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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8071 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
n. 12185/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 12185 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2023, riservato in decisione all'udienza del 26.05.2025, avente ad oggetto: risarcimento danni da cose in custodia
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Daniele Delle Femmine, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta al Carso Trieste n. 195
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avvocatura Municipale in a mezzo dell'avv. CP_1
Nuvola Di Mauro
CONVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
All'udienza del 26.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle domande ed eccezioni ivi formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso, va evidenziato che, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, a seguito di pronuncia di incompetenza per valore del Giudice di Pace di
Napoli, ha evocato in giudizio il in persona del Parte_1 Controparte_1
sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali occorsi alla propria autovettura, Fiat Panda tg. EW636PG, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.07.2021 in alla via Marina a causa di un cantiere stradale non segnalato. CP_1
Costituitosi il in primo grado, ha, preliminarmente eccepito la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione attiva;
ha, altresì, contestato la domanda, sia nell'an che nel quantum debeatur, chiedendone il rigetto;
in via gradata, ha chiesto la riduzione proporzionale dell'obbligazione risarcitoria per concorso di colpa dell'istante ex art. 1227 secondo comma c.c..
Espletata la prova testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 26.05.2025, allorquando è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, va preliminarmente rigettata
l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta perché infondata.
pagina 2 di 14 E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità del comune ex art. 2051 c.c.) che il bene della vita richiesto
(risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, avendo parte attrice provato per tabulas di essere proprietario dell'autovettura Fiat Panda tg.
EW636PG ( cfr. doc. n. 2 nella produzione di parte).
Passando al merito della controversia, la scrivente ritiene la domanda fondata per quanto di ragione e pertanto meritevole di parziale accoglimento.
Ai fini della decisione, va premesso che la domanda proposta dall'attore, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, rientra nell'ambito delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale pagina 3 di 14 responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite (cfr. ord.
n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato,
l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno
2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario, secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
pagina 4 di 14 Ed invero, i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Applicando i principi esposti al caso sub iudice, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per l'accoglimento solo parziale della domanda, in ragione del rilievo causale concorrente della condotta del danneggiato.
pagina 5 di 14 In sintesi l'attore ha dedotto che in data 14.07.2021, alle ore 21:30 circa, nel mentre percorreva con la propria autovettura la via Marina in finiva a ridosso di un'area CP_1
di cantiere sprovvista di segnalazione, non illuminata né adeguatamente recintata. A seguito di tanto, la propria autovettura si ribaltava, subendo ingenti danni alla carrozzeria, quantificati in complessivi euro 5.200,00.
Sulla scorta di tale rappresentazione, l'istante, invocando la responsabilità del
[...]
quale custode della strada pubblica, ha chiesto il risarcimento dei predetti CP_1
danni di natura materiale.
Dal canto suo, il ha invocato l'esimente del caso fortuito Controparte_1
rappresentato dalla condotta del danneggiato e, solo in via subordinata, ha eccepito la colpa del danneggiato ai fini della riduzione proporzionale del suo diritto risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Orbene, all'esito dell'istruttoria, la dinamica, così come descritta nel libello introduttivo,
è risultata adeguatamente provata.
Ed invero, la testimone escussa, , della cui attendibilità questo Testimone_1
giudice non ha motivo di dubitare stante la linearità delle dichiarazioni rese e la sua estraneità rispetto ai fatti di causa, ha dichiarato “nell'ora e nel giorno indicato mi trovavo a via Marina sul marciapiede sul lato destro … Ho visto sopraggiungere dalle mie spalle un'autovettura Fiat Panda che, per evitare l'impatto con un cantiere, delimitato solo da alcune reti di colore arancione ma non illuminato, nè segnalato, ha sterzato verso sinistra e l'auto si è capovolta sullo spartitraffico. L'autovettura non correva ma comunque non sono in grado di dire a che velocità viaggiasse. A bordo dell'auto vi erano tre persone, due uomini e una donna che sono usciti dai finestrini. E' sopraggiunta un'ambulanza ed i vigili urbani. Sono rimasta un'oretta sul posto, allorquando sono sopraggiunti i genitori di ed a quel punto mi sono Parte_1
avvicinata ed ho lasciato i miei dati anagrafici agli stessi per un'eventuale testimonianza”
pagina 6 di 14 La medesima dinamica, inoltre, è stata ricostruita dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti in loco poco dopo l'evento, i quali, sulla scorta dell'ispezione del luogo del sinistro (ove hanno rinvenuto l'autovettura dell'attore ribaltata in posizione statica), dei danni riportati dal veicolo danneggiato e delle dichiarazioni rese dal conducente, hanno ricostruito la seguente dinamica: “Il conducente del veicolo A percorreva via Nuova
Marina direzione via Reggia di Portici, giunto in prossimità del palo luce n: 034035, in presenza di un transennamento che occupava metà carreggiata, nel tentativo di evitarlo, sterzava bruscamente a sinistra e perdeva il controllo del veicolo quest'ultimo impattava contro il cordolo spartitraffico rialzato che separa la carreggiata da quella centrale e finiva poi contro quattro dissuasori in cemento (che venivano distrutti o divelti) e si ribaltava, finendo la sua corsa in posizione ribaltata tra il predetto cordolo e la carreggiata. Al momento del nostro arrivo, il transennamento che occupava per alcuni metri metà della carreggiata direzione via Reggia di Portici si presentava solo parzialmente danneggiato …” (cfr. rapporto di incidente stradale prot. n. 111/21 –
PG/2021/560538 del 14.07.2021 – all.to fascicolo telematico di parte convenuta).
Alla luce delle predette risultanze, dunque, può dirsi pienamente provata la dinamica del fatto, così come risulta provato il nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e l'evento dannoso, essendo emerso che l'incidente si è verificato poiché l'attore non si è avveduto dell'area di cantiere posta sulla strada pubblica.
A questo punto, accertato il nesso di causalità occorre verificare la sussistenza del caso fortuito, come esimente idonea ad interrompere il nesso di causalità, che nella specie viene individuato, da parte convenuta, nella stessa condotta del danneggiato connotata dall'imprudenza e dall'inosservanza dei precetti dettati dal codice della strada.
In particolare, secondo la difesa del se il danneggiato avesse mantenuto una CP_1
velocità adeguata, considerate anche le condizioni di buona visibilità, ben avrebbe potuto percepire anticipatamente la presenza dell'area recintata e, dunque, evitarla, o comunque, evitare le gravi conseguenze che ha dedotto di aver subito.
pagina 7 di 14 Da tanto, secondo la prospettazione del convenuto, sarebbe ricavabile una condotta imprudente del danneggiato, contraria al principio di autoresponsabilità e utile ad elidere del tutto il nesso di causalità.
A sostegno di tale tesi difensiva, la parte convenuta ha richiamato il rapporto della
Polizia Municipale citato in precedenza, dal quale si evince che, contestualmente alla redazione del verbale, all'attore è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 141 commi 2
e 11 C.d.S., norma che impone al conducente di mantenere una velocità adeguata a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Orbene, ai fini della decisione va, in primo luogo, evidenziato che il rapporto di polizia costituisce piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margini di valutazione soggettiva, nonché della provenienza delle dichiarazioni raccolte dallo stesso, mentre non è assistito da fede privilegiata per ciò che rappresenta l'espressione di un apprezzamento o di una ricostruzione logica da parte dell'agente accertatore (cfr. Cass. Civ. n. 29320/2022;
Cass. Civ. n.12925/2025). Quanto al valore probatorio delle circostanze non assistite da fede pubblica, secondo l'orientamento più recente dei giudici di legittimità: “Il rapporto di polizia, in ogni caso, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” - cfr. Cass.
Civ. 10376/2024.
Sulla scorta di tali principi risultano pienamente provate, poiché oggetto di accertamento diretto da parte degli agenti di P.M., alcune circostanze essenziali ai fini della verifica della percepibilità o meno del pericolo da parte del danneggiato quali: 1) le serene condizioni meteorologiche;
2) il manto stradale asciutto;
3) la presenza di sufficiente illuminazione pubblica, 4) l'assenza di presegnalazione del transennamento con freccia direzionale e lampada.
pagina 8 di 14 Sulla scorta delle predette circostanze e della dinamica dell'incidente, come emersa dall'istruttoria, ritiene questo giudice che la condotta tenuta da non Parte_1
possa integrare gli estremi del caso fortuito, essendosi lo stesso limitato a fare un uso normale della strada, senza tenere condotte negligenti, imprudenti e/o anomale tali da poter integrare i presupposti per l'esclusione del risarcimento.
D'altronde se è vero che le condizioni atmosferiche e lo stato di conservazione e di illuminazione della strada fosse tali da rendere in astratto percepibile l'ostacolo, è anche vero che il transennamento causa dell'incidente non risulta preceduto da alcuna presegnalazione, circostanza quest'ultima che certamente incide in maniera significativa sul livello di percepibilità adeguata e tempestiva dell'ostacolo su strada pubblica e, dunque, sulla colpa del danneggiato.
Ciò posto, è verosimile, che l'attore viaggiasse ad una velocità non adeguata, tale da impedirgli, una volta accortosi dell'ostacolo, di arrestare il veicolo o compiere le manovre necessarie ad evitarlo in sicurezza e ciò lo si ricava anche dalle conseguenze della manovra compiuta dal conducente, che hanno portato addirittura al ribaltamento del veicolo dopo l'urto con lo spartitraffico;
conseguenze che, con ogni probabilità, sarebbero state meno disastrose se la manovra di sterzata fosse stata compiuta ad una velocità ridotta.
Al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, quindi, ritiene questo giudice che debba essere dichiarato il concorrente apporto causale, stimato nella misura del 50%, dell'attore nella pagina 9 di 14 produzione del danno ai sensi dell'art. 1127 co. 1 c.c., con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento.
Passando, infine, alla liquidazione del danno, va evidenziato che la parte attrice ha quantificato il danno subìto al proprio veicolo nella complessiva somma di euro
5.200,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed, a fondamento della propria richiesta risarcitoria, ha allegato un preventivo di spesa rilasciato dall' “Autocarrozzeria di Carlo D'Orta” dell'importo di euro 5.700,00, chiedendo, altresì, che venisse disposta una CTU volta alla stima dei danni occorsi alla propria autovettura.
Questo giudice, per ragioni di economia processuale, considerato anche il ridotto valore della controversia e tenuto conto della evidente congruità del preventivo di spesa rispetto agli ingenti danni occorsi all'autovettura dell'attore (nel verbale di Polizia Municipale si legge: “auto completamente distrutta con danni su tutta la carrozzeria compresa la parte superiore”), nonché dell'assenza di precipue contestazioni al predetto preventivo da parte convenuta, ha ritenuto superfluo l'espletamento di una CTU reputando adeguata la quantificazione operata dall'attore.
Ai fini che qui interessano, occorre richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l'obbligazione di effettuare
l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass., n. 27129/21 che richiama Cass. 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718).
A ciò si aggiunga che la contestazione del in ordine al preventivo in questione è CP_1
stata prospettata solo in maniera generica.
pagina 10 di 14 In particolare la parte convenuta non ha mosso specifiche censure in ordine all'ammontare del danno ed ai costi delle riparazioni, limitandosi ad affermare il difetto di valore probatorio di tale documento poiché formatosi in assenza di contraddittorio e non corroborato da ulteriore ed idonea documentazione a supporto.
Orbene, pur non sfuggendo a questo giudice l'orientamento giurisprudenziale, più risalente e teso in linea generale a negare l'efficacia probatoria del preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia (cfr. Cass. Civ. n.
26693/13), a meno che lo stesso non sia corroborato da altri elementi oggettivi indicativi del valore del veicolo danneggiato, del prezzo dei pezzi di ricambio e dell'entità effettiva dei danni, desumibile anche dai rilievi fotografici, va, tuttavia, evidenziato come, in alcune pronunce, la Suprema Corte, abbia riconosciuto al mero preventivo di spesa il valore di prova dell'ammontare dei danni, qualora detto ammontare non abbia rappresentato oggetto di specifica contestazione (cfr. Cass. Civ. 27624/2020).
Nel caso in esame, come già esposto, il non ha sollevato specifiche Controparte_1
contestazioni, con particolare riguardo alla quantificazione del danno economico, sicchè al preventivo di spesa depositato dall'istante ben può riconoscersi valore di prova in ordine all'ammontare del preteso risarcimento.
In definitiva, quindi, va riconosciuto in favore dell'attore l'importo complessivo di €
2.850,00 (50% di euro 5.700,00) come da richiesta dell'attore.
Va, nondimeno, aggiunto che la somma in oggetto è debito di valore e, pertanto, tale importo va attualizzato, in modo da liquidare una quantità di valuta che, in termini monetari attuali, esprima la quantità di ricchezza rappresentata dal valore monetario riferito all'attualità.
Si tratta, infatti, di reintegrare il patrimonio dell'istante reimmettendovi un valore equivalente a quello perso al momento della maturazione del diritto, sicché l'espressione monetaria di tale entità non può che essere riferita all'attuale potere di acquisto della moneta, altrimenti si avrebbe solo una reintegrazione nominale, ma nella sostanza pagina 11 di 14 l'avente diritto non vedrebbe esattamente ripristinata la propria posizione patrimoniale anteriore alla maturazione del detto diritto.
A questo fine possono soccorrere per l'attualizzazione del valore gli indici ISTAT (v.
Cass. 30\6\1989 n. 3170 e numerose altre conformi).
Sulla base dei criteri sopra individuati, la somma indicata, riferita al riferita al
14.07.2021, data dell'incidente va rivalutata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sino al momento della presente decisione in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta.
Pertanto detta somma va rivalutata in quella di euro 3.314,55.
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato, infatti, statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con pagina 12 di 14 riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, il convenuto dovrà corrispondere a parte CP_1
attrice gli interessi al tasso legale sull'importo di euro 2.850,00 (importo corrispondente a quello risultanti dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al luglio 2021 - data del fatto illecito) e, quindi, anno per anno, a partire dal 2021 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma rivalutata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
La regolamentazione delle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio ed, in particolare, della parziale soccombenza di parte attrice, ricorrono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite fino alla concorrenza del 50%.
Per il restante 50% il va condannato alla rifusione delle spese di Controparte_1
costituzione e di rappresentanza in favore dell'attore; spese che, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttorie e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna il in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
pagina 13 di 14 , della somma di euro 3.314,55 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi Pt_1
come meglio esposto in motivazione;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite per il 50% e per il residuo 50% condanna il in persona dl sindaco p.t., alla rifusione delle spese di Controparte_1
costituzione e di rappresentanza in favore di;
spese liquidate in euro Parte_1
1.276,00 per compensi oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Daniele Delle Femmine dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 18.09.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 12185 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2023, riservato in decisione all'udienza del 26.05.2025, avente ad oggetto: risarcimento danni da cose in custodia
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Pasquale Daniele Delle Femmine, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta al Carso Trieste n. 195
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, giusta procura in atti, dall'Avvocatura Municipale in a mezzo dell'avv. CP_1
Nuvola Di Mauro
CONVENUTO
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
All'udienza del 26.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle domande ed eccezioni ivi formulate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09 in vigore dal 04.07.2009.
Tanto premesso, va evidenziato che, con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, a seguito di pronuncia di incompetenza per valore del Giudice di Pace di
Napoli, ha evocato in giudizio il in persona del Parte_1 Controparte_1
sindaco p.t., per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali occorsi alla propria autovettura, Fiat Panda tg. EW636PG, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 14.07.2021 in alla via Marina a causa di un cantiere stradale non segnalato. CP_1
Costituitosi il in primo grado, ha, preliminarmente eccepito la nullità Controparte_1
dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione attiva;
ha, altresì, contestato la domanda, sia nell'an che nel quantum debeatur, chiedendone il rigetto;
in via gradata, ha chiesto la riduzione proporzionale dell'obbligazione risarcitoria per concorso di colpa dell'istante ex art. 1227 secondo comma c.c..
Espletata la prova testimoniale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'udienza del 26.05.2025, allorquando è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, va preliminarmente rigettata
l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta perché infondata.
pagina 2 di 14 E' noto che secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i Supremi Giudici la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata solo se il petitum - inteso sia, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia, sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione - sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che l'attore ha compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda (responsabilità del comune ex art. 2051 c.c.) che il bene della vita richiesto
(risarcimento dei danni subiti), l'atto di citazione non è affetto da alcuna nullità.
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, avendo parte attrice provato per tabulas di essere proprietario dell'autovettura Fiat Panda tg.
EW636PG ( cfr. doc. n. 2 nella produzione di parte).
Passando al merito della controversia, la scrivente ritiene la domanda fondata per quanto di ragione e pertanto meritevole di parziale accoglimento.
Ai fini della decisione, va premesso che la domanda proposta dall'attore, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, rientra nell'ambito delle azioni di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale pagina 3 di 14 responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
Va aggiunto che di recente la Suprema Corte, a Sezioni Unite (cfr. ord.
n. 20943 del 30/06/2022), è intervenuta a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del rilievo di tali obblighi ai fini dell'esonero della responsabilità ed ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. In ordine al caso fortuito, con particolare riferimento al comportamento del danneggiato,
l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno
2022, n. 20943, Cass. Sez. 2 n. 2376 del 24.01.2024) ha superato l'orientamento, tra l'altro del tutto minoritario, secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2020, n. 26524; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2021, n. 4035).
pagina 4 di 14 Ed invero, i giudici di legittimità, sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023,
n. 11152, e successive conformi), hanno ribadito “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa” (ed essa soltanto), “intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n.
14228). In particolare, si è confermato che la condotta del danneggiato, “nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”, fermo restando, però, che nel “formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa” mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.).
Applicando i principi esposti al caso sub iudice, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per l'accoglimento solo parziale della domanda, in ragione del rilievo causale concorrente della condotta del danneggiato.
pagina 5 di 14 In sintesi l'attore ha dedotto che in data 14.07.2021, alle ore 21:30 circa, nel mentre percorreva con la propria autovettura la via Marina in finiva a ridosso di un'area CP_1
di cantiere sprovvista di segnalazione, non illuminata né adeguatamente recintata. A seguito di tanto, la propria autovettura si ribaltava, subendo ingenti danni alla carrozzeria, quantificati in complessivi euro 5.200,00.
Sulla scorta di tale rappresentazione, l'istante, invocando la responsabilità del
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quale custode della strada pubblica, ha chiesto il risarcimento dei predetti CP_1
danni di natura materiale.
Dal canto suo, il ha invocato l'esimente del caso fortuito Controparte_1
rappresentato dalla condotta del danneggiato e, solo in via subordinata, ha eccepito la colpa del danneggiato ai fini della riduzione proporzionale del suo diritto risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Orbene, all'esito dell'istruttoria, la dinamica, così come descritta nel libello introduttivo,
è risultata adeguatamente provata.
Ed invero, la testimone escussa, , della cui attendibilità questo Testimone_1
giudice non ha motivo di dubitare stante la linearità delle dichiarazioni rese e la sua estraneità rispetto ai fatti di causa, ha dichiarato “nell'ora e nel giorno indicato mi trovavo a via Marina sul marciapiede sul lato destro … Ho visto sopraggiungere dalle mie spalle un'autovettura Fiat Panda che, per evitare l'impatto con un cantiere, delimitato solo da alcune reti di colore arancione ma non illuminato, nè segnalato, ha sterzato verso sinistra e l'auto si è capovolta sullo spartitraffico. L'autovettura non correva ma comunque non sono in grado di dire a che velocità viaggiasse. A bordo dell'auto vi erano tre persone, due uomini e una donna che sono usciti dai finestrini. E' sopraggiunta un'ambulanza ed i vigili urbani. Sono rimasta un'oretta sul posto, allorquando sono sopraggiunti i genitori di ed a quel punto mi sono Parte_1
avvicinata ed ho lasciato i miei dati anagrafici agli stessi per un'eventuale testimonianza”
pagina 6 di 14 La medesima dinamica, inoltre, è stata ricostruita dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti in loco poco dopo l'evento, i quali, sulla scorta dell'ispezione del luogo del sinistro (ove hanno rinvenuto l'autovettura dell'attore ribaltata in posizione statica), dei danni riportati dal veicolo danneggiato e delle dichiarazioni rese dal conducente, hanno ricostruito la seguente dinamica: “Il conducente del veicolo A percorreva via Nuova
Marina direzione via Reggia di Portici, giunto in prossimità del palo luce n: 034035, in presenza di un transennamento che occupava metà carreggiata, nel tentativo di evitarlo, sterzava bruscamente a sinistra e perdeva il controllo del veicolo quest'ultimo impattava contro il cordolo spartitraffico rialzato che separa la carreggiata da quella centrale e finiva poi contro quattro dissuasori in cemento (che venivano distrutti o divelti) e si ribaltava, finendo la sua corsa in posizione ribaltata tra il predetto cordolo e la carreggiata. Al momento del nostro arrivo, il transennamento che occupava per alcuni metri metà della carreggiata direzione via Reggia di Portici si presentava solo parzialmente danneggiato …” (cfr. rapporto di incidente stradale prot. n. 111/21 –
PG/2021/560538 del 14.07.2021 – all.to fascicolo telematico di parte convenuta).
Alla luce delle predette risultanze, dunque, può dirsi pienamente provata la dinamica del fatto, così come risulta provato il nesso di causalità tra il bene oggetto di custodia e l'evento dannoso, essendo emerso che l'incidente si è verificato poiché l'attore non si è avveduto dell'area di cantiere posta sulla strada pubblica.
A questo punto, accertato il nesso di causalità occorre verificare la sussistenza del caso fortuito, come esimente idonea ad interrompere il nesso di causalità, che nella specie viene individuato, da parte convenuta, nella stessa condotta del danneggiato connotata dall'imprudenza e dall'inosservanza dei precetti dettati dal codice della strada.
In particolare, secondo la difesa del se il danneggiato avesse mantenuto una CP_1
velocità adeguata, considerate anche le condizioni di buona visibilità, ben avrebbe potuto percepire anticipatamente la presenza dell'area recintata e, dunque, evitarla, o comunque, evitare le gravi conseguenze che ha dedotto di aver subito.
pagina 7 di 14 Da tanto, secondo la prospettazione del convenuto, sarebbe ricavabile una condotta imprudente del danneggiato, contraria al principio di autoresponsabilità e utile ad elidere del tutto il nesso di causalità.
A sostegno di tale tesi difensiva, la parte convenuta ha richiamato il rapporto della
Polizia Municipale citato in precedenza, dal quale si evince che, contestualmente alla redazione del verbale, all'attore è stata contestata l'infrazione di cui all'art. 141 commi 2
e 11 C.d.S., norma che impone al conducente di mantenere una velocità adeguata a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Orbene, ai fini della decisione va, in primo luogo, evidenziato che il rapporto di polizia costituisce piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margini di valutazione soggettiva, nonché della provenienza delle dichiarazioni raccolte dallo stesso, mentre non è assistito da fede privilegiata per ciò che rappresenta l'espressione di un apprezzamento o di una ricostruzione logica da parte dell'agente accertatore (cfr. Cass. Civ. n. 29320/2022;
Cass. Civ. n.12925/2025). Quanto al valore probatorio delle circostanze non assistite da fede pubblica, secondo l'orientamento più recente dei giudici di legittimità: “Il rapporto di polizia, in ogni caso, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” - cfr. Cass.
Civ. 10376/2024.
Sulla scorta di tali principi risultano pienamente provate, poiché oggetto di accertamento diretto da parte degli agenti di P.M., alcune circostanze essenziali ai fini della verifica della percepibilità o meno del pericolo da parte del danneggiato quali: 1) le serene condizioni meteorologiche;
2) il manto stradale asciutto;
3) la presenza di sufficiente illuminazione pubblica, 4) l'assenza di presegnalazione del transennamento con freccia direzionale e lampada.
pagina 8 di 14 Sulla scorta delle predette circostanze e della dinamica dell'incidente, come emersa dall'istruttoria, ritiene questo giudice che la condotta tenuta da non Parte_1
possa integrare gli estremi del caso fortuito, essendosi lo stesso limitato a fare un uso normale della strada, senza tenere condotte negligenti, imprudenti e/o anomale tali da poter integrare i presupposti per l'esclusione del risarcimento.
D'altronde se è vero che le condizioni atmosferiche e lo stato di conservazione e di illuminazione della strada fosse tali da rendere in astratto percepibile l'ostacolo, è anche vero che il transennamento causa dell'incidente non risulta preceduto da alcuna presegnalazione, circostanza quest'ultima che certamente incide in maniera significativa sul livello di percepibilità adeguata e tempestiva dell'ostacolo su strada pubblica e, dunque, sulla colpa del danneggiato.
Ciò posto, è verosimile, che l'attore viaggiasse ad una velocità non adeguata, tale da impedirgli, una volta accortosi dell'ostacolo, di arrestare il veicolo o compiere le manovre necessarie ad evitarlo in sicurezza e ciò lo si ricava anche dalle conseguenze della manovra compiuta dal conducente, che hanno portato addirittura al ribaltamento del veicolo dopo l'urto con lo spartitraffico;
conseguenze che, con ogni probabilità, sarebbero state meno disastrose se la manovra di sterzata fosse stata compiuta ad una velocità ridotta.
Al riguardo, appare opportuno il richiamo al generale principio di auto responsabilità – affermato dalla Corte costituzionale in materia di insidie stradali – per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, quindi, ritiene questo giudice che debba essere dichiarato il concorrente apporto causale, stimato nella misura del 50%, dell'attore nella pagina 9 di 14 produzione del danno ai sensi dell'art. 1127 co. 1 c.c., con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento.
Passando, infine, alla liquidazione del danno, va evidenziato che la parte attrice ha quantificato il danno subìto al proprio veicolo nella complessiva somma di euro
5.200,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ed, a fondamento della propria richiesta risarcitoria, ha allegato un preventivo di spesa rilasciato dall' “Autocarrozzeria di Carlo D'Orta” dell'importo di euro 5.700,00, chiedendo, altresì, che venisse disposta una CTU volta alla stima dei danni occorsi alla propria autovettura.
Questo giudice, per ragioni di economia processuale, considerato anche il ridotto valore della controversia e tenuto conto della evidente congruità del preventivo di spesa rispetto agli ingenti danni occorsi all'autovettura dell'attore (nel verbale di Polizia Municipale si legge: “auto completamente distrutta con danni su tutta la carrozzeria compresa la parte superiore”), nonché dell'assenza di precipue contestazioni al predetto preventivo da parte convenuta, ha ritenuto superfluo l'espletamento di una CTU reputando adeguata la quantificazione operata dall'attore.
Ai fini che qui interessano, occorre richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include anche l'obbligazione di effettuare
l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass., n. 27129/21 che richiama Cass. 10/11/2010, n. 22826, e, conformemente, Cass., 10/3/2016, n. 4718).
A ciò si aggiunga che la contestazione del in ordine al preventivo in questione è CP_1
stata prospettata solo in maniera generica.
pagina 10 di 14 In particolare la parte convenuta non ha mosso specifiche censure in ordine all'ammontare del danno ed ai costi delle riparazioni, limitandosi ad affermare il difetto di valore probatorio di tale documento poiché formatosi in assenza di contraddittorio e non corroborato da ulteriore ed idonea documentazione a supporto.
Orbene, pur non sfuggendo a questo giudice l'orientamento giurisprudenziale, più risalente e teso in linea generale a negare l'efficacia probatoria del preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia (cfr. Cass. Civ. n.
26693/13), a meno che lo stesso non sia corroborato da altri elementi oggettivi indicativi del valore del veicolo danneggiato, del prezzo dei pezzi di ricambio e dell'entità effettiva dei danni, desumibile anche dai rilievi fotografici, va, tuttavia, evidenziato come, in alcune pronunce, la Suprema Corte, abbia riconosciuto al mero preventivo di spesa il valore di prova dell'ammontare dei danni, qualora detto ammontare non abbia rappresentato oggetto di specifica contestazione (cfr. Cass. Civ. 27624/2020).
Nel caso in esame, come già esposto, il non ha sollevato specifiche Controparte_1
contestazioni, con particolare riguardo alla quantificazione del danno economico, sicchè al preventivo di spesa depositato dall'istante ben può riconoscersi valore di prova in ordine all'ammontare del preteso risarcimento.
In definitiva, quindi, va riconosciuto in favore dell'attore l'importo complessivo di €
2.850,00 (50% di euro 5.700,00) come da richiesta dell'attore.
Va, nondimeno, aggiunto che la somma in oggetto è debito di valore e, pertanto, tale importo va attualizzato, in modo da liquidare una quantità di valuta che, in termini monetari attuali, esprima la quantità di ricchezza rappresentata dal valore monetario riferito all'attualità.
Si tratta, infatti, di reintegrare il patrimonio dell'istante reimmettendovi un valore equivalente a quello perso al momento della maturazione del diritto, sicché l'espressione monetaria di tale entità non può che essere riferita all'attuale potere di acquisto della moneta, altrimenti si avrebbe solo una reintegrazione nominale, ma nella sostanza pagina 11 di 14 l'avente diritto non vedrebbe esattamente ripristinata la propria posizione patrimoniale anteriore alla maturazione del detto diritto.
A questo fine possono soccorrere per l'attualizzazione del valore gli indici ISTAT (v.
Cass. 30\6\1989 n. 3170 e numerose altre conformi).
Sulla base dei criteri sopra individuati, la somma indicata, riferita al riferita al
14.07.2021, data dell'incidente va rivalutata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sino al momento della presente decisione in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta.
Pertanto detta somma va rivalutata in quella di euro 3.314,55.
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato, infatti, statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con pagina 12 di 14 riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, il convenuto dovrà corrispondere a parte CP_1
attrice gli interessi al tasso legale sull'importo di euro 2.850,00 (importo corrispondente a quello risultanti dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al luglio 2021 - data del fatto illecito) e, quindi, anno per anno, a partire dal 2021 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma rivalutata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
La regolamentazione delle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio ed, in particolare, della parziale soccombenza di parte attrice, ricorrono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite fino alla concorrenza del 50%.
Per il restante 50% il va condannato alla rifusione delle spese di Controparte_1
costituzione e di rappresentanza in favore dell'attore; spese che, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, scaglione di riferimento compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 ed in relazione ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttorie e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna il in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
pagina 13 di 14 , della somma di euro 3.314,55 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi Pt_1
come meglio esposto in motivazione;
dichiara compensate tra le parti le spese di lite per il 50% e per il residuo 50% condanna il in persona dl sindaco p.t., alla rifusione delle spese di Controparte_1
costituzione e di rappresentanza in favore di;
spese liquidate in euro Parte_1
1.276,00 per compensi oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed
IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Pasquale Daniele Delle Femmine dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli il 18.09.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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