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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2767 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
(cf ), in qualità di erede di C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Grande (cf C.F._2 C.F._3
PEC: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(c.f. e (cf ) Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Furriolo (cf -PEC: C.F._6
Email_2
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento danno non patrimoniale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha lamentato la presenza nel proprio appartamento di infiltrazioni di acqua Persona_1 provenienti dal piano soprastante di proprietà di e . Controparte_1 Parte_2
In particolare ha allegato che lo stato dei luoghi è stato oggetto di accertamento tecnico preventivo
RG 2412/2017 presso il Tribunale Civile di Catanzaro, in cui si è accertato che: ‹‹le cause delle infiltrazioni presenti nell'appartamento della sig.ra (bagno grande e bagno piccolo) sono da Per_1 individuare esclusivamente nell'appartamento sovrastante di proprietà dei coniugi
[...]
Nel caso del bagno grande la causa dei danni è interamente addebitabile a Parte_3 problematiche che interessano lo strato di impermeabilizzazione della terrazza “ ” e, con CP_1 maggiore probabilità, dell'aiuola più grande che insiste sulla terrazza. Nel caso del bagno piccolo, la causa è interamente addebitabile a problematiche relative all'impianto idrico-sanitario del soprastante bagno di proprietà . CP_1
Ha chiesto, pertanto, di condannare i convenuti al rimborso delle spese dell'accertamento tecnico preventivo RG 2412/2017 nonchè al pagamento della somma di € 5.500,00 o la somma maggiore o minore a titolo di danno esistenziale sofferto dalla sig.ra per essere stata costretta, Per_1 considerata la sua vetusta età e le sue precarie condizioni di salute, a lasciare nelle stagioni invernali 2016/2017 e 2017/2018 la propria abitazione per trasferirsi nella stagione invernale 2016/2017 a
Brescia dal proprio figlio e nella stagione 2017/2018 nella casa al mare, assolutamente inidonea ad essere abitata nella fredda e piovosa stagione invernale.
1.1 Si sono costituiti e , che hanno chiesto il rigetto delle Controparte_1 Parte_2 domande attrici.
In particolare hanno contestato la sussistenza del cd danno esistenziale, rilevando che, nel caso concreto non sussistono i requisiti della gravità della lesione e della serietà del danno;
il danno infatti sarebbe di entità del tutto modesta, quantificato dal perito d'ufficio in € 432,60 pari al costo delle opere da compiere nel “bagno grande”, che presentava solo macchie da infiltrazioni di acque bianche;
mentre nel cd “bagno piccolo” sono state rilevate macchie poco evidenti di passata formazione, ormai asciutte, deducendo quindi che la causa era stata rimossa da tempo.
1.2 Ha aggiunto che, ad ogni buon conto, gli odierni convenuti non hanno mai rifiutato di riparare il danno, avendo comunicato (con nota del 28 marzo 2017) ai procuratori della la propria Per_1 disponibilità ad eseguire l'intervento di ritinteggiatura non appena l'umidità si fosse asciugata, evidenziando tuttavia l'incidenza causale sul danno de quo da parte di un pluviale condominiale, che scaricava una grande quantità di acqua sul terrazzo.
Ha, infine, segnalato di avere risarcito il danno, nella misura stimata dal consulente del procedimento di Atp, eseguendo peraltro anche le opere da quest'ultimo suggerite per eliminare l'inconveniente.
2. Dopo avere sentito - all'udienza del 5 ottobre 2020 – il teste , la causa è stata una Testimone_1 prima volta trattenuta in decisione. In sede di comparsa conclusionale, tuttavia, il procuratore di parte attrice ha comunicato l'avvenuto decesso di . Ritenuto che il termine ultimo, Persona_1 entro il quale la morte della parte processuale può produrre effetti interruttivi ex art. 300 cpc, sia costituito dalla scadenza delle memorie di replica ex art. 190 cpc, il Giudice ha, quindi, rimesso la causa sul ruolo per provvedere in merito alla pronuncia di cui all'art. 300 cpc.
Ancor prima della celebrazione dell'udienza di rinvio, si è, poi, costituito , quale erede Parte_1 di . Persona_1
La causa è stata, quindi, di nuovo trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini, avendo le parti già provveduto al deposito delle memorie ex art. 190 cpc.
3. Appare chiaro che non sono contestate le avvenute infiltrazioni di acqua, la loro provenienza dal terrazzo dei convenuti, nonchè l'entità dei danni materiali causati, così come indagato dal perito d'ufficio.
4. Più in particolare, in sede di ATP n. 1644/2010, il perito d'ufficio ing. ha operato Persona_2 due sopralluoghi sui luoghi di causa (28.07.2017 e 20.10.2017). Nel primo accesso: “ha riscontrato
l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni lamentate nelle predette zone dei due bagni ed in particolare:
a) Nel “bagno grande” dell'immobile le macchie da infiltrazioni di acque bianche sono molto Per_1 evidenti sia a soffitto, sia a parete e sono posizionate giusto in corrispondenza dell'aiuola più grande della soprastante terrazza;
le macchie appaiono di recente formazione ed ancora non asciutte. CP_1
Gli strati di pittura e di intonaco fino di parete e soffitto risultano ammalorati (Allegati 2.5, 2.6 ed
Allegato 4 - Foto 01, 02, 07).
b) Nel “bagno piccolo” dell'immobile Puccio le macchie da infiltrazioni di acque bianche sono poco evidenti a soffitto e sono posizionate giusto in corrispondenza del soprastante bagno di proprietà ; le macchie appaiono di passata formazione ed ormai asciutte ad indicare che la causa del CP_1 problema non sussiste più da tempo. Gli strati di pittura e di intonaco fino risultano anche qui ammalorati ma solo a soffitto (Allegati 2.5, 2.6 ed Allegato 4 - Foto 03, 04). Sulla base dei sopralluoghi effettuati e di quanto sopra detto, il sottoscritto ritiene che: A) La causa delle infiltrazioni d'acqua lamentate dalla ricorrente all'interno del “bagno grande” è addebitabile interamente alla lacerazione e/o usura e/o inidonea messa in opera dello strato impermeabilizzante della terrazza di proprietà . In particolare, vista la corrispondenza tra il CP_1 bagno in questione e la soprastante aiuola della terrazza , si ritiene molto probabile che la CP_1 problematica risiede nello strato impermeabilizzante afferente all'aiuola stessa dove le radici delle piante possono aver compromesso la guaina. Non si esclude comunque che la problematica sull'impermeabilizzazione possa risiedere in altre zone della terrazza con l'acqua che, dopo essersi infiltrata, cammina all'interno delle pignatte del solaio e fuoriesce poi nel “bagno grande” della ricorrente (…..) B) La causa delle infiltrazioni d'acqua lamentate dalla ricorrente all'interno del “bagno piccolo” è addebitabile interamente ad una problematica dell'impianto idro-sanitario dell'immobile . In CP_1 effetti, durante il primo sopralluogo, lo stesso Ing. ha accennato ad un problema, poi risolto, CP_1 di rottura del suo impianto in corrispondenza del lavandino posto sopra il “bagno piccolo” della ricorrente. Si esclude, invece, che i danni possano essere stati in qualche modo arrecati dalla stessa causa che ha prodotto i danni nel “bagno grande”, in quanto non vi è continuità tra le macchie d'infiltrazione riscontrate nei due locali adiacenti. Come sopra detto, il fatto che le macchie siano ormai asciutte implica che la causa dei danni sia stata già eliminata e pertanto si ritiene che, in questo caso, non siano necessari degli interventi per eliminare le cause dei danni riscontrati nel “bagno piccolo” dell'immobile Puccio”. Ha quindi descritto le opere necessarie per ovviare alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo causa dei danni al bagno grande. Infine in merito ai lavori da operare nell'appartamento della ha affermato che: “, I danni Per_1 riscontrati all'interno dei due bagni dell'immobile e le relative opere per il ripristino sono di Per_1 seguito descritte. a) Nel “bagno grande” è stato riscontrato un ammaloramento degli strati di pittura e di intonaco fino, sia a soffitto, sia su una parete posti in corrispondenza delle macchie da infiltrazione d'acqua. Per ripristinare i luoghi si prevedono le seguenti opere:
• Raschiatura della tinteggiatura dal soffitto e da tutte le pareti dalla quota delle piastrelle in su;
• Rasatura della parete esterna (dove l'intonaco è ammalorato) e del soffitto;
• Messa in opera di fissativo per pittura;
• Tinteggiatura del locale con pittura lavabile. b) Nel “bagno piccolo” è stato riscontrato un ammaloramento degli strati di pittura e di intonaco fino solo a soffitto in corrispondenza delle macchie da infiltrazione d'acqua. (….) Sulla base del computo metrico estimativo redatto, si può dire che le opere necessarie a ripristinare i luoghi ammontano a € 432,60 (Euro Quattrocentotrentadue/60) oltre iva”. 5. Va, poi, descritto il comportamento tenuto da parte convenuta. Risulta per tabulas, che a fronte CP_ di una prima lettera di diffida del 16.3.207 proveniente dal procuratore di parte attrice, l'ing. , con missiva del 27 marzo 2017 ha, da un lato, espresso la volontà a ritinteggiare i soffitti danneggiati
“non appena le loro condizioni di umidità consentiranno un efficace intervento di ritinteggiatura”, ma, dall'altro, ha individuato le cause in un fatto imputabile al e cioè nell'insufficiente CP_3 irreggimentazione delle acque piovane provenienti dai lastrici e dalla coperture soprastanti la terrazza a livello. Non ha quindi inteso partecipare al procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo del 12.4.2017 per assenza, appunto, dei sigg.ri . Parte_4
Infine, anche in sede di costituzione nel procedimento di istruzione preventiva ha espressamente affermato, per le ragioni già in precedenza evidenziate, che responsabile esclusivo di quanto lamentato dalla sarebbe stato il Condominio di via Borelli 17. Per_1
E' appena il caso di ricordare che tale tesi non è stata accolta dal perito (cfr sub 2).
5.1 Si constata, pertanto una chiara negligenza di parte convenuta, che non ha provveduto ad assumere tempestivamente la propria responsabilità, evidentemente aspettando solo gli esiti dell'ATP. Nel frattempo non ha provveduto a riparare l'impermeabilizzazione della propria terrazza già nell'estate del 2017 ed a rispristinare lo stato dei luoghi nell'immobile della , tanto è vero Per_1 che la teste ha riferito che “la stessa nella stagione invernale 2017/2018 a causa delle Tes_1 infiltrazioni presenti nella sua abitazione, che interessano specialmente i servizi igienici è stata costretta a trasferirsi nella propria abitazione adibita come residenza estiva in località Sellia Marina”
6. Tutto ciò premesso la domanda appare, sia pure parzialmente, accoglibile.
E' da considerare, infatti, oramai consolidato l'indirizzo che riconosce che il danno ex art. 2059 cc lamentato da parte attrice incide su un interesse tutelato non solo dalla Costituzione (art. 2), ma anche dal diritto sovranazionale.
Si fa riferimento, in particolare, sia all'art. 8 della CEDU sia all'art. 7 della Carta di Nizza che affermano con sfumature diverse il principio di tutela della vita privata. Nello specifico l'art. 8 della
CEDU afferma al comma 1 che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”, mentre l'art. 7 della Carta di Nizza statuisce che: “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.”
7. E' tuttavia necessario che sia superato “Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno”.
Esso infatti “attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico” (Cass. 26972/08).
Orbene, nel caso di specie, va considerato che la era persona già anziana all'epoca dei fatti e Per_1 quindi, presumibilmente cagionevole di salute ed anche particolarmente legata alla propria abitazione ed alle abitudini di vita.
In tale ottica, lo stato precario del bagno grande, destinato sicuramente ad aumentare nella stagione invernale per le infiltrazioni di acque bianche dal terrazzo non riparate dai convenuti, rappresenta un pregiudizio grave, che ha causato una alterazione seria alle abitudini di vita della danneggiata.
La scelta di traferirsi nella casa al mare, come riferito dalla teste , può quindi essere Tes_1 comprensibile.
La teste, a conforto delle superiori deduzioni, ha confermato il capitolo di prova secondo cui:
“..durante la stagione invernale 2017/2018 nel far visita alla sig.ra nella sua Persona_1 abitazione estiva in Sellia Marina constatava che la stessa soffriva moltissimo per essere stata costretta a causa delle infiltrazioni presenti a lasciare la sua abitazione in Catanzaro per trasferirsi nell'abitazione in Sellia priva di riscaldamenti ed assolutamente inidonea ad essere abitata nella fredda e piovosa stagione invernale. ha vissuto con disagio questo trasferimento, Persona_1 non solo per le caratteristiche dell'abitazione estiva (molto fredda) ma anche per la scomodità della zona, fuori mano e con pochi servizi rispetto alla città”.
Si può, pertanto, concludere che il trasloco nella casa estiva, causato da un pregiudizio che ha superato le soglie di tollerabilità di una persona anziana, ha inciso -in modo rilevante- sulle proprie abitudini di vita.
8. Ne consegue il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalle predette infiltrazioni di acqua quanto meno per la stagione invernale 2017/2018.
Per quanto riguarda la pregressa stagione, in realtà non si ha una prova sufficientemente solida, in quanto la lettera di diffida risale al 2017 e non appare evidente o comunque chiaramente presumibile che il trasferimento avvenuto presso la casa del figlio abbia comportato una radicale trasformazione della vita della madre, così come quella avvenuta in seguito a Sellia Marina.
8.1 Accertata l'esistenza del danno, per la sua quantificazione si può fare ricorso alla valutazione equitativa. In assenza di chiari parametri di quantificazione, appare equo determinare il danno patito in € 1.200,00.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente riconosciuta (€ 1.200,00) alla parte vittoriosa, applicando i minimi tariffari attesa la prossimità al valore più basso dello scaglione. Le spese di ATP vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta sempre secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente riconosciuta (€ 432,60).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando tra le parti:
- Condanna parte convenuta al pagamento del danno non patrimoniale in favore di parte attrice, quantificato in via equitativa in € 1.200,00.
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite determinati in complessivi € 1.542,00 di cui € 264,00 per spese ed € 1.278,00 per onorari oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
- Condanna parte convenuta al rimborso delle spese della ATP n. 3563/2013 in favore di parte attrice compresivi di rimborso parcella ctu pari ad € 1.644,68 oltre iva e cp nonchè delle competenze legali quantificate in complessivi € 987,50 di cui € 145,50 per spese ed € 842,00 per onorari oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Catanzaro, lì 16.4.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2767 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
(cf ), in qualità di erede di C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Grande (cf C.F._2 C.F._3
PEC: Email_1
- parte attrice -
CONTRO
(c.f. e (cf ) Controparte_1 C.F._4 Controparte_2 C.F._5 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Furriolo (cf -PEC: C.F._6
Email_2
- parte convenuta –
Oggetto: risarcimento danno non patrimoniale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha lamentato la presenza nel proprio appartamento di infiltrazioni di acqua Persona_1 provenienti dal piano soprastante di proprietà di e . Controparte_1 Parte_2
In particolare ha allegato che lo stato dei luoghi è stato oggetto di accertamento tecnico preventivo
RG 2412/2017 presso il Tribunale Civile di Catanzaro, in cui si è accertato che: ‹‹le cause delle infiltrazioni presenti nell'appartamento della sig.ra (bagno grande e bagno piccolo) sono da Per_1 individuare esclusivamente nell'appartamento sovrastante di proprietà dei coniugi
[...]
Nel caso del bagno grande la causa dei danni è interamente addebitabile a Parte_3 problematiche che interessano lo strato di impermeabilizzazione della terrazza “ ” e, con CP_1 maggiore probabilità, dell'aiuola più grande che insiste sulla terrazza. Nel caso del bagno piccolo, la causa è interamente addebitabile a problematiche relative all'impianto idrico-sanitario del soprastante bagno di proprietà . CP_1
Ha chiesto, pertanto, di condannare i convenuti al rimborso delle spese dell'accertamento tecnico preventivo RG 2412/2017 nonchè al pagamento della somma di € 5.500,00 o la somma maggiore o minore a titolo di danno esistenziale sofferto dalla sig.ra per essere stata costretta, Per_1 considerata la sua vetusta età e le sue precarie condizioni di salute, a lasciare nelle stagioni invernali 2016/2017 e 2017/2018 la propria abitazione per trasferirsi nella stagione invernale 2016/2017 a
Brescia dal proprio figlio e nella stagione 2017/2018 nella casa al mare, assolutamente inidonea ad essere abitata nella fredda e piovosa stagione invernale.
1.1 Si sono costituiti e , che hanno chiesto il rigetto delle Controparte_1 Parte_2 domande attrici.
In particolare hanno contestato la sussistenza del cd danno esistenziale, rilevando che, nel caso concreto non sussistono i requisiti della gravità della lesione e della serietà del danno;
il danno infatti sarebbe di entità del tutto modesta, quantificato dal perito d'ufficio in € 432,60 pari al costo delle opere da compiere nel “bagno grande”, che presentava solo macchie da infiltrazioni di acque bianche;
mentre nel cd “bagno piccolo” sono state rilevate macchie poco evidenti di passata formazione, ormai asciutte, deducendo quindi che la causa era stata rimossa da tempo.
1.2 Ha aggiunto che, ad ogni buon conto, gli odierni convenuti non hanno mai rifiutato di riparare il danno, avendo comunicato (con nota del 28 marzo 2017) ai procuratori della la propria Per_1 disponibilità ad eseguire l'intervento di ritinteggiatura non appena l'umidità si fosse asciugata, evidenziando tuttavia l'incidenza causale sul danno de quo da parte di un pluviale condominiale, che scaricava una grande quantità di acqua sul terrazzo.
Ha, infine, segnalato di avere risarcito il danno, nella misura stimata dal consulente del procedimento di Atp, eseguendo peraltro anche le opere da quest'ultimo suggerite per eliminare l'inconveniente.
2. Dopo avere sentito - all'udienza del 5 ottobre 2020 – il teste , la causa è stata una Testimone_1 prima volta trattenuta in decisione. In sede di comparsa conclusionale, tuttavia, il procuratore di parte attrice ha comunicato l'avvenuto decesso di . Ritenuto che il termine ultimo, Persona_1 entro il quale la morte della parte processuale può produrre effetti interruttivi ex art. 300 cpc, sia costituito dalla scadenza delle memorie di replica ex art. 190 cpc, il Giudice ha, quindi, rimesso la causa sul ruolo per provvedere in merito alla pronuncia di cui all'art. 300 cpc.
Ancor prima della celebrazione dell'udienza di rinvio, si è, poi, costituito , quale erede Parte_1 di . Persona_1
La causa è stata, quindi, di nuovo trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini, avendo le parti già provveduto al deposito delle memorie ex art. 190 cpc.
3. Appare chiaro che non sono contestate le avvenute infiltrazioni di acqua, la loro provenienza dal terrazzo dei convenuti, nonchè l'entità dei danni materiali causati, così come indagato dal perito d'ufficio.
4. Più in particolare, in sede di ATP n. 1644/2010, il perito d'ufficio ing. ha operato Persona_2 due sopralluoghi sui luoghi di causa (28.07.2017 e 20.10.2017). Nel primo accesso: “ha riscontrato
l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni lamentate nelle predette zone dei due bagni ed in particolare:
a) Nel “bagno grande” dell'immobile le macchie da infiltrazioni di acque bianche sono molto Per_1 evidenti sia a soffitto, sia a parete e sono posizionate giusto in corrispondenza dell'aiuola più grande della soprastante terrazza;
le macchie appaiono di recente formazione ed ancora non asciutte. CP_1
Gli strati di pittura e di intonaco fino di parete e soffitto risultano ammalorati (Allegati 2.5, 2.6 ed
Allegato 4 - Foto 01, 02, 07).
b) Nel “bagno piccolo” dell'immobile Puccio le macchie da infiltrazioni di acque bianche sono poco evidenti a soffitto e sono posizionate giusto in corrispondenza del soprastante bagno di proprietà ; le macchie appaiono di passata formazione ed ormai asciutte ad indicare che la causa del CP_1 problema non sussiste più da tempo. Gli strati di pittura e di intonaco fino risultano anche qui ammalorati ma solo a soffitto (Allegati 2.5, 2.6 ed Allegato 4 - Foto 03, 04). Sulla base dei sopralluoghi effettuati e di quanto sopra detto, il sottoscritto ritiene che: A) La causa delle infiltrazioni d'acqua lamentate dalla ricorrente all'interno del “bagno grande” è addebitabile interamente alla lacerazione e/o usura e/o inidonea messa in opera dello strato impermeabilizzante della terrazza di proprietà . In particolare, vista la corrispondenza tra il CP_1 bagno in questione e la soprastante aiuola della terrazza , si ritiene molto probabile che la CP_1 problematica risiede nello strato impermeabilizzante afferente all'aiuola stessa dove le radici delle piante possono aver compromesso la guaina. Non si esclude comunque che la problematica sull'impermeabilizzazione possa risiedere in altre zone della terrazza con l'acqua che, dopo essersi infiltrata, cammina all'interno delle pignatte del solaio e fuoriesce poi nel “bagno grande” della ricorrente (…..) B) La causa delle infiltrazioni d'acqua lamentate dalla ricorrente all'interno del “bagno piccolo” è addebitabile interamente ad una problematica dell'impianto idro-sanitario dell'immobile . In CP_1 effetti, durante il primo sopralluogo, lo stesso Ing. ha accennato ad un problema, poi risolto, CP_1 di rottura del suo impianto in corrispondenza del lavandino posto sopra il “bagno piccolo” della ricorrente. Si esclude, invece, che i danni possano essere stati in qualche modo arrecati dalla stessa causa che ha prodotto i danni nel “bagno grande”, in quanto non vi è continuità tra le macchie d'infiltrazione riscontrate nei due locali adiacenti. Come sopra detto, il fatto che le macchie siano ormai asciutte implica che la causa dei danni sia stata già eliminata e pertanto si ritiene che, in questo caso, non siano necessari degli interventi per eliminare le cause dei danni riscontrati nel “bagno piccolo” dell'immobile Puccio”. Ha quindi descritto le opere necessarie per ovviare alle infiltrazioni provenienti dal terrazzo causa dei danni al bagno grande. Infine in merito ai lavori da operare nell'appartamento della ha affermato che: “, I danni Per_1 riscontrati all'interno dei due bagni dell'immobile e le relative opere per il ripristino sono di Per_1 seguito descritte. a) Nel “bagno grande” è stato riscontrato un ammaloramento degli strati di pittura e di intonaco fino, sia a soffitto, sia su una parete posti in corrispondenza delle macchie da infiltrazione d'acqua. Per ripristinare i luoghi si prevedono le seguenti opere:
• Raschiatura della tinteggiatura dal soffitto e da tutte le pareti dalla quota delle piastrelle in su;
• Rasatura della parete esterna (dove l'intonaco è ammalorato) e del soffitto;
• Messa in opera di fissativo per pittura;
• Tinteggiatura del locale con pittura lavabile. b) Nel “bagno piccolo” è stato riscontrato un ammaloramento degli strati di pittura e di intonaco fino solo a soffitto in corrispondenza delle macchie da infiltrazione d'acqua. (….) Sulla base del computo metrico estimativo redatto, si può dire che le opere necessarie a ripristinare i luoghi ammontano a € 432,60 (Euro Quattrocentotrentadue/60) oltre iva”. 5. Va, poi, descritto il comportamento tenuto da parte convenuta. Risulta per tabulas, che a fronte CP_ di una prima lettera di diffida del 16.3.207 proveniente dal procuratore di parte attrice, l'ing. , con missiva del 27 marzo 2017 ha, da un lato, espresso la volontà a ritinteggiare i soffitti danneggiati
“non appena le loro condizioni di umidità consentiranno un efficace intervento di ritinteggiatura”, ma, dall'altro, ha individuato le cause in un fatto imputabile al e cioè nell'insufficiente CP_3 irreggimentazione delle acque piovane provenienti dai lastrici e dalla coperture soprastanti la terrazza a livello. Non ha quindi inteso partecipare al procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo del 12.4.2017 per assenza, appunto, dei sigg.ri . Parte_4
Infine, anche in sede di costituzione nel procedimento di istruzione preventiva ha espressamente affermato, per le ragioni già in precedenza evidenziate, che responsabile esclusivo di quanto lamentato dalla sarebbe stato il Condominio di via Borelli 17. Per_1
E' appena il caso di ricordare che tale tesi non è stata accolta dal perito (cfr sub 2).
5.1 Si constata, pertanto una chiara negligenza di parte convenuta, che non ha provveduto ad assumere tempestivamente la propria responsabilità, evidentemente aspettando solo gli esiti dell'ATP. Nel frattempo non ha provveduto a riparare l'impermeabilizzazione della propria terrazza già nell'estate del 2017 ed a rispristinare lo stato dei luoghi nell'immobile della , tanto è vero Per_1 che la teste ha riferito che “la stessa nella stagione invernale 2017/2018 a causa delle Tes_1 infiltrazioni presenti nella sua abitazione, che interessano specialmente i servizi igienici è stata costretta a trasferirsi nella propria abitazione adibita come residenza estiva in località Sellia Marina”
6. Tutto ciò premesso la domanda appare, sia pure parzialmente, accoglibile.
E' da considerare, infatti, oramai consolidato l'indirizzo che riconosce che il danno ex art. 2059 cc lamentato da parte attrice incide su un interesse tutelato non solo dalla Costituzione (art. 2), ma anche dal diritto sovranazionale.
Si fa riferimento, in particolare, sia all'art. 8 della CEDU sia all'art. 7 della Carta di Nizza che affermano con sfumature diverse il principio di tutela della vita privata. Nello specifico l'art. 8 della
CEDU afferma al comma 1 che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”, mentre l'art. 7 della Carta di Nizza statuisce che: “Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.”
7. E' tuttavia necessario che sia superato “Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno”.
Esso infatti “attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.). Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico” (Cass. 26972/08).
Orbene, nel caso di specie, va considerato che la era persona già anziana all'epoca dei fatti e Per_1 quindi, presumibilmente cagionevole di salute ed anche particolarmente legata alla propria abitazione ed alle abitudini di vita.
In tale ottica, lo stato precario del bagno grande, destinato sicuramente ad aumentare nella stagione invernale per le infiltrazioni di acque bianche dal terrazzo non riparate dai convenuti, rappresenta un pregiudizio grave, che ha causato una alterazione seria alle abitudini di vita della danneggiata.
La scelta di traferirsi nella casa al mare, come riferito dalla teste , può quindi essere Tes_1 comprensibile.
La teste, a conforto delle superiori deduzioni, ha confermato il capitolo di prova secondo cui:
“..durante la stagione invernale 2017/2018 nel far visita alla sig.ra nella sua Persona_1 abitazione estiva in Sellia Marina constatava che la stessa soffriva moltissimo per essere stata costretta a causa delle infiltrazioni presenti a lasciare la sua abitazione in Catanzaro per trasferirsi nell'abitazione in Sellia priva di riscaldamenti ed assolutamente inidonea ad essere abitata nella fredda e piovosa stagione invernale. ha vissuto con disagio questo trasferimento, Persona_1 non solo per le caratteristiche dell'abitazione estiva (molto fredda) ma anche per la scomodità della zona, fuori mano e con pochi servizi rispetto alla città”.
Si può, pertanto, concludere che il trasloco nella casa estiva, causato da un pregiudizio che ha superato le soglie di tollerabilità di una persona anziana, ha inciso -in modo rilevante- sulle proprie abitudini di vita.
8. Ne consegue il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalle predette infiltrazioni di acqua quanto meno per la stagione invernale 2017/2018.
Per quanto riguarda la pregressa stagione, in realtà non si ha una prova sufficientemente solida, in quanto la lettera di diffida risale al 2017 e non appare evidente o comunque chiaramente presumibile che il trasferimento avvenuto presso la casa del figlio abbia comportato una radicale trasformazione della vita della madre, così come quella avvenuta in seguito a Sellia Marina.
8.1 Accertata l'esistenza del danno, per la sua quantificazione si può fare ricorso alla valutazione equitativa. In assenza di chiari parametri di quantificazione, appare equo determinare il danno patito in € 1.200,00.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente riconosciuta (€ 1.200,00) alla parte vittoriosa, applicando i minimi tariffari attesa la prossimità al valore più basso dello scaglione. Le spese di ATP vengono definitivamente poste a carico della parte convenuta sempre secondo lo scaglione corrispondente alla somma effettivamente riconosciuta (€ 432,60).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando tra le parti:
- Condanna parte convenuta al pagamento del danno non patrimoniale in favore di parte attrice, quantificato in via equitativa in € 1.200,00.
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite determinati in complessivi € 1.542,00 di cui € 264,00 per spese ed € 1.278,00 per onorari oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
- Condanna parte convenuta al rimborso delle spese della ATP n. 3563/2013 in favore di parte attrice compresivi di rimborso parcella ctu pari ad € 1.644,68 oltre iva e cp nonchè delle competenze legali quantificate in complessivi € 987,50 di cui € 145,50 per spese ed € 842,00 per onorari oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Catanzaro, lì 16.4.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo