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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 in II grado R.G. n. 1655/2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 108/2023emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio ed elettivamente Pt_1 domiciliato in Napoli, Via A. De Gasperi n° 33; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni, giusta CP_1 procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2021 innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2020 00030674 38 000, notificato in data 10.12.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 4.555,71 a titolo di contributi dovuti nella Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 10.2017 – 10.2018. A sostegno dell'opposizione rappresentava la propria costante regolarità contributiva, ad eccezione di un mero errore relativo alla denuncia trasmessa a luglio del 2016 che aveva generato una irrilevante scopertura di euro 92,00, comunque regolarizzata, e deduceva che le ulteriori note di rettifica relative alle agevolazioni godute per un CP_ apprendista erano invece dovute ad errore interamente imputabile all che aveva falsamente applicato le disposizioni in materia di sgravi contributivi per l'apprendistato. In ogni caso si doleva di non aver ricevuto rituale notificazione dell'invito a regolarizzare. Concludeva, pertanto, chiedendo la caducazione dell'avviso di addebito opposto, CP_ vinte le spese di lite. Si costituivano in giudizio con unica memoria l e la Controparte_2 rilevando come le irregolarità che avevano dato origine alla mancata emissione del DURC positivo fossero insorte dal mancato pagamento degli avvisi di addebito n. 357
2016 00042317 80 000 e 357 2017 00005601 82 000. Questa posizione di irregolarità contributiva sopra soglia di rilevanza, ritualmente comunicata in data 1.03.2018 con preavviso n. 9810322, è stata seguita dalla emissione di DURC negativo e dalla revoca delle agevolazioni a quel punto illegittimamente fruite dalla opponente nel periodo per cui è causa, con formazione delle note di rettifica presenti nel preavviso n. 1282574 e trasfuse nell'avviso di addebito opposto. Sulla base di tali assunti, l e Controparte_3 la società di cartolarizzazione concludevano per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite Il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite risultando che “la posizione di disallineamento contributivo cui in data 1.03.2018 si invitava a mezzo pec CP_ alla regolarizzazione (come documentato dall mediante deposito della relativa busta telematica) concerneva soprattutto il mancato pagamento dei seguenti avvisi di addebito: 357 2016 00042317 80 000 e 357 2017 00005601 82 000, recanti l'ingiunzione a pagare, rispettivamente, gli importi di euro 101,16 e 746,17. La società opponente ha provato di aver provveduto al pagamento soltanto del primo dei due avvisi citati. Per quanto riguarda il secondo, invece, la mancata proposizione di una tempestiva opposizione -si badi- rende incontrovertibile la pretesa contributiva da esso veicolata, il cui merito non può essere oggetto di scrutinio in questa sede, pena la vanificazione dei termini di cui all'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 cui si è fatto innanzi cenno. Dalla omessa regolarizzazione sostanziale della posizione contributiva (per l'importo di euro 746,17, superiore alla soglia di rilevanza, in relazione all'avviso di addebito n. 357
2017 00005601 82 000) discende inevitabilmente il disconoscimento delle agevolazioni fruite dall'opponente”.
Con ricorso depositato il 7.7.2023, la a proposto appello avverso la detta Pt_1 decisione del Tribunale, per (I motivo) erronea applicazione della disciplina in materia di avviso di addebito nonché in materia di giudicato e regolarità contributiva, deducendo che “in caso di mancata opposizione nel termine, il contribuente è sì tenuto a pagare l'avviso di addebito ma sul motivo della pretesa non cala alcun giudicato per cui potrà essere messo in discussione nel caso in cui da quell'avviso di addebito ne origini un altro … a dirimere ogni dubbio sulla circostanza che non vi fosse un debito della società vi è la circostanza che l in data 21.05.2018, abbia richiesto il pagamento dell'avviso di CP_1 addebito salvo poi consentire all'azienda di compensare il credito: ciò significa che non vi era un debito reale ma soltanto fittizio che l non voleva annullare in autotutela CP_1 ma preferiva compensare il credito derivante dal pagamento … Ciò posto, avendo il Magistrato erroneamente applicato l'art. 2909 c.c. ad un avviso di addebito non opposto -sul quale, quindi, non cala giudicato-, nonché avendo erroneamente individuato una irregolarità contributiva sostanziale -mentre tuttalpiù si trattava di irregolarità solo formale per mancata rettifica tempestiva delle denunce contributive che non determina irregolarità contributiva ai sensi del DM 30.01.2015 art. 3 – avrebbe dovuto accogliere il ricorso di primo e annullare l'avviso di addebito dal momento che Parte la non si trovava in una condizione di irregolarità contributiva sostanziale..”: (II Motivo) omessa pronuncia del Tribunale sulla mancata notifica del DURC negativo deducendo che: “l'odierna appellante significava che lo stesso non fosse mai Parte stato notificato alla in spregio alla normativa in materia di DURC, art. 4 comma 4 del DM 30.01.2015 Infatti, come anche confermato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n.1075/2019 quivi allegata sub. F), senza la notifica del DURC irregolare non sussiste irregolarità. Su tale rilevante questione il Magistrato di primo grado non si è pronunciato … non ha fatto corretta applicazione dell'art. 4 comma 4 del DM 30.01.2015 che prescrive l'obbligo dell -non adempiuto- di notificare il DURC negativo “con CP_1 indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità” prima di procedere al recupero delle agevolazioni” Invero, l costituendosi ha dedotto che “Contrariamente all'assunto di parte CP_1 appellante, infatti, questa difesa ritiene sufficiente sottolineare che sul punto vi è giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo il quale “ … quello prescritto dal quinto comma dell'art. 24 cit. è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva … detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione …” (tra le prime, v. Cass. civ., sez. lav., 27.02.2007, n. 4506; conforme: Cass. civ., sez. lav., 16.05.2007, n. 11274): ne deriva, quindi, sempre secondo la Suprema Corte, la incontrovertibilità della pretesa contributiva portata dall'AVA non opposto, il cui merito non può essere più oggetto di scrutinio, pena la vanificazione dei termini di cui all'art. 24, comma 6°, del d.lgs. n. 46 del 1999. Quanto all'eccezione di omessa notifica del DURC non regolare, l rileva innanzitutto la inammissibilità di questo motivo di CP_1 appello perché nuovo e mai proposto in primo grado. Infatti, parte appellante in primo grado ha eccepito esclusivamente la mancata notifica dell'invito a regolarizzare e non anche la omessa notifica del DURC rilasciato non regolare. Deve, quindi, ritenersi sul punto che le successive argomentazioni formulate dalla ricorrente costituiscono un novum rispetto al tema del giudizio ed il loro scrutinio non è per tale ragione ammissibile in sede d'appello”. CP_ Quanto dedotto dall appare corretto soprattutto circa la definitività della cartella/addebito non tempestivamente impugnati e opposti. Circa poi l'omessa pronuncia del Tribunale sulla mancata notifica del DURC negativo, trattasi di questione mai sollevata in primo grado e, pertanto, inammissibile, atteso che corrisponde al vero che quello che si è dedotto proprio in primo grado era stata la mancata notifica dell'invito a regolarizzare e non anche la omessa notifica del DURC rilasciato non regolare. Ne consegue, pertanto, il rigetto del gravame. In considerazione della soccombenza la società appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 4.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 in II grado R.G. n. 1655/2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 108/2023emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio ed elettivamente Pt_1 domiciliato in Napoli, Via A. De Gasperi n° 33; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna Paola Ciarelli e Laura Loreni, giusta CP_1 procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2021 innanzi al Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, la società in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2020 00030674 38 000, notificato in data 10.12.2020, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 4.555,71 a titolo di contributi dovuti nella Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 10.2017 – 10.2018. A sostegno dell'opposizione rappresentava la propria costante regolarità contributiva, ad eccezione di un mero errore relativo alla denuncia trasmessa a luglio del 2016 che aveva generato una irrilevante scopertura di euro 92,00, comunque regolarizzata, e deduceva che le ulteriori note di rettifica relative alle agevolazioni godute per un CP_ apprendista erano invece dovute ad errore interamente imputabile all che aveva falsamente applicato le disposizioni in materia di sgravi contributivi per l'apprendistato. In ogni caso si doleva di non aver ricevuto rituale notificazione dell'invito a regolarizzare. Concludeva, pertanto, chiedendo la caducazione dell'avviso di addebito opposto, CP_ vinte le spese di lite. Si costituivano in giudizio con unica memoria l e la Controparte_2 rilevando come le irregolarità che avevano dato origine alla mancata emissione del DURC positivo fossero insorte dal mancato pagamento degli avvisi di addebito n. 357
2016 00042317 80 000 e 357 2017 00005601 82 000. Questa posizione di irregolarità contributiva sopra soglia di rilevanza, ritualmente comunicata in data 1.03.2018 con preavviso n. 9810322, è stata seguita dalla emissione di DURC negativo e dalla revoca delle agevolazioni a quel punto illegittimamente fruite dalla opponente nel periodo per cui è causa, con formazione delle note di rettifica presenti nel preavviso n. 1282574 e trasfuse nell'avviso di addebito opposto. Sulla base di tali assunti, l e Controparte_3 la società di cartolarizzazione concludevano per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite Il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite risultando che “la posizione di disallineamento contributivo cui in data 1.03.2018 si invitava a mezzo pec CP_ alla regolarizzazione (come documentato dall mediante deposito della relativa busta telematica) concerneva soprattutto il mancato pagamento dei seguenti avvisi di addebito: 357 2016 00042317 80 000 e 357 2017 00005601 82 000, recanti l'ingiunzione a pagare, rispettivamente, gli importi di euro 101,16 e 746,17. La società opponente ha provato di aver provveduto al pagamento soltanto del primo dei due avvisi citati. Per quanto riguarda il secondo, invece, la mancata proposizione di una tempestiva opposizione -si badi- rende incontrovertibile la pretesa contributiva da esso veicolata, il cui merito non può essere oggetto di scrutinio in questa sede, pena la vanificazione dei termini di cui all'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999 cui si è fatto innanzi cenno. Dalla omessa regolarizzazione sostanziale della posizione contributiva (per l'importo di euro 746,17, superiore alla soglia di rilevanza, in relazione all'avviso di addebito n. 357
2017 00005601 82 000) discende inevitabilmente il disconoscimento delle agevolazioni fruite dall'opponente”.
Con ricorso depositato il 7.7.2023, la a proposto appello avverso la detta Pt_1 decisione del Tribunale, per (I motivo) erronea applicazione della disciplina in materia di avviso di addebito nonché in materia di giudicato e regolarità contributiva, deducendo che “in caso di mancata opposizione nel termine, il contribuente è sì tenuto a pagare l'avviso di addebito ma sul motivo della pretesa non cala alcun giudicato per cui potrà essere messo in discussione nel caso in cui da quell'avviso di addebito ne origini un altro … a dirimere ogni dubbio sulla circostanza che non vi fosse un debito della società vi è la circostanza che l in data 21.05.2018, abbia richiesto il pagamento dell'avviso di CP_1 addebito salvo poi consentire all'azienda di compensare il credito: ciò significa che non vi era un debito reale ma soltanto fittizio che l non voleva annullare in autotutela CP_1 ma preferiva compensare il credito derivante dal pagamento … Ciò posto, avendo il Magistrato erroneamente applicato l'art. 2909 c.c. ad un avviso di addebito non opposto -sul quale, quindi, non cala giudicato-, nonché avendo erroneamente individuato una irregolarità contributiva sostanziale -mentre tuttalpiù si trattava di irregolarità solo formale per mancata rettifica tempestiva delle denunce contributive che non determina irregolarità contributiva ai sensi del DM 30.01.2015 art. 3 – avrebbe dovuto accogliere il ricorso di primo e annullare l'avviso di addebito dal momento che Parte la non si trovava in una condizione di irregolarità contributiva sostanziale..”: (II Motivo) omessa pronuncia del Tribunale sulla mancata notifica del DURC negativo deducendo che: “l'odierna appellante significava che lo stesso non fosse mai Parte stato notificato alla in spregio alla normativa in materia di DURC, art. 4 comma 4 del DM 30.01.2015 Infatti, come anche confermato dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n.1075/2019 quivi allegata sub. F), senza la notifica del DURC irregolare non sussiste irregolarità. Su tale rilevante questione il Magistrato di primo grado non si è pronunciato … non ha fatto corretta applicazione dell'art. 4 comma 4 del DM 30.01.2015 che prescrive l'obbligo dell -non adempiuto- di notificare il DURC negativo “con CP_1 indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità” prima di procedere al recupero delle agevolazioni” Invero, l costituendosi ha dedotto che “Contrariamente all'assunto di parte CP_1 appellante, infatti, questa difesa ritiene sufficiente sottolineare che sul punto vi è giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo il quale “ … quello prescritto dal quinto comma dell'art. 24 cit. è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva … detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione …” (tra le prime, v. Cass. civ., sez. lav., 27.02.2007, n. 4506; conforme: Cass. civ., sez. lav., 16.05.2007, n. 11274): ne deriva, quindi, sempre secondo la Suprema Corte, la incontrovertibilità della pretesa contributiva portata dall'AVA non opposto, il cui merito non può essere più oggetto di scrutinio, pena la vanificazione dei termini di cui all'art. 24, comma 6°, del d.lgs. n. 46 del 1999. Quanto all'eccezione di omessa notifica del DURC non regolare, l rileva innanzitutto la inammissibilità di questo motivo di CP_1 appello perché nuovo e mai proposto in primo grado. Infatti, parte appellante in primo grado ha eccepito esclusivamente la mancata notifica dell'invito a regolarizzare e non anche la omessa notifica del DURC rilasciato non regolare. Deve, quindi, ritenersi sul punto che le successive argomentazioni formulate dalla ricorrente costituiscono un novum rispetto al tema del giudizio ed il loro scrutinio non è per tale ragione ammissibile in sede d'appello”. CP_ Quanto dedotto dall appare corretto soprattutto circa la definitività della cartella/addebito non tempestivamente impugnati e opposti. Circa poi l'omessa pronuncia del Tribunale sulla mancata notifica del DURC negativo, trattasi di questione mai sollevata in primo grado e, pertanto, inammissibile, atteso che corrisponde al vero che quello che si è dedotto proprio in primo grado era stata la mancata notifica dell'invito a regolarizzare e non anche la omessa notifica del DURC rilasciato non regolare. Ne consegue, pertanto, il rigetto del gravame. In considerazione della soccombenza la società appellante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello:
- condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate per l'intero in € 962,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 4.3.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste