Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02081/2026REG.PROV.COLL.
N. 05604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5604 del 2025, proposto da DA TE s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4EDB92105, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Massimo Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
contro
Centro Servizi Ambientali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Torriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F.R.Z. s.r.l., Comune di RM, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00485/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Centro Servizi Ambientali s.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto da Frz s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. LU UR e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale.;
FATTO
Con nota del 4 novembre 2024, inviata il successivo giorno 5, RM RI ZE (FR) s.r.l., società in house dei Comuni di RM e EN, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani da essi prodotti, ha comunicato a Centro Servizi Ambientali (CS) s.r.l. di voler provvedere, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, all’affidamento del servizio di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti indifferenziati “dei Comuni di RM e/o EN” nell’ambito territoriale ottimale (ATO) di Latina. Nella medesima nota, ha invitato la società destinataria ad indicare il prezzo di conferimento applicato.
Con nota del 4 dicembre 2024, CS s.r.l. ha riscontrato la richiesta in esame, comunicando che l’importo della tariffa di conferimento è pari ad euro/ton. 188,20 + IVA, con esclusione dell’adeguamento ISTAT per l’anno 2025, al netto di benefit ambientali e di eventuali adeguamenti, per i quali è stata presentata richiesta nella misura di euro/ton. 196,77 + IVA. FR s.r.l., quindi, con nota dell’11 dicembre 2024 ha sottoposto uno schema di contratto a CS s.p.a. per le eventuali modifiche e quest’ultima, il 12 dicembre 2024, ha trasmesso una minuta integrata con la c.d. ecotassa – vale a dire il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dall’art. 3, commi 24-41, l. 28 dicembre 1995 n. 549 – e l’adeguamento ISTAT.
All’esito degli approfondimenti svolti, con nota del 20 dicembre 2024, FR s.r.l., ritenendo l’offerta di CS s.r.l. non conveniente per l’avvenuto inserimento dell’ecotassa e per il fatto di non considerare tutti gli importi contrattuali come esenti da adeguamento ISTAT, le ha comunicato di voler stipulare il contratto di appalto relativamente al solo Comune di EN.
Con note del 20 dicembre 2024 e del 23 dicembre 2024, CS s.r.l. ha replicato a tali considerazioni, invocando la violazione del c.d. principio di prossimità. Ciononostante, FR s.r.l., in data 23 dicembre 2024, ha pubblicato la determinazione dell’amministratore unico n. GA 178/2024/RA.RI del 19 dicembre 2024, con la quale è stato affidato fino al 31 dicembre 2025 a RI TE s.r.l., ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il servizio di conferimento per trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (cod. EER 200301) prodotti nel Comune di RM (CIG B4EDB92105).
Parimenti, con determinazione n. GA 181/2024/RA.RI del 19 dicembre 2024, anche essa pubblicata il successivo giorno 23, FR s.r.l. ha affidato a CS s.r.l., sempre fino al 31 dicembre 2025, il servizio de quo per il Comune di EN (CIG B50B617701).
Tanto premesso, con il ricorso all’esame, notificato il 20 gennaio 2025 e depositato il successivo giorno 24, CS s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 7, d.lgs. n. 36 del 2023, 16, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 oltre a eccesso di potere, perché: a) la decisione di procedere all’affidamento senza previa pubblicazione di un bando non è stata preceduta né dalla dovuta informazione al mercato né dalla verifica dell’impossibilità di ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, che si sono svolte in modo irrituale e irregolare senza indicazioni sul tipo di procedura, le specifiche, il quantitativo di rifiuti e la durata dell’affidamento; b) è insussistente il presupposto dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici; c) non sono stati specificati in alcun modo proprio le ragioni per le quali non vi sarebbe concorrenza su tale affidamento; d) le motivazioni alla base della scelta della controinteressata sono incoerenti con le premesse della procedura perché la maggior convenienza economica attesterebbe proprio l’esistenza di un mercato concorrenziale;
II) violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 98, comma 3, lett. b), 107 e 108, d.lgs. n. 36 cit., oltre a eccesso di potere perché, contrariamente a quanto dichiarato dalla controinteressata, che ha così tratto in inganno l’amministrazione, anche la tariffa indicata da RI TE s.r.l. deve essere considerata al netto dell’ecotassa, provvisoria e non comprensiva dell’adeguamento ISTAT per l’anno 2025, che non è ancora stato calcolato e pubblicato, senza possibilità di rinuncia a tale ultimo incremento per contrarietà al principio di copertura dei costi;
III) violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 107 e 108, d.lgs. n. 36 cit., 182-bis, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, oltre ad eccesso di potere, dato che non sono chiari gli specifici parametri sulla cui base l’offerta della controinteressata è stata ritenuta economicamente più vantaggiosa e che un simile giudizio appare radicalmente impossibile, tenuto conto dei maggiori costi per trasporto e percorrenza, stante la distanza di circa 100 km intercorrente tra il territorio del Comune di RM e lo stabilimento di RI TE s.r.l. ubicato nel Comune di Aprilia;
IV) violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 182-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, della delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 4 del 5 agosto 2020, pubblicata sul BUR n. 116 del 22 settembre 2020, recante il piano regionale di gestione dei rifiuti 2019-2025, oltre a eccesso di potere, perché l’affidamento viola il principio di prossimità territoriale, distando circa 100 km dal luogo di produzione dei rifiuti.
Il T.a.r., con la decisione 28 maggio 2025, n. 485, ha accolto il ricorso, in relazione al secondo motivo di impugnazione e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati; respingendo la domanda risarcitoria.
DA ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
Nel giudizio di secondo grado si è costituita Centro Servizi Ambientali s.r.l.;
Si è costituita anche Frz s.r.l.; la quale ha proposto appello incidentale per i motivi riportati nella parte in diritto.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con un primo mezzo di gravame di gravame, DA TE ha dedotto l’inammissibilità del ricorso di primo grado per “ error in procedendo e in iudicando. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., nonché dell’art. 35 c.p.a. violazione e/o falsa applicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla d.c.r. n. 4/2020. travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà “.
Ad avviso della parte appellante, CS non avrebbe avuto la legittimazione e l’interesse a contestare la decisione di FR di affidare il servizio di trattamento meccanico-biologico all’impianto di DA, posto che quest’ultima risulterebbe tuttora essere l’unico operatore a tal fine ritenuto idoneo dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti (D.C.R. 4/2020 cit.).
Nessun elemento di segno contrario sarebbe ricavabile dalla nota regionale del 30 ottobre 2024 posto che «detta nota deve essere interpretata nel limitato senso di consentire l’utilizzo della struttura di CS s.r.l. nell’ATO di Latina in via sussidiaria o in situazioni emergenziali, ferma restando la superiore e vincolante indicazione riveniente dall’atto di pianificazione regionale, sino a quando non sarà eventualmente modificato per includere a pieno titolo anche l’impianto gestito dalla ricorrente».
Sotto un diverso profilo, la parte appellante principale contesta la sussistenza delle condizioni dell’azione in capo a CS in base al rilievo che le ragioni sottese alla decisione della stazione appaltante di affidare a DA il servizio in esame sarebbero state formalizzate anche nella determinazione GA n. 181/2024/RA.RI (con la quale il servizio di trattamento, per il solo Comune di EN era stato affidato a CS), la cui mancata impugnazione avrebbe pregiudicato la possibilità della stessa CS di contestare la determinazione GA n. 178/2024/RA.RI, annullata dal Giudice di prime cure.
Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata, inoltre, secondo la parte appellante principale, verrebbe nel caso in esame in rilievo un unico procedimento, volto ad individuare l’affidatario del servizio di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani prodotti dai Comuni di RM e EN, condotto dalla società FR.
Ciò troverebbe conferma nel fatto che, nell’ambito di tale procedimento unitario, sarebbe stata condotta un’approfondita istruttoria volta a individuare il gestore o i gestori cui affidare il servizio per i due menzionati Comuni. All’esito di tale istruttoria, FR ha ritenuto che la soluzione più conveniente fosse quella di affidare a DA il servizio per il Comune di RM, e a CS il servizio per il Comune di EN. Tale esito dell’istruttoria è stato delineato, in modo identico, nelle determine di affidamento del servizio in favore dei due gestori. In tal senso, quindi, entrambe le determinazioni esprimerebbero la medesima “volontà provvedimentale”, per l’affidamento del servizio in relazione a entrambi i Comuni e a entrambi i gestori individuati.
Da ciò conseguirebbe che l’operatore economico che avesse voluto contestarne gli esiti avrebbe dovuto censurarle entrambe, sia pure in parte qua, nei limiti in cui disponevano l’affidamento del servizio per uno dei due Comuni all’operatore concorrente, o comunque affermavano la maggior convenienza dell’operatore economico concorrente per uno dei due Comuni.
Il motivo, complessivamente formulato, non è fondato.
In via preliminare, va ricordato che la legittimazione ad agire si identifica nella titolarità dell’azione, nel senso che legittimato ad agire è quel soggetto che l’ordinamento giuridico considera essere idoneo a presentare l’azione dinanzi al giudice, sicché deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal medesimo provvedimento. Nel processo amministrativo, la legittimazione ad agire in giudizio coincide con la titolarità di una posizione giuridica qualificata riconducibile ad un interesse legittimo o ad un diritto soggettivo che con il ricorso si intende tutelare.
L’interesse ad agire costituisce, invece, l’ulteriore condizione che deve ricorrere affinché il giudice amministrativo possa esaminare il merito della domanda.
Essa deve sussistere all’atto della presentazione del ricorso ed essere mantenuta per tutto il giudizio, fino al passaggio in decisione della causa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 26 ottobre 2020, n. 6520).
L’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a.), è, in particolare, la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un’effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall’accoglimento del ricorso.
Corollari dell’interesse ad agire sono: i) la personalità nel senso che l’utilità deve essere riconducibile al soggetto che propone il ricorso; ii) l’attualità nel senso che l’interesse deve esistere al momento del ricorso per cui non è sufficiente la mera eventualità della lesione; iii) la concretezza, nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato.
Tanto premesso, in relazione alla prima parte del primo motivo dell’appello principale, la prospettazione di DA è documentalmente smentita dalla nota della Regione Lazio prot. n. 1339982, del 30 ottobre 2024, con la quale è stato chiarito che CS s.r.l. ha completato la messa a regime della linea di biostabilizzazione per il trattamento della frazione organica separata del rifiuto in ingresso (cod. EER 20.03.01), dalla quale dunque si ricava che il relativo impianto è, oramai, da ritenersi idoneo ad espletare il servizio di cui trattasi nell’ambito dell’ATO di Latina.
Diversamente da quanto ritenuto dalla parte appellante, l’inequivoco tenore testuale della nota in esame è sufficiente per radicare in capo a CS la condizione dell’azione costituita della legittimazione ad agire.
Parimenti sussistente è la condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere. In tal senso è possibile valorizzare anche il fatto che CS è stata invitata dalla RM RI ZE a partecipare alla procedura di affidamento ex art. 76, c.2, lett. b) n. 2, D.l.g.s 36/2023, dopo che quest’ultima aveva ottenuto dalla Regione informazioni favorevoli circa la conformità dell'impianto all'uso richiesto ed il suo asservimento all'ATO di Latina.
Tale conclusione trova ulteriore riscontro anche nella dalla nota della Regione Lazio – Direzione Regionale TE, Transizione Energetica e Ciclo RI, Reg.Uff. n. 1027774 del 17.10.2025 (all. 5 – presente giudizio), indirizzata ai Comuni del Lazio ed ai Soggetti gestori degli impianti intermedi, con la quale è stato inserito l'impianto di CS tra quelli “al momento operativi per il conferimento del rifiuto CER 20.03.01”.
In relazione alla seconda parte del primo motivo di impugnazione, occorre in senso contrario rilevare che le determinazioni numero 178/2024 e numero 181/2024, sopra indicate, sono del tutto autonome l'una rispetto all'altra, come si ricava dal fatto che l'annullamento della determinazione numero 178/2024 in nessuna maniera ha inciso sull'efficacia di quella numero 181/2024, che ha continuato a produrre i propri effetti.
Del resto, in tal senso è possibile trarre ulteriore argomento dal fatto che CS, dinanzi al T.a.r. Latina, ha anche lamentato l'illegittimità dell'assegnazione del servizio a RI anche sotto altri profili e, segnatamente, quello dell'offerta fuorviante, dei criteri di selezione adottati dalla stazione appaltante e della violazione del principio di prossimità territoriale. In tale prospettiva, appare, dunque, evidente che la mancata impugnazione della determinazione n. 181/2024 non assuma alcuna rilevanza. Correttamente, dunque, il T.a.r. ha rilevato che quest’ultima determinazione “non esprime alcuna autonoma volontà provvedimentale in merito al servizio da espletare per il Comune di RM, citando unicamente gli esiti dell’istruttoria svolta in un altro procedimento collegato” e che “la mancata impugnazione di tale delibera (...) alcuna preclusione ad impugnare quella oggetto dell’odierno giudizio deriva in capo a CS s.r.l. che, avendo già ottenuto una parte del servizio, ha contestato soltanto l’atto di affidamento che la pregiudica”.
Con un secondo mezzo di gravame DA TE lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, in accoglimento del secondo motivo del ricorso formulato da CS, ha ritenuto che le informazioni da lei stessa fornite alla stazione appaltante fossero fuorvianti, dal momento che la tariffa comunicata, al contrario di quanto sostenuto, non avrebbe potuto essere considerata comprensiva della cosiddetta Ecotassa e della rivalutazione ISTAT relativa all'anno 2025.
Ad avviso della parte appellante principale, la c.d. ecotassa, differentemente da quanto sostenuto nella decisione impugnata, sarebbe già compresa nella tariffa approvata dalla Regione con determinazione n. G00505 del 18.01.2023.
Ciò alla luce del fatto che il Decreto Commissariale n. 15/2005, recepito con la DGR n. 516/2008, disciplinerebbe separatamente, in apposito Allegato, la metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di discarica (contemplati dall'Appendice A) e la metodologia di calcolo di accesso agli impianti di trattamento, come quello di DA e CS (contemplati dall'Appendice B).
Secondo tale impostazione, dunque, il capitolo n. 9.3.7 dello stesso decreto, richiamato nella sentenza impugnata, siccome contenuto nell'Appendice A, prevederebbe, in relazione alla tariffa calcolata a preventivo, la non inclusione dell'ecotassa soltanto con riferimento agli impianti in cui si trova anche una discarica e non in quelli di mero trattamento.
Tale conclusione si ricaverebbe, nella prospettiva in esame, anche dal fatto che l'Appendice B del decreto commissariale, tra le voci che la Regione deve considerare per la quantificazione della tariffa di accesso agli impianti di trattamento, prevederebbe i costi di smaltimento, tra i quali, deduce l'appellante, sarebbe inclusa anche l'ecotassa.
Inoltre, DA TE deduce l’erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui avrebbe applicato alla fattispecie il punto 9.3.7. dell'Appendice A, di cui all'Allegato alla DGR 516/2008, che, nella prospettiva in esame, sarebbe, invece, riferibile esclusivamente alle discariche.
Sotto altro profilo, e segnatamente in relazione al tema della rivalutazione ISTAT, ad avviso dell’appellante principale il T.a.r., nella decisione impugnata, non avrebbe adeguatamente considerato che il corrispettivo tariffario per il contratto da stipulare per l’anno 2025 offerto da DA a FR con la nota prot. 587B del 10.09.2024 (doc. 3) era pari a € 184,45, mentre la tariffa approvata dalla Regione Lazio con determinazione n. G00505 18.01.2023 (doc. 7) era pari a € 173,89 €/ton.
La differenza sarebbe, dunque, dovuta proprio all’adeguamento ISTAT per il periodo successivo alla sua approvazione.
Il motivo, complessivamente formulato, non è fondato.
Che la tariffa comunicata da DA TE alla Stazione appaltante non sia comprensiva dell'ecotassa emerge chiaramente dalla Determinazione n. G00505 del 18 gennaio 2023 di recepimento del decreto commissariale n. 15/2005, con la quale la Regione Lazio ha provveduto all'aggiornamento della tariffa di accesso all'impianto di DA TE, nella quale testualmente si prevede che : “considerato che, pertanto, è possibile rideterminare in via provvisionale la tariffa di accesso agli impianti della ET DA TE (…) come di seguito indicato in tabella, al netto di ecotassa, benefit ambientale e IVA (se e in quanto dovuti), soggetta ad adeguamento annuale Istat, la quale verrà confermata e/o rideterminata successivamente all’applicazione del nuovo metodo tariffario MTR-2”.
Con lo stesso provvedimento, quindi, la Regione Lazio ha determinato “per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, di individuare in via provvisionale e contingente, le seguenti tariffe di accesso all'impianto della ET DA TE (…), come riportato nella seguente tabella, al netto dell'ecotassa, del benefit ambientale e dell'IVA (se e in quanto dovuti)”.
L’assunto in esame trova per tabulas riscontro nell'Allegato 2 della stessa determina, ove si evidenzia che “la tariffa così determinata è da intendersi al netto dell'ecotassa, del benefit ambientale e dell'IVA (se e in quanto dovuti)”.
Tale conclusione è coerente anche con la stessa nozione di “Ecotassa”. Essa, infatti, ai sensi dell'art. 3, commi 24 – 41), L. 549 del 28.12.1995, è un “tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”.
Si tratta, dunque, di un tributo destinato a favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, avente come soggetto passivo il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa di colui che effettua il conferimento ed il cui ammontare è fissato con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno.
Da ciò consegue che la ecotassa non può essere ricompresa nella la voce E-B7-1 “costi relativi a smaltimento e collocamento dei materiali in uscita”, che, in realtà, è relativa alle spese sostenute dal gestore dell'impianto per i flussi in uscita di cui alla Tabella n. 3.
Parimenti infondato è l’assunto relativo all'asserito inserimento della Rivalutazione Istat anno 2025 nella tariffa comunicata da DA TE sr.l. alla Stazione appaltante.
Al riguardo, si evidenzia, in via preliminare, che, in fase di trattative, RI, nella nota del 10 settembre 2024, nulla aveva riferito circa la rivalutazione Istat 2025, limitandosi a comunicare che la propria tariffa riconosciuta dalla Regione era pari ad € 184,45, oltre benefit (come stabiliti dalla Regione Lazio), ed oltre IVA di legge.
In occasione della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, invece, FR e RI avevano indicato in premessa che “con determina n. G00505 del 18.1.2023, la Regione Lazio ha fissato la nuova tariffa di accesso all'impianto di DA TE in €/ton 184,45 (compreso di Istat 2025 ed ecotassa) ...”.
All'articolo 4) dello stesso contratto, le parti avevano, quindi, convenuto quanto segue: “FR Srl corrisponderà alla RI TE Srl dall'1 gennaio 2025 la tariffa di accesso pari ad €/ton 184,45 (comprensiva di Istat anno 2025 e di ecotassa), oltre Iva”.
Nella determina n. 178/2024 del 18 dicembre 2024 con cui FR affidava il servizio a DA, conseguentemente, nella premessa, era spiegato che quest'ultima società aveva comunicato di applicare una tariffa di €/ton 184,45 (compresa di Istat anno 2025 ed ecotassa).
Nei rispettivi scritti difensivi, FR e DA avevano più volte ribadito che la tariffa comunicata da DA TE era comprensiva della rivalutazione Istat per l'anno 2025, omettendo, tuttavia, di quantificarla.
Ciò anche nel momento in cui era stato fatto loro notare che l'Istat non aveva ancora pubblicato gli indici di rivalutazione, relativi ai costi di gestione dei rifiuti, per l'anno 2025. Di fronte a tale incongruenza, la decisione impugnata, correttamente, ha rilevato che sarebbe stato impossibile che la tariffa proposta potesse comprendere un adeguamento relativo all’anno 2025, dato che alla data di stipula del contratto (18 dicembre 2024) non era stato calcolato neanche l'incremento per il 2024 e che, dunque, anche sotto tale profilo, l'informazione fornita dalla società aggiudicataria del servizio avrebbe dovuto considerarsi fuorviante.
Nell’atto di appello, DA TE muta prospettazione difensiva, non facendo più riferimento alla rivalutazione Istat anno 2025, bensì all'ultimo aggiornamento Istat disponibile alla data di sottoscrizione del contratto e riporta una tabella, il cui contenuto si contesta poiché privo di ogni riscontro di carattere tecnico.
DA TE, inoltre, sostiene che l'aggiornamento Istat che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso del 2025, varrebbe soltanto per il futuro, per eventuali rapporti a partire dal 1° gennaio 2026.
Anche a prescindere dal radicale mutamento di argomentazione difensiva, l’assunto sostenuto con il motivo in esame non può essere condiviso, non trovando corrispondenza nel testo dell’accordo sottoscritto, ove si prevede che “ ogni anno la tariffa, a far data dal 01/01, sarà adeguata ad aumento istat con riferimento all’indice nazionale - costi di gestione dei rifiuti (differenziale calcolato con riferimento ad ogni anno solare precedente e disponibile sul sito internet dell’istat) ”.
Nemmeno può essere condiviso l’assunto dell’appellante principale, secondo il quale l’aggiornamento Istat che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso del 2025 varrebbe soltanto per il futuro.
Ciò in quanto un’eventuale rinuncia all'adeguamento Istat 2025 sarebbe ingiustificabile in quanto non conforme al contenuto della citata determina n. G00505 del 18 gennaio 2023, che ha fissato la tariffa di accesso all'impianto di DA, specificando che la stessa è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice Istat con efficacia a partire dalla rispettiva data di decorrenza come sopra individuata (nel caso in esame1° gennaio 2023).
Detta rinuncia, tra l'altro, risulterebbe contraria al principio di “copertura dei costi”.
A tal proposito, si rileva che il meccanismo di aggiornamento tariffario all’indice ISTAT deve tenere conto della tariffa originaria e verificare se il suo importo sia adeguato rispetto ai prezzi medi dei prodotti industriali, ovvero se si discosti da essi: solamente in questo secondo caso, la tariffa va sottoposta a revisione.
Non rilevano, invece, i precedenti adeguamenti tariffari, in quanto altrimenti il gestore potrebbe beneficiare di un aumento costante e continuo della tariffa, non necessariamente rispondente all’andamento dei prezzi e, quindi, dei costi.
Tale regola persegue, infatti, un interesse comune al concessionario del servizio ed all’amministrazione concedente, rispettivamente, a non veder ridotto il margine di remunerazione di gestione dell’impianto pubblico, e a non riconoscere somme maggiori di quelle che assicurano il corretto aggiornamento della tariffa e l’equilibrio contrattuale.
Ne deriva che se, effettivamente, tale presunta rinuncia fosse stata effettivamente recepita in sede contrattuale, ciò sarebbe avvenuto in violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, ed in palese contraddizione con le motivazioni che hanno indotto la Stazione appaltante ad utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (vincolatività per gli operatori delle offerte).
Di qui l’infondatezza anche del secondo motivo dell’appello principale.
A questo punto il Collegio deve esaminare l’appello incidentale proposto da FR s.r.l.
Con un primo mezzo di gravame la FZR ha dedotto la violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a per essersi il T.a.r. di Latina pronunciato sul carattere falso o fuorviante dell'inclusione dell'ecotassa e dell'adeguamento Istat 2024 nella tariffa offerta da DA TE e per averla, conseguentemente, privata del potere di decidere in ordine all'eventuale carattere decettivo dell'inclusione di ecotassa e Istat nell'offerta. Tale eccezione è priva di fondamento.
Il motivo non è fondato.
L’illecito professionale grave è la causa di esclusione (non automatica) sulla quale il Codice dei contratti pubblici è intervenuto in modo più significativo, in attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1 comma 2 lett. n) della L. n. 78 del 2022 che ha previsto la “razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l’illecito professionale di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014”.
La semplificazione della disciplina è passata, anzitutto, per una compiuta delimitazione del perimetro oggettivo di applicazione della fattispecie.
La stazione appaltante non può decidere cosa è grave illecito professionale, dato che lo stabilisce l’art. 98 comma 3, non può decidere quali prove siano idonee dato che lo stabilisce l’art. 98, comma 6, né può muoversi liberamente nel motivare l’esclusione per grave illecito professionale dato che, anche qui, essa deve attenersi al perimetro delineato dal legislatore (art. 98, commi 2, 4, 5, 7 e 8).
La decisione di escludere “l’operatore economico offerente” richiede una motivazione articolata:
a) occorre la sussistenza di almeno una delle fattispecie tassativamente indicate al comma 3 dell’art. 98 e dei mezzi di prova, sempre tassativamente elencati, di cui al comma 6;
b) occorre evidenziare che l’illecito è grave alla luce del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta nonché del tempo trascorso e delle modifiche nel frattempo intervenute nell’organizzazione dell’impresa;
c) occorre evidenziare che tale illecito grave è idoneo a incidere sull’affidabilità e l’integrità dell’operatore.
Tanto premesso, il Collegio non ravvisa nel caso in esame alcuna violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. Il giudice di prime cure, infatti, preso atto della grave discrepanza tra la tariffa comunicata da DA TE e la complessa normativa in materia di calcolo della stessa, correttamente, ha statuito la necessità di una nuova valutazione da parte della Stazione appaltante in ordine all’affidabilità e integrità di DA, con conseguente regresso della procedura alla fase di valutazione delle offerte.
E ciò, dopo aver correttamente rilevato che “stante l’assenza di un automatismo espulsivo, ai fini dell’eventuale esclusione dalla gara “spetta solamente all’amministrazione – con valutazione prettamente connotata da discrezionalità tecnica – ‘stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità” e che “nella specie, non consta che tale valutazione in concreto sia stata operata da FR s.r.l., sì che dalla fondatezza del motivo in esame deriva non l’esclusione ipso iure della controinteressata ma l’annullamento degli atti impugnati con regressione della procedura alla fase di valutazione della convenienza delle offerte con il contestuale obbligo della stazione appaltante di pronunciarsi sull’eventuale idoneità di tali informazioni decettive a compromettere irreparabilmente l’affidabilità di RI TE s.r.l. e determinarne l’esclusione dalla procedura”.
Con un secondo mezzo di gravame, anche RM RI ZE ha lamentato la erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto che l'ecotassa era stata inserita nella tariffa comunicata da DA TE così come la rivalutazione Istat, che, non era più quella relativa all'anno 2025 bensì l'ultima disponibile alla data della presentazione dell'offerta.
Il motivo è infondato.
Tale motivo, nella misura in cui ricalca le argomentazioni sviluppate nel secondo motivo dell’appello principale va respinto per le medesime ragioni indicate in occasione del relativo esame.
In conclusione, per le ragioni esposte, devono essere respinti sia l’appello principale sia quello incidentale.
La particolarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi nei sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RI, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
LU UR, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU UR | NC RI |
IL SEGRETARIO