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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12792 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza dell'11 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio (ore
18,55), ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 32485 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
, nata ad [...] il [...], elettiva- Parte_1
mente domiciliata in Roma, alla via Grazia Deledda, n. 2, presso lo studio de- gli avv.ti Federica SEVERONI ed Antonio TEANO, che la rappresentano e di- fendono giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - pagamen- to ratei indennità di accompagnamento
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 23 settembre 2025, ha Parte_1
esposto che il Tribunale di Roma, sez. lavoro, con decreto di omologa del 10 maggio 2025 (r.g. 24153/2024), ha riconosciuto in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per fruire dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 23 ottobre 2023; che il 21 maggio 2025 sono stati notificati
1 all'Istituto il detto decreto di omologa ed il c.d. modello AP70 relativo ai dati socio-economici per beneficiare della prestazione assistenziale;
e che, ciò no- nostante, non è stato eseguito alcun pagamento.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 23 ottobre 2023 e la conse- guente condanna dell' a corrispondere i relativi ratei maturati e maturan- CP_1
di, oltre gli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
All'udienza fissata per la discussione nessuno è comparso né risulta che il ricorso sia stato notificato al convenuto.
In tale situazione, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che rilevarsi la improcedibilità del giudizio (cfr. Cass. 5.3.2003, n.
3251).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 23 settembre 2025, così prov- Parte_1 vede:
1 - dichiara improcedibile il ricorso;
2 - nulla per le spese di lite.
Roma, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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