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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1503/2024, vertente tra:
Parte_1
opponente
e
CP_1
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1503/2024 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Grieco, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del difensore in San Nicola la Strada, Via Duca D'Aosta n. 1, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Pascarella, elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio del difensore in Caserta, Via Cimarosa n. 34, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 15.2.2024, intimava a CP_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 3.207,19.
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, adducendo a supporto le seguenti ragioni: a) inesistenza del debito;
b) irregolarità formale del titolo esecutivo e del precetto. Irregolarità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Mancata notifica del titolo.
2 Sulla scorta delle suddette argomentazioni instava – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto – per l'accoglimento della opposizione, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
In sede di prima udienza, i difensori delle parti rappresentavano che, nelle more, la parte creditrice –
a mezzo dell'instaurazione di una procedura di espropriazione mobiliare presso terzi - veniva soddisfatta e chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere, con pronuncia sulle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale (cfr. verbale udienza del 15.10.2024).
Il procedimento veniva, dunque, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Il Tribunale reputa che nella specie debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come accennato, entrambe le parti hanno dato atto di un fatto sopravvenuto alla instaurazione del presente giudizio che, facendo venir meno le ragioni di contrasto, le ha indotte a domandare una pronuncia di cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò
3 fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Ebbene il Tribunale reputa che le spese del presente procedimento debbano seguire la soccombenza virtuale di parte opponente, dal momento che la pretesa azionata in executivis ha trovato soddisfazione solo nelle more del presente giudizio ed in ragione di provvedimenti di carattere giudiziale (sentenza di separazione n. 911/2021 del 2.4.2021; ordinanza presidenziale del 25.10.2022 e successiva sentenza parziale sul solo status n. 137/2023 del 13.01.2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa)
Avuto riguardo al grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, si reputa congruo applicare la riduzione di cui all'art. 4 del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, nella misura del 50% sui valori medi del relativo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. R.G. 1503/2024, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 852,00, (di cui
€ 213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva ed € 426,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
4 - DISPONE che le spese di cui al capo che precede vengano distratte ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore della parte opposta dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
5
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1503/2024, vertente tra:
Parte_1
opponente
e
CP_1
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1503/2024 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Grieco, elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio del difensore in San Nicola la Strada, Via Duca D'Aosta n. 1, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Pascarella, elettivamente domiciliata CP_1
presso lo studio del difensore in Caserta, Via Cimarosa n. 34, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 15.2.2024, intimava a CP_1 Parte_1 il pagamento della somma di € 3.207,19.
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimato, adducendo a supporto le seguenti ragioni: a) inesistenza del debito;
b) irregolarità formale del titolo esecutivo e del precetto. Irregolarità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Mancata notifica del titolo.
2 Sulla scorta delle suddette argomentazioni instava – previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto – per l'accoglimento della opposizione, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
In sede di prima udienza, i difensori delle parti rappresentavano che, nelle more, la parte creditrice –
a mezzo dell'instaurazione di una procedura di espropriazione mobiliare presso terzi - veniva soddisfatta e chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere, con pronuncia sulle spese sulla base del principio della soccombenza virtuale (cfr. verbale udienza del 15.10.2024).
Il procedimento veniva, dunque, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Il Tribunale reputa che nella specie debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come accennato, entrambe le parti hanno dato atto di un fatto sopravvenuto alla instaurazione del presente giudizio che, facendo venir meno le ragioni di contrasto, le ha indotte a domandare una pronuncia di cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria. (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò
3 fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Ebbene il Tribunale reputa che le spese del presente procedimento debbano seguire la soccombenza virtuale di parte opponente, dal momento che la pretesa azionata in executivis ha trovato soddisfazione solo nelle more del presente giudizio ed in ragione di provvedimenti di carattere giudiziale (sentenza di separazione n. 911/2021 del 2.4.2021; ordinanza presidenziale del 25.10.2022 e successiva sentenza parziale sul solo status n. 137/2023 del 13.01.2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa)
Avuto riguardo al grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, si reputa congruo applicare la riduzione di cui all'art. 4 del D.M. 55/2014, come successivamente modificato, nella misura del 50% sui valori medi del relativo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. R.G. 1503/2024, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 852,00, (di cui
€ 213,00 per fase di studio, € 213,00 per fase introduttiva ed € 426,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
4 - DISPONE che le spese di cui al capo che precede vengano distratte ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore della parte opposta dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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