Ordinanza cautelare 14 febbraio 2024
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/03/2026, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2024, proposto da
BA RB e GR LM, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Lupia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marcellina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 13 emessa il 26.10.23 dal Comune di Marcellina, registro generale n. 85, notificata il 28.10.2023 (doc. 1), recante l'ordine di demolizione e messa in pristino dei luoghi, in danno dei ricorrenti, inerente opere eseguite in Marcellina, VIA Vocabolo Campetella n. 34/b, sul terreno distinto in catastato al foglio n. 10, particella 73, per come individuate nell'ordinanza impugnata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcellina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa RA NT RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 27 dicembre 2023 e depositato il 26 gennaio 2024 i Sig.ri BA RB e GR LM hanno impugnato – chiedendone la sospensione dell’efficacia – l’ordinanza di demolizione i cui estremi sono indicati in epigrafe, emessa ai sensi degli artt. 15 e 18 L.R. n. 15/2008 e 31 d.P.R. n. 380/2001, con la quale il Comune di Marcellina avevo loro ingiunto la demolizione di opere eseguite sul lotto di proprietà in difformità dalla SCIA n. 19263/22, oltre a contestare “ nuovi interventi realizzati in assenza di titolo edilizio ”, consistenti nel loro complesso in: 1. scavo del naturale pendio del terreno per la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra l’edifico principale e la strada provinciale SP636, con la precisazione che è assente l’autorizzazione di Roma Capitale per il nuovo accesso sulla strada provinciale; 2 . realizzazione di n. 2 muri in pietrame costruiti lungo i cigli della strada di cui al punto 1, rispettivamente della lunghezza di 116,40 mt e 15,00 mt, aventi uno spessore di 45 cm circa e un’altezza variabile da 90 cm a 150 cm.; 3. realizzazione, in corrispondenza dell’accesso alla strada di cui al punto 1, di una struttura portante in calcestruzzo armato predisposta per l’installazione di un cancello; 4. realizzazione di una scala esterna in calcestruzzo, composta da n. 20 gradini, per un’altezza di circa 3 metri, di collegamento tra la parte superiore e quella inferiore del terrazzamento; 5. difformità dei muri di sostegno presenti lungo il terrazzamento del punto che precede, che risultano avere un’altezza superiore a quella 100 cm legittimata con la Scia n. 19263/2022.
Il provvedimento precisa che le opere insistono in zona agricola E di P.R.G., interessata da vincolo sismico, paesaggistico (vincolo ricognitivo di legge ai sensi degli artt. 134, co. 1, lett. b) e 142, co. 1, d. lgs. n. 42/2004, graficizzato nella tavola B del P.T.P.R.) e idrogeologico.
2. Premettono i ricorrenti, in via di fatto, di aver presentato in data 13 dicembre 2023, dunque a seguito della ricezione dell’ordinanza di demolizione, richiesta di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, protocollata con il n. 19978, e di aver conseguito in data 7 dicembre 2023 “ Determinazione dirigenziale avente ad oggetto il rilascio di concessione/autorizzazione per l'apertura di un accesso carrabile sulla S.P. 636 di Palombara al km 27+280 circa lato sx ” emessa da Città Metropolitana di Roma Capitale, precisando poi che il lotto di proprietà insiste in zona E agricola di P.R.G. ove non sono presenti particolari specie vegetali né corsi d’acqua particolarmente rilevanti.
In diritto deducono le seguenti censure:
I. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 dpr 380 01, nonché degli artt. 15 e 18 L.R. LAZIO 11/08/2008, N. 15 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità ”.
Il motivo si appunta sui diversi interventi contestati, e segnatamente: a) manufatto consistente nel “ muro di cinta ”, per il quale i ricorrenti deducono che il Comune ne avrebbe erroneamente rilevato le quote, in quanto misurate a lavori ancora in corso e dunque soggette a sostanziali modifiche (“ ai fini della realizzazione del predetto muro, è stato necessario abbassare il livello del fondo in prossimità del muro. Successivamente, il fondo è stato riportato alla sua quota naturale (piano di campagna) talché, ad oggi, il muro perimetrale eretto dai ricorrenti si erge per una quota inferiore a 100 cm per tutta la sua lunghezza ”), oltre a precisare che lo stesso comunque non necessiterebbe di permesso di costruire in ragione appunto della sua esatta altezza e della circostanza che esso, secondo la definizione fornita dall’art. 4, co. 7, lett. c) , decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493 e sostituito per effetto dell’art. 2, co. 60, legge 23 dicembre 1996, n. 662, non trascenderebbe la soglia della “trasformazione urbanistico-edilizia” rilevante, come peraltro argomentato dalla consolidata giurisprudenza che ammette la natura pertinenziale delle opere di recinzione in quanto aventi la sola funzione di delimitare e proteggere la proprietà privata, precisando i ricorrenti che “ il muretto è stato realizzato quale recinzione del terreno di proprietà dei ricorrenti, situato lungo la strada 696, in località a bassissimo insediamento residenziale ”; b) apertura di un varco sulla via pubblica (S.P. 636 di Palombara), per la quale Città Metropolitana di Roma Capitale aveva rilasciato concessione/autorizzazione per la realizzazione di un accesso carrabile; c) movimentazione di terra, oggetto della domanda di p.d.c. in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presentata dai ricorrenti; d) struttura portante in calcestruzzo armato predisposta per l’installazione di un cancello, che configurerebbe attività edilizia libera in ragione delle sue modeste dimensioni; e) da ultimo, richiamata nuovamente la richiesta di sanatoria, la parte chiede che sia verificata la rispondenza dello stato dei luoghi a quanto ivi indicato;
II . “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 dpr 380 01, nonché degli artt. 15 e 18 L.R. LAZIO 11/08/2008, N. 15. Difetto di istruttoria, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost .”.
Il provvedimento gravato sarebbe inficiato da deficit di motivazione, non avendo indicato le ragioni per cui le opere sarebbero incompatibili con le norme in vigore.
3. Il Comune di Marcellina si è costituito in giudizio con atto del 28 gennaio 2024 e, con memoria depositata in data 10 febbraio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare per infondatezza delle censure dedotte.
4. Con ordinanza n. 582 del 14 febbraio 2024 il Tribunale ha denegato l’invocata tutelare cautelare per assenza dei relativi presupposti “ atteso che, da una prima valutazione del materiale di causa, tutte le opere contestate (ivi compreso specificamente sia il muro di cui al punto 2 dell’ordinanza, che non rappresenta un “muro di recinzione” del fondo, sia la struttura portante in calcestruzzo armato di cui al punto 3) sembrano configurare interventi realizzati in assenza dei necessari titoli edilizi, avendo comportato una stabile alterazione dello stato dei luoghi (oltretutto in area gravata da plurimi vincoli e considerato anche che l’allegata determinazione dirigenziale di Città Metropolitana, oltre ad essere stata rilasciata in data successiva al provvedimento impugnato, nel concedere l’autorizzazione all’apertura di un accesso carrabile comunque fa salva espressamente «l’acquisizione dei necessari nulla osta per eventuali vincoli. Le eventuali opere edilizie dovranno essere autorizzate dal Comune di Marcellina»), e tenuto conto, in ogni caso, che la pendenza del procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 esclude, allo stato, la configurabilità di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile ”.
5. Il Comune ha depositato documentazione in data 30 dicembre 2025 e memoria ex art. 73 cod. proc. amm. in data 8 gennaio 2026.
6. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato.
8. Quanto alle doglianze dedotte con il primo mezzo, che si appuntano specificamente su ciascuno degli interventi contestati dall’amministrazione municipale con il provvedimento impugnato, è dirimente e di per sé sufficiente a sorreggerlo la constatazione che trattasi di interventi insistenti in zona assoggettata a plurimi vincoli, a principiare da quello paesaggistico (per ricadenza nella fascia di rispetto del corso d’acqua attivo denominato “Fosso Gabbamondo o Saina”, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche). Trattasi di circostanza espressamente ammessa anche dagli stessi ricorrenti, che nella narrativa del ricorso (cfr. pag. 5) ammettono che “ L’area in cui insiste il bene oggetto di interventi edilizi è sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi della del D. Lgs. 42/04, in quanto ricade nella fascia di rispetto per la “protezione dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua”, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, tavola B, approvato con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021, pertanto, essendo opere in sanatoria, sarà richiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04 art 167 e ss. mm. e ii. L’area è soggetta a vincolo sismico e pertanto è necessario il deposito del progetto strutturale presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/01. Nel Comune di Marcellina sono individuate due zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R. D. 3267 del 30/12/1923. L’area interessata dell’intervento ricade nella “zona 2” del presente vincolo e pertanto sarà necessario acquisire il nulla osta ai fini idrogeologico alla Provincia di Roma ”.
Ebbene, l’amministrazione ha appurato che le opere sono state realizzate in assenza dei necessari titoli autorizzatori: in particolare, in occasione del sopralluogo eseguito sul lotto di proprietà dei ricorrenti (i cui esiti sono stati formalizzati nella relazione del 25 ottobre 2023 della Regione Carabinieri Forestale “Lazio” – Nucleo di Guidonia Montecelio, che ha eseguito i rilievi congiuntamente a personale del Comune), veniva accertata una difformità tra lo stato dei luoghi e la SCIA prot. n. 19263 del 6 dicembre 2022, che aveva ad oggetto interventi di “ sostituzione della pavimentazione esterna esistente, sistemazione della corte esterna con la realizzazione di tre terrazzamenti a gradoni di H = 1 mt, due scale di raccordo, aiuole e percorsi ” (la difesa comunale ha precisato che in relazione alla predetta Scia era stato notificato preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, emesso con nota prot. n. 1450 del 26 gennaio 2023, con cui si dava atto che gli interventi proposti non rientravano tra quelli esclusi dall’acquisizione del nulla-osta idrogeologico, del nulla-osta paesaggistico e dall’autorizzazione sismica, e in data 13 marzo 2023 era stato presentato un nuovo elaborato grafico, in cui erano graficizzate “ opere minori rispetto a quelle originariamente graficizzate, non richiedenti i nulla-osta e/o autorizzazioni ”). Inoltre, era stata riscontrata la presenza di nuove opere realizzate in assenza di titolo edilizio, il tutto come compiutamente ed esaustivamente descritto nell’ordinanza.
Di talché il Comune ha correttamente e doverosamente adottato la sanzione demolitorio/ripristinatoria.
9. A tale decisiva considerazione è peraltro da aggiungere che le censure dedotte con il ricorso appaiono comunque fuori fuoco.
9.1. In particolare, quanto all’opera descritta al punto 2. dell’ordinanza, i ricorrenti reiteratamente si riferiscono alla medesima in termini di “muro di cinta” o “muro perimetrale”, quale inquadrabile nella definizione recata dall’art. 4, co. 7, lett. c) , d.l. n. 398/1993 (“ recinzioni, muri di cinta e cancellate ”, subordinati a denuncia di inizio attività), ma non sfugge al Collegio che (in disparte il fatto che la disposizione testé invocata è stata abrogata e che il vigente Testo unico dell’edilizia non contiene definizioni dirimenti con riferimento al trattamento del “muro perimetrale” sotto il profilo urbanistico-edilizio), in ogni caso nella fattispecie in esame tale definizione comunque non è calzante: invero, quello contestato dall’amministrazione non è un mero perimetrale e/o recinzione a delimitazione del lotto, con funzione di separazione e difesa nell’esercizio dello ius excludendi alios (tipologia di intervento a cui si riferiscono i precedenti giurisprudenziali citati in ricorso), trattandosi piuttosto di due muri che delimitano la stradina che si sviluppa internamente alla proprietà e collega l’edificio residenziale alla SP 636 di via Maremmana Inferiore, di dimensioni complessive non irrilevanti o irrisorie, avendo lunghezza su ciascun ciglio di circa 116,40 mt e 15,00 mt, con uno spessore di circa 45 cm ed altezza variabile dai 90 ai 150 cm (a sua volta, la “carreggiata” interna è un’ulteriore opera abusiva descritta al punto 1 e parimenti attinta dall’ordine demolitorio).
9.2. Quanto alla sotto-censura che si appunta sull’autorizzazione all’apertura di un varco di accesso sulla SP636 accordata da Città Metropolitana di Roma Capitale con determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2023 (versata in atti), va rilevato che la stessa, oltre ad essere stata conseguita successivamente all’emissione della gravata ordinanza, è stata espressamente rilasciata “ ai soli fini della sicurezza della circolazione stradale ” e fatti salvi “ i diritti dei terzi e l’acquisizione dei necessari nulla osta per eventuali vincoli ”, con la precisazione che “ Le eventuali opere edilizie dovranno essere autorizzate dal Comune di Marcellina ”, dunque non elide la necessità di conseguire un titolo edilizio da parte della competente amministrazione comunale.
9.3. Quanto agli interventi di movimentazione del terreno, la parte non ne contesta il carattere abusivo, ma si limita a richiamare l’avvenuta presentazione della richiesta di p.d.c. in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che tuttavia, come da granitica giurisprudenza, non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia, determinandone la temporanea inefficacia e ineseguibilità fino all’eventuale rigetto della domanda, a seguito del quale riprende a decorrere il termine per l’esecuzione (cfr. ex multis recente Cons. Stato, sez. VII, 27 gennaio 2026, n. 680.) Si precisa (solo per inciso) che, in vista dell’udienza di discussione del ricorso, la difesa civica ha argomentato e documentato che la richiesta di cui trattasi è stata definita con silenzio-rigetto, mentre sulla connessa domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d. lgs. n. 42/2004 è stato comunicato preavviso di diniego al quale, in data 1° agosto 2024, ha fatto seguito parere definitivo negativo.
9.4. Da ultimo, è del tutto legittima anche la contestazione che si appunta sulla struttura portante in calcestruzzo armato predisposta per l’alloggiamento del cancello di ingresso alla proprietà, che per le sue consistenti dimensioni necessitava di un titolo autorizzatorio, quantomeno sotto il profilo paesaggistico, avendo indubbiamente determinato una permanente e apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi.
10. In relazione alle doglianze dedotte con il secondo motivo è sufficiente rilevare che, come da granitico indirizzo giurisprudenziale, l’ordine di demolizione è un atto dovuto e rigorosamente vincolato all’accertamento dei relativi presupposti, la cui motivazione è da considerarsi adeguata e sufficiente laddove contenga la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2025, n. 9846: “In via generale, deve essere ricordato che «l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera» (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2 novembre 2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1393/2016)”).
11. In conclusione, il ricorso va rigettato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, a rifondere al Comune di Marcellina le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA, Presidente
RA NT RO, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NT RO | AN MA |
IL SEGRETARIO