Articolo 44 della Legge 26 luglio 1929, n. 1397
Articolo 41Articolo 45
Versione
15 novembre 1929
>
Versione
9 maggio 2025
Art. 44. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025