Articolo 1 della Legge 25 maggio 1962, n. 284
Articolo 2
Versione
5 giugno 1962
Art. 1.
Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nel giugno 1962.
Entrata in vigore il 5 giugno 1962