Art. 348.
(Atti diretti a sottrarre al sequestro beni di persone di nazionalita' nemica).
Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o all'esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di nazionalita' nemica, al fine di impedire che ne sia disposto il sequestro o che siano poste a disposizione del sequestratario, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire trecento a lire tremila.
La reclusione e' fino a sei mesi, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa soggetta a sequestro.
Se la sottrazione o il danneggiamento ha per oggetto cose sottoposte a sequestro a norma dell'articolo 295, si applicano le pene stabilite dall' articolo 334 del codice penale .
E' applicabile al sequestratario l' articolo 335 del codice penale .
(Atti diretti a sottrarre al sequestro beni di persone di nazionalita' nemica).
Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o all'esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di nazionalita' nemica, al fine di impedire che ne sia disposto il sequestro o che siano poste a disposizione del sequestratario, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire trecento a lire tremila.
La reclusione e' fino a sei mesi, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa soggetta a sequestro.
Se la sottrazione o il danneggiamento ha per oggetto cose sottoposte a sequestro a norma dell'articolo 295, si applicano le pene stabilite dall' articolo 334 del codice penale .
E' applicabile al sequestratario l' articolo 335 del codice penale .