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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 885/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 885/2021 promossa da:
nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CEVOLANI MARGHERITA ed C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA URBANA 3 40123 BOLOGNA ATTORE/I
contro nato il [...], a [...], Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. FABIO RANIERE ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Prato, Viale della Repubblica n. 86, CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per l'attore: come in memoria conclusiva.
Per la convenuta: come in memoria conclusiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art.132
c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L.18 giugno
2009 n.69 (art.58, comma 2, L.n.69/2009).
Ciò detto, va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
pagina 1 di 6 Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
***
Ciò premesso in fatto, con atto di citazione ritualmente notificato alla sig.ra per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via Controparte_1 principale, accertata e dichiarata la comunione del muro per cui è causa, dichiarare ai sensi dell'art. 903 co 2 c.c., l'illegittima apertura del foro sul muro condiviso realizzata dalla convenuta, senza consenso scritto da parte dell'attore e condannare CP_1
l ripristino della situazione quo ante, condannandola alla chiusura del foro
[...]
a proprie spese. Sempre nel merito, condannare la convenuta al risarcimento dei danni
pagina 2 di 6 morali patiti a seguito dell'arbitraria apertura del foro, nella somma che verrà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria si chiede sin d'ora ammettersi CTU al fine di poter accertare la comunione del muro realizzato in parte sulla proprietà di parte attrice;
sempre in via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sui fatti esposti in narrativa con riserva di formulare i capitoli di prova ed indicarne i testi. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giustizia, oltre accessori”
Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta la quale, Controparte_1 contestate le domande attoree, chiedeva nel merito il rigetto delle stesse ed in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati nella somma di euro 10.490,97 e dei danni non patrimoniali nella somma da determinarsi in corso di causa.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU a mezzo del geometra ed Persona_1 escussione dei testimoni indotti.
Per come premesso, la res controversa ha ad oggetto la realizzazione, da parte della convenuta, sul preteso muro di confine tra le proprietà delle parti in causa, di un foro di areazione.
Ebbene, preliminarmente giova soffermarsi sull'individuazione dell'appartenenza del muro divisorio in quanto, in tema di apertura di luci nel muro che divide proprietà confinanti, occorre distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante.
Sul punto, come noto, opera ai sensi dell'art. 880 c.c., una presunzione legale di comunione del muro che divide edifici nonché cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
Tuttavia, come emerge dalla narrativa e dalle difese di parte attrice, il muro per cui è causa, viene definito dal medesimo , in comproprietà. Pt_1
Ritiene questo giudice che i titoli prodotti dalle parti, come visto, non dimostrano la proprietà esclusiva del muro divisorio da parte della convenuta, con la conseguenza che la presunzione di comunione del muro divisorio di cui sì discute è pienamente operante. Orbene, in tema di presunzione di comunione del muro divisorio tra edifici prevista dall'art. 880 c.c. i limiti di operatività di detta presunzione sono determinati dallo stesso articolo (secondo periodo del comma 1), facendo espresso riferimento "al
pagina 3 di 6 punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto" nel senso che, in ipotesi che uno dei due edifici sia più alto rispetto all'altro, la presunzione suddetta opera sino a! punto in cui le altezze dei due edifici combaciano (Cassazione civile, sez. II, 10 marzo 2006, n. 5261, B. e altro c. S.).
Nel caso qui esaminato, proprio per quanto e stato in precedenza evidenziato, è certa e provata la circostanza che gli immobili delle parti sono di altezze diseguali, ergendosi l'edificio della convenuta ad altezza maggiore di quello dell'attore, costituito dal solo locale adibito a cantina/garage, con sovrastante copertura.
Di conseguenza, il muro della cantina in questione, confine con l'immobile della convenuta, è certamente comune alle parti ma solo fino all'altezza della copertura del locale stesso, mentre nella parte superiore, poiché in sopraelevazione esiste solo l'edificio della convenuta, lo stesso muro è di proprietà esclusiva della CP_1
Orbene, nel caso di muro divisorio tra edifici con altezza diseguali, la presunzione di comunione a norma dell'articolo 880 c.c. non riguarda la parte di muro dal punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto, con la conseguenza che tale parte del manufatto è di proprietà esclusiva di colui cui appartiene il suddetto più alto edificio, e che questi può chiedere il rispetto delle distanze legali dal confinante che realizzi una nuova costruzione (Cfr. Cass. civ. 8.8.1979, n. 4629).
Ebbene, la configurazione materiale del suddetto foro integra certamente la disciplina di cui all'art. 900 c.c. che individua nelle c.d. 'luci' tutte quelle aperture che consentono il passaggio della luce e dell'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Tribunale di Genova n. 1930/2015) difatti, quanto alla disciplina applicabile al foro realizzato dalla convenuta, deve ritenersi che le aperture tecniche per impianti termici soggiacciono alla normativa sulle luci.
Parte attrice, a sostegno della propria domanda, richiama l'art. 903 Codice Civile che recita: ”Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire”.
Tale norma trova dunque il limite di cui all'art. 880 c.c. come sopra indicato.
Premesso quanto sopra, la richiesta di parte attrice non può trovare accoglimento.
pagina 4 di 6 Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di parte convenuta, avente ad oggetto il risarcimento del danno, per come formulata dalla ritiene questo CP_1 giudice che la stessa debba essere rigettata per carenza dei presupposti che la sorreggono.
Come è noto, nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto ovverosia il nesso di causalità tra la condotta e l'evento. Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata
"l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (cfr. Cass. n. 191/1996; Cass. n.
17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013).
Nel caso di specie, oltre a doversi sottolineare come non sia in concreto emersa una condotta illecita della parte attrice, deve evidenziarsi che l'onere della prova incombente sulla convenuta in tema di risarcimento dei danni non appaia correttamente assolto, non è provato che il conduttore abbia rescisso il contratto per motivi addebitabili all'attrice.
Dalla difesa articolata e dalla documentazione allegata non emerge alcun riscontro fattuale idoneo a dimostrare il danno subito né come lo stesso sia riconducibile alla condotta dell'attore.
Pertanto, per le ragioni richiamate, anche la domanda risarcitoria deve ritenersi infondata, e quindi da rigettare, per carenza dei presupposti.
Esaminando poi la questione della presunta transazione della lite, siccome richiamata da parte attrice, questo giudice nulla può statuire essendo nella libera determinazione delle parti il raggiungimento e la successiva formalizzazione di un accordo.
Ciò esime da ogni altra considerazione.
Non vi è necessità di ulteriore istruzione, avendo il Giudice a disposizione ogni elemento utile ai fini del decidere.
Le spese di CTU, considerata la materia, devono viceversa essere imputate al 50% tra la parte attrice, e la parte convenuta giacché, essendo la consulenza tecnica pagina 5 di 6 d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti
(Cass., sez. 3, sentenza 1023 del 17/1/13).
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, devono andare compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico dottoressa Alessia Zucconi definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti uguali, i costi di
CTU siccome liquidati in corso di causa.
Così deciso in Bologna, il giorno 01 Gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 885/2021 promossa da:
nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. CEVOLANI MARGHERITA ed C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA URBANA 3 40123 BOLOGNA ATTORE/I
contro nato il [...], a [...], Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. FABIO RANIERE ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Prato, Viale della Repubblica n. 86, CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per l'attore: come in memoria conclusiva.
Per la convenuta: come in memoria conclusiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art.132
c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della L.18 giugno
2009 n.69 (art.58, comma 2, L.n.69/2009).
Ciò detto, va principalmente rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
pagina 1 di 6 Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
***
Ciò premesso in fatto, con atto di citazione ritualmente notificato alla sig.ra per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Nel merito, in via Controparte_1 principale, accertata e dichiarata la comunione del muro per cui è causa, dichiarare ai sensi dell'art. 903 co 2 c.c., l'illegittima apertura del foro sul muro condiviso realizzata dalla convenuta, senza consenso scritto da parte dell'attore e condannare CP_1
l ripristino della situazione quo ante, condannandola alla chiusura del foro
[...]
a proprie spese. Sempre nel merito, condannare la convenuta al risarcimento dei danni
pagina 2 di 6 morali patiti a seguito dell'arbitraria apertura del foro, nella somma che verrà ritenuta di giustizia;
in via istruttoria si chiede sin d'ora ammettersi CTU al fine di poter accertare la comunione del muro realizzato in parte sulla proprietà di parte attrice;
sempre in via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale sui fatti esposti in narrativa con riserva di formulare i capitoli di prova ed indicarne i testi. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giustizia, oltre accessori”
Si costituiva regolarmente in giudizio la convenuta la quale, Controparte_1 contestate le domande attoree, chiedeva nel merito il rigetto delle stesse ed in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati nella somma di euro 10.490,97 e dei danni non patrimoniali nella somma da determinarsi in corso di causa.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU a mezzo del geometra ed Persona_1 escussione dei testimoni indotti.
Per come premesso, la res controversa ha ad oggetto la realizzazione, da parte della convenuta, sul preteso muro di confine tra le proprietà delle parti in causa, di un foro di areazione.
Ebbene, preliminarmente giova soffermarsi sull'individuazione dell'appartenenza del muro divisorio in quanto, in tema di apertura di luci nel muro che divide proprietà confinanti, occorre distinguere se esse siano state realizzate sul manufatto di proprietà esclusiva di colui che compie tale attività ovvero sul muro comune o di proprietà esclusiva del confinante.
Sul punto, come noto, opera ai sensi dell'art. 880 c.c., una presunzione legale di comunione del muro che divide edifici nonché cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.
Tuttavia, come emerge dalla narrativa e dalle difese di parte attrice, il muro per cui è causa, viene definito dal medesimo , in comproprietà. Pt_1
Ritiene questo giudice che i titoli prodotti dalle parti, come visto, non dimostrano la proprietà esclusiva del muro divisorio da parte della convenuta, con la conseguenza che la presunzione di comunione del muro divisorio di cui sì discute è pienamente operante. Orbene, in tema di presunzione di comunione del muro divisorio tra edifici prevista dall'art. 880 c.c. i limiti di operatività di detta presunzione sono determinati dallo stesso articolo (secondo periodo del comma 1), facendo espresso riferimento "al
pagina 3 di 6 punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto" nel senso che, in ipotesi che uno dei due edifici sia più alto rispetto all'altro, la presunzione suddetta opera sino a! punto in cui le altezze dei due edifici combaciano (Cassazione civile, sez. II, 10 marzo 2006, n. 5261, B. e altro c. S.).
Nel caso qui esaminato, proprio per quanto e stato in precedenza evidenziato, è certa e provata la circostanza che gli immobili delle parti sono di altezze diseguali, ergendosi l'edificio della convenuta ad altezza maggiore di quello dell'attore, costituito dal solo locale adibito a cantina/garage, con sovrastante copertura.
Di conseguenza, il muro della cantina in questione, confine con l'immobile della convenuta, è certamente comune alle parti ma solo fino all'altezza della copertura del locale stesso, mentre nella parte superiore, poiché in sopraelevazione esiste solo l'edificio della convenuta, lo stesso muro è di proprietà esclusiva della CP_1
Orbene, nel caso di muro divisorio tra edifici con altezza diseguali, la presunzione di comunione a norma dell'articolo 880 c.c. non riguarda la parte di muro dal punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto, con la conseguenza che tale parte del manufatto è di proprietà esclusiva di colui cui appartiene il suddetto più alto edificio, e che questi può chiedere il rispetto delle distanze legali dal confinante che realizzi una nuova costruzione (Cfr. Cass. civ. 8.8.1979, n. 4629).
Ebbene, la configurazione materiale del suddetto foro integra certamente la disciplina di cui all'art. 900 c.c. che individua nelle c.d. 'luci' tutte quelle aperture che consentono il passaggio della luce e dell'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.
Come chiarito dalla giurisprudenza (Tribunale di Genova n. 1930/2015) difatti, quanto alla disciplina applicabile al foro realizzato dalla convenuta, deve ritenersi che le aperture tecniche per impianti termici soggiacciono alla normativa sulle luci.
Parte attrice, a sostegno della propria domanda, richiama l'art. 903 Codice Civile che recita: ”Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire”.
Tale norma trova dunque il limite di cui all'art. 880 c.c. come sopra indicato.
Premesso quanto sopra, la richiesta di parte attrice non può trovare accoglimento.
pagina 4 di 6 Passando ad esaminare la domanda riconvenzionale di parte convenuta, avente ad oggetto il risarcimento del danno, per come formulata dalla ritiene questo CP_1 giudice che la stessa debba essere rigettata per carenza dei presupposti che la sorreggono.
Come è noto, nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del comportamento del convenuto ovverosia il nesso di causalità tra la condotta e l'evento. Ciò implica, come pacificamente accettato in giurisprudenza che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. incombe in capo alla parte danneggiata
"l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva" (cfr. Cass. n. 191/1996; Cass. n.
17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013).
Nel caso di specie, oltre a doversi sottolineare come non sia in concreto emersa una condotta illecita della parte attrice, deve evidenziarsi che l'onere della prova incombente sulla convenuta in tema di risarcimento dei danni non appaia correttamente assolto, non è provato che il conduttore abbia rescisso il contratto per motivi addebitabili all'attrice.
Dalla difesa articolata e dalla documentazione allegata non emerge alcun riscontro fattuale idoneo a dimostrare il danno subito né come lo stesso sia riconducibile alla condotta dell'attore.
Pertanto, per le ragioni richiamate, anche la domanda risarcitoria deve ritenersi infondata, e quindi da rigettare, per carenza dei presupposti.
Esaminando poi la questione della presunta transazione della lite, siccome richiamata da parte attrice, questo giudice nulla può statuire essendo nella libera determinazione delle parti il raggiungimento e la successiva formalizzazione di un accordo.
Ciò esime da ogni altra considerazione.
Non vi è necessità di ulteriore istruzione, avendo il Giudice a disposizione ogni elemento utile ai fini del decidere.
Le spese di CTU, considerata la materia, devono viceversa essere imputate al 50% tra la parte attrice, e la parte convenuta giacché, essendo la consulenza tecnica pagina 5 di 6 d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti
(Cass., sez. 3, sentenza 1023 del 17/1/13).
Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, devono andare compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico dottoressa Alessia Zucconi definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti uguali, i costi di
CTU siccome liquidati in corso di causa.
Così deciso in Bologna, il giorno 01 Gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
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