Ordinanza presidenziale 14 novembre 2024
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/04/2025, n. 7927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7927 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07927/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00818/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Cifone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Rieti, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Rieti del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stata respinta la richiesta di revoca del provvedimento dell’ammonimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, il Sig. -OMISSIS-, presenta ricorso avverso il diniego della Questura di Rieti all’istanza di revoca del provvedimento di ammonimento disposto nei suoi confronti in data -OMISSIS-, di cui all’art. 8 della 1. 23.04.2009 al fine di riottenere l’autorizzazione a detenere le armi e di conseguenza la licenza di porto di fucile uso caccia, affidando il ricorso alle seguenti ragioni:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della legge n.241/1990.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.10 bis L.n.241/1990 - “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. 23.02.2009 n.11, convertito in L. 23.04.2009 n.38.
3) Violazione dell’art.3 L.n.241/1990 – Violazione di legge/ Eccesso di potere per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
4) Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza dell’atto, con conseguente travisamento dei fatti” – “Violazione e falsa applicazione dell’art.21 quinquies L.n.241/1990.
L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio con articolata memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica di smaltimento del 28 marzo 2025, tenutasi con modalità da remoto, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
In relazione al primo motivo di ricorso, il Collegio rileva l’infondatezza delle doglianze sollevate dal ricorrente rispettivamente circa la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990. Si rileva come l’omessa indicazione nell’avvio del procedimento del soggetto responsabile non dà luogo a vizio in quanto in tale ipotesi si applica la norma suppletiva di cui al secondo comma dell’art 5 a mente del quale in caso di mancata designazione del responsabile del procedimento è considerato responsabile il funzionario preposto all’unità organizzativa competente.
Risulta parimenti infondato il secondo motivo di doglianza, concernente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990.
Come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non trovi applicazione nei procedimenti aventi ad oggetto istanza di riesame, qualora non siano dedotte sopravvenienze fattuali o giuridiche, e l’Amministrazione sia decisa a respingere la predetta istanza per l’immodificabilità della valutazione antecedentemente resa. In tali ipotesi, pertanto, non sussiste l’obbligo di comunicazione previsto dalla norma citata, atteso che l’Amministrazione non avrebbe potuto pervenire ad un esito diverso da quello già assunto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2017, n. 2507; Sez. IV, 20 febbraio 2013, n. 1056; Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 679; Sez. IV, 6 febbraio 2012, n. 823).
Nel caso di specie, l’Amministrazione procedente non ha dato luogo a una nuova istruttoria a seguito dell’istanza di revoca, limitandosi a un riesame della situazione già oggetto del precedente provvedimento. Tale attività si è concretizzata in una mera audizione informale della controinteressata, su richiesta dello stesso ricorrente, e si è conclusa con una determinazione meramente confermativa sulla immodificabilità della preesistente valutazione, sulla base dell’insussistenza di «nuovi elementi tali da consentire il venir meno il mutamento delle ragioni che hanno giustificato l’emissione del provvedimento de quo», dal quale né è conseguita la non necessarietà della ulteriore interlocuzione procedimentale con l’interessato.
Né, d’altro canto, si ritiene sussistente un obbligo di sentire il soggetto ammonendo, se gli atti istruttori a disposizione appaiono sufficienti, secondo il giudizio discrezionale dell’Autorità di P.S., per supportare l’ammonimento.
In ogni caso, deve osservarsi come, secondo un recente orientamento del giudice di appello, l’inciso “persone informate dei fatti” sarebbe da intendersi riferito a persone diverse dal sottoposto a procedimento, al quale deve comunque essere garantita la partecipazione all’iter (Consiglio di Stato, Sez. I, parere Numero 00841/2016 e data 31/03/2016, Adunanza di Sezione del 2 marzo 2016; Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2015, Numero 00195/2016 e data 01/02/2016).
Parimenti infondate risultano le ulteriori doglianze del ricorrente circa la motivazione tautologica ed apparente del diniego di revoca, carente in ordine all’accertamento dell’effettivo stato d’ansia della Sig.ra -OMISSIS- e del suo collegamento al fondato timore delle reiterazioni di condotte illecite del -OMISSIS-.
Orbene, è qui di tutta evidenza sottolineare, come, lo stesso ricorrente, ai fini della revoca dell’ammonimento, adduca che la Sig.ra -OMISSIS-, stesse intrattenendo una relazione con un nuovo uomo, mostrando in maniera del tutto palese l’interesse dello stesso verso le questioni personali della controinteressata.
A seguito delle sommarie informazioni rese dalla Sig.ra -OMISSIS-, la Questura, nel provvedimento di diniego, riconosce il «concreto effetto positivo deterrente che, sino ad oggi, l’ammonimento ha avuto», sottolineando il «contestuale timore che tale conseguenza positiva potrebbe venir meno in caso di revoca del provvedimento de quo». Difatti, sostiene che «l’istante, nella sua richiesta di revoca dell’ammonimento ha sostenuto che non vi è più alcun tipo di rapporto tra di loro anche perché attualmente la donna ha una nuova relazione sentimentale, notizie, invece, assolutamente smentita dalla -OMISSIS-, la quale sostiene che tale informazione infondata dimostra che probabilmente il -OMISSIS- -OMISSIS- continua ancora ad interessarsi alla sua persona». Ulteriormente, si rappresenta come la stessa Sig.ra -OMISSIS-, nel caso di revoca del provvedimento di ammonimento, «nutre ancora timore e paura del Sig. -OMISSIS-, in ragione della personalità aggressiva che il predetto aveva dimostrato di possedere all’epoca dei fatti, che hanno dato luogo l’emissione del provvedimento di ammonimento», accertando che la stessa «in caso di revoca del provvedimento in esame non si sentirebbe sicura».
Risulta, pertanto, adeguatamente motivato l’operato della Pubblica Amministrazione, dalla cui determinazione emerge in modo chiaro l’iter logico-argomentativo che ha condotto al rigetto dell’istanza di revoca del precedente provvedimento.
La Questura ha correttamente accordato prevalenza alla tutela della persona offesa, titolare di una posizione giuridica soggettiva meritevole di particolare protezione, adottando un provvedimento meramente confermativo dell’atto originario, in assenza di presupposti nuovi idonei a giustificare una diversa valutazione.
Ulteriormente, come correttamente argomentato dall’Amministrazione resistente, il predetto provvedimento, rientrando nel genus delle misure di prevenzione speciale ante delictum, dirette ad evitare che, la persona, in ragione di una sintomatica pericolosità cada nel delitto, sono applicate indipendentemente dalla commissione di reato. Pertanto, non rileva quanto affermato dal ricorrente, in relazione all’estraneità a qualsiasi indagine e/o procedimento penale (TAR TRENTO n. 4/2025) Il provvedimento preventivo, inoltre, deve essere motivato con riferimento a comportamenti attuali del soggetto dai quali possano desumersi indici di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, che non necessariamente devono concretizzarsi in circostanze univoche ed episodi definiti, ma che possono desumersi anche da una valutazione indiziaria fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi nel loro complesso.
Alla luce delle sopraesposte indicazioni, il ricorso è respinto.
In considerazione delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
A) Dati sensibili diversi dalla salute
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...
Oppure
B) Condanne penali e reati
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...
Oppure
C) Altri dati idonei a pregiudicare i diritti o la dignità della parte interessata
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente FF
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.