Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02094/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01525/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Finocchito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS- e Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della nota 13.07.2021, prot. -OMISSIS-, del responsabile del procedimento del Settore IV – Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata improcedibile l’istanza di sanatoria di muri perimetrali privi di copertura su lotto urbano di proprietà del ricorrente alla via -OMISSIS- n. 7 in -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, e, ove e per quanto occorra, dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 01.03.2021 emessa dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un terreno urbano in -OMISSIS-, in catasto censito al fol. 12, p.lla 1085, della superficie di 169 mq.
Il lotto è per la più parte inedificato ed è interamente recintato da muro perimetrale continuo.
Urbanisticamente la p.lla 1085, e comunque l’intero lotto, ricade in zona tipizzata come B3 di completamento tanto dal vigente P.R.G., quanto dall’adottato P.U.G., entrambi prevedenti identici parametri urbanistici, i.f.f. pari a 2,5 mc/mq e indice di copertura massimo pari al 50%.
L’area è vincolata paesaggisticamente ai sensi dell’art. 136 D.lgs. -OMISSIS-2/2004.
A ridosso delle pareti perimetrali di recinzione dell’angolo nord-est del lotto, sul retro dell’abitazione ed in corrispondenza del confine, ad est, con altra proprietà privata e, a nord, con via -OMISSIS-, sulla stessa p.lla 1085 venne realizzato, facendo parziale utilizzo delle descritte mura di recinzione, un vecchio deposito in mattoni di cemento vibro-compresso con copertura precaria di pannelli in plastica posati su travi di legno.
Nella seconda metà del 2020, il ricorrente decideva di procedere alla demo-ricostruzione, con parziale ampliamento, del vecchio deposito descritto, riutilizzando quali mura perimetrali parte delle due pareti di recinzione in corrispondenza dell’angolo nord-est del lotto e chiudendo detto angolo tramite due nuove pareti perpendicolari alle prime due, in guisa da ottenere un manufatto rettangolare regolare delle dimensioni di m. 11,74 x 6,25 x 2,70, sul quale è stata infine posata una copertura leggera di pannelli coibentati e travi in legno, senza uso di cemento.
L’opera risultava consistere in un vano munito di porte, finestre, di pavimento in ceramica e di impianto elettrico con prese.
Il ricorrente realizzava la predetta opera senza premunirsi di permesso di costruire.
In data 16.02.2021, la Polizia municipale effettuava un sopralluogo ed alcuni rilievi fotografici, all’esito dei quali procedeva al sequestro dell’immobile, in quanto privo di permesso di costruire, e trasmetteva la documentazione, unitamente al verbale di sequestro al GIP del Tribunale di Lecce per la convalida, intervenuta il 02.03.2021.
Tuttavia, il ricorrente comunicava con Cila del 24.02.2021, prot. -OMISSIS-, la rimozione di travi e pannelli plastici coibentati del solaio. Quindi, l’odierno ricorrente chiedeva al P.M. autorizzazione allo “ accesso al solo fine di predisporre quanto utile ad ottenere dall’U.T.C. la conformità urbanistica e paesaggistica ”; successivamente, in data 17.03.2021, il sig. De EN provvedeva alla rimozione dei pannelli coibentati e delle travi di appoggio.
Frattanto, nelle more dell’autorizzazione del P.M., il responsabile dell’U.T.C. aveva emesso ordinanza -OMISSIS- dell’01.03.2021 con la quale aveva disposto la demolizione del manufatto abusivo entro novanta giorni.
In data 27.05.2021 il ricorrente presentava istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, D.lgs. -OMISSIS-2/2004.
Con nota del 13.07.2021, l’istanza veniva dichiarata “ improcedibile ”. Il provvedimento si fondava sulla seguente motivazione: “ Il manufatto in questione di cui si chiede la sanatoria come recinzione non appare quindi averne le caratteristiche urbanistiche e la destinazione; Per definizione urbanistica, la recinzione è un manufatto destinato a delimitare una determinata proprietà e nella dizione contenuta nell’art. 4 comma 7 lettera c del D.L. 5/10/1993 n. 398 e smi, le recinzioni devono intendersi non suscettibili di modificare o alterare sostanzialmente la conformazione del terreno, che assumono natura pertinenziale in quanto hanno esclusivamente la funzione di delimitare, proteggere o eventualmente abbellire la proprietà; il manufatto in questione non possiede quindi tali caratteristiche ed essendo stato realizzato in area a Vincolo Paesaggistico risulta impattante per l’altezza eccessiva, e in contrasto con le norme antisismiche. Di conseguenza l’opera di che trattasi per sua natura e destinazione, in rapporto alla situazione dei luoghi, non appare destinata alla funzione dichiarata e sotto il profilo edilizio è un’opera ben più consistente di una recinzione in quanto non esclusivamente preordinata a recingere la proprietà e, soprattutto, è dotata di propria specificità ed autonomia. (…) La giurisprudenza considera oggi la cosiddetta sanatoria condizionata o con prescrizioni (quella che prevede l’esecuzione di ulteriori opere edilizie volte ad eliminare le difformità dell’immobile) non praticabile, alla luce del chiaro disposto della disposizione di cui all’articolo 36 Testo Unico edilizia, il quale espressamente parla di interventi “realizzati”, ossia di quelli già concretamente identificabili nella loro interezza o quanto meno nelle loro linee essenziali ”.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1. Violazione art. 10-bis, l. n. 241/1990, per omessa preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
2. Violazione ed erronea applicazione artt. 36, D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e 167, co. 1 e 4, D.lgs. n. 22.01.2004 -OMISSIS-2. Violazione del principio di speditezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1, co. 1, l. n. 241/1990. Violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Violazione art. 878 c.c. Violazione art. 3, l. n. 241/1990 e s.m.i. per difetto di motivazione;
3. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, sviamento di potere ed ingiustizia manifesta.
Il Comune di -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il secondo motivo di ricorso è suscettibile di positiva valutazione.
Come dedotto dal ricorrente, non risponde al vero che sia stata chiesta la sanatoria del manufatto come “ recinzione ”. Sul frontespizio degli elaborati progettuali allegati all’istanza di accertamento di conformità si legge: “ progetto di sanatoria dei muri perimetrali esistenti privi di copertura ”; il ricorrente non ha dissimulato – avendolo riportato nell’istanza di autorizzazione al P.M. depositato anche presso l’U.T.C. – l’intendimento di voler sanare l’attuale situazione quale opera in corso di costruzione e non ancora completata, nella prospettiva della fase successiva tesa alla realizzazione della relativa copertura.
Non vi è alcuna norma che impedisca la sanatoria di un immobile non ancora completo perché in corso di costruzione, purché, naturalmente, la parte realizzata che si intende sanare sia conforme alla legge ed ai vigenti strumenti urbanistici, seppure nella prospettiva del suo completamento.
Inoltre, il riferimento, contenuto nel provvedimento gravato, alla giurisprudenza che considera non applicabile la cosiddetta sanatoria condizionata all’esecuzione di ulteriori opere edilizie indispensabili a far conseguire all’immobile la conformità carente al momento della domanda, è inconferente, atteso che, nel caso di specie, il permesso di costruire richiesto non contiene alcuna condizione, essendo le opere già eseguite e non essendo prospettate dal ricorrente altre opere future volte ad eliminare difformità dell’immobile.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del diniego di accertamento di conformità, salva la riedizione del potere amministrativo circa la sussistenza o meno della doppia conformità e della compatibilità paesaggistica dell’opera oggetto dell’istanza, conformemente agli artt. 36 D.P.R. n. 380/2001 e 167 D.lgs. -OMISSIS-2/2004.
Attesa la particolarità delle questioni trattate, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla la nota impugnata del 13.07.2021.
Spese irripetibili - fermo il diritto del ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.