Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 2081
TAR
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 28 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 7, d.lgs. n. 36 del 2023, 16, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 oltre a eccesso di potere

    Il TAR ha accolto il ricorso su questo punto, ritenendo che la nota regionale del 30 ottobre 2024 fosse sufficiente a radicare in capo a CS la legittimazione ad agire e l'interesse a ricorrere, poiché attestava l'idoneità dell'impianto di CS e il suo asservimento all'ATO di Latina. Inoltre, le determinazioni di affidamento erano considerate autonome, pertanto la mancata impugnazione di una non precludeva l'impugnazione dell'altra.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 98, comma 3, lett. b), 107 e 108, d.lgs. n. 36 cit., oltre a eccesso di potere

    Il TAR ha accolto il ricorso su questo punto, ritenendo che le informazioni fornite da DA TE fossero fuorvianti in quanto la tariffa comunicata non era comprensiva dell'ecotassa e dell'adeguamento ISTAT per il 2025, non essendo ancora stati calcolati.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 107 e 108, d.lgs. n. 36 cit., 182-bis, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, oltre ad eccesso di potere

    Il TAR ha respinto questo motivo, ritenendo che la valutazione di convenienza economica fosse di competenza della stazione appaltante.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 41 e 97 Cost., 182-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, della delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 4 del 5 agosto 2020, oltre a eccesso di potere

    Il TAR ha respinto questo motivo, ritenendo che il principio di prossimità territoriale fosse stato rispettato.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso di primo grado per error in procedendo e in iudicando

    Il Consiglio di Stato ha respinto questo motivo, ritenendo che la nota regionale del 30 ottobre 2024 attestasse l'idoneità dell'impianto di CS e il suo asservimento all'ATO di Latina, conferendo a CS la legittimazione e l'interesse ad agire. Le determinazioni di affidamento erano considerate autonome, quindi la mancata impugnazione di una non precludeva l'impugnazione dell'altra.

  • Rigettato
    Erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto le informazioni fornite da DA TE fuorvianti

    Il Consiglio di Stato ha respinto questo motivo, confermando che la determinazione regionale specificava che la tariffa era al netto dell'ecotassa. Inoltre, la tariffa non poteva includere l'adeguamento ISTAT 2025 poiché non ancora calcolato alla data di stipula del contratto. La successiva modifica della prospettazione difensiva relativa all'ISTAT è stata ritenuta infondata.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il Consiglio di Stato ha respinto questo motivo, ritenendo che il TAR abbia correttamente statuito la necessità di una nuova valutazione da parte della stazione appaltante in ordine all'affidabilità e integrità di DA, con conseguente regressione della procedura alla fase di valutazione delle offerte. L'amministrazione deve valutare se l'informazione sia falsa o fuorviante e se incida negativamente sull'affidabilità dell'operatore.

  • Rigettato
    Erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto che l'ecotassa era stata inserita nella tariffa comunicata da DA TE così come la rivalutazione Istat

    Il Consiglio di Stato ha respinto questo motivo, rinviando alle medesime motivazioni espresse in relazione al secondo motivo dell'appello principale, confermando che la tariffa non era comprensiva di ecotassa e che l'adeguamento ISTAT 2025 non poteva essere incluso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 13/03/2026, n. 2081
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2081
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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