Per il P.M.
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Pella in data Parte_1 CP_1
07/06/2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2014. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia (10.05.2016), ancora minorenne. Persona_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note scritte di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 19/09/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1 in data 15/11/1986 e , nata a [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 2/10/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso