Ordinanza cautelare 9 dicembre 2022
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13847/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13847 del 2022, proposto da
Acciaierie D’Italia s.p.a., Anima Confindustria Meccanica Varia, Assobeton - Associazione Nazionale Industrie Manufatti Cementizi, Baraclit s.p.a., Brambilla Scalo a.r.l. a socio unico, Federazione Imprese Siderurgiche Italiane - Federacciai, Federazione Italiana Trasporti Eccezionali - Fite, Marcegaglia Carbon Steel s.p.a., Marcegaglia Specialties s.p.a., Marcegaglia Plates s.p.a. e Trasporti Pesanti s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Dario Esposito, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza di San Bernardo, n. 101;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- in parte qua e nei limiti di interesse delle ricorrenti, del decreto ministeriale approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 28 luglio 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 215 del 14 settembre 2022, recante “ Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità ”, ivi compresi, l’allegato 1 “ Trasporti in condizioni di eccezionalità ” e l’allegato 2 “ Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida ”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa LE MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, le ricorrenti - associazioni di categoria e imprese ad esse associate che operano o sono committenti nel settore dei trasporti eccezionali (vale dire, i veicoli e i trasporti in condizioni di eccezionalità regolamentati dall’art. 10 del Codice della strada, ovvero i transiti compresi tra le 38 e le 108 tonnellate di massa complessiva) - impugnano il decreto ministeriale in epigrafe, recante “ Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità ” (d’ora innanzi semplicemente “Decreto” o “Linee Guida”), adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel prosieguo, anche “Ministero” o “MIT”) in ossequio all’art. 10, comma 10- bis , del Codice della strada (introdotto dall’art. 7- bis , comma 1, lett. c), del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021), assumendone l’illegittimità in ragione di un riferito “ stridente contrasto con i principi di ragionevolezza, logicità e proporzionalità ”, in relazione al prevedere sia l’allegato 1 “ Trasporti in condizioni di eccezionalità ” , che l’allegato 2 recante “ Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida ” una disciplina del rilascio delle autorizzazioni per il transito “ eccezionale ” che imporrebbe adempimenti burocratici che, a causa della loro “ impraticabilità e insostenibilità – sia tecnica che economica ”, ne renderebbero di fatto impossibile il rilascio, con conseguente e inevitabile “ blocco dei trasporti in condizioni di eccezionalità, con inevitabili ricadute sull’intero sistema dei trasporti e, conseguentemente, del sistema industriale e produttivo nazionale ”.
Il ricorso è, in particolare, affidato ad un unico articolato motivo di pretesa illegittimità per “ Violazione dell’art. 10, comma 10-bis, d.lgs. n. 285/1992; Violazione dell’art. 7-bis, comma 2, d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021; Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, abnormità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento, erronea presupposizione anche per contrasto con il d.m. n. 204 del 1° luglio 2022 recante “Linee Guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e delle Istruzioni” (c.d. “decreto TI”)”, in relazione all’essere andato il MIT “ ben oltre le intenzioni del Legislatore, posto che le misure previste nella disciplina transitoria di cui all’Allegato 2 renderanno di fatto impossibile il rilascio in tempi certi delle autorizzazioni al transito eccezionale ”.
L’amministrazione avrebbe, in particolare, sottomesso fin da subito il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali, di cui al comma 6 del citato art. 10 del Codice della strada, a complesse e onerose verifiche ispettive, asseverate da un professionista, sugli aspetti strutturali-fondazionali di ogni singolo manufatto presente nell’itinerario pianificato dal trasportatore, ritenute dalle ricorrenti “ sostanzialmente inapplicabili ”, come in tesi comprovato dalla circostanza che il legislatore abbia sospeso (inizialmente) fino al 31 dicembre 2022 (in tal senso, l’art. 54, comma 2, del d.l. n. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022, successivamente sostituito dall’art. 9- bis , comma 1, lett. a), del d.l. n. 115/2022, conv. in l. n. 142/2022).
Le Linee Guida non sarebbero, inoltre, allineate e coordinate con le disposizioni del richiamato decreto TI, che molto più ragionevolmente e realisticamente riconoscerebbe ai gestori dei manufatti tempi molto più ampi per determinare le classi di attenzione e, quindi, i livelli di difettosità di ponti e viadotti.
Infine, affermano le ricorrenti che “ subordinare il rilascio delle autorizzazioni alla preventiva verifica ispettiva (quindi, in loco) della classe di difettosità dei manufatti ” apparirebbe irrealistico a fronte delle “ molteplici … criticità” evidenziate nello stesso Decreto avversato quali “ in primo luogo l’assenza di elenchi delle strade, la mancanza di conoscenza del territorio e la difficoltà di scambio delle informazioni tra Regione e Province e l’impossibilità di rilasciare le autorizzazioni nei tempi previsti” nonché “ una forte disomogeneità sul territorio, dovuta alla digitalizzazione differenziata e all'assenza spesso di norme regionali di regolazione e di un coordinamento regionale che si riverbera sia sulle Province, che sull'utenza previsti” (in tal senso quanto si legge a pag. 11 dell’allegato 1) .
Il MIT si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.
La Sezione con ordinanza n. 7519/2022 respingeva l’istanza cautelare “ sia in ragione della rilevata non irreparabilità del danno asseritamente patito dalle parti ricorrenti, ove traguardato anche in comparazione con gli interessi correlati alla sicurezza della circolazione, alla stabilità dei manufatti e alla conservazione delle sovrastrutture stradali, sia in considerazione della particolare complessità della controversia che involge valutazioni anche di carattere tecnico che impongono un approfondito vaglio incompatibile con la presente fase di delibazione ”.
Il MIT con memoria depositata il 4 dicembre 2023 eccepiva il venir meno di un interesse attuale delle ricorrenti al ricorso in relazione alla circostanza che “ Il termine di sospensione dell’efficacia del decreto ministeriale … è stato … prorogato al 30 marzo 2025 ” giusto d.l. n. 198/2022, conv. in l. n. 170/2023, comunque diffusamente argomentando sull’infondatezza nel merito delle censure proposte
Seguiva il deposito di memorie in cui le ricorrenti, nel ribadire il loro interesse all’accoglimento delle censure proposte, chiedevano – in ragione dell’ulteriore proroga del Decreto, prima al 30 marzo 2025 e poi al 30 marzo 2026 (in tal senso, l’art. 7, comma 4-septies, del d.l. n. 202/2024, conv. in l. n. 15/2025, di modifica dell’art. 7 bis del d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021) - il rinvio dell’udienza della trattazione nel merito del ricorso “ al fine di consentire al MIT di adottare le misure di semplificazione del DM 28.7.2022 richieste dal Legislatore ”, anche attraverso l’istituzione di “ un tavolo tecnico , con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria” (in tal senso, il comma 2 bis del citato art. 7 bis ) .
Alle udienze pubbliche del 22 marzo 2023, del 10 gennaio 2024 e del 16 aprile 2025 la causa veniva dunque rinviata.
Le ricorrenti - dopo aver ulteriormente confermato la persistenza del loro interesse ad una decisione nel merito del ricorso - da ultimo, con nota depositata il depositata il 26 gennaio 2026, nel riferire “ dell’esistenza di una bozza di proposte emendative del D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 (c.d. “Milleproroghe”), nella quale figura altresì un ulteriore rinvio delle soprarichiamate disposizioni di cui all’art. 7-bis, D.L. n. 146/2021 ” fino al 30 marzo 2027, chiedevano l’ennesimo differimento dell’udienza di trattazione.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, il Presidente della Sezione disattendeva tale rinnovata istanza di ulteriore rinvio. La causa veniva, quindi, trattata e trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere disatteso, ritenendo il Collegio che le doglianze proposte, come formulate in ricorso e ribadite da parte ricorrente nei successivi scritti difensivi depositati, siano per la loro genericità del tutto inidonee a evidenziare la riferita complessità e onerosità delle verifiche a cui le autorizzazioni di interesse sarebbero subordinate già in via transitoria.
Il ricorso proposto si risolve, infatti, nell’enunciazione di una serie di censure meramente assertive prive di qualsiasi riscontro documentale che le ricorrenti coltivano, sostanzialmente deducendone la fondatezza soltanto da quella necessità di revisione posta dal legislatore a fondamento dei progressivi rinvii dell’entrata in vigore delle contestate Linee Guida.
Peraltro, osserva il Collegio come la progressiva posticipazione della decorrenza degli effetti di tali Linee Guida possa perfino far dubitare della persistenza di un reale interesse delle ricorrenti alla coltivazione del presente giudizio, sostanzialmente dolendosi costoro in ricorso dalla mancata adozione, da parte del MIT, di apposite misure di semplificazione della disciplina transitoria di cui all’allegato 2 al Decreto o, in alternativa, di un congruo rinvio della data di entrata in vigore delle Linee guida (in tal senso, quanto si legge a pag. 4 e 5 ove si evidenzia come il giudizio sia stato proposto proprio in ragione di ciò), rinvio, poi - come visto - sostanzialmente operato dal legislatore da ultimo fino al 30 marzo 2026 (termine che, come prospettato dalle stesse ricorrenti, potrebbe essere ulteriormente posposto al 30 marzo 2027) con conseguente assegnazione ai gestori delle infrastrutture ed alle imprese interessate di un notevole lasso di tempo per adeguarsi alle prescrizioni e alle procedure previste dal Decreto.
A ciò si aggiunga come l’art. 7- bis , comma 2- bis , secondo periodo, del d.l. n. 146/2021, come da ultimo modificato preveda che “ Entro novanta giorni dall'adozione del Piano (nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 31 dicembre 2025), il tavolo istituito ai sensi del primo periodo (con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione di tale Piano) propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida ”, prospettando, dunque, l’eventualità (tanto più in ragione del possibile ulteriore rinvio al 30 marzo 2027) che la disciplina contenuta nel Decreto, avversata da parte ricorrente, venga “ridefinita” prima della sua entrata vigore.
Volendo, comunque, prescindere - a fronte delle dichiarazioni di persistenza di interesse ripetutamente rese dalle ricorrenti - da tali aspetti di possibile improcedibilità del gravame (peraltro, pure formalmente eccepita in atti dall’Avvocatura), il Collegio ritiene che le doglianze proposte siano in ogni caso infondate nel merito.
Non può essere, innanzi tutto, condivisa la censura di riferita complessità della disciplina transitoria prevista all’allegato 2 delle Linee guida e di asserito contrasto di questa nonché di quella contenuta all’allegato 1 con la disciplina dettata dal citato decreto TI (il d.m. n. 204/2022) e con i diversi e più ampi tempi di attuazione ivi previsti.
Occorre premettere come il Decreto di cui si discorre, al fine di contemperare gli interessi economici degli autotrasportatori e quelli legati alla sicurezza e alla pubblica incolumità, preveda un periodo di tempo “ transitorio ” tra l’emanazione delle avversate Linee Guida e la loro completa applicazione, durante il quale è previsto che le autorizzazioni per i trasporti eccezionali, di cui al comma 6 del citato art. 10 del Codice della strada, siano rilasciate secondo la procedura semplificata di cui al relativo allegato 2.
È, dunque, stabilito che, nel corso di tale fase transitoria (che, come visto, non ha ad oggi ancora nemmeno iniziato a decorrere) si applichino, per il rilascio di dette autorizzazioni, solo le condizioni minime ivi contemplate.
In particolare, prevede l’allegato 2 che l’autorizzazione alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali sia concessa previa apposita ispezione visiva, eseguita precedentemente all’effettuazione del primo transito da non più di sei mesi, volta a verificare che non sussistano problematiche riconducibili a “ livelli di difettosità Alta o Medio Alta relativamente alla classe di attenzione strutturale-fondazionale ” di cui al citato decreto TI, all’esito dunque di una procedura semplificata rispetto a quella “a regime” attualmente stabilita all’allegato 1, che pur sempre consenta, però, almeno di verificare visivamente lo stato di difettosità dal punto di vista strutturale e fondazionale dei ponti interessati dal transito dei veicoli eccezionali.
Emerge dalla lettura della relativa disciplina come si tratti, in particolare, di una procedura semplificata di ispezione meramente visiva e senza necessità di particolare strumentazione tecnica, che - lungi dall’apparire tecnicamente impossibile (come sostenuto in ricorso) – è ragionevolmente volta a verificare, attraverso la compilazione di opportune schede, che non vi siano difetti evidenti, rilevabili ictu oculi , dal punto di vista strutturale e fondazionale, a garanzia di quelle speciali condizioni minime di sicurezza che devono necessariamente assistere la circolazione di tali trasporti eccezionali, caratterizzati da notevoli dimensioni e peso.
Ugualmente non condivisibile appare l’affermazione di parte ricorrente di ritenuta insostenibilità economica degli adempimenti ivi prescritti, osservando il Collegio come la sola riferita “ onerosità ”, genericamente affermata in ricorso, non valga a provare - tanto più a fronte delle argomentazioni di segno contrario svolte in atti dall’Avvocatura - che i costi da sostenere per il rilascio di dette autorizzazioni non siano necessari, oltre che adeguati e proporzionati, al perseguimento della prioritaria finalità di tutela della sicurezza.
Peraltro, come evidenziato dal MIT, l’ispezione richiesta per il rilascio dell’autorizzazione al transito
deve essere eseguita da un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, anche (ma non necessariamente) appartenente al personale tecnico dell’ente gestore del manufatto, ben potendo la prestazione essere resa da un libero professionista in possesso dei requisiti prescritti all’Allegato 2.
In disparte, poi, la circostanza (sopravvenuta) che, in ragione dei rinvii disposti dal legislatore, il decreto TI sia di fatto entrato in vigore il 24 agosto 2022, prima del Decreto avversato, il Collegio è dell’avviso che del tutto ragionevolmente le Linee Guida di cui si discorre - riguardando una minima parte dei ponti presenti sul territorio ovvero esclusivamente quelli interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità – prevedano tempi di attuazione più ristretti rispetto a quelli di cui al d.m. n. 204/2022, relativo a tutti i ponti e viadotti stradali esistenti sul territorio nazionale.
Ben si comprende, infatti, come la previsione nel decreto TI di tempi di attuazione più lunghi sia giustificata dal numero molto più elevato di strutture interessate dall’applicazione delle procedure ivi previste e la necessità di stabilire tempi più stringenti nell’ambito della normativa speciale dei trasporti eccezionali di cui al Decreto avversato sia evidentemente riconducibile a quelle finalità di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, che - nelle ipotesi di ponti maggiormente esposti al rischio di eventi dannosi, quali quelli interessati dai trasporti eccezionali - si impongono con massimo rigore.
Alla luce di quanto rilevato, è dunque evidente come, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, le argomentazioni svolte in ricorse non valgano a far emergere alcun contrasto del Decreto avversato con la disciplina dettata dal decreto TI.
I ricorrenti genericamente affermano, infine, l’inattuabilità delle misure contenute nelle Linee Guida in ragione di un’inadeguata conoscenza del territorio e del patrimonio infrastrutturale, a cui si aggiungerebbero i problemi di comunicazione tra i vari enti gestori.
Anche tale argomentazione appare priva di qualsiasi rilievo, osservando il Collegio come la conoscenza del territorio e delle infrastrutture esistenti sia proprio uno degli obiettivi principali che il Ministero, anche attraverso le Linee Guida di cui si discorre, si prefigge di raggiungere, nell’intento di conoscere lo stato di reale consistenza e vulnerabilità del proprio patrimonio infrastrutturale, anche allo scopo di valutare la compatibilità del trasporto eccezionale e adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza pubblica.
Depongono, in tal senso, peraltro le sopravvenute previsioni del già citato art. 7, comma 4- septies , del d.l. n. 202/2024, conv. in l. n. 15/2025, di modifica dell’art. 7 bis del d.l. n. 146/2021, ove è previsto che la disciplina del Decreto sia reso oggetto di una possibile revisione, volta a consentirne un’armonizzazione con il “ Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità ”, da adottare prima dell’entrata in vigore di tali Linee Guida e sostanzialmente finalizzato a individuare dei corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità, che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per superate quelle criticità anche di natura infrastrutturale, a cui già il Decreto concorre a dare soluzione.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le ricorrenti in solido tra loro a rimborsare, al Ministero, le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TA, Presidente
LE MO, Consigliere, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE MO | LE TA |
IL SEGRETARIO