TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/11/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 6471 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, , , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dall'avv. Maria Palomba
attori contro
, nella qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
“Centro Cucine VA di VA GI, rappresentato e difeso dall'avv. Brigida Marra
convenuto
Avente ad
OGGETTO: immissioni
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2017 gli attori esponevano di essere proprietari di un appartamento sito in San Pietro di Scafati (SA) alla
Via Lo Porto n. 35, adiacente al Centro Cucine VA di , Controparte_1
“… esercente attività di costruzione ed assemblaggio di cucine,… ininterrottamente dalle ore 8,00 del mattino, talvolta fino a tarda sera, con notevoli immissioni di rumori eccedenti la normale tollerabilità…” nonché propagazione di odori di vernici e polveri di legno anch'esse eccedenti la normale tollerabilità.
Tanto premesso citavano in giudizio l'impresa individuale convenuta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “a) ordinare al sig. CP_1
nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale
[...]
denominata Centro Cucine VA di VA IU, la cessazione delle immissioni;
b) condannare il sig. al pagamento in Controparte_1
favore del sig. della somma di euro 102.750,00, come Parte_1
quantificato dall'Ing. a titolo di danno patrimoniale per Per_1
svalutazione dell'immobile di sua proprietà sito in San Pietro di Scafati, via Lo
Porto n. 35; c) condannare il sig. . al risarcimento dei danni Controparte_1
non patrimoniali subiti dai sig. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, quindi, al pagamento della somma di euro 51.500,00 ciascuno, complessivamente euro 154.500,00 o nella diversa minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.02.2018 CP_1
n.q. di titolare dell'impresa individuale si costituiva in giudizio e
[...] contestava l'integrale contenuto della domanda avanzata dagli attori chiedendone il rigetto poiché, nulla, nonché, infondata in fatto ed in diritto per insussistenza dei presupposti ai fini del risarcimento di tutte le voci di danno richieste.
In particolare, l'impresa convenuta, nel contestare la prospettazione dei fatti così come operata da parte attrice deduceva quanto segue:
-con riferimento alle presunte emissioni di odori di vernice, replicava che l' non aveva mai evidenziato l'emissione di tali odori;
Pt_4
-con riguardo alla presunta immissione di polveri, faceva rilevare, che trattandosi di attività di mero assemblaggio era escluso l'utilizzo di legno ebano e lavorazioni simili;
-con riferimento, infine, al presunto superamento delle immissioni sonore il convenuto evidenziava che in data 11.04.2012 aveva provveduto sia a realizzare un portone di accesso insonorizzato che ad ingabbiare l'aspiratore con sistema di insonorizzazione. Così come risultante dal verbale di ispezione n. 292/295 del
21.06.2023.
Ammessa in parte la prova testimoniale richiesta, escussi i testimoni, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 19.02.2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc.
L'esito dell'istruttoria ha rivelato l'infondatezza delle domande avanzate dagli attori.
In materia di immissioni ex art. 844 c.c., come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione dell'intensità degli scuotimenti, dei rumori e delle vibrazioni, nonché del loro grado di tollerabilità per le persone, costituisce accertamento di natura tecnica, che deve necessariamente essere compiuto mediante apposita consulenza e non può formare oggetto di prova testimoniale (Cass. n. 1245/81).
La CTU percipiente disposta nel corso del giudizio, condivisibile dal punto di vista tecnico e logico, contiene la descrizione della singola attività espletata con l'allegazione di documentazione fotografica dell'abitazione degli attori, dell'attività della convenuta, dei singoli macchinari presenti, dei lavori eseguiti, dello stralcio aereofotogrammatico dell'ubicazione degli immobili, con relative planimetrie catastali e visure.
Il CTU, inoltre, nel trattare ciascuna doglianza, rispondendo ai singoli quesiti ha riportato dei precisi riferimenti documentali previo uno studio della classificazione del territorio comunale con i rispettivi valori limiti da rispettare.
Ha provveduto quindi ad indicare le fonti di ciascuna indagine, anche con riguardo alla verifica della presunta immissione di polveri, attraverso analisi specifiche.
Infine, ha provveduto a dare compiuta risposta alle osservazioni trasmesse dalle parti.
All'esito di tale attività le conclusioni del CTU sono state le seguenti:
-“Le immissioni sonore prodotte dall'attività svolta da parte convenuta non creano nessun disturbo acustico e/o inquinamento acustico, internamente all'abitazione di parte attrice” (si cfr. pag. 62 della CTU).
-“si fa presente che non viene svolta nessuna lavorazione di verniciatura”;
-“la valutazione delle emissioni odorigene e gli impatti olfatti mediante criteri qualitativi, art. 844 codice civile, tende a stabilire se tali odori siano “superiori alla normale tollerabilità”, ossia insopportabili. Durante gli accessi il CTU non ha avvertito nessuna molestia olfattiva, tale da risultare non tollerabile;
-dalla lettura del rapporto di prova rdp 210524072… si evince il non superamento dei limiti alle emissioni sia per le polveri di legno e sia per le sostanze volatili…”;
- in risposta infine ai quesiti 6 e 7, il consulente afferma che “… non avendo riscontrato che l'attività di parte convenuta provochi immissioni di rumori, di odori, o di polveri oltre la normale tollerabilità nell'immobile di parte attrice, ritiene che l'immobile di parte attrice non sia oggetto di svalutazione non conforme all'andamento del mercato, da addebitare all'attività svolta da parte convenuta…”.
Anche la prova testimoniale, seppur con i limiti evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità in detta materia, ha offerto elementi favorevoli a parte convenuta.
Ed invero, all'udienza del 08.10.2020, il teste , citato dalla Testimone_1
stessa parte attrice non ha confermato la circostanza dalla medesima dedotta secondo cui, l'attività lavorativa dell'impresa si svolgerebbe ininterrottamente dalle otto del mattino fino a tarda sera.
In ogni caso, lo stesso teste ha riferito che i rumori, “da circa un anno o due, si sono attenuati”.
Il teste , citato da parte convenuta e vicino di casa delle parti in Testimone_2
causa, ha riferito quali sono gli orari di lavoro della falegnameria ovvero “dalle
8,00 alle 13,00 al mattino e dalle 14,00 alle 17,00 di sera.” Il teste, che abita nei pressi della falegnameria, ha precisato “Io abito di fronte al capannone e tra la mia abitazione e il capannone c'è la strada che pur essendo a doppio senso di marcia è stretta… Qualche volta quando sto a casa vado nel giardino antistante
l'abitazione sul fronte strada a leggere e non sono mai stato infastidito dai rumori della falegnameria” ADR “Ho due figli: …Loro non sono mai stati infastiditi dai rumori”. Ed infine, per i motivi anzidetti indimostrata è rimasta la svalutazione dell'immobile attoreo mentre i presunti danni non patrimoniali patiti da parte attorea sono stati indicati genericamente e non sono supportati da idonea documentazione medica.
Le spese del giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna gli attori in solido al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio, che liquida in euro 7616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 03/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 6471 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da
, , , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dall'avv. Maria Palomba
attori contro
, nella qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1
“Centro Cucine VA di VA GI, rappresentato e difeso dall'avv. Brigida Marra
convenuto
Avente ad
OGGETTO: immissioni
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 24 novembre 2017 gli attori esponevano di essere proprietari di un appartamento sito in San Pietro di Scafati (SA) alla
Via Lo Porto n. 35, adiacente al Centro Cucine VA di , Controparte_1
“… esercente attività di costruzione ed assemblaggio di cucine,… ininterrottamente dalle ore 8,00 del mattino, talvolta fino a tarda sera, con notevoli immissioni di rumori eccedenti la normale tollerabilità…” nonché propagazione di odori di vernici e polveri di legno anch'esse eccedenti la normale tollerabilità.
Tanto premesso citavano in giudizio l'impresa individuale convenuta al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “a) ordinare al sig. CP_1
nella sua qualità di titolare firmatario dell'impresa individuale
[...]
denominata Centro Cucine VA di VA IU, la cessazione delle immissioni;
b) condannare il sig. al pagamento in Controparte_1
favore del sig. della somma di euro 102.750,00, come Parte_1
quantificato dall'Ing. a titolo di danno patrimoniale per Per_1
svalutazione dell'immobile di sua proprietà sito in San Pietro di Scafati, via Lo
Porto n. 35; c) condannare il sig. . al risarcimento dei danni Controparte_1
non patrimoniali subiti dai sig. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e, quindi, al pagamento della somma di euro 51.500,00 ciascuno, complessivamente euro 154.500,00 o nella diversa minore o maggiore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.02.2018 CP_1
n.q. di titolare dell'impresa individuale si costituiva in giudizio e
[...] contestava l'integrale contenuto della domanda avanzata dagli attori chiedendone il rigetto poiché, nulla, nonché, infondata in fatto ed in diritto per insussistenza dei presupposti ai fini del risarcimento di tutte le voci di danno richieste.
In particolare, l'impresa convenuta, nel contestare la prospettazione dei fatti così come operata da parte attrice deduceva quanto segue:
-con riferimento alle presunte emissioni di odori di vernice, replicava che l' non aveva mai evidenziato l'emissione di tali odori;
Pt_4
-con riguardo alla presunta immissione di polveri, faceva rilevare, che trattandosi di attività di mero assemblaggio era escluso l'utilizzo di legno ebano e lavorazioni simili;
-con riferimento, infine, al presunto superamento delle immissioni sonore il convenuto evidenziava che in data 11.04.2012 aveva provveduto sia a realizzare un portone di accesso insonorizzato che ad ingabbiare l'aspiratore con sistema di insonorizzazione. Così come risultante dal verbale di ispezione n. 292/295 del
21.06.2023.
Ammessa in parte la prova testimoniale richiesta, escussi i testimoni, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 19.02.2025 all'esito della quale veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 cpc.
L'esito dell'istruttoria ha rivelato l'infondatezza delle domande avanzate dagli attori.
In materia di immissioni ex art. 844 c.c., come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione dell'intensità degli scuotimenti, dei rumori e delle vibrazioni, nonché del loro grado di tollerabilità per le persone, costituisce accertamento di natura tecnica, che deve necessariamente essere compiuto mediante apposita consulenza e non può formare oggetto di prova testimoniale (Cass. n. 1245/81).
La CTU percipiente disposta nel corso del giudizio, condivisibile dal punto di vista tecnico e logico, contiene la descrizione della singola attività espletata con l'allegazione di documentazione fotografica dell'abitazione degli attori, dell'attività della convenuta, dei singoli macchinari presenti, dei lavori eseguiti, dello stralcio aereofotogrammatico dell'ubicazione degli immobili, con relative planimetrie catastali e visure.
Il CTU, inoltre, nel trattare ciascuna doglianza, rispondendo ai singoli quesiti ha riportato dei precisi riferimenti documentali previo uno studio della classificazione del territorio comunale con i rispettivi valori limiti da rispettare.
Ha provveduto quindi ad indicare le fonti di ciascuna indagine, anche con riguardo alla verifica della presunta immissione di polveri, attraverso analisi specifiche.
Infine, ha provveduto a dare compiuta risposta alle osservazioni trasmesse dalle parti.
All'esito di tale attività le conclusioni del CTU sono state le seguenti:
-“Le immissioni sonore prodotte dall'attività svolta da parte convenuta non creano nessun disturbo acustico e/o inquinamento acustico, internamente all'abitazione di parte attrice” (si cfr. pag. 62 della CTU).
-“si fa presente che non viene svolta nessuna lavorazione di verniciatura”;
-“la valutazione delle emissioni odorigene e gli impatti olfatti mediante criteri qualitativi, art. 844 codice civile, tende a stabilire se tali odori siano “superiori alla normale tollerabilità”, ossia insopportabili. Durante gli accessi il CTU non ha avvertito nessuna molestia olfattiva, tale da risultare non tollerabile;
-dalla lettura del rapporto di prova rdp 210524072… si evince il non superamento dei limiti alle emissioni sia per le polveri di legno e sia per le sostanze volatili…”;
- in risposta infine ai quesiti 6 e 7, il consulente afferma che “… non avendo riscontrato che l'attività di parte convenuta provochi immissioni di rumori, di odori, o di polveri oltre la normale tollerabilità nell'immobile di parte attrice, ritiene che l'immobile di parte attrice non sia oggetto di svalutazione non conforme all'andamento del mercato, da addebitare all'attività svolta da parte convenuta…”.
Anche la prova testimoniale, seppur con i limiti evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità in detta materia, ha offerto elementi favorevoli a parte convenuta.
Ed invero, all'udienza del 08.10.2020, il teste , citato dalla Testimone_1
stessa parte attrice non ha confermato la circostanza dalla medesima dedotta secondo cui, l'attività lavorativa dell'impresa si svolgerebbe ininterrottamente dalle otto del mattino fino a tarda sera.
In ogni caso, lo stesso teste ha riferito che i rumori, “da circa un anno o due, si sono attenuati”.
Il teste , citato da parte convenuta e vicino di casa delle parti in Testimone_2
causa, ha riferito quali sono gli orari di lavoro della falegnameria ovvero “dalle
8,00 alle 13,00 al mattino e dalle 14,00 alle 17,00 di sera.” Il teste, che abita nei pressi della falegnameria, ha precisato “Io abito di fronte al capannone e tra la mia abitazione e il capannone c'è la strada che pur essendo a doppio senso di marcia è stretta… Qualche volta quando sto a casa vado nel giardino antistante
l'abitazione sul fronte strada a leggere e non sono mai stato infastidito dai rumori della falegnameria” ADR “Ho due figli: …Loro non sono mai stati infastiditi dai rumori”. Ed infine, per i motivi anzidetti indimostrata è rimasta la svalutazione dell'immobile attoreo mentre i presunti danni non patrimoniali patiti da parte attorea sono stati indicati genericamente e non sono supportati da idonea documentazione medica.
Le spese del giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Condanna gli attori in solido al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio, che liquida in euro 7616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 03/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo