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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3122 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SEPARAZIONE
Nella causa iscritta al n. r.g. 3122/2023 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Zucchi (c.f. ), in Piacenza (PC) alla C.F._2 via Rebasti n. 14;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Antonella Viola (c.f. ) in Lodi (LO), alla CodiceFiscale_4 via Feliciano Terzi n. 1;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 16.04.2025, ove le parti sono comparse personalmente, che di seguito si riportano integralmente:
1. “I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI NEL RECIPROCO RISPETTO;
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE La casa coniugale sita in Casalpusterlengo, via Galilei 12, verrà assegnata alla signora , CP_1 con tutti gli arredi e corredi, che la abiterà con il figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso e/o fino a quando la userà come propria personale residenza. Per_1
Successivamente, tale immobile verrà venduto e il suo ricavato diviso tra i coniugi.
Rimane inteso, sin d'ora, che in caso di futura vendita, i Signori e Parte_1 CP_1 riconoscono uno all'altro, a parità di prezzo, il diritto di prelazione rispetto alle pretese di un potenziale terzo acquirente. Tutti gli arredi e corredi che attualmente compongono la casa coniugale restano in comproprietà tra i coniugi e la loro divisione verrà effettuata al momento della vendita della abitazione.
Qualora l'eventuale acquirente dell'immobile volesse acquistare anche i mobili ivi presenti il ricavato verrà suddiviso in parti uguali.
I Signori e prevedono la possibilità di dare in donazione il suddetto Parte_1 CP_1 immobile al figlio Per_1
Il Sig. provvederà a recuperare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni, gli Pt_1 effetti personali di sua proprietà ancora presenti nel Box, Cantina e casa coniugale, di cui si riserva anche di predisporre apposito elenco.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni, la signora si riserva di CP_1 predisporre elenco delle cose che il Sig. dovrà restituirle, tra cui suoi documenti personali. Pt_1
3. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
Il minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica del minore insieme alla madre presso l'abitazione in Casalpusterlengo, via Galilei 12.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
In ottemperanza al principio di bigenitorialità, ogni decisione concernente il figlio minore sarà Per_1 presa di comune accordo da entrambi i genitori;
4. DIRITTO DI VISITA E PERMANENZA
Il Sig. potrà vedere ed incontrarsi con secondo le seguenti modalità: Parte_1 Per_1
Fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato, alle 21:00 della domenica.
Il signor vedrà e starà con il minore anche una volta la settimana, indicativamente il giovedì Pt_1 dalle ore 17:00 alle 21:00.
Nella settimana in cui trascorrerà il w.e. con il padre, il giorno infrasettimanale sarà Per_1 indicativamente il lunedì, dalle ore 17:00 alle 21:00 (Sabato – domenica / giovedì / lunedì / sabato – domenica).
L'indicazione dei giorni infrasettimanali potranno subire modifiche in base agli impegni lavorativi del
2 signor previo avviso almeno 48 prima alla signora Pt_1 CP_1
VACANZE ESTIVE (15 GIUGNO – 15 SETTEMBRE)
Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il signor
oltre i fine settimana già previsti sopra, trascorrerà con il figlio due settimane, anche non Pt_1 consecutive.
I genitori indicheranno il periodo di vacanza che intenderanno trascorrere con tenendo in Per_1 considerazione i reciproci impegni lavorativi.
La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Ad anni alterni ciascun genitore, entro tale data, avrà diritto di scegliere almeno una intera settimana specifica anche nel periodo 10-25 agosto (dove per settimana si intende comunque dalle 9:00 del mattino del primo giorno alle 24:00 della sera del 7mo giorno).
VACANZE NATALIZIE e ALTRE FESTIVITÀ
Per quanto concerne le vacanze natalizie : il minore trascorrerà il giorno del 24 e del 25 dicembre con un genitore ad anni alterni. Per i restanti giorni le vacanze natalizie verranno suddivise in due distinti periodi:
a) Dalle ore 10.00 del 26 dicembre alle ore 21.00 del 1° gennaio.
b) Dalle ore 21.00 del 1° gennaio alle ore 21.00 del 6 gennaio.
Nell'anno 2025, trascorrerà il periodo b) con la madre e quello a) con il padre. Per_1
Nell'anno 2026, trascorrerà il periodo b) con il padre e quello a) con la madre e così, in via Per_1 alternata, negli anni successivi.
Nell'anno 2025, trascorrerà il Natale con il padre. Per_1
Per quanto concerne le vacanze pasquali: il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alternati;
Ciascun genitore, inoltre, vedrà e terrà con sé il minore durante le restanti festività, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi, con congruo preavviso e comunque prima della partenza, il luogo esatto di permanenza del figlio durante le vacanze, nonché la data di partenza e di ritorno;
eventuali cambiamenti nel collocamento del minore dovranno essere previamente comunicati reciprocamente dalle parti;
GIORNO DELLA FESTA DEL PAPA' E DELLA MAMMA
Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio rispettivamente il giorno della festa della mamma e della festa del papà;
3 ACCOMPAGNAMENTO AGLI IMPEGNI EXTRASCOLASTICI
Nei giorni in cui il minore sarà con il padre, quest'ultimo si impegna ad accompagnarlo agli impegni extrascolastici eventualmente previsti (ad es. catechismo, attività sportive, compleanni, ecc.).
MODIFICHE TEMPORANEE AL CALENDARIO
Eventuali variazioni temporanee della turnazione sopra indicata dovranno essere comunicate con almeno 48 ore di preavviso, in modo da consentire all'altro genitore di organizzarsi adeguatamente.
Comunque, ogni modifica deve essere concordata tra le parti e condivisa via e-mail.
Qualora, per qualsiasi motivo, la calendarizzazione degli incontri così come è stata sopra prevista non dovesse avvenire per oggettivo impedimento o del Sig. e/o della Sig.ra e/o di Parte_1 CP_1
o per sovrapposizione di una qualsiasi festività, i giorni non utilizzati, verranno recuperati Per_1 previo accordo tra le parti entro il mese corrente o in quello successivo.
COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI RESIDENZA E DI DIMORA
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare, reciprocamente, via e-mail, i loro indirizzi di residenza
e/o di dimora e ogni eventuale cambiamento.
La scelta di dimora e/o di nuova residenza, non deve costituire ostacolo alle frequentazioni del minore con entrambi i genitori.
OBBLIGO DI INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LE VICENDE DI VITA DI SAMUELE
I genitori si impegnano a collaborare attivamente e a migliorare la comunicazione reciproca per rispondere al meglio alle esigenze esistenziali di Durante i periodi in cui sarà affidato Per_1 Per_1
a uno dei genitori, l'altro genitore dovrà avere la possibilità di comunicare con lui almeno una volta al giorno.
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di Euro 800,00 (ottocento/00) ed Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento a favore della moglie, entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a partire dal maggio 2026.
Oltre al 50% delle spese straordinarie del figlio, che devono essere sempre specificatamente documentate, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, così specificate:
1.a.i. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche non
4 coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
1.a.ii. spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
1.a.iii. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
1.a.iv. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari;
e) alloggio presso la sede universitaria;
1.a.v. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche;
1.a.vi. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
2. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
3. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, o Email, o altro mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dalla richiesta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del genitore anticipatario.
8. Altre condizioni
5 A) Durante il periodo in cui sarà affidato a uno dei due genitori, l'altro genitore si impegna a Per_1 favorire i contatti tra il minore e il genitore non affidatario, comunicando eventuali aggiornamenti sulle condizioni di salute e su altri aspetti rilevanti della vita di Per_1
B) Entrambi i genitori si impegnano a rispettare le esigenze esistenziali di prestando attenzione Per_1 alle sue esigenze emotive e relazionali, nonché a collaborare per affrontare al meglio i bisogni di
migliorando la loro comunicazione reciproca. Per_1
C) I Signori e s'impegnano a dare uno all'altro l'autorizzazione agli Parte_1 CP_1 accessi digitali alle informazioni che riguardano A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si Per_1 indicano il Fascicolo Sanitario Elettronico e/o il diario elettronico (p.e. Madisoft Nuvola) per la scuola.
D) I Signori e si danno reciprocamente il nulla osta per il rilascio dei Parte_1 CP_1 documenti necessari per l'espatrio, sia per loro che per Per_1
E) Il signor e la signora sono cointestatari di un bilocale ed un box in Via Cavallotti, Pt_1 CP_1
119 a Casalpusterlengo: il solo alloggio attualmente è in locazione. Per tale proprietà tutte le decisioni saranno prese di comune accordo.
a) Il canone di locazione relativo all'abitazione sita in Casalpusterlengo di Via Cavallotti, 119, verrà versato dal conduttore ai due coniugi separatamente e in parti uguali.
b) Entrambi i coniugi si asterranno di utilizzare il Box, di proprietà di entrambi, per soddisfare esigenze personali e valuteranno di locare lo stesso a terzi.
F) Il signor la signora ono attualmente cointestatari di due conti correnti: uno presso Pt_1 CP_1
Banca Intesa e uno presso Banca Illimity.
G) A seguito della pronuncia di separazione, relativamente a tali conti, verranno assunte le seguenti decisioni:
a. Il conto corrente esistente presso Banca Intesa, usato in passato dai coniugi, per pagare il mutuo cointestato n. 08/50317115, relativo all'acquisto della casa coniugale, verrà chiuso, entro 30 aprile, essendo stato estinto tale mutuo il 1° gennaio 2025.
b. La liquidità giacente e gli investimenti presso Banca Illimity verranno svincolati e saranno divisi equamente tra le parti nella misura del 50% ciascuno ad eccezione dell'importo pari a circa €.
10.000,00 posto su un deposito vincolato denominato " SAMUELE NS 60m 4.5 a 30/05/28", avente scadenza 28/05/2028 che verrà suddiviso tra i coniugi in parte uguale a scadenza.
c. Il Sig. riconosce che la somma di €. 6.000,00 (seimila/00) è di proprietà esclusiva Parte_1 della Sig.ra e pertanto tale importo verrà consegnato a quest'ultima e non sarà CP_1 oggetto di alcuna divisione.
9. Spese di lite compensate.”.
6 IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2023 il sig. ha adito il Tribunale Parte_1 domandando la separazione personale dalla sig. l'assegnazione della casa Controparte_1 coniugale alla moglie, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
regolamentazione del diritto di visita paterno;
la corresponsione in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio di € 600,00 mensili e di assegno di mantenimento di € 250,00 per la moglie, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Zorlesco (LO) il 29.04.2006 e dall'unione è nato il figlio il 10.05.2013; Per_1
- nel corso degli anni la moglie si è allontanata dal marito e quando quest'ultimo, nel dicembre
2022, le ha proposto di trovare una soluzione, la resistente ha dichiarato al ricorrente che avrebbero collaborato per provare a risolvere la crisi coniugale. Disattese le promesse, nell'agosto
2023 il marito ha comunicato alla sig.ra che, terminate le vacanze estive, avrebbe CP_1
avviato le pratiche per la separazione;
- nel settembre 2023 il ricorrente si è reso conto che la moglie avesse fotografato suoi documenti personali, tra cui il contratto di lavoro, i conti correnti bancari, le assicurazioni a lui intestate, i libretti di circolazione della sua automobile e della sua moto e nell'ottobre 2023 si è rivolto ad un legale per finalizzare le pratiche della separazione. Tuttavia, la resistente ha temporeggiato a tal punto che il marito è addivenuto ad una separazione contenziosa e non più consensuale.
2. Con comparsa di risposta in data 27.01.2024 si è costituta la sig.ra aderendo Controparte_1 alla domanda di separazione e all'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé, ed assegnazione a sé della casa coniugale, ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande del sig.
Nello specifico, la resistente ha domandato una diversa regolamentazione del diritto di visita Pt_1 paterno;
il contributo paterno al mantenimento del minore in capo di € 900,00 mensili con rivalutazione
ISTAT; il versamento di un assegno di mantenimento alla moglie di € 500,00 mensili con rivalutazione
ISTAT; l'addebito della separazione al sig. la condanna del marito al risarcimento del danno non Pt_1
7 patrimoniale di € 50.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta dal Tribunale.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. comma II e III.
3. All'udienza del 01.03.2024 le parti sono comparse personalmente e la Giudice ha informato le parti della facoltà di avvalersi della mediazione familiare ed ha formulato loro una proposta che prevedeva il versamento da parte del sig. dell'importo mensile di € 800,00 quale contributo al mantenimento Pt_1 di oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 300,00 a titolo di mantenimento della moglie;
Per_1 che il padre potesse vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati per tutta la giornata del sabato, indicativamente dalle ore 10.00 alle 21.00, e tutti i venerdì da dopo la scuola sino alle ore 21.00.
Le parti hanno accettato le condizioni proposte, pertanto la Giudice ha rinviato all'udienza del 21.06.2024 per la verifica dell'accordo.
All'udienza del 21.06.2024 le parti sono comparse personalmente, hanno dato atto di aver intrapreso il percorso di mediazione familiare e di aver effettuato solo tre incontri e, dopo essere state ascoltate, la
Giudice ha disposto l'ascolto del minore per il 25.06.2024, essendo emersa la difficoltà del minore ad incontrare il padre nei giorni e negli orari stabiliti dal Tribunale.
La Giudice, all'esito dell'ascolto, ha proposto una modifica dei tempi di visita padre-figlio, in base alla quale il padre possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, a partire da luglio, dalle ore
10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
a luglio, nella settimana in cui il minore non pernotterà dal padre, questi potrà trascorrere con il figlio tre giorni interi senza pernotto, indicativamente il martedì, il mercoledì ed il giovedì; il giudice ha altresì invitato le parti a proseguire il percorso di mediazione familiare e ad attivarsi per far partecipare a un gruppo di parola per i figli di genitori separati. Per_1
Le parti hanno accettato la proposta e la Giudice, ritenuta opportuna la sperimentazione del nuovo regime di visita, ha rinviato udienza al 06.12.2024 per la verifica dell'accordo.
All'udienza del 06.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice, su istanza delle parti ha rinviato l'udienza al 28.01.2025, e successivamente, al 05.3.2025, sempre su istanza delle parti, al fine di consentire loro di perfezionare l'accordo in merito alle condizioni di separazione.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice, preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa al Collegio per il 21.03.2025.
8 A tale ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto dell'esito negativo delle trattative e pertanto la Giudice ha fissato l'udienza del 16.04.2025 per la comparizione personale.
All'udienza de l6.04.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice, riferendo di non aver proseguito nel percorso di mediazione familiare per impegni lavorativi. Dopo ampia discussione, le parti hanno sottoscritto dinanzi al giudice, insieme ai rispettivi legali, le condizioni di separazione concordate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
4. Ricorrono nel caso di specie i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, ritenute meritevoli di accoglimento e conformi all'interesse della prole.
Rilevato che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 29.04.2026 in Casalpusterlengo (LO) con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto Comune n. 6, parte II, serie A, anno 2006;
2) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
3) assegna la casa coniugale sita in Casalpusterlengo (LO) alla via Galilei n. 12 alla sig.ra CP_1 con tutti gli arredi e corredi, che la abiterà con il figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso e/o fino a quando la userà come propria personale residenza. Per_1
Successivamente, tale immobile verrà venduto e il suo ricavato diviso tra i coniugi;
4) prende atto che in caso di futura vendita, i sig.ri e riconoscono uno Parte_1 CP_1 all'altro, a parità di prezzo, il diritto di prelazione rispetto alle pretese di un potenziale terzo acquirente.
Tutti gli arredi e corredi che attualmente compongono la casa coniugale restano in comproprietà tra i coniugi e la loro divisione verrà effettuata al momento della vendita della abitazione. Qualora l'eventuale
9 acquirente dell'immobile volesse acquistare anche i mobili ivi presenti il ricavato verrà suddiviso in parti uguali. I sig.ri e prevedono la possibilità di dare in donazione il suddetto Parte_1 CP_1 immobile al figlio Il sig. provvederà a recuperare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione Per_1 Pt_1 delle presenti condizioni, gli effetti personali di sua proprietà ancora presenti nel box, cantina e casa coniugale, di cui si riserva anche di predisporre apposito elenco. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni, la sig.ra si riserva di predisporre elenco delle cose che il sig. dovrà CP_1 Pt_1 restituirle, tra cui suoi documenti personali;
5) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore con collocamento prevalente e Per_1 residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori ed in ottemperanza al principio di bigenitorialità, ogni decisione concernente il figlio minore sarà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
Per_1
6) dispone che il sig. possa vedere ed incontrarsi con secondo le seguenti Parte_1 Per_1 modalità: a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato, alle 21:00 della domenica;
una volta la settimana, indicativamente il giovedì dalle ore 17:00 alle 21:00; nella settimana in cui Per_1 trascorrerà il fine settimana con il padre, il giorno infrasettimanale sarà indicativamente il lunedì, dalle ore 17:00 alle 21:00 (sabato – domenica / giovedì / lunedì / sabato – domenica); l'indicazione dei giorni infrasettimanali potranno subire modifiche in base agli impegni lavorativi del sig. previo avviso Pt_1 almeno 48 prima alla sig.ra durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il CP_1 giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il sig. oltre i fine settimana già previsti sopra, trascorrerà con il Pt_1 figlio due settimane, anche non consecutive;
i genitori indicheranno il periodo di vacanza che intenderanno trascorrere con tenendo in considerazione i reciproci impegni lavorativi;
la Per_1 comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno: ad anni alterni ciascun genitore, entro tale data, avrà diritto di scegliere almeno una intera settimana specifica anche nel periodo
10-25 agosto (dove per settimana si intende comunque dalle 9:00 del mattino del primo giorno alle 24:00 della sera del settimo giorno); per quanto concerne le vacanze natalizie il minore trascorrerà il giorno del
24 e del 25 dicembre con un genitore ad anni alterni e per i restanti giorni le vacanze natalizie verranno suddivise in due distinti periodi a) dalle ore 10.00 del 26 dicembre alle ore 21.00 del primo gennaio, b) dalle ore 21.00 del primo gennaio alle ore 21.00 del 6 gennaio, nell'anno 2025, trascorrerà il Per_1 periodo b) con la madre e quello a) con il padre;
nell'anno 2026, trascorrerà il periodo b) con il Per_1 padre e quello a) con la madre e così, in via alternata, negli anni successivi;
nell'anno 2025, Per_1 trascorrerà il Natale con il padre;
per quanto concerne le vacanze pasquali il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alternati;
10 ciascun genitore, inoltre, vedrà e terrà con sé il minore durante le restanti festività, secondo il criterio dell'alternanza annuale. I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi, con congruo preavviso e comunque prima della partenza, il luogo esatto di permanenza del figlio durante le vacanze, nonché la data di partenza e di ritorno;
eventuali cambiamenti nel collocamento del minore dovranno essere previamente comunicati reciprocamente dalle parti;
ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio rispettivamente il giorno della festa della mamma e della festa del papà; nei giorni in cui il minore sarà con il padre, quest'ultimo si impegna ad accompagnarlo agli impegni extrascolastici eventualmente previsti (ad es. catechismo, attività sportive, compleanni, ecc.); eventuali variazioni temporanee della turnazione sopra indicata dovranno essere comunicate con almeno 48 ore di preavviso, in modo da consentire all'altro genitore di organizzarsi adeguatamente;
comunque, ogni modifica deve essere concordata tra le parti e condivisa via e-mail; qualora, per qualsiasi motivo, la calendarizzazione degli incontri così come è stata sopra prevista non dovesse avvenire per oggettivo impedimento o del sig.
e/o della sig.ra e/o di o per sovrapposizione di una qualsiasi festività, Parte_1 CP_1 Per_1
i giorni non utilizzati, verranno recuperati previo accordo tra le parti entro il mese corrente o in quello successivo;
7) prende atto che entrambi genitori si impegnano a comunicare, reciprocamente, via e-mail, i loro indirizzi di residenza e/o di dimora e ogni eventuale cambiamento. La scelta di dimora e/o di nuova residenza non deve costituire ostacolo alle frequentazioni del minore con entrambi i genitori;
8) prende atto che i genitori si impegnano a collaborare attivamente e a migliorare la comunicazione reciproca per rispondere al meglio alle esigenze esistenziali di Durante i periodi in cui Per_1 Per_1 sarà affidato a uno dei genitori, l'altro genitore dovrà avere la possibilità di comunicare con lui almeno una volta al giorno;
9) dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 800,00 ed € 200,00 a titolo di mantenimento a favore della moglie, entro il giorno
20 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a partire dal maggio 2026; oltre al
50% delle spese straordinarie del figlio, che devono essere sempre specificatamente documentate, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, o e-mail, o altro mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi dalla richiesta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del genitore anticipatario;
11 10) prende atto che durante il periodo in cui sarà affidato a uno dei due genitori, l'altro genitore Per_1 si impegna a favorire i contatti tra il minore e il genitore non affidatario, comunicando eventuali aggiornamenti sulle condizioni di salute e su altri aspetti rilevanti della vita di Per_1
11) prende atto che entrambi i genitori si impegnano a rispettare le esigenze esistenziali di Per_1 prestando attenzione alle sue esigenze emotive e relazionali, nonché a collaborare per affrontare al meglio i bisogni di migliorando la loro comunicazione reciproca;
Per_1
12) prende atto che i sig.ri e s'impegnano a dare uno all'altro Parte_1 CP_1
l'autorizzazione agli accessi digitali alle informazioni che riguardano A titolo esemplificativo, Per_1 ma non esaustivo, si indicano il Fascicolo Sanitario Elettronico e/o il diario elettronico (p.e. Madisoft
Nuvola) per la scuola;
13) prende atto che i sig.ri e si danno reciprocamente il nulla osta per Parte_1 CP_1 il rilascio dei documenti necessari per l'espatrio, sia per loro che per Per_1
14) prende atto che il signor e la signora sono cointestatari di un bilocale ed un box in Pt_1 CP_1
Casalpusterlengo (LO) alla via Cavallotti n. 119 ove il solo alloggio attualmente è in locazione. Per tale proprietà tutte le decisioni saranno prese di comune accordo;
15) prende atto che il canone di locazione relativo all'abitazione sita in Casalpusterlengo (LO) alla via
Cavallotti n. 119, verrà versato dal conduttore ai due coniugi separatamente e in parti uguali;
16) prende atto che entrambi i coniugi si asterranno di utilizzare il box, di proprietà di entrambi, per soddisfare esigenze personali e valuteranno di locare lo stesso a terzi;
17) prende atto che il sig. la sig.ra ono attualmente cointestatari di due conti correnti: Pt_1 CP_1 uno presso Banca Intesa e uno presso Banca Illimity ed a seguito della pronuncia di separazione, relativamente a tali conti, verranno assunte le seguenti decisioni: il conto corrente esistente presso Banca
Intesa, usato in passato dai coniugi, per pagare il mutuo cointestato n. 08/50317115, relativo all'acquisto della casa coniugale, verrà chiuso, entro 30 aprile, essendo stato estinto tale mutuo il 1° gennaio 2025; la liquidità giacente e gli investimenti presso Banca Illimity verranno svincolati e saranno divisi equamente tra le parti nella misura del 50% ciascuno ad eccezione dell'importo pari a circa € 10.000,00 posto su un deposito vincolato denominato NS 60m 4.5 a 30/05/28”, avente scadenza Per_1
28.05.2028 che verrà suddiviso tra i coniugi in parte uguale a scadenza;
il Sig. riconosce Parte_1 che la somma di € 6.000,00 è di proprietà esclusiva della Sig.ra e pertanto tale importo CP_1 verrà consegnato a quest'ultima e non sarà oggetto di alcuna divisione;
18) compensa le spese di lite tra le parti;
19) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Casalpusterlengo (LO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
12 Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 6.05.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle signore magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SEPARAZIONE
Nella causa iscritta al n. r.g. 3122/2023 promossa da
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Zucchi (c.f. ), in Piacenza (PC) alla C.F._2 via Rebasti n. 14;
- Ricorrente nei confronti di
(c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata presso lo studio dell'avv.ta Antonella Viola (c.f. ) in Lodi (LO), alla CodiceFiscale_4 via Feliciano Terzi n. 1;
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni delle parti: come precisate congiuntamente con note scritte per l'udienza del 16.04.2025, ove le parti sono comparse personalmente, che di seguito si riportano integralmente:
1. “I CONIUGI VIVRANNO SEPARATI NEL RECIPROCO RISPETTO;
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE La casa coniugale sita in Casalpusterlengo, via Galilei 12, verrà assegnata alla signora , CP_1 con tutti gli arredi e corredi, che la abiterà con il figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso e/o fino a quando la userà come propria personale residenza. Per_1
Successivamente, tale immobile verrà venduto e il suo ricavato diviso tra i coniugi.
Rimane inteso, sin d'ora, che in caso di futura vendita, i Signori e Parte_1 CP_1 riconoscono uno all'altro, a parità di prezzo, il diritto di prelazione rispetto alle pretese di un potenziale terzo acquirente. Tutti gli arredi e corredi che attualmente compongono la casa coniugale restano in comproprietà tra i coniugi e la loro divisione verrà effettuata al momento della vendita della abitazione.
Qualora l'eventuale acquirente dell'immobile volesse acquistare anche i mobili ivi presenti il ricavato verrà suddiviso in parti uguali.
I Signori e prevedono la possibilità di dare in donazione il suddetto Parte_1 CP_1 immobile al figlio Per_1
Il Sig. provvederà a recuperare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni, gli Pt_1 effetti personali di sua proprietà ancora presenti nel Box, Cantina e casa coniugale, di cui si riserva anche di predisporre apposito elenco.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni, la signora si riserva di CP_1 predisporre elenco delle cose che il Sig. dovrà restituirle, tra cui suoi documenti personali. Pt_1
3. AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO
Il minore verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente e residenza anagrafica del minore insieme alla madre presso l'abitazione in Casalpusterlengo, via Galilei 12.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori.
In ottemperanza al principio di bigenitorialità, ogni decisione concernente il figlio minore sarà Per_1 presa di comune accordo da entrambi i genitori;
4. DIRITTO DI VISITA E PERMANENZA
Il Sig. potrà vedere ed incontrarsi con secondo le seguenti modalità: Parte_1 Per_1
Fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato, alle 21:00 della domenica.
Il signor vedrà e starà con il minore anche una volta la settimana, indicativamente il giovedì Pt_1 dalle ore 17:00 alle 21:00.
Nella settimana in cui trascorrerà il w.e. con il padre, il giorno infrasettimanale sarà Per_1 indicativamente il lunedì, dalle ore 17:00 alle 21:00 (Sabato – domenica / giovedì / lunedì / sabato – domenica).
L'indicazione dei giorni infrasettimanali potranno subire modifiche in base agli impegni lavorativi del
2 signor previo avviso almeno 48 prima alla signora Pt_1 CP_1
VACANZE ESTIVE (15 GIUGNO – 15 SETTEMBRE)
Durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il signor
oltre i fine settimana già previsti sopra, trascorrerà con il figlio due settimane, anche non Pt_1 consecutive.
I genitori indicheranno il periodo di vacanza che intenderanno trascorrere con tenendo in Per_1 considerazione i reciproci impegni lavorativi.
La comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Ad anni alterni ciascun genitore, entro tale data, avrà diritto di scegliere almeno una intera settimana specifica anche nel periodo 10-25 agosto (dove per settimana si intende comunque dalle 9:00 del mattino del primo giorno alle 24:00 della sera del 7mo giorno).
VACANZE NATALIZIE e ALTRE FESTIVITÀ
Per quanto concerne le vacanze natalizie : il minore trascorrerà il giorno del 24 e del 25 dicembre con un genitore ad anni alterni. Per i restanti giorni le vacanze natalizie verranno suddivise in due distinti periodi:
a) Dalle ore 10.00 del 26 dicembre alle ore 21.00 del 1° gennaio.
b) Dalle ore 21.00 del 1° gennaio alle ore 21.00 del 6 gennaio.
Nell'anno 2025, trascorrerà il periodo b) con la madre e quello a) con il padre. Per_1
Nell'anno 2026, trascorrerà il periodo b) con il padre e quello a) con la madre e così, in via Per_1 alternata, negli anni successivi.
Nell'anno 2025, trascorrerà il Natale con il padre. Per_1
Per quanto concerne le vacanze pasquali: il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alternati;
Ciascun genitore, inoltre, vedrà e terrà con sé il minore durante le restanti festività, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi, con congruo preavviso e comunque prima della partenza, il luogo esatto di permanenza del figlio durante le vacanze, nonché la data di partenza e di ritorno;
eventuali cambiamenti nel collocamento del minore dovranno essere previamente comunicati reciprocamente dalle parti;
GIORNO DELLA FESTA DEL PAPA' E DELLA MAMMA
Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio rispettivamente il giorno della festa della mamma e della festa del papà;
3 ACCOMPAGNAMENTO AGLI IMPEGNI EXTRASCOLASTICI
Nei giorni in cui il minore sarà con il padre, quest'ultimo si impegna ad accompagnarlo agli impegni extrascolastici eventualmente previsti (ad es. catechismo, attività sportive, compleanni, ecc.).
MODIFICHE TEMPORANEE AL CALENDARIO
Eventuali variazioni temporanee della turnazione sopra indicata dovranno essere comunicate con almeno 48 ore di preavviso, in modo da consentire all'altro genitore di organizzarsi adeguatamente.
Comunque, ogni modifica deve essere concordata tra le parti e condivisa via e-mail.
Qualora, per qualsiasi motivo, la calendarizzazione degli incontri così come è stata sopra prevista non dovesse avvenire per oggettivo impedimento o del Sig. e/o della Sig.ra e/o di Parte_1 CP_1
o per sovrapposizione di una qualsiasi festività, i giorni non utilizzati, verranno recuperati Per_1 previo accordo tra le parti entro il mese corrente o in quello successivo.
COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO DI RESIDENZA E DI DIMORA
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare, reciprocamente, via e-mail, i loro indirizzi di residenza
e/o di dimora e ogni eventuale cambiamento.
La scelta di dimora e/o di nuova residenza, non deve costituire ostacolo alle frequentazioni del minore con entrambi i genitori.
OBBLIGO DI INFORMAZIONI SULLA SALUTE E LE VICENDE DI VITA DI SAMUELE
I genitori si impegnano a collaborare attivamente e a migliorare la comunicazione reciproca per rispondere al meglio alle esigenze esistenziali di Durante i periodi in cui sarà affidato Per_1 Per_1
a uno dei genitori, l'altro genitore dovrà avere la possibilità di comunicare con lui almeno una volta al giorno.
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di Euro 800,00 (ottocento/00) ed Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di mantenimento a favore della moglie, entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a partire dal maggio 2026.
Oltre al 50% delle spese straordinarie del figlio, che devono essere sempre specificatamente documentate, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, così specificate:
1.a.i. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche non
4 coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
1.a.ii. spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
1.a.iii. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
1.a.iv. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari;
e) alloggio presso la sede universitaria;
1.a.v. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche;
1.a.vi. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout); e) viaggi studio, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo
e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
2. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
3. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, o Email, o altro mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dalla richiesta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del genitore anticipatario.
8. Altre condizioni
5 A) Durante il periodo in cui sarà affidato a uno dei due genitori, l'altro genitore si impegna a Per_1 favorire i contatti tra il minore e il genitore non affidatario, comunicando eventuali aggiornamenti sulle condizioni di salute e su altri aspetti rilevanti della vita di Per_1
B) Entrambi i genitori si impegnano a rispettare le esigenze esistenziali di prestando attenzione Per_1 alle sue esigenze emotive e relazionali, nonché a collaborare per affrontare al meglio i bisogni di
migliorando la loro comunicazione reciproca. Per_1
C) I Signori e s'impegnano a dare uno all'altro l'autorizzazione agli Parte_1 CP_1 accessi digitali alle informazioni che riguardano A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si Per_1 indicano il Fascicolo Sanitario Elettronico e/o il diario elettronico (p.e. Madisoft Nuvola) per la scuola.
D) I Signori e si danno reciprocamente il nulla osta per il rilascio dei Parte_1 CP_1 documenti necessari per l'espatrio, sia per loro che per Per_1
E) Il signor e la signora sono cointestatari di un bilocale ed un box in Via Cavallotti, Pt_1 CP_1
119 a Casalpusterlengo: il solo alloggio attualmente è in locazione. Per tale proprietà tutte le decisioni saranno prese di comune accordo.
a) Il canone di locazione relativo all'abitazione sita in Casalpusterlengo di Via Cavallotti, 119, verrà versato dal conduttore ai due coniugi separatamente e in parti uguali.
b) Entrambi i coniugi si asterranno di utilizzare il Box, di proprietà di entrambi, per soddisfare esigenze personali e valuteranno di locare lo stesso a terzi.
F) Il signor la signora ono attualmente cointestatari di due conti correnti: uno presso Pt_1 CP_1
Banca Intesa e uno presso Banca Illimity.
G) A seguito della pronuncia di separazione, relativamente a tali conti, verranno assunte le seguenti decisioni:
a. Il conto corrente esistente presso Banca Intesa, usato in passato dai coniugi, per pagare il mutuo cointestato n. 08/50317115, relativo all'acquisto della casa coniugale, verrà chiuso, entro 30 aprile, essendo stato estinto tale mutuo il 1° gennaio 2025.
b. La liquidità giacente e gli investimenti presso Banca Illimity verranno svincolati e saranno divisi equamente tra le parti nella misura del 50% ciascuno ad eccezione dell'importo pari a circa €.
10.000,00 posto su un deposito vincolato denominato " SAMUELE NS 60m 4.5 a 30/05/28", avente scadenza 28/05/2028 che verrà suddiviso tra i coniugi in parte uguale a scadenza.
c. Il Sig. riconosce che la somma di €. 6.000,00 (seimila/00) è di proprietà esclusiva Parte_1 della Sig.ra e pertanto tale importo verrà consegnato a quest'ultima e non sarà CP_1 oggetto di alcuna divisione.
9. Spese di lite compensate.”.
6 IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 14.12.2023 il sig. ha adito il Tribunale Parte_1 domandando la separazione personale dalla sig. l'assegnazione della casa Controparte_1 coniugale alla moglie, l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso Per_1 la madre;
regolamentazione del diritto di visita paterno;
la corresponsione in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio di € 600,00 mensili e di assegno di mantenimento di € 250,00 per la moglie, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Zorlesco (LO) il 29.04.2006 e dall'unione è nato il figlio il 10.05.2013; Per_1
- nel corso degli anni la moglie si è allontanata dal marito e quando quest'ultimo, nel dicembre
2022, le ha proposto di trovare una soluzione, la resistente ha dichiarato al ricorrente che avrebbero collaborato per provare a risolvere la crisi coniugale. Disattese le promesse, nell'agosto
2023 il marito ha comunicato alla sig.ra che, terminate le vacanze estive, avrebbe CP_1
avviato le pratiche per la separazione;
- nel settembre 2023 il ricorrente si è reso conto che la moglie avesse fotografato suoi documenti personali, tra cui il contratto di lavoro, i conti correnti bancari, le assicurazioni a lui intestate, i libretti di circolazione della sua automobile e della sua moto e nell'ottobre 2023 si è rivolto ad un legale per finalizzare le pratiche della separazione. Tuttavia, la resistente ha temporeggiato a tal punto che il marito è addivenuto ad una separazione contenziosa e non più consensuale.
2. Con comparsa di risposta in data 27.01.2024 si è costituta la sig.ra aderendo Controparte_1 alla domanda di separazione e all'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé, ed assegnazione a sé della casa coniugale, ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande del sig.
Nello specifico, la resistente ha domandato una diversa regolamentazione del diritto di visita Pt_1 paterno;
il contributo paterno al mantenimento del minore in capo di € 900,00 mensili con rivalutazione
ISTAT; il versamento di un assegno di mantenimento alla moglie di € 500,00 mensili con rivalutazione
ISTAT; l'addebito della separazione al sig. la condanna del marito al risarcimento del danno non Pt_1
7 patrimoniale di € 50.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta dal Tribunale.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. comma II e III.
3. All'udienza del 01.03.2024 le parti sono comparse personalmente e la Giudice ha informato le parti della facoltà di avvalersi della mediazione familiare ed ha formulato loro una proposta che prevedeva il versamento da parte del sig. dell'importo mensile di € 800,00 quale contributo al mantenimento Pt_1 di oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 300,00 a titolo di mantenimento della moglie;
Per_1 che il padre potesse vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati per tutta la giornata del sabato, indicativamente dalle ore 10.00 alle 21.00, e tutti i venerdì da dopo la scuola sino alle ore 21.00.
Le parti hanno accettato le condizioni proposte, pertanto la Giudice ha rinviato all'udienza del 21.06.2024 per la verifica dell'accordo.
All'udienza del 21.06.2024 le parti sono comparse personalmente, hanno dato atto di aver intrapreso il percorso di mediazione familiare e di aver effettuato solo tre incontri e, dopo essere state ascoltate, la
Giudice ha disposto l'ascolto del minore per il 25.06.2024, essendo emersa la difficoltà del minore ad incontrare il padre nei giorni e negli orari stabiliti dal Tribunale.
La Giudice, all'esito dell'ascolto, ha proposto una modifica dei tempi di visita padre-figlio, in base alla quale il padre possa vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni, a partire da luglio, dalle ore
10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
a luglio, nella settimana in cui il minore non pernotterà dal padre, questi potrà trascorrere con il figlio tre giorni interi senza pernotto, indicativamente il martedì, il mercoledì ed il giovedì; il giudice ha altresì invitato le parti a proseguire il percorso di mediazione familiare e ad attivarsi per far partecipare a un gruppo di parola per i figli di genitori separati. Per_1
Le parti hanno accettato la proposta e la Giudice, ritenuta opportuna la sperimentazione del nuovo regime di visita, ha rinviato udienza al 06.12.2024 per la verifica dell'accordo.
All'udienza del 06.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice, su istanza delle parti ha rinviato l'udienza al 28.01.2025, e successivamente, al 05.3.2025, sempre su istanza delle parti, al fine di consentire loro di perfezionare l'accordo in merito alle condizioni di separazione.
Alla predetta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la Giudice, preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione, ha fissato l'udienza per la rimessione della causa al Collegio per il 21.03.2025.
8 A tale ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno dato atto dell'esito negativo delle trattative e pertanto la Giudice ha fissato l'udienza del 16.04.2025 per la comparizione personale.
All'udienza de l6.04.2025 le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice, riferendo di non aver proseguito nel percorso di mediazione familiare per impegni lavorativi. Dopo ampia discussione, le parti hanno sottoscritto dinanzi al giudice, insieme ai rispettivi legali, le condizioni di separazione concordate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
4. Ricorrono nel caso di specie i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, ritenute meritevoli di accoglimento e conformi all'interesse della prole.
Rilevato che le parti non si sono riappacificate, né hanno ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 29.04.2026 in Casalpusterlengo (LO) con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del predetto Comune n. 6, parte II, serie A, anno 2006;
2) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
3) assegna la casa coniugale sita in Casalpusterlengo (LO) alla via Galilei n. 12 alla sig.ra CP_1 con tutti gli arredi e corredi, che la abiterà con il figlio, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso e/o fino a quando la userà come propria personale residenza. Per_1
Successivamente, tale immobile verrà venduto e il suo ricavato diviso tra i coniugi;
4) prende atto che in caso di futura vendita, i sig.ri e riconoscono uno Parte_1 CP_1 all'altro, a parità di prezzo, il diritto di prelazione rispetto alle pretese di un potenziale terzo acquirente.
Tutti gli arredi e corredi che attualmente compongono la casa coniugale restano in comproprietà tra i coniugi e la loro divisione verrà effettuata al momento della vendita della abitazione. Qualora l'eventuale
9 acquirente dell'immobile volesse acquistare anche i mobili ivi presenti il ricavato verrà suddiviso in parti uguali. I sig.ri e prevedono la possibilità di dare in donazione il suddetto Parte_1 CP_1 immobile al figlio Il sig. provvederà a recuperare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione Per_1 Pt_1 delle presenti condizioni, gli effetti personali di sua proprietà ancora presenti nel box, cantina e casa coniugale, di cui si riserva anche di predisporre apposito elenco. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni, la sig.ra si riserva di predisporre elenco delle cose che il sig. dovrà CP_1 Pt_1 restituirle, tra cui suoi documenti personali;
5) dispone l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore con collocamento prevalente e Per_1 residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori ed in ottemperanza al principio di bigenitorialità, ogni decisione concernente il figlio minore sarà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
Per_1
6) dispone che il sig. possa vedere ed incontrarsi con secondo le seguenti Parte_1 Per_1 modalità: a fine settimana alternati, dalle ore 10:00 del sabato, alle 21:00 della domenica;
una volta la settimana, indicativamente il giovedì dalle ore 17:00 alle 21:00; nella settimana in cui Per_1 trascorrerà il fine settimana con il padre, il giorno infrasettimanale sarà indicativamente il lunedì, dalle ore 17:00 alle 21:00 (sabato – domenica / giovedì / lunedì / sabato – domenica); l'indicazione dei giorni infrasettimanali potranno subire modifiche in base agli impegni lavorativi del sig. previo avviso Pt_1 almeno 48 prima alla sig.ra durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il CP_1 giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il sig. oltre i fine settimana già previsti sopra, trascorrerà con il Pt_1 figlio due settimane, anche non consecutive;
i genitori indicheranno il periodo di vacanza che intenderanno trascorrere con tenendo in considerazione i reciproci impegni lavorativi;
la Per_1 comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno: ad anni alterni ciascun genitore, entro tale data, avrà diritto di scegliere almeno una intera settimana specifica anche nel periodo
10-25 agosto (dove per settimana si intende comunque dalle 9:00 del mattino del primo giorno alle 24:00 della sera del settimo giorno); per quanto concerne le vacanze natalizie il minore trascorrerà il giorno del
24 e del 25 dicembre con un genitore ad anni alterni e per i restanti giorni le vacanze natalizie verranno suddivise in due distinti periodi a) dalle ore 10.00 del 26 dicembre alle ore 21.00 del primo gennaio, b) dalle ore 21.00 del primo gennaio alle ore 21.00 del 6 gennaio, nell'anno 2025, trascorrerà il Per_1 periodo b) con la madre e quello a) con il padre;
nell'anno 2026, trascorrerà il periodo b) con il Per_1 padre e quello a) con la madre e così, in via alternata, negli anni successivi;
nell'anno 2025, Per_1 trascorrerà il Natale con il padre;
per quanto concerne le vacanze pasquali il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno del lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, ad anni alternati;
10 ciascun genitore, inoltre, vedrà e terrà con sé il minore durante le restanti festività, secondo il criterio dell'alternanza annuale. I genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi, con congruo preavviso e comunque prima della partenza, il luogo esatto di permanenza del figlio durante le vacanze, nonché la data di partenza e di ritorno;
eventuali cambiamenti nel collocamento del minore dovranno essere previamente comunicati reciprocamente dalle parti;
ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio rispettivamente il giorno della festa della mamma e della festa del papà; nei giorni in cui il minore sarà con il padre, quest'ultimo si impegna ad accompagnarlo agli impegni extrascolastici eventualmente previsti (ad es. catechismo, attività sportive, compleanni, ecc.); eventuali variazioni temporanee della turnazione sopra indicata dovranno essere comunicate con almeno 48 ore di preavviso, in modo da consentire all'altro genitore di organizzarsi adeguatamente;
comunque, ogni modifica deve essere concordata tra le parti e condivisa via e-mail; qualora, per qualsiasi motivo, la calendarizzazione degli incontri così come è stata sopra prevista non dovesse avvenire per oggettivo impedimento o del sig.
e/o della sig.ra e/o di o per sovrapposizione di una qualsiasi festività, Parte_1 CP_1 Per_1
i giorni non utilizzati, verranno recuperati previo accordo tra le parti entro il mese corrente o in quello successivo;
7) prende atto che entrambi genitori si impegnano a comunicare, reciprocamente, via e-mail, i loro indirizzi di residenza e/o di dimora e ogni eventuale cambiamento. La scelta di dimora e/o di nuova residenza non deve costituire ostacolo alle frequentazioni del minore con entrambi i genitori;
8) prende atto che i genitori si impegnano a collaborare attivamente e a migliorare la comunicazione reciproca per rispondere al meglio alle esigenze esistenziali di Durante i periodi in cui Per_1 Per_1 sarà affidato a uno dei genitori, l'altro genitore dovrà avere la possibilità di comunicare con lui almeno una volta al giorno;
9) dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 800,00 ed € 200,00 a titolo di mantenimento a favore della moglie, entro il giorno
20 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a partire dal maggio 2026; oltre al
50% delle spese straordinarie del figlio, che devono essere sempre specificatamente documentate, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, o e-mail, o altro mezzo con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 20 giorni successivi dalla richiesta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del genitore anticipatario;
11 10) prende atto che durante il periodo in cui sarà affidato a uno dei due genitori, l'altro genitore Per_1 si impegna a favorire i contatti tra il minore e il genitore non affidatario, comunicando eventuali aggiornamenti sulle condizioni di salute e su altri aspetti rilevanti della vita di Per_1
11) prende atto che entrambi i genitori si impegnano a rispettare le esigenze esistenziali di Per_1 prestando attenzione alle sue esigenze emotive e relazionali, nonché a collaborare per affrontare al meglio i bisogni di migliorando la loro comunicazione reciproca;
Per_1
12) prende atto che i sig.ri e s'impegnano a dare uno all'altro Parte_1 CP_1
l'autorizzazione agli accessi digitali alle informazioni che riguardano A titolo esemplificativo, Per_1 ma non esaustivo, si indicano il Fascicolo Sanitario Elettronico e/o il diario elettronico (p.e. Madisoft
Nuvola) per la scuola;
13) prende atto che i sig.ri e si danno reciprocamente il nulla osta per Parte_1 CP_1 il rilascio dei documenti necessari per l'espatrio, sia per loro che per Per_1
14) prende atto che il signor e la signora sono cointestatari di un bilocale ed un box in Pt_1 CP_1
Casalpusterlengo (LO) alla via Cavallotti n. 119 ove il solo alloggio attualmente è in locazione. Per tale proprietà tutte le decisioni saranno prese di comune accordo;
15) prende atto che il canone di locazione relativo all'abitazione sita in Casalpusterlengo (LO) alla via
Cavallotti n. 119, verrà versato dal conduttore ai due coniugi separatamente e in parti uguali;
16) prende atto che entrambi i coniugi si asterranno di utilizzare il box, di proprietà di entrambi, per soddisfare esigenze personali e valuteranno di locare lo stesso a terzi;
17) prende atto che il sig. la sig.ra ono attualmente cointestatari di due conti correnti: Pt_1 CP_1 uno presso Banca Intesa e uno presso Banca Illimity ed a seguito della pronuncia di separazione, relativamente a tali conti, verranno assunte le seguenti decisioni: il conto corrente esistente presso Banca
Intesa, usato in passato dai coniugi, per pagare il mutuo cointestato n. 08/50317115, relativo all'acquisto della casa coniugale, verrà chiuso, entro 30 aprile, essendo stato estinto tale mutuo il 1° gennaio 2025; la liquidità giacente e gli investimenti presso Banca Illimity verranno svincolati e saranno divisi equamente tra le parti nella misura del 50% ciascuno ad eccezione dell'importo pari a circa € 10.000,00 posto su un deposito vincolato denominato NS 60m 4.5 a 30/05/28”, avente scadenza Per_1
28.05.2028 che verrà suddiviso tra i coniugi in parte uguale a scadenza;
il Sig. riconosce Parte_1 che la somma di € 6.000,00 è di proprietà esclusiva della Sig.ra e pertanto tale importo CP_1 verrà consegnato a quest'ultima e non sarà oggetto di alcuna divisione;
18) compensa le spese di lite tra le parti;
19) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Casalpusterlengo (LO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge;
12 Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 6.05.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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