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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6501 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. 15050 2021r.g.
Oggi 27/06/2025 innanzi al Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, sono presenti:
- per , l'Avv. Alessandro Vessicchio per delega dell'Avv. Pilato Gaetano;
Parte_1
- per l'Avv. Ilaria SInoriello per delega dell'Avv. Galli Giorgia;
Controparte_1
I difensori si riportano ai loro rispettivi atti, a tutte le difese e chiedono la decisione della causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15050 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “Risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pilato Parte_1 C.F._1
Gaetano, giusta procura in atti, presso lo studio del quale sito in Napoli al Corso Umberto I, 228, elettivamente domicilia
ATTRICE
E
nella qualità di impresa designata per la regione Campania dal Controparte_1
f.g.v.s (p. iva , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Galli Giorgia, in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. come da atto per Notar
- n. rep. 186905, presso il cui studio sito in Napoli in via Carducci, Persona_1
18, elettivamente domicilia
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
in qualità di F.G.V.S., al fine di sentirla condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni da lei patiti a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 25.09.2019, alle ore 19:00
circa, in Napoli, alla via Frediano Cavara, in direzione via Foria.
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era alla guida del motociclo Yamaha, tg. BP16271, di proprietà di Parte_2
, giunta all'intersezione con via Guglielmo Gasperini, veniva collisa da un veicolo Fiat
[...]
500 L di colore scuro, proveniente dalla predetta via in senso contrario a quello consentito dalla segnaletica, che impattava con il proprio lato anteriore sinistro il lato anteriore del motociclo dell'attrice. Dopo il sinistro, il conducente del veicolo Fiat 500 L si allontanava frettolosamente dal luogo del sinistro, proseguendo la sua corsa su via Cavara con direzione via Foria ed omettendo di prestare il dovuto soccorso. Per effetto dell'impatto, l'istante, dapprima, sbalzava sul cofano dell'auto e poi cadeva rovinosamente a terra con il lato destro del corpo, riportando lesione accertate e refertate dal Pronto Soccorso del P.O. “San Giovanni Bosco” di Napoli ove venne trasportata a mezzo autombulanza.
Tanto premesso, chiedeva condannare in qualità di F.G.V.S., al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti quantificati in € 83.514,50 o nella diversa misura che risulterà
congrua all'esito della ctu medico legale, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
1.2. Si costituiva la , in qualità di F.G.V.S., eccependo preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità della domanda attorea per violazione del combinato disposto degli artt. 143,
145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dall'attore ex art. 2947 II comma c.c., la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt.
163 e 164 c.p.c. ed infine la carenza di legittimazione sia attiva che passiva.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché destituita di fondamento;
in subordine, chiedeva accertare e dichiarare il concorso di colpa dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro de quo, in forza della presunzione di cui all'art. 2054, II comma, c.c., e/o comunque accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale dell'istante nella determinazione dell'evento dannoso oggetto di causa anche ai fini dell'art. 1227 c.c., il tutto con vittoria di spese e onorari del giudizio.
2. Nel corso della fase istruttoria veniva ascoltato un teste di parte attrice e disposta c.t.u. medico legale sulla persona dell'istante; subentrato questo giudice in data 15.07.2024, è stata fissata udienza per il giorno 27.06.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, la causa è stata decisa.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Innanzitutto, va rilevato che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 d.lgs. 209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato in relazione alla quale legittimata passiva è l'impresa designata in qualità di Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3.2. Va altresì rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda e di intervenuta prescrizione del diritto fatto valere, avendo il danneggiato proposto azione risarcitoria con atto di citazione notificato in data 3.06.2021, dopo il decorso del termine di legge dalle richieste di risarcimento del danno - contenente tutte le prescrizioni di cui al co.2 dell'art.148 cod. ass. - e messa in mora pervenute all'odierna convenuta alle date del 27.12.2019 e del 12.05.2020.
3.3. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità. Ed invero, come precisato dalla giurisprudenza, per aversi atto nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. è necessario che vi sia omissione totale dell'oggetto, oppure che la causa petendi sia incerta o mancante in senso assoluto. In particolare, per aversi nullità della citazione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione esatta attraverso l'esame complessivo dell'atto e che il convenuto non possa quindi apprestare una compiuta difesa.
La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti in una valutazione complessiva (Cass. n. 17023 del 2003; Cass. n. 4828 del 2006; Cass. n. 3911 del
2001). Nella specie, come si evince agevolmente dalla lettura dell'atto introduttivo, i fatti posti a fondamento della domanda e il contenuto della stessa sono compiutamente individuabili attraverso l'esame complessivo dell'atto.
4. Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda è infondata.
Ed invero, parte attrice non ha compiutamente assolto l'onere probatorio a suo carico non essendo stata raggiunta né la prova sull'esatta dinamica del fatto né la prova che a causare il sinistro denunciato sia stato un veicolo non identificato.
Occorre infatti ribadire che secondo i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità
"l'intervento del Fondo di G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di
assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da
assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne
consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti
del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato
da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del
conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto
sconosciuto" (cfr. Cass. Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
Ebbene, l'unico teste escusso, , ha confermato le circostanze dedotte da parte Testimone_1
attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ( dai capi 1-8 e capo 12) ed ha poi dichiarato: “Adr Preciso sono il compagno della suocera della sig.ra . Mi trovavo subito Pt_1
dopo l'incrocio sulla destra con la mia auto parcheggiata insieme alla mia compagna.
L'incrocio è quello tra via Gasparini e via Cavara. Ho visto l'incidente, purtroppo non sono
riuscito a prendere il numero della targa dell'auto investitrice, in quanto il conducente si è
subito allontanato. Adr Mi trovavo all'incirca a sei/sette metri dal luogo dell'incidente. Adr non
c'era traffico sulla strada Adr Ricordo che la SI.ra aveva il casco protettivo. Adr Dopo Pt_1
che ho visto il sinistro, mi sono subito precipitato verso la . C'era anche una signora Pt_1
anziana sul posto. Ricordo che la aveva la parte alta della fronte insanguinata e usciva Pt_1
anche il sangue dalla bocca. Subito dopo sono tornato indietro per far scendere la mia
compagna dall'auto. Nell'alzare la , la stessa è svenuta. La signora anziana ha contattato Pt_1
il pronto soccorso. Adr Preciso che l'auto investitrice usciva da Via Gasparini in contromano
per immettersi in via Cavara. Adr Non ho mai testimoniato negli ultimi cinque anni”.
Ebbene, benchè il teste confermi i capitoli di prova ammessi, nelle precisazioni rese, afferma di avere visto l'incidente che tuttavia non descrive. In ogni caso, anche ove volesse ritenersi in virtù
delle dichiarazioni rese, meramente confermative dei capi ammessi, provata la dinamica del sinistro, resta non provato l'altro requisito costitutivo richiesto ai sensi dell'art.283 lett a) cod.
ass., essendo carenti le ragioni per le quali non è stato possibile l'identificazione del veicolo che,
secondo la prospettazione attorea, sarebbe responsabile del sinistro. Le dichiarazioni rese sul punto dal teste sono generiche ed apodittiche e non danno conto del perché il predetto non sia riuscito a “prendere il numero di targa”; a ben vedere, il teste diversamente, avrebbe dovuto motivare il riferito impedimento dando conto sia della dinamica del sinistro sia delle modalità di allontanamento del veicolo.
Dall'altra parte, a minare l'attendibilità del teste è anche la mancanza di riscontri esterni circa la sua presenza sul luogo del sinistro, sussistendo per contro elementi di segno contrario atteso che,
nella denuncia querela contro ignoti ex art. 593 c.p. presentata in data 23.12.2019, a distanza di tre mesi dal sinistro, , nel ricostruire la dinamica del sinistro, non faceva cenno Parte_1
alla presenza del teste escusso, benchè suo conoscente, né di sua suocera, che il teste afferma essere con lui in auto al momento del sinistro, dichiarando in modo generico “una signora del
posto mi si avvicinò, assieme ad altre persone”.
Tale elemento di per sé non dirimente si accompagna alla genericità delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso, non idonee a provare la mancata identificazione del veicolo investitore.
In tale contesto, a nulla rileva il fatto che il CTU nominato, dott. abbia Persona_2
ritenuto accertabile il nesso di causalità materiale tra le modalità del sinistro e le lesioni riportate dall'attrice, in quanto la giurisprudenza unanime e datata si è da tempo orientata nel seguente modo: “Il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base
agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche
conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito”.
Peraltro, la valutazione del C.T.U. è limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta dall'attore, mentre resta a carico dello stesso danneggiato provare sia il verificarsi del sinistro che la sua dinamica e la imputabilità del danno alla condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
Per le suesposte ragioni, la domanda va rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi dello scaglione della domanda, in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Quanto alle spese di c.t.u., stante l'assenza di richiesta di liquidazione da parte del dott. Per_2
il relativo compenso va quantificato nei termini già liquidati a titolo di acconto
[...]
nell'ordinanza del 14.03.2023 e si pone, in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.15050/2021 r.g.a.c. proposta da nei confronti di nella qualità di impresa designata per la Parte_1 Controparte_1
regione Campania dal f.g.v.s, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore del , nella qualità di F.G.V.S, Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 7.052,00 oltre rimborso spese forfettario i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.. Parte_1
Così deciso in Napoli il 27.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone