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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/07/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4071/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4071 del Ruolo Generale dell'anno 2017 promossa da:
con sede in Monza (MB), via Pelletier n. 4 Parte_1
(c.f. e p.i. in persona del Curatore Fallimentare Dott. con studio in P.IVA_1 Controparte_1
ZO (MI), via Cavour n. 22), rappresentato e difeso dall' Avv. Giulio Antonio Sprio, giusto decreto autorizzativo del 27.02.2015 del Giudice Delegato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cinzia Noemi Demuro in Sassari (SS), via Roma n. 31, giusta procura speciale posta in calce all'atto introduttivo;
attrice contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, avente sede legale in Pattada, via Peschiera n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Mario
Bozzo e, anche disgiuntamente, dall'avv. Lorenzo Giuffrida, elettivamente domiciliata in Sassari viale
Umberto 46;
convenuta pagina 1 di 13 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attrice, come da atto introduttivo del 26.10.2017; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione depositata il 22.01.2018 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha esposto: Parte_1
- che nell'aprile 2003 la Comunità Montana n. 3 “Gallura” di Tempio Pausania, in qualità di
Stazione appaltante, ha indetto una gara d'appalto per l'affidamento di lavori di completamento delle fognature e riutilizzo reflui interessanti i Comuni di Aggius,
Calangianus, Luras e Tempio Pausania;
- che con determinazione del Dirigente Tecnico n. 119 del 27.11.2003 l'appalto è stato affidato ad una A.T.I. composta dalla società IM S.p.a. (Capogruppo Mandataria) e dalle mandanti e Il corrispettivo Parte_2 Controparte_2
d'appalto è stato fissato “a corpo” in €. 5.745.549,21, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'iva;
- che le società facenti parte dell' hanno provveduto a ripartire internamente le opere CP_3
oggetto di appalto: alla è stato affidato il 50% dei lavori inerenti la CP_2
realizzazione degli impianti di potabilizzazione e depurazione (categoria OS22 del bando di gara), nonché il 20% delle opere appartenenti alla categoria OG6 relative ad acquedotti,
gasdotti e oleodotti;
- che con contratto di fornitura in opera del 30.09.2004, la ha subappaltato alla CP_2
società EC) i lavori di cui alla categoria OS22 (fornitura e Parte_1
montaggio delle opere elettromeccaniche facenti parte dell'ampliamento del depuratore di
Tempio Pausania), a fronte di un corrispettivo di € 299.00,00, da computarsi a corpo, oltre ad pagina 2 di 13 € 3.000,00 per oneri di sicurezza oltre iva;
- che, in data 30.09.2004, la società e la società Controparte_2 [...]
hanno sottoscritto un'altra scrittura privata con cui quest'ultima si è Parte_1
impegnata subappaltare a una società qualificata l'esecuzione dei manufatti in cemento armato relativi all'ampiamento dell'impianto di depurazione di Tempio Pausania, per un corrispettivo “a corpo” di €. 90.000,00, oltre ad €. 7.000,00 per oneri di sicurezza;
meglio specificata in una successiva scrittura privata che ed EEC hanno sottoscritto nel luglio CP_2
2005;
- che EEC ha individuato, per tali lavori, l'impresa Sim RU di Zelewska Beata di Porto
Torres, con la quale nel luglio 2005 la ha sottoscritto un contratto di prestazione di CP_2
manodopera - autorizzato dalla Stazione Appaltante – per l'affidamento delle opere in cemento armato inerenti il completamento dell'impianto di depurazione, pattuendo un corrispettivo “a corpo” di €. 32.012,73 oltre iva;
- che EEC ha eseguito a regola d'arte la posa in opera ed il montaggio delle opere elettromeccaniche (cfr. certificato di collaudo delle opere);
- che con sentenza pubblicata in data 11.03.2010 il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della società Parte_1
- che dalla contabilità della fallita sarebbe emerso che nel corso dell'esecuzione dei lavori commissionati la società EEC avrebbe emesso fatture e ricevuto acconti dalla subappaltante per imponibili €. 136.057,70 esclusivamente riferibili al contratto di fornitura in opera CP_2
avente ad oggetto le opere elettromeccaniche per il quale era stato pattuito un corrispettivo di
€. 302.000,00 oltre iva. Pertanto, il saldo residuo dovuto al sarebbe pari ad €. Parte_1
165.942,30, oltre Iva al 10%, per un totale, quindi, di €. 182.536,53 Iva compresa;
- che nulla risulterebbe invece essere stato versato dalla convenuta in relazione all'altra intesa del 30.09.2004, ossia il corrispettivo che, alla luce degli accordi intervenuti dalle parti, pagina 3 di 13 andrebbe quantificato in €. 64.987,27, importo determinato dalla differenza tra il valore delle opere in cemento armato concordato tra ed EEC, ossia € 97.000,002, e quanto CP_2
concordato tra la medesima e la procacciata Sim RU per l'esecuzione di dette opere, CP_2
vale a dire € 32.012,73;
- che a fronte dei diversi solleciti inviati, la società ha contestato la fondatezza della CP_2
pretesa creditizia, eccependo la sussistenza di gravi inadempienze della società EEC in bonis
nell'esecuzione delle opere appaltatele e segnalando la sussistenza di un controcredito di natura risarcitoria.
Ha concluso chiedendo la condanna di al pagamento di complessivi €. CP_2
247.523,80, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione CP_2
dell'attrice. Ha confermato l'esistenza dei contratti di appalto e subappalto così come descritti dal nel proprio atto di citazione (punti 1 – 4) e ha eccepito che l'appalto Parte_1
dovrebbe considerarsi “a misura” o, comunque, ammessa la variabilità dell'importo. Ha
dedotto:
- sul subappalto per le opere elettromeccaniche, che i lavori subappaltati a EEC avrebbero subito una significativa variazione in diminuzione, per una riduzione di €. 136.103,85 (cfr.
prospetto D.L. ing. ) e, dunque, per una rideterminazione del corrispettivo di €. CP_4
208,570,73;
- che la EEC non avrebbe correttamente adempiuto i lavori, ma solo l'intervento della ditta avrebbe consentito di terminarli, con opere contabilizzate e riconosciute da entrambe CP_2
le parti (cfr. nota 12.07.2006) per €. 126.001,22, da scomputare ulteriormente dal corrispettivo pattuito con EEC;
- che nessun corrispettivo sarebbe dovuto a EEC, ma che vi sarebbe un credito di CP_2
pagina 4 di 13 Appalti di €. 148.302,08;
- sul subappalto per le opere in cemento armato, che la Sim RU avrebbe realizzato opere solo parzialmente per €. 18.803,09 corrisposti dalla ditta , che si sarebbe dovuta CP_2
accollare i restanti costi;
- che con missiva del 02.03.2006, la ditta avrebbe risolto il contratto con Sim RU. CP_2
Ha, comunque, eccepito la prescrizione di quanto asseritamente dovuto per i lavori in cemento armato, menzionati nelle diffide per la prima volta in data 22.07.2016.
Ha concluso per la prescrizione del credito per le opere in cemento armato, per l'accertamento dell'inadempimento da parte di EEC del contratto del 30.09.2004 e successivo con dichiarazione che nulla sarebbe dovuto da in via subordinata, CP_2
dichiarare estinto l'eventuale credito di EEC per compensazione per la somma di €.
206.033,51; in ogni caso per il rigetto della domanda del . Con vittoria di spese di Parte_1
lite.
Il giudizio è stato istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale e audizione di testimoni ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
La domanda del è fondata per le ragioni che seguono. Parte_1
Giova premettere che, a sostegno della propria pretesa, parte attrice ha prodotto: a) decreto autorizzativo del Fallimento 27.02.2015; b) bando di gara pubblico incanto Comunità
Montana n. 3 “Gallura” e relativo disciplinare di gara;
c) contratto d'appalto 30.12.2013
P CP_ Comunità Montana n. 3 “Gallura . d) regolamento del rapporto di mandato
Gestim/Azienda Italiana Depuratori / g) contratto di fornitura in Controparte_2
opera del 30.09.2004 EEC in bonis / h) scrittura privata del Controparte_2
12.07.2005 EEC in bonis / i) contratto di prestazione di Controparte_2
manodopera del di Zelewska Beata;
l) autorizzazione al Controparte_6
pagina 5 di 13 subappalto Comunità Montana n. 3 “Gallura”; m) relazione generale;
n) fatture EEC n. 25
del 23.01.2005; EEC n. 13 del 15.03.2006; EEC n. 34 del 01.08.2006; o) lettere del
12.01.2007 EEC S.r.l. / raccomandata del 19.01.2007 Avv. Controparte_2
Lissoni / raccomandata del 09.02.2010 Avv. Chindamo / Controparte_2 [...]
raccomandata del 22.10.2010 Dott. / Controparte_2 CP_1 CP_2
raccomandata dell'08.11.2010 Avv. Bozzo / Dott. raccomandata del
[...] CP_1
31.07.2015 Avv. Sprio / fax 30.10.2015 Avv. Bozzo / Avv. Controparte_2
Sprio; fax 22.07.2016 Avv. Sprio / Avv. Bozzo;
fax 14.10.2016 Avv. Bozzo / Avv. Sprio;
p)
contratto fornitura in opera AID – EEC e lettera AID – Conforti del 03.11.2010; q)
disciplinare e descrizione opere elettromeccaniche;
r) stato finale dei lavori;
s) fatture EEC n.
38 del 28.08.2006; n. 62 del 22.11.2006; n. 63 del 22.11.2006; t) capitolato speciale;
u)
computo estimativo. Con memoria n. 3 ha, altresì, prodotto: v) ddt EEC n. 32 del
13.06.2006, n. 36 del 29.06.2006, n. 71 del 15.12.2006, n. 26 del 06.06.2005, n. 3 del
14.02.2005; x) lettera EEC del 26.02.2007; fattura GC sistemi del 30.06.2006; y) prospetto contabile cantiere Tempio;
z) perizie suppletive.
Dal canto suo, la convenuta ha prodotto: a) contratto di fornitura Controparte_2
del 30.09.2004; b) secondo accordo per l'esecuzione di opere in cemento armato;
c)
prospetto lavori eseguiti Ing. ; d) sollecito del 18.04.2005 e del 29.03.2006; e) CP_4
riepilogo opere del 12.07.2006; f) sollecito del 12.01.2007 e riscontro di del CP_2
16.01.2007; g) nuovo sollecito e riscontro del 23.01.2007; h) prospetto opere elettromeccaniche cantiere di Tempio;
i) acconti corrisposti da a EEC;
l) scrittura CP_2
privata Putzu – Sim RU;
m) subappalto EEC – AID del 09.12.2003; n) risoluzione contratto
SIM RU del 02.03.2006; o) note e solleciti del 20.11.2006, del 09.02.2010, del 08.03.2010
e altri.
In sede di interrogatorio formale è stato sentito l'amministratore delegato di CP_2
pagina 6 di 13 s.r.l., , che ha confermato le opere elettromeccaniche pattuite da Controparte_7
eseguirsi nell'ambito dei “lavori di completamento delle fognature foranee e riutilizzo
reflui” appaltati nel dicembre 2003 dalla Comunità Montana 3 “Gallura” A.T.I. composta dalle società e ma CP_8 Controparte_2 Controparte_9
ha precisato che le opere a fine 2006 non erano ultimate. Ha, inoltre, negato che nel mese di gennaio 2007 il dott. amministratore EEC, avrebbe informato Persona_1 [...]
che avrebbe proceduto al collaudo finale delle opere elettromeccaniche solo dopo CP_2
aver ricevuto il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di €. 160.000,00 maturato per la loro esecuzione. Il teste comune , D.L. per la realizzazione e Testimone_1
completamento dell'appalto, ha riferito che, nell'anno 2006 la EEC avrebbe abbandonato il cantiere e che a fine 2006, l'opera non poteva dirsi terminata perché era stato fatto un verbale di ultimazione lavori condizionato o meglio doveva avvenire previo ottemperamento a tutte le prescrizioni finalizzate alle opere ivi indicate;
ha confermato che i lavori di completamento impianto elettrico venivano effettuate dalla impresa Frau in subappalto dalla impresa , ma che non conosceva i rapporti tra le parti e che le prove di funzionalità CP_2
dell'impianto furono eseguite con personale e assistenza dell'impresa fino alla CP_2
definitiva certificazione della funzionalità del sistema (essendo stata stralciata solo una parte del telecontrollo). Sulle date e le vicende del cantiere nulla ricordava o si rifaceva ai documenti in atti, specificando che l'interlocutrice era sempre stata l'impresa . Il teste CP_2
ha solo riferito di essere capo fila per la e ha riferito che le Testimone_2 CP_8
opere erano state eseguite nei termini, pur con delle varianti, anche quelle completate nei termini. Il teste ha riferito di aver lavorato come geometra per Testimone_3
l'impresa e di essersi occupato dei tracciamenti, verifica della contabilità, ordine dei CP_2
materiali e ha confermato il contenuto di tutti i documenti mostrati.
Ora, è incontestato che siano intercorsi tra le parti i contratti di cui è causa. In particolare, pagina 7 di 13 con il contratto del 30.09.2004 la ha ceduto a EEC la realizzazione di fornitura CP_2
e posa di opere elettromeccaniche costituenti il 50% di quelle previste per l'ampliamento del depuratore di Tempio Pausania per un importo complessivo di €. 302.000,00, cui EEC
avrebbe dovuto far fronte con i materiali procurati, i propri mezzi e il proprio personale,
essendo il subappalto ammesso previa autorizzazione della Stazione appaltante. Il termine dei lavori era pattuito in 180 giorni dalla firma del contratto e i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti a regola d'arte e secondo i disegni forniti dal progettista. La fornitrice ha dichiarato, altresì, di essere a piena conoscenza del tipo di lavorazioni richieste e delle condizioni del luogo, oltre che di essere fornita del personale qualificato e dell'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata per adempiere al contratto. I pagamenti sarebbero stati effettuati a S.A.L. certificati dalla Direzione dei Lavori, con fatture emesse dopo la ricezione del certificato di pagamento. Il contratto, inoltre, prevedeva che “le
quantità della fornitura e i relativi importi [sarebbero potuti] variare in aumento o in
diminuzione e per considerevole entità, anche in deroga dei limiti di cui agli artt. 1660 e
1661 c.c.”. Infine, l'art. l) prevedeva una clausola di risoluzione automatica a seguito di diffida ad adempiere nei casi indicati dai n. 1) a n. 8) (da effettuarsi con racc. AR), prevendo che “alla fornitrice spetterà quindi soltanto il pagamento delle forniture eseguite secondo le
condizioni del presente ordine senza che essa possa pretendere alcun indennizzo per danno,
perdita o mancato guadagno, salvo il risarcimento alla committente di tutti i danni o
maggiori costi che eventualmente dovesse sopportare per il completamento della fornitura,
nonché per ogni altro titolo conseguente alla inadempienza della fornitura”. Per il subappalto delle sole opere murarie da realizzarsi per il depuratore di Tempio Pausania,
veniva redatta la scrittura della medesima data, sempre tra ed EEC, per CP_2
l'importo di €. 97.000,00, con cui quest'ultima si impegnava a incaricare una società
qualificata per la realizzazione delle opere in cemento armato, con la precisazione che pagina 8 di 13 l'importo dei lavori non avrebbe potuto eccedere quello concordato dalle parti e che, in caso contrario, sarebbe rimasto a carico della ditta fornitrice. La durata dei lavori veniva pattuita in 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto, con obbligo di autorizzazione delle eventuali varianti anche per il diritto al correlativo compenso ed era, altresì, prevista la clausola di risoluzione automatica per diffida ad adempiere all'art. m) per i casi di cui a 1) a 8) e che, in caso di scioglimento del contratto, alla fornitrice sarebbe spettato “soltanto il pagamento
delle forniture eseguite secondo le condizioni del presente ordine senza che essa possa
pretendere alcun indennizzo per danno, perdita o mancato guadagno, salvo il risarcimento
alla committente di tutti i danni o maggiori costi che eventualmente dovesse sopportare per
il completamento della fornitura, nonché per ogni altro titolo conseguente alla
inadempienza della fornitura”. Quale ditta fornitrice per le opere in cemento armato veniva individuata la EEC con contratto del 12.07.2005, con cui si prevedeva che la ditta
[...]
si sarebbe fatta carico del pagamento dei fornitori e che, in caso di differenze, la CP_2
differenza sarebbe stata riconosciuta alla EEC dalla ditta dietro presentazione CP_2
di fattura (da emettersi dietro redazione di S.A.L. da parte della D.L.). Parte delle opere civili da realizzarsi in cemento armato (fornitura materiali e apparecchiature ad eccezione di carpenteria e calcestruzzi) veniva affidata (previa autorizzazione) alla ditta Sim RU, con contratto della primavera 2005 per l'importo di €. 32.012,73 oltre iva. All'art. n) veniva prevista la clausola di risoluzione analoga a quella degli altri contratti.
Ebbene, deve rilevarsi che i citati contratti tra le parti in causa non sono stati risolti. Deve,
pertanto, accertarsi l'ammontare delle ragioni creditorie del , in base alle Parte_4
prestazioni effettivamente svolte, tenuto conto che la prova testimoniale non ha fornito elementi decisivi sul punto e che la decisione deve fondarsi, necessariamente, sulle risultanze documentali.
Orbene, quanto alle lavorazioni elettromeccaniche, emerge dalla relazione generale redatta pagina 9 di 13 dal D.L. che le opere dovevano essere ultimate entro il 22.06.2005 e che sono state presentate tre varianti di progetto in corso d'opera: la prima approvata il 13.07.2005, la seconda approvata il 22.05.2006 per l'importo complessivo di €. 9.311.422,49; la terza approvata il 06.07.2007 senza aumento di spesa. Ciò, unito a sospensioni e proroghe concesse, ha spostato il termine di ultimazione dei lavori al 28.09.2007: il relativo certificato ha dato atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori in tempo utile, restando da terminare solo alcune opere accessorie che non pregiudicavano la funzionalità dell'opera e, comunque,
portate a termine al momento della redazione del verbale di ultimazione dei lavori. Sono stati corrisposti certificati di acconto per complessivi €. 6.767,345,00 con conseguente non contestazione delle opere relative a ciascuno di questi, e lo stato finale dei lavori è stato sottoscritto e accettato da tutte le parti, senza riserve, in data 24.11.2008 per un credito netto dell'ATI di €. 113.264,04. Il collaudo finale è avvenuto in data 11.08.2011 che ha dato atto che i lavori appaltati a sono stati completati nella loro interezza ed è stata Controparte_2
appurata la corrispondenza tra le opere eseguite e quelle del progetto originario e delle varianti intervenute in corso d'opera, con modeste modifiche quantitative rispetto a quanto pattuito nei contratti. E' stata, inoltre, certificata la corrispondenza tra le opere eseguite e la loro registrazione ai fini contabili, il che rende la relativa documentazione attendibile per ricostruire i rapporti di dare/avere tra le società in causa.
Venendo ai rapporti tra le società facenti parte dell' ossia EEC e va CP_3 CP_2
rilevato che il contratto del 30.09.2004 prevedeva, per la realizzazione delle opere elettromeccaniche, di €. 309.439,71 poi calcolato dallo stato finale nella percentuale dell'85% in €. 289.326,13 iva compresa (cfr. racc. del 03.11.2010). Con diffide del
12.01.2007 e del 19.01.2007, dunque, a lavori ancora in corso, EEC ha chiesto a
[...]
il pagamento della somma di €. 166.942,30 a titolo di importo residuo per i lavori CP_2
effettuati. A ciò è seguita la diffida del 09.02.2010, a lavori terminati, per un importo pagina 10 di 13 aumentato a €. 274.280,45 oltre a €. 1.000,00 per spese, riscontrata da il CP_2
08.03.2010, in cui quest'ultima ha contestato a EEC di aver effettuato “soltanto una parte
delle lavorazioni previste nel subappalto, peraltro in modo incompleto ed erroneo”. In
particolare, sarebbe “documentabile, che non solo ha prestato assistenza al CP_2
montaggio delle opere elettromeccaniche, previo accordo con EEC, ma ha anche eseguito
direttamente una parte notevole delle opere già affidate in subappalto a EEC anche da altra
impresa associata ed ha provveduto alle necessarie modifiche dei lavori realizzati in
difformità dal progetto da parte di EEC, nonché ad effettuare le prove di funzionamento
degli impianti a sue esclusive cure e spese”.
Al 22.10.2010 risale la diffida del Curatore fallimentare della EEC per €. 274,302,87, che è
stata riscontrata con missiva del 08.11.2010 da la quale ha contestato la Controparte_2
somma pretesa e si è dichiarata creditrice dell'importo di €. 148.302,08. Ulteriori diffide da parte del sono datate 31.07.2015 e 14.10.2016, con riscontro di del Parte_1 CP_2
30.10.2015. Con la diffida del 14.10.2016 il ha precisato che nell'importo di €. Parte_1
274,302,87 sarebbe compreso anche il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei manufatti in cemento armato e delle opere civili per l'ampliamento dell'impianto di depurazione, pattuito per €. 97.000,00.
Per paralizzare la pretesa attorea, ha, innanzitutto, eccepito la prescrizione del CP_2
credito, la quale però non ha pregio, stante le diffide inviate già a partire dal 12.01.2007, a lavori ancora in corso e reiterate periodicamente nel 2010, 2015 e 2016.
Inoltre, stante il principio generale dell'onere della prova, secondo cui il creditore deve dimostrare il titolo negoziale e allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo deve dare prova dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa altrui,
si rileva quanto segue. Dalla documentazione prodotta emerge che già il 18.04.2005 e il
29.03.2006 ha lamentato con EEC il mancato avanzamento e i ritardi nelle CP_2
pagina 11 di 13 lavorazioni elettromeccaniche, per asserita disorganizzazione di cantiere e mancanza di personale, sollecitando l'incontro per la fissazione di un cronoprogramma per terminare i lavori secondo le scadenze pattuite e facendo presente di avere proceduto con i propri mezzi e la propria forza lavoro alla realizzazione delle opere non eseguite da EEC. Dalla tabella di ripartizione delle spese del 12.07.2006, l'unica che deve tenersi in considerazione in quanto sottoscritta da entrambe le parti, risulta che EEC sarebbe debitrice di €. 126.001,22 (di cui €.
28.525,00 per l'assistenza alla posa di opere elettromeccaniche ed €. 97.476,22 per l'esecuzione di opere civili). A tale conteggio devono aggiungersi le fatture successive a questo periodo, cioè la n. 34 del 01.08.2006 per €. 67.163,47 (che però risulta pagata).
A tale stregua, e tenuto conto che la ricostruzione delle lavorazioni effettuate e del soggetto che le ha realizzate non è semplice, essendo la contabilità prodotta confusa e composta quasi interamente da documenti unilaterali e da mere lettere di diffida, deve ritenersi provato che
EEC sia debitore di della somma di €. 126.001,22, che deve essere posta in CP_2
compensazione con quanto dovuto da a EEC, ossia €. 247.523,80, da cui CP_2
discende che il residuo credito del nei confronti di ammonta Parte_4 CP_2
ad €. 121.522,58 iva inclusa ed è in relazione a tale credito che la domanda del Parte_4
deve essere accolta.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo il D.M. vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'eccezione di prescrizione spiegata da Controparte_2
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
al pagamento, nei suoi confronti, di €. 121.522,58 iva inclusa, oltre interessi Controparte_2
commerciali dal dì del dovuto al saldo;
pagina 12 di 13 - condanna alla rifusione delle spese di lite a parte attrice che Controparte_2
liquida in €. 11.229,00 oltre a rimborso c.u., rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 15.07.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4071 del Ruolo Generale dell'anno 2017 promossa da:
con sede in Monza (MB), via Pelletier n. 4 Parte_1
(c.f. e p.i. in persona del Curatore Fallimentare Dott. con studio in P.IVA_1 Controparte_1
ZO (MI), via Cavour n. 22), rappresentato e difeso dall' Avv. Giulio Antonio Sprio, giusto decreto autorizzativo del 27.02.2015 del Giudice Delegato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cinzia Noemi Demuro in Sassari (SS), via Roma n. 31, giusta procura speciale posta in calce all'atto introduttivo;
attrice contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, avente sede legale in Pattada, via Peschiera n. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Mario
Bozzo e, anche disgiuntamente, dall'avv. Lorenzo Giuffrida, elettivamente domiciliata in Sassari viale
Umberto 46;
convenuta pagina 1 di 13 la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'attrice, come da atto introduttivo del 26.10.2017; nell'interesse della convenuta come da comparsa di costituzione depositata il 22.01.2018 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha esposto: Parte_1
- che nell'aprile 2003 la Comunità Montana n. 3 “Gallura” di Tempio Pausania, in qualità di
Stazione appaltante, ha indetto una gara d'appalto per l'affidamento di lavori di completamento delle fognature e riutilizzo reflui interessanti i Comuni di Aggius,
Calangianus, Luras e Tempio Pausania;
- che con determinazione del Dirigente Tecnico n. 119 del 27.11.2003 l'appalto è stato affidato ad una A.T.I. composta dalla società IM S.p.a. (Capogruppo Mandataria) e dalle mandanti e Il corrispettivo Parte_2 Controparte_2
d'appalto è stato fissato “a corpo” in €. 5.745.549,21, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto dell'iva;
- che le società facenti parte dell' hanno provveduto a ripartire internamente le opere CP_3
oggetto di appalto: alla è stato affidato il 50% dei lavori inerenti la CP_2
realizzazione degli impianti di potabilizzazione e depurazione (categoria OS22 del bando di gara), nonché il 20% delle opere appartenenti alla categoria OG6 relative ad acquedotti,
gasdotti e oleodotti;
- che con contratto di fornitura in opera del 30.09.2004, la ha subappaltato alla CP_2
società EC) i lavori di cui alla categoria OS22 (fornitura e Parte_1
montaggio delle opere elettromeccaniche facenti parte dell'ampliamento del depuratore di
Tempio Pausania), a fronte di un corrispettivo di € 299.00,00, da computarsi a corpo, oltre ad pagina 2 di 13 € 3.000,00 per oneri di sicurezza oltre iva;
- che, in data 30.09.2004, la società e la società Controparte_2 [...]
hanno sottoscritto un'altra scrittura privata con cui quest'ultima si è Parte_1
impegnata subappaltare a una società qualificata l'esecuzione dei manufatti in cemento armato relativi all'ampiamento dell'impianto di depurazione di Tempio Pausania, per un corrispettivo “a corpo” di €. 90.000,00, oltre ad €. 7.000,00 per oneri di sicurezza;
meglio specificata in una successiva scrittura privata che ed EEC hanno sottoscritto nel luglio CP_2
2005;
- che EEC ha individuato, per tali lavori, l'impresa Sim RU di Zelewska Beata di Porto
Torres, con la quale nel luglio 2005 la ha sottoscritto un contratto di prestazione di CP_2
manodopera - autorizzato dalla Stazione Appaltante – per l'affidamento delle opere in cemento armato inerenti il completamento dell'impianto di depurazione, pattuendo un corrispettivo “a corpo” di €. 32.012,73 oltre iva;
- che EEC ha eseguito a regola d'arte la posa in opera ed il montaggio delle opere elettromeccaniche (cfr. certificato di collaudo delle opere);
- che con sentenza pubblicata in data 11.03.2010 il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della società Parte_1
- che dalla contabilità della fallita sarebbe emerso che nel corso dell'esecuzione dei lavori commissionati la società EEC avrebbe emesso fatture e ricevuto acconti dalla subappaltante per imponibili €. 136.057,70 esclusivamente riferibili al contratto di fornitura in opera CP_2
avente ad oggetto le opere elettromeccaniche per il quale era stato pattuito un corrispettivo di
€. 302.000,00 oltre iva. Pertanto, il saldo residuo dovuto al sarebbe pari ad €. Parte_1
165.942,30, oltre Iva al 10%, per un totale, quindi, di €. 182.536,53 Iva compresa;
- che nulla risulterebbe invece essere stato versato dalla convenuta in relazione all'altra intesa del 30.09.2004, ossia il corrispettivo che, alla luce degli accordi intervenuti dalle parti, pagina 3 di 13 andrebbe quantificato in €. 64.987,27, importo determinato dalla differenza tra il valore delle opere in cemento armato concordato tra ed EEC, ossia € 97.000,002, e quanto CP_2
concordato tra la medesima e la procacciata Sim RU per l'esecuzione di dette opere, CP_2
vale a dire € 32.012,73;
- che a fronte dei diversi solleciti inviati, la società ha contestato la fondatezza della CP_2
pretesa creditizia, eccependo la sussistenza di gravi inadempienze della società EEC in bonis
nell'esecuzione delle opere appaltatele e segnalando la sussistenza di un controcredito di natura risarcitoria.
Ha concluso chiedendo la condanna di al pagamento di complessivi €. CP_2
247.523,80, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione CP_2
dell'attrice. Ha confermato l'esistenza dei contratti di appalto e subappalto così come descritti dal nel proprio atto di citazione (punti 1 – 4) e ha eccepito che l'appalto Parte_1
dovrebbe considerarsi “a misura” o, comunque, ammessa la variabilità dell'importo. Ha
dedotto:
- sul subappalto per le opere elettromeccaniche, che i lavori subappaltati a EEC avrebbero subito una significativa variazione in diminuzione, per una riduzione di €. 136.103,85 (cfr.
prospetto D.L. ing. ) e, dunque, per una rideterminazione del corrispettivo di €. CP_4
208,570,73;
- che la EEC non avrebbe correttamente adempiuto i lavori, ma solo l'intervento della ditta avrebbe consentito di terminarli, con opere contabilizzate e riconosciute da entrambe CP_2
le parti (cfr. nota 12.07.2006) per €. 126.001,22, da scomputare ulteriormente dal corrispettivo pattuito con EEC;
- che nessun corrispettivo sarebbe dovuto a EEC, ma che vi sarebbe un credito di CP_2
pagina 4 di 13 Appalti di €. 148.302,08;
- sul subappalto per le opere in cemento armato, che la Sim RU avrebbe realizzato opere solo parzialmente per €. 18.803,09 corrisposti dalla ditta , che si sarebbe dovuta CP_2
accollare i restanti costi;
- che con missiva del 02.03.2006, la ditta avrebbe risolto il contratto con Sim RU. CP_2
Ha, comunque, eccepito la prescrizione di quanto asseritamente dovuto per i lavori in cemento armato, menzionati nelle diffide per la prima volta in data 22.07.2016.
Ha concluso per la prescrizione del credito per le opere in cemento armato, per l'accertamento dell'inadempimento da parte di EEC del contratto del 30.09.2004 e successivo con dichiarazione che nulla sarebbe dovuto da in via subordinata, CP_2
dichiarare estinto l'eventuale credito di EEC per compensazione per la somma di €.
206.033,51; in ogni caso per il rigetto della domanda del . Con vittoria di spese di Parte_1
lite.
Il giudizio è stato istruito con produzioni documentali, interrogatorio formale e audizione di testimoni ed è stata tenuta a decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
***
La domanda del è fondata per le ragioni che seguono. Parte_1
Giova premettere che, a sostegno della propria pretesa, parte attrice ha prodotto: a) decreto autorizzativo del Fallimento 27.02.2015; b) bando di gara pubblico incanto Comunità
Montana n. 3 “Gallura” e relativo disciplinare di gara;
c) contratto d'appalto 30.12.2013
P CP_ Comunità Montana n. 3 “Gallura . d) regolamento del rapporto di mandato
Gestim/Azienda Italiana Depuratori / g) contratto di fornitura in Controparte_2
opera del 30.09.2004 EEC in bonis / h) scrittura privata del Controparte_2
12.07.2005 EEC in bonis / i) contratto di prestazione di Controparte_2
manodopera del di Zelewska Beata;
l) autorizzazione al Controparte_6
pagina 5 di 13 subappalto Comunità Montana n. 3 “Gallura”; m) relazione generale;
n) fatture EEC n. 25
del 23.01.2005; EEC n. 13 del 15.03.2006; EEC n. 34 del 01.08.2006; o) lettere del
12.01.2007 EEC S.r.l. / raccomandata del 19.01.2007 Avv. Controparte_2
Lissoni / raccomandata del 09.02.2010 Avv. Chindamo / Controparte_2 [...]
raccomandata del 22.10.2010 Dott. / Controparte_2 CP_1 CP_2
raccomandata dell'08.11.2010 Avv. Bozzo / Dott. raccomandata del
[...] CP_1
31.07.2015 Avv. Sprio / fax 30.10.2015 Avv. Bozzo / Avv. Controparte_2
Sprio; fax 22.07.2016 Avv. Sprio / Avv. Bozzo;
fax 14.10.2016 Avv. Bozzo / Avv. Sprio;
p)
contratto fornitura in opera AID – EEC e lettera AID – Conforti del 03.11.2010; q)
disciplinare e descrizione opere elettromeccaniche;
r) stato finale dei lavori;
s) fatture EEC n.
38 del 28.08.2006; n. 62 del 22.11.2006; n. 63 del 22.11.2006; t) capitolato speciale;
u)
computo estimativo. Con memoria n. 3 ha, altresì, prodotto: v) ddt EEC n. 32 del
13.06.2006, n. 36 del 29.06.2006, n. 71 del 15.12.2006, n. 26 del 06.06.2005, n. 3 del
14.02.2005; x) lettera EEC del 26.02.2007; fattura GC sistemi del 30.06.2006; y) prospetto contabile cantiere Tempio;
z) perizie suppletive.
Dal canto suo, la convenuta ha prodotto: a) contratto di fornitura Controparte_2
del 30.09.2004; b) secondo accordo per l'esecuzione di opere in cemento armato;
c)
prospetto lavori eseguiti Ing. ; d) sollecito del 18.04.2005 e del 29.03.2006; e) CP_4
riepilogo opere del 12.07.2006; f) sollecito del 12.01.2007 e riscontro di del CP_2
16.01.2007; g) nuovo sollecito e riscontro del 23.01.2007; h) prospetto opere elettromeccaniche cantiere di Tempio;
i) acconti corrisposti da a EEC;
l) scrittura CP_2
privata Putzu – Sim RU;
m) subappalto EEC – AID del 09.12.2003; n) risoluzione contratto
SIM RU del 02.03.2006; o) note e solleciti del 20.11.2006, del 09.02.2010, del 08.03.2010
e altri.
In sede di interrogatorio formale è stato sentito l'amministratore delegato di CP_2
pagina 6 di 13 s.r.l., , che ha confermato le opere elettromeccaniche pattuite da Controparte_7
eseguirsi nell'ambito dei “lavori di completamento delle fognature foranee e riutilizzo
reflui” appaltati nel dicembre 2003 dalla Comunità Montana 3 “Gallura” A.T.I. composta dalle società e ma CP_8 Controparte_2 Controparte_9
ha precisato che le opere a fine 2006 non erano ultimate. Ha, inoltre, negato che nel mese di gennaio 2007 il dott. amministratore EEC, avrebbe informato Persona_1 [...]
che avrebbe proceduto al collaudo finale delle opere elettromeccaniche solo dopo CP_2
aver ricevuto il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di €. 160.000,00 maturato per la loro esecuzione. Il teste comune , D.L. per la realizzazione e Testimone_1
completamento dell'appalto, ha riferito che, nell'anno 2006 la EEC avrebbe abbandonato il cantiere e che a fine 2006, l'opera non poteva dirsi terminata perché era stato fatto un verbale di ultimazione lavori condizionato o meglio doveva avvenire previo ottemperamento a tutte le prescrizioni finalizzate alle opere ivi indicate;
ha confermato che i lavori di completamento impianto elettrico venivano effettuate dalla impresa Frau in subappalto dalla impresa , ma che non conosceva i rapporti tra le parti e che le prove di funzionalità CP_2
dell'impianto furono eseguite con personale e assistenza dell'impresa fino alla CP_2
definitiva certificazione della funzionalità del sistema (essendo stata stralciata solo una parte del telecontrollo). Sulle date e le vicende del cantiere nulla ricordava o si rifaceva ai documenti in atti, specificando che l'interlocutrice era sempre stata l'impresa . Il teste CP_2
ha solo riferito di essere capo fila per la e ha riferito che le Testimone_2 CP_8
opere erano state eseguite nei termini, pur con delle varianti, anche quelle completate nei termini. Il teste ha riferito di aver lavorato come geometra per Testimone_3
l'impresa e di essersi occupato dei tracciamenti, verifica della contabilità, ordine dei CP_2
materiali e ha confermato il contenuto di tutti i documenti mostrati.
Ora, è incontestato che siano intercorsi tra le parti i contratti di cui è causa. In particolare, pagina 7 di 13 con il contratto del 30.09.2004 la ha ceduto a EEC la realizzazione di fornitura CP_2
e posa di opere elettromeccaniche costituenti il 50% di quelle previste per l'ampliamento del depuratore di Tempio Pausania per un importo complessivo di €. 302.000,00, cui EEC
avrebbe dovuto far fronte con i materiali procurati, i propri mezzi e il proprio personale,
essendo il subappalto ammesso previa autorizzazione della Stazione appaltante. Il termine dei lavori era pattuito in 180 giorni dalla firma del contratto e i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti a regola d'arte e secondo i disegni forniti dal progettista. La fornitrice ha dichiarato, altresì, di essere a piena conoscenza del tipo di lavorazioni richieste e delle condizioni del luogo, oltre che di essere fornita del personale qualificato e dell'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata per adempiere al contratto. I pagamenti sarebbero stati effettuati a S.A.L. certificati dalla Direzione dei Lavori, con fatture emesse dopo la ricezione del certificato di pagamento. Il contratto, inoltre, prevedeva che “le
quantità della fornitura e i relativi importi [sarebbero potuti] variare in aumento o in
diminuzione e per considerevole entità, anche in deroga dei limiti di cui agli artt. 1660 e
1661 c.c.”. Infine, l'art. l) prevedeva una clausola di risoluzione automatica a seguito di diffida ad adempiere nei casi indicati dai n. 1) a n. 8) (da effettuarsi con racc. AR), prevendo che “alla fornitrice spetterà quindi soltanto il pagamento delle forniture eseguite secondo le
condizioni del presente ordine senza che essa possa pretendere alcun indennizzo per danno,
perdita o mancato guadagno, salvo il risarcimento alla committente di tutti i danni o
maggiori costi che eventualmente dovesse sopportare per il completamento della fornitura,
nonché per ogni altro titolo conseguente alla inadempienza della fornitura”. Per il subappalto delle sole opere murarie da realizzarsi per il depuratore di Tempio Pausania,
veniva redatta la scrittura della medesima data, sempre tra ed EEC, per CP_2
l'importo di €. 97.000,00, con cui quest'ultima si impegnava a incaricare una società
qualificata per la realizzazione delle opere in cemento armato, con la precisazione che pagina 8 di 13 l'importo dei lavori non avrebbe potuto eccedere quello concordato dalle parti e che, in caso contrario, sarebbe rimasto a carico della ditta fornitrice. La durata dei lavori veniva pattuita in 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto, con obbligo di autorizzazione delle eventuali varianti anche per il diritto al correlativo compenso ed era, altresì, prevista la clausola di risoluzione automatica per diffida ad adempiere all'art. m) per i casi di cui a 1) a 8) e che, in caso di scioglimento del contratto, alla fornitrice sarebbe spettato “soltanto il pagamento
delle forniture eseguite secondo le condizioni del presente ordine senza che essa possa
pretendere alcun indennizzo per danno, perdita o mancato guadagno, salvo il risarcimento
alla committente di tutti i danni o maggiori costi che eventualmente dovesse sopportare per
il completamento della fornitura, nonché per ogni altro titolo conseguente alla
inadempienza della fornitura”. Quale ditta fornitrice per le opere in cemento armato veniva individuata la EEC con contratto del 12.07.2005, con cui si prevedeva che la ditta
[...]
si sarebbe fatta carico del pagamento dei fornitori e che, in caso di differenze, la CP_2
differenza sarebbe stata riconosciuta alla EEC dalla ditta dietro presentazione CP_2
di fattura (da emettersi dietro redazione di S.A.L. da parte della D.L.). Parte delle opere civili da realizzarsi in cemento armato (fornitura materiali e apparecchiature ad eccezione di carpenteria e calcestruzzi) veniva affidata (previa autorizzazione) alla ditta Sim RU, con contratto della primavera 2005 per l'importo di €. 32.012,73 oltre iva. All'art. n) veniva prevista la clausola di risoluzione analoga a quella degli altri contratti.
Ebbene, deve rilevarsi che i citati contratti tra le parti in causa non sono stati risolti. Deve,
pertanto, accertarsi l'ammontare delle ragioni creditorie del , in base alle Parte_4
prestazioni effettivamente svolte, tenuto conto che la prova testimoniale non ha fornito elementi decisivi sul punto e che la decisione deve fondarsi, necessariamente, sulle risultanze documentali.
Orbene, quanto alle lavorazioni elettromeccaniche, emerge dalla relazione generale redatta pagina 9 di 13 dal D.L. che le opere dovevano essere ultimate entro il 22.06.2005 e che sono state presentate tre varianti di progetto in corso d'opera: la prima approvata il 13.07.2005, la seconda approvata il 22.05.2006 per l'importo complessivo di €. 9.311.422,49; la terza approvata il 06.07.2007 senza aumento di spesa. Ciò, unito a sospensioni e proroghe concesse, ha spostato il termine di ultimazione dei lavori al 28.09.2007: il relativo certificato ha dato atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori in tempo utile, restando da terminare solo alcune opere accessorie che non pregiudicavano la funzionalità dell'opera e, comunque,
portate a termine al momento della redazione del verbale di ultimazione dei lavori. Sono stati corrisposti certificati di acconto per complessivi €. 6.767,345,00 con conseguente non contestazione delle opere relative a ciascuno di questi, e lo stato finale dei lavori è stato sottoscritto e accettato da tutte le parti, senza riserve, in data 24.11.2008 per un credito netto dell'ATI di €. 113.264,04. Il collaudo finale è avvenuto in data 11.08.2011 che ha dato atto che i lavori appaltati a sono stati completati nella loro interezza ed è stata Controparte_2
appurata la corrispondenza tra le opere eseguite e quelle del progetto originario e delle varianti intervenute in corso d'opera, con modeste modifiche quantitative rispetto a quanto pattuito nei contratti. E' stata, inoltre, certificata la corrispondenza tra le opere eseguite e la loro registrazione ai fini contabili, il che rende la relativa documentazione attendibile per ricostruire i rapporti di dare/avere tra le società in causa.
Venendo ai rapporti tra le società facenti parte dell' ossia EEC e va CP_3 CP_2
rilevato che il contratto del 30.09.2004 prevedeva, per la realizzazione delle opere elettromeccaniche, di €. 309.439,71 poi calcolato dallo stato finale nella percentuale dell'85% in €. 289.326,13 iva compresa (cfr. racc. del 03.11.2010). Con diffide del
12.01.2007 e del 19.01.2007, dunque, a lavori ancora in corso, EEC ha chiesto a
[...]
il pagamento della somma di €. 166.942,30 a titolo di importo residuo per i lavori CP_2
effettuati. A ciò è seguita la diffida del 09.02.2010, a lavori terminati, per un importo pagina 10 di 13 aumentato a €. 274.280,45 oltre a €. 1.000,00 per spese, riscontrata da il CP_2
08.03.2010, in cui quest'ultima ha contestato a EEC di aver effettuato “soltanto una parte
delle lavorazioni previste nel subappalto, peraltro in modo incompleto ed erroneo”. In
particolare, sarebbe “documentabile, che non solo ha prestato assistenza al CP_2
montaggio delle opere elettromeccaniche, previo accordo con EEC, ma ha anche eseguito
direttamente una parte notevole delle opere già affidate in subappalto a EEC anche da altra
impresa associata ed ha provveduto alle necessarie modifiche dei lavori realizzati in
difformità dal progetto da parte di EEC, nonché ad effettuare le prove di funzionamento
degli impianti a sue esclusive cure e spese”.
Al 22.10.2010 risale la diffida del Curatore fallimentare della EEC per €. 274,302,87, che è
stata riscontrata con missiva del 08.11.2010 da la quale ha contestato la Controparte_2
somma pretesa e si è dichiarata creditrice dell'importo di €. 148.302,08. Ulteriori diffide da parte del sono datate 31.07.2015 e 14.10.2016, con riscontro di del Parte_1 CP_2
30.10.2015. Con la diffida del 14.10.2016 il ha precisato che nell'importo di €. Parte_1
274,302,87 sarebbe compreso anche il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei manufatti in cemento armato e delle opere civili per l'ampliamento dell'impianto di depurazione, pattuito per €. 97.000,00.
Per paralizzare la pretesa attorea, ha, innanzitutto, eccepito la prescrizione del CP_2
credito, la quale però non ha pregio, stante le diffide inviate già a partire dal 12.01.2007, a lavori ancora in corso e reiterate periodicamente nel 2010, 2015 e 2016.
Inoltre, stante il principio generale dell'onere della prova, secondo cui il creditore deve dimostrare il titolo negoziale e allegare l'inadempimento del debitore, mentre quest'ultimo deve dare prova dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa altrui,
si rileva quanto segue. Dalla documentazione prodotta emerge che già il 18.04.2005 e il
29.03.2006 ha lamentato con EEC il mancato avanzamento e i ritardi nelle CP_2
pagina 11 di 13 lavorazioni elettromeccaniche, per asserita disorganizzazione di cantiere e mancanza di personale, sollecitando l'incontro per la fissazione di un cronoprogramma per terminare i lavori secondo le scadenze pattuite e facendo presente di avere proceduto con i propri mezzi e la propria forza lavoro alla realizzazione delle opere non eseguite da EEC. Dalla tabella di ripartizione delle spese del 12.07.2006, l'unica che deve tenersi in considerazione in quanto sottoscritta da entrambe le parti, risulta che EEC sarebbe debitrice di €. 126.001,22 (di cui €.
28.525,00 per l'assistenza alla posa di opere elettromeccaniche ed €. 97.476,22 per l'esecuzione di opere civili). A tale conteggio devono aggiungersi le fatture successive a questo periodo, cioè la n. 34 del 01.08.2006 per €. 67.163,47 (che però risulta pagata).
A tale stregua, e tenuto conto che la ricostruzione delle lavorazioni effettuate e del soggetto che le ha realizzate non è semplice, essendo la contabilità prodotta confusa e composta quasi interamente da documenti unilaterali e da mere lettere di diffida, deve ritenersi provato che
EEC sia debitore di della somma di €. 126.001,22, che deve essere posta in CP_2
compensazione con quanto dovuto da a EEC, ossia €. 247.523,80, da cui CP_2
discende che il residuo credito del nei confronti di ammonta Parte_4 CP_2
ad €. 121.522,58 iva inclusa ed è in relazione a tale credito che la domanda del Parte_4
deve essere accolta.
[...]
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo il D.M. vigente, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'eccezione di prescrizione spiegata da Controparte_2
- accoglie la domanda di e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
al pagamento, nei suoi confronti, di €. 121.522,58 iva inclusa, oltre interessi Controparte_2
commerciali dal dì del dovuto al saldo;
pagina 12 di 13 - condanna alla rifusione delle spese di lite a parte attrice che Controparte_2
liquida in €. 11.229,00 oltre a rimborso c.u., rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 15.07.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 13 di 13