Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 99/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 30.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Melfi (PZ) in [...] Parte_1 C.F._1
11.10.1989, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CARMEN ANTONELLA NATALE (C.F.: , giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliata in Melfi alla piazza Cavour n. 10 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...]M, rappresentato e difeso dall'Avv. LUIGI SPERA (C.F.: , giusta procura in atti, C.F._4
elettivamente domiciliato in Melfi (PZ) al vico Taverna Nuova n. presso lo studio del difensore, pec: Email_2
- RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
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-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Alla prima udienza di comparizione delle parti, sentiti i coniugi, è stata formulata una proposta conciliativa della lite, che i coniugi hanno accettato mediante sottoscrizione del verbale di udienza.
Sicché, all'udienza del 30.5.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto la decisione alle condizioni di cui alla formulata e accettata proposta conciliativa della lite. Conseguentemente, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alle condizioni di cui alla proposta conciliativa e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
II Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di cui alla proposta conciliativa della lite formulata all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, che di seguito si riportano:
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3 R.G. N. 99/2025
III La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di cui alla proposta conciliativa della lite formulata all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e accettata dai coniugi, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse della figlia minorenne sia in relazione all'esercizio del diritto alla bigenitorialità sia avuto riguardo alla contribuzione economica al sostentamento materiale della prole rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione in merito, atteso che nella proposta è stata prevista la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 99 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, vertente tra
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso Pt_1 CP_1
il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] in data [...], e (C.F.: C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio in Melfi (PZ) il 2.4.2018;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Melfi in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2018, atto N. 2, P. II, S. A);
3) omologa le condizioni di separazione personale e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
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4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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