Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4895 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 44246/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 dicembre 2024 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano codice fiscale: CodiceFiscale_1 residente in [...], domiciliato in Milano (MI), via Poma n. 4 con gli avv.ti Anna Galizia Danovi e Paola Manzone presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1 nata a [...], il 1° ottobre 1987 cittadina francese codice fiscale: CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'avv. Daniela Missaglia presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21 luglio 2018 a Santa
MA RE (GE) (Anno 2018, Numero 23, Parte 2, Serie A) in separazione dei beni.
con un figlio: nato in [...], il [...]. Persona_1
Con ricorso in data 11 dicembre 2024 il signor ha avanzato domanda di separazione e Pt_1 contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora e CP_1 relative statuizioni accessorie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 marzo 2025, si è costituita in giudizio la signora . CP_1
All'udienza del 20.05.2025 le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) che venga dichiarata la separazione personale fra i Signori Controparte_1
e ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione
[...] Parte_1 dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di ogni ulteriore incombenza di legge e decorso il termine di legge che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1 presso la mamma.
3) La casa familiare sita a Milano, Viale Piceno n. 35 – con tutto ciò che l'arreda e correda - viene assegnata alla Signora CP_1
4) I genitori concordano di rivolgersi ad un professionista per farsi supportare da accompagnare nella gestione di al fine di semplificargli le conseguenze della Per_1 separazione.
5) SALVO OGNI MIGLIORE ACCORDO TRA I GENITORI starà con il papà: Per_1
- Durante la settimana con un accompagnamento al nido infrasettimanale prelevando Per_1 dalla casa materna alle ore 8.30. I genitori concordano che tale giorno sia il giovedì mattina nonché due pomeriggi a settimana (indicativamente il mercoledì e il lunedì) dall'uscita della scuola fino alle 19.30; il mercoledì sera con pernotto nelle settimane in cui il weekend è di competenza materno con accompagnamento a scuola il giovedì mattina;
- A fine settimana alternati, il sabato dalle ore 9.30 con prelievo dalla mamma fino alle ore
18 della domenica quando il papà riporterà dalla mamma;
Per_1
- dal mese di Novembre 2025 starà con il papà dal venerdì dall'uscita della scuola fino Per_1 alla domenica alle ore 18,00 a fine settimana alternati con la mamma.
Per quanto riguarda le festività natalizie, si prevede l'alternanza di anno in anno fra madre e padre con previsione dei seguenti periodi: starà con un genitore dall'inizio delle Per_1 vacanze scolastiche fino al 30 dicembre ore 17.00; con l'altro genitore dal 30 dicembre ore 17.00 all'inizio della scuola. In caso di disaccordo Natale 2025 il primo periodo con la mamma. Per quanto concerne le vacanze estive, per l'estate 2025 starà con il padre una Per_1 settimana a luglio e due settimane non consecutive in agosto (la prima e l'ultima). Dall'estate
2026 starà con il papà due settimane in luglio e due settimane in agosto, anche Per_1 consecutive, da concordarsi in ogni caso entro il 30 aprile di ogni anno.
In ragione delle specifiche opportunità della Signora la madre potrà effettuare – con CP_1 congruo preavviso al Signor - due periodi di vacanza all'anno, anche all'estero, con Pt_1
sino all'avvio della scuola dell'obbligo, fatto salvo il diritto del Signor a Per_1 Pt_1 recuperare i relativi giorni di spettanza. Per quanto riguarda i ponti/festività civili, essi saranno di spettanza del genitore cui spetta il relativo fine settimana secondo la regolare alternanza.
Per le vacanze Pasquali e di carnevale i genitori si alterneranno. Per l'anno 2025 per
è stato con il papà e quindi Pasqua sarà di spettanza materna. Persona_2
Gli “scambi” durante le festività e vacanze, salvo accordi migliorativi, avverranno a Milano.
6) Il padre contribuisce nel mantenimento di versando alla madre entro il 20 di ogni Per_1 mese e con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025 l'importo di 650 € oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione maggio 2026.
7) Con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025 il padre verserà a titolo di contributo nel pagamento della babysitter l'importo di 230 € entro il 20 di ogni mese.
8) I coniugi in qualità di comproprietari si impegno a sostenere in misura paritetica e fino alla mensilità di Aprile 2025, tutte le spese condominiali ordinarie dell'immobile nonché le utenze.
Con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025 detti importi saranno sostenuti direttamente dalla madre in quanto assegnataria dell'immobile.
9) I coniugi continueranno a versare la quota parte del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare sul conto cointestato.
10) L'assegno unico universale per verrà richiesto nella misura del 100% dalla madre Per_1 che si impegna ad accreditare gli importi sul libretto postale di cui il bambino è beneficiario.
11) I genitori concorrono nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno per Per_1 come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di
Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter con la precisazione che l'importo di 230 € per la baby sitter viene versato dal padre come concorso nelle spese sostenute in orario compreso tra le 16 e le 18. Ulteriori necessità di intervento della baby sitter (malattia del bombo, chiusura della scuola, scioperi) verranno sostenute dai genitori nella misura del 50 % ciascuno f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11) I genitori si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese della scuola dell'infanzia montessoriana già scelta e che verrà frequentata dal bambino l'anno prossimo.
12) Spese legali compensate”.
Alla medesima udienza del 20 maggio 2025, le parti hanno chiesto che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 12 III c.p.c., e si sono impegnati a depositare la bozza di sentenza entro il termine per il deposito di note scritte.
Il Giudice ha quindi disposto procedersi ex art. 473 bis. 51 c.p.c. e ha assegnato termine fino al
28 maggio 2025 per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate nel termine dato, le parti hanno confermato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito delle presenti note;
hanno confermano la richiesta che il Tribunale omologhi le condizioni della separazione di cui alle condizioni inserite nel verbale in data 20 maggio 2025 c.p.c.; hanno dichiarano di non avere alcuna volontà di riconciliarsi e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Giacché, con l'istanza congiunta, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, 5 comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate a verbale all'udienza del 20 maggio 2025 con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio, sin da ora, ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.19, comma 2 c.p.c.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21
[...] luglio 2018 a Santa MA RE (GE);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) spese al definitivo;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa MA RE
(GE) e Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore, dott.ssa Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 28.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG