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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/05/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 27 maggio 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1221/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
, c.f. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Antonino Li Causi e
Nuccia Torre, giusta procura allegata alla memoria di costituzione. OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.3.2025 l' spiegava opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificato il 28.2.2025, nel quale la sig.ra aveva Controparte_1 esposto di avere notificato in forma esecutiva il 3.6.2024 la sentenza n. 1242/2022 con la quale,
a propria volta, il Tribunale di Messina aveva condannato l' ad Parte_1 adibire in modo prevalente alle mansioni proprie della qualifica di Controparte_1 infermiere professionale ed a risarcirle il danno non patrimoniale liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal giorno della sua assunzione al 23.9.2016, oltre interessi legali e spese del giudizio liquidate nella misura di
2/3 pari ad euro 4.860,00 per compensi professionali, più accessori di legge;
aveva esposto altresì che, con sentenza n. 941/2023 resa dalla Corte d'Appello di Messina Sez. Lavoro, era stato rigettato l'appello proposto dall' , con condanna della stessa Parte_1 al pagamento delle spese giudiziali liquidate in euro 8.800,00, oltre accessori.
Con l'atto di precetto opposto, in esecuzione delle sentenze anzidette, aveva Controparte_1 rivendicato il pagamento della somma di euro 25.689,69.
L'opponente eccepiva la nullità e/o illegittimità del precetto per inidoneità del titolo a procedere ad esecuzione forzata, poiché l'asserito titolo esecutivo non poteva ritenersi portatore di un credito certo liquido ed esigibile ex art. 474 c.p.c., in quanto la sentenza azionata non permetteva di quantificare le somme dovute in favore dell'opposta Controparte_1
Eccepiva la nullità del precetto in quanto la sentenza posta a suo fondamento non era stata notificata munita della formula esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e dell'art. 196 disp. att.
c.p.c., né nell'atto di precetto opposto era stato indicato il titolo munito della formula esecutiva.
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere ex art 615, 1° comma, c.p.c. l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto opposto, concorrendo gravi motivi, e, nel merito, di dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. La sig.ra si costituiva in giudizio con memoria depositata in data Controparte_1
15.5.2025.
Eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, sottolineando che, nelle due sentenze di merito del
Tribunale e della Corte d'Appello di Messina, i parametri di liquidazione del danno erano stati esattamente specificati con criteri obiettivi, e rappresentando di aver notificato all'opponente, in data 23.10.2024, apposito atto stragiudiziale allegando conteggi e metodologia di calcolo.
Affermava che le sentenze, ritualmente notificate e passate in giudicato, costituivano valido titolo esecutivo e che l' non aveva contestato i criteri di calcolo ed i conteggi effettuati Pt_1 dall'opposta. Deduceva di aver correttamente notificato il titolo munito di formula esecutiva, in conformità
a quanto disposto dal novellato art. 475 c.p.c. e dall'art. 196 disp. att. c.p.c., ed evidenziava che il precetto conteneva l'esatta indicazione dei titoli esecutivi.
Affermava che il credito era certo liquido ed esigibile ed escludeva la ricorrenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Chiedeva di rigettare l'opposizione perché infondata, pretestuosa e temeraria, e di riconoscere e di dichiarare che l'opposizione fosse caratterizzata da mala fede e colpa grave e, per l'effetto, di condannare l' opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi in Pt_1 via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. All'udienza del 27 maggio 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Con sentenza n. 1242/2022 del 7.6.2022, il Tribunale di Messina condannava l'
[...]
“ad adibire… in modo prevalente e assorbente alle Parte_1 Controparte_2 mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale, ctg. D, e a risarcire loro il danno non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del
20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza in servizio dalla data di assunzione di ognuno al 23 settembre 2016, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”; il Tribunale condannava altresì l' al pagamento delle spese del giudizio Pt_1 liquidate nella misura di 2/3 pari all'importo, già ridotto, di euro 4.860,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Con sentenza n. 941/2023 del 12.12.2023 la Corte d'Appello di Messina rigettava l'appello avverso la sentenza n. 1242/2022 del Tribunale di Messina e confermava la sentenza impugnata, condannando l' al pagamento delle spese del giudizio in ragione di 2/3 pari Parte_1 all'importo, già ridotto, di euro 8.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
In esecuzione delle menzionate sentenze, la sig.ra ha notificato all' CP_1 [...]
in data 28.2.2024 atto di precetto, opposto nel presente giudizio, per Parte_1
l'esecuzione delle medesime.
5. Orbene, si premette che, secondo Cass. n. 12002 del 28.5.2014 “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”.
Ancora, anche le S.U. (n. 9936 del 8.5.2014) hanno statuito che “In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”.
Pertanto, facendo corretto uso di tali principi, ritiene il decidente che la questione sottoposta all'attenzione debba essere risolta esaminando l'eccezione di nullità e/o illegittimità del precetto per inidoneità del titolo a procedere ad esecuzione forzata.
L'opponente eccepisce che la sentenza n. 1242/2022 del Tribunale di Messina e la sentenza n
941/2023 Corte d'Appello di Messina, confermativa della prima, non possano costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ai fini di quanto richiesto in precetto, in quanto esse non conterrebbero il riconoscimento di un credito certo liquido ed esigibile, non permettendo di quantificare le somme dovute in favore della sig.ra CP_1
Si rileva che “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita
l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tutte le volte che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (Cass. civ., sez. lav. 31.10.2014, n.23159; Cass. civ., 8.6.2017, n.14267).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato, nella sentenza del 2 luglio 2012,
n. 11066, che “il superamento dell'incertezza circa l'esatta estensione dell'obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva, incertezza che del resto può essere relativa, tale cioè da non estendersi al suo intero aspetto oggettivo, si presta ad essere attinto, prima dell'esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono, ma anche, a processo esecutivo iniziato, attraverso la sollecitazione del potere che pur è riconosciuto al giudice dell'esecuzione in tema di controllo dell'esistenza del titolo esecutivo. Se dunque si considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice del merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato, quando si integri ciò che nel provvedimento è dichiarato, con ciò che gli è stato chiesto e vi appare discusso, si ottiene il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione od affidandole al giudice dell'esecuzione ai fini del suo controllo sull'estensione del titolo;
il creditore dal canto suo proponendo domanda riconvenzionale a fini di accertamento di quanto possa essere ritenuto già non accertato o controbattendo le allegazioni interne al processo esecutivo fatte dal debitore. Nella misura del possibile, ma anche del dovuto in termini di efficacia della funzione giurisdizionale, ne sarà resa possibile l'effettiva definizione della controversia ed evitato di dare spazio a comportamenti soltanto dilatori”.
È stato infatti riconosciuto come tale orientamento “si faccia correttamente ed apprezzabilmente carico di valorizzare il più possibile l'attività processuale - di sua natura costituente una risorsa limitata e quindi al fine di non vanificarla con pronunce, rigoristicamente formali, di ineseguibilità del titolo per indeterminabilità - delle parti e del giudice comunque svolta e di sminuire gli effetti negativi di vizi di mera estrinsecazione del risultato di quella;
e sia pure intendendolo nel senso che una consimile integrazione è consentita pur sempre a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata piuttosto la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (in tali espressi termini, v. Cass. 17 gennaio 2013, n. 1027)” (ancora
Cass. civ., 11/06/2014, n.13249).
Ebbene, nella sentenza portata in esecuzione, sebbene sia chiaro ed inequivocabile l'obbligo risarcitorio dell' nei confronti della sig.ra ed espressamente Parte_1 CP_1 determinati i criteri per la sua quantificazione, ovvero il 20% della retribuzione globale di fatto dallo stesso percepita per i giorni di effettiva presenza dal giorno della sua assunzione al
23.9.2016, non è stata effettuata l'aritmetica quantificazione delle somme spettanti in via risarcitoria alla lavoratrice.
Il titolo, in particolare, non contiene elementi che consentano di determinarlo con un mero calcolo matematico (quali l'importo della retribuzione mensile da assumere a riferimento o i giorni di effettiva presenza in servizio del lavoratore), né l'opposta ha documentato l'esistenza di elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tramite cui risalire alla concreta quantificazione delle somme dovute. L'opposta non ha nemmeno documentato di aver ottenuto giudizialmente la quantificazione della voce risarcitoria spettante (in via ordinaria o sommaria), né ha formulato domanda riconvenzionale a tal fine.
L'eccezione di parte opponente risulta dunque fondata e l'opposizione va dunque, in parte qua, accolta.
Diversamente, per quanto concerne le spese e compensi liquidati e quantificati nelle sentenze menzionate e richiesti in pagamento nell'atto di precetto opposto, essi risultano incontestati e comunque correttamente determinati: in relazione a tali voci, il precetto è dunque valido ed efficace.
Le superiori statuizioni assorbono ogni ulteriore eccezione e domanda spiegata dalle parti.
6. Per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore dell'opponente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dall' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data
[...]
7.3.2025 nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, annulla il precetto opposto limitatamente all'importo richiesto a titolo di sorte capitale e relativi interessi legali liquidati in sentenza n. 1242/2022 Trib. Messina sez. lav.;
- rigetta per il resto;
- condanna l'opposta alla rifusione di metà delle spese di lite in favore Controparte_1 dell' , che liquida – già ridotte - in euro 1.347,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., compensando la restante quota. Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo