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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4235/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Istituto Autonomo Case Popolari Di Caserta In Ricorrente_1 - 00101970614
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cipriano D'Aversa - Via Roma 107 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15720 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto Autonomo per le case popolari di Caserta, c.f. e p.i. 00101970614, con il patrocinio del dott.
Difensore 1, con ricorso notificato il 22 settembre 2025 e iscritto il 22 ottobre 2025 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU per l'annualità 2021 notificato dal Comune di San Cipriano d'Aversa in data 15 luglio 2025.
Tra i motivi ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva avendo dal 2019 conseguito la titolarità dei beni immobili Società_1. Ha anche lamentato difetto di motivazione e di sottoscrizione. Ha poi invocato l'esenzione dal carico tributario per gli alloggi destinati a scopi sociali, richiamando la consulenza tecnico- patrimoniale attestante i requisiti di cui al D.M. 22 aprile 2008.
Il Comune di San Cipriano d'Aversa si è costituito solo in data 12 gennaio 2026 rappresentando di avere, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, annullato l'avviso di accertamento oggetto del giudizio, concordando con la difesa attorea che l'atto sia stato indirizzato a soggetto diverso dall'effettivo proprietario degli immobili (Società_1).
La causa è stata decisa in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse ad una statuizione di merito dopo che, annullato l'atto impugnato, è sostanzialmente cessata la materia del contendere.
Il Comune di San Cipriano d'Aversa, tardivamente costituito, ha annullato l'avviso di accertamento oggetto della presente vertenza e così facendo, riconosciuta valida la prima doglianza di controparte, ha posto fine al contenzioso. Le ragioni della ricorrente hanno trovato riconoscimento in termini che si dimostrano pienamente satisfattivi.
Non vi è quindi più neppure l'interesse della ricorrente ad una statuizione di merito.
Alla luce di tale considerazione, si impone l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.
La questione perdura solo sulle spese.
Ritiene la Corte che esse, per la consecuzione dei fatti debbano gravare sulla parte resistente che ha occasionato la lite, intervenendo in autotutela solo in prossimità dell'udienza.
Va dunque estinto il giudizio per essere sopravvenuta la cessata materia del contendere con spese a carico del resistente da distrarre in favore del difensore antistatario. La liquidazione fatta in dispositivo è moderata in ragione dell'esito della lite e della non particolare complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara il giudizio estinto per sopravvenuta cessata materia del contendere e condanna il Comune di San Cipriano d'Aversa alle spese che liquida in € 500,0 per compensi oltre C.U.T., indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del dott. Difensore _1 che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ONORATO MARIA TERESA, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
MAFFEI ANGELICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4235/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Istituto Autonomo Case Popolari Di Caserta In Ricorrente_1 - 00101970614
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Cipriano D'Aversa - Via Roma 107 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15720 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente//
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto Autonomo per le case popolari di Caserta, c.f. e p.i. 00101970614, con il patrocinio del dott.
Difensore 1, con ricorso notificato il 22 settembre 2025 e iscritto il 22 ottobre 2025 ha impugnato l'avviso di accertamento IMU per l'annualità 2021 notificato dal Comune di San Cipriano d'Aversa in data 15 luglio 2025.
Tra i motivi ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva avendo dal 2019 conseguito la titolarità dei beni immobili Società_1. Ha anche lamentato difetto di motivazione e di sottoscrizione. Ha poi invocato l'esenzione dal carico tributario per gli alloggi destinati a scopi sociali, richiamando la consulenza tecnico- patrimoniale attestante i requisiti di cui al D.M. 22 aprile 2008.
Il Comune di San Cipriano d'Aversa si è costituito solo in data 12 gennaio 2026 rappresentando di avere, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, annullato l'avviso di accertamento oggetto del giudizio, concordando con la difesa attorea che l'atto sia stato indirizzato a soggetto diverso dall'effettivo proprietario degli immobili (Società_1).
La causa è stata decisa in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza d'interesse ad una statuizione di merito dopo che, annullato l'atto impugnato, è sostanzialmente cessata la materia del contendere.
Il Comune di San Cipriano d'Aversa, tardivamente costituito, ha annullato l'avviso di accertamento oggetto della presente vertenza e così facendo, riconosciuta valida la prima doglianza di controparte, ha posto fine al contenzioso. Le ragioni della ricorrente hanno trovato riconoscimento in termini che si dimostrano pienamente satisfattivi.
Non vi è quindi più neppure l'interesse della ricorrente ad una statuizione di merito.
Alla luce di tale considerazione, si impone l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere.
La questione perdura solo sulle spese.
Ritiene la Corte che esse, per la consecuzione dei fatti debbano gravare sulla parte resistente che ha occasionato la lite, intervenendo in autotutela solo in prossimità dell'udienza.
Va dunque estinto il giudizio per essere sopravvenuta la cessata materia del contendere con spese a carico del resistente da distrarre in favore del difensore antistatario. La liquidazione fatta in dispositivo è moderata in ragione dell'esito della lite e della non particolare complessità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara il giudizio estinto per sopravvenuta cessata materia del contendere e condanna il Comune di San Cipriano d'Aversa alle spese che liquida in € 500,0 per compensi oltre C.U.T., indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del dott. Difensore _1 che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..