Articolo 34 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Articolo 33Articolo 35
Versione
14 febbraio 1963
Art. 34.
Nulla e' innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonche' di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorche' incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.
Parimenti nulla e' innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1963