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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, u. c., c. p. c.
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
, nata a [...] il [...], ( Parte_1 [...]
), con l'avv. Salvatore Cassaniti;
C.F._1
CONTRO
nato a [...] il [...] ( Controparte_1 C.F._2
), con l'avv. Laura Giuseppina Torrisi;
[...]
e nata a [...] il [...], ( ) – CP_2 CodiceFiscale_3
contumace.
***
Ragioni di fatto e di diritto.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria di cui all'atto di citazione va disattesa: difettando, per stessa ammissione di parte attrice, parte della documentazione necessaria per il suo accoglimento.
Soccorre sul punto quanto prescritto dall'art. 40, l. 47/1985, e dall'art. 46, d.
P. R. 380/2001 (t. u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché dall'art. 19 co. 14, d. P. R.. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/ 2010 (legge di aggiornamento del Catasto), nonché quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u.
n.8230/2019 e n.25021/2019), secondo cui non è possibile pronunziare la divisione giudiziale degli immobili in difetto della dichiarazione degli
1 estremi dei titoli edilizi secondo il tempo di costruzione dell'immobile
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 2 settembre 1967; oppure estremi della licenza, concessione edilizia, concessione edilizia in sanatoria, permesso di costruire;
oppure, in caso di immobile con abusi, allegazione della domanda di sanatoria e prova di versamento di tutte le rate di oblazione e degli oneri concessori), nonché, per gli immobili urbani, di documentazione relativa all'intestazione catastale, la quale deve essere allineata con i proprietari degli immobili, corredata di planimetria catastale e della “dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale” (art. 19, co. 14, cit.); per i terreni censiti al NCT, è necessario la visura storica e il foglio di mappa catastale con tutte le particelle in oggetto e il certificato di destinazione urbanistica. Con l'ulteriore precisazione che la dichiarazione in ordine alla conformità catastale deve specificare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale;
se oggetto di divisione è un fabbricato rurale ancora censito al Catasto dei Terreni, ai sensi dell'art.13, comma 14 ter, D.L.
6.12.2011, n. 201, così come introdotto in sede di conversione con L. 22 dicembre 2011, n. 214, il fabbricato deve essere obbligatoriamente iscritto al
Catasto dei Fabbricati;
per gli immobili è necessario produrre una planimetria rilasciata dall'Agenzia del Territorio provinciale e per gli immobili facenti parte di edifici condominiali è necessario produrre un elaborato planimetrico di tutto il fabbricato, con i subalterni assegnati e relativa destinazione, rilasciato sempre dall'Agenzia del Territorio provinciale.
Si verte in ispecie di documenti i quali possono essere prodotti anche dopo lo spirare dei termini prodromici alla cristallizzaizone del thema probandum, in quanto afferenti ad una condizione dell'azione, ma da prodursi comunque prima della rimessione in decisione.
2 Segnalato il difetto di documentazione all'udienza del 7 gennaio u. sc., alcuna delle parti ha operato la necessaria produzione.
La produzione incombe sulla parte più diligente, donde, in difetto, nulla va statuito sulle spese, le quali rimangono irripetibilmente a carico di ciascuna parte costituita.
La domanda cautelare in corso di causa rimane assorbita nella decisione di merito.
P. t. m.
Dichiara la domanda di cui all'atto di citazione non accoglibile per difetto di una condizione dell'azione.
Catania, 8 aprile 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, u. c., c. p. c.
nella causa civile iscritta al n. in epigrafe promossa da:
, nata a [...] il [...], ( Parte_1 [...]
), con l'avv. Salvatore Cassaniti;
C.F._1
CONTRO
nato a [...] il [...] ( Controparte_1 C.F._2
), con l'avv. Laura Giuseppina Torrisi;
[...]
e nata a [...] il [...], ( ) – CP_2 CodiceFiscale_3
contumace.
***
Ragioni di fatto e di diritto.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria di cui all'atto di citazione va disattesa: difettando, per stessa ammissione di parte attrice, parte della documentazione necessaria per il suo accoglimento.
Soccorre sul punto quanto prescritto dall'art. 40, l. 47/1985, e dall'art. 46, d.
P. R. 380/2001 (t. u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché dall'art. 19 co. 14, d. P. R.. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/ 2010 (legge di aggiornamento del Catasto), nonché quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u.
n.8230/2019 e n.25021/2019), secondo cui non è possibile pronunziare la divisione giudiziale degli immobili in difetto della dichiarazione degli
1 estremi dei titoli edilizi secondo il tempo di costruzione dell'immobile
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inizio della costruzione in epoca anteriore al 2 settembre 1967; oppure estremi della licenza, concessione edilizia, concessione edilizia in sanatoria, permesso di costruire;
oppure, in caso di immobile con abusi, allegazione della domanda di sanatoria e prova di versamento di tutte le rate di oblazione e degli oneri concessori), nonché, per gli immobili urbani, di documentazione relativa all'intestazione catastale, la quale deve essere allineata con i proprietari degli immobili, corredata di planimetria catastale e della “dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale” (art. 19, co. 14, cit.); per i terreni censiti al NCT, è necessario la visura storica e il foglio di mappa catastale con tutte le particelle in oggetto e il certificato di destinazione urbanistica. Con l'ulteriore precisazione che la dichiarazione in ordine alla conformità catastale deve specificare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale;
se oggetto di divisione è un fabbricato rurale ancora censito al Catasto dei Terreni, ai sensi dell'art.13, comma 14 ter, D.L.
6.12.2011, n. 201, così come introdotto in sede di conversione con L. 22 dicembre 2011, n. 214, il fabbricato deve essere obbligatoriamente iscritto al
Catasto dei Fabbricati;
per gli immobili è necessario produrre una planimetria rilasciata dall'Agenzia del Territorio provinciale e per gli immobili facenti parte di edifici condominiali è necessario produrre un elaborato planimetrico di tutto il fabbricato, con i subalterni assegnati e relativa destinazione, rilasciato sempre dall'Agenzia del Territorio provinciale.
Si verte in ispecie di documenti i quali possono essere prodotti anche dopo lo spirare dei termini prodromici alla cristallizzaizone del thema probandum, in quanto afferenti ad una condizione dell'azione, ma da prodursi comunque prima della rimessione in decisione.
2 Segnalato il difetto di documentazione all'udienza del 7 gennaio u. sc., alcuna delle parti ha operato la necessaria produzione.
La produzione incombe sulla parte più diligente, donde, in difetto, nulla va statuito sulle spese, le quali rimangono irripetibilmente a carico di ciascuna parte costituita.
La domanda cautelare in corso di causa rimane assorbita nella decisione di merito.
P. t. m.
Dichiara la domanda di cui all'atto di citazione non accoglibile per difetto di una condizione dell'azione.
Catania, 8 aprile 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
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