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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/560
CORTE d'APPELLO di BARI Terza sezione civile
-Sez. immigrazione e protezione internazionale -
Il Consigliere designato, letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
all'esito della camera di consiglio, premesso che
- con provvedimento del Questore di Perugia del 18/03/2025, convalidato dal
G.d.P. di Bari il 20/03/2025, è stato disposto, ai sensi dell'art. 14, co. 1 T.U.I., nell'attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione, il trattenimento del cittadino straniero nato in [...] il [...]; Parte_1
- in data 27 marzo 2025 è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale dello straniero;
- con provvedimento del Questore di Bari del 27 marzo 2025 è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero ex art. 6, comma 3 d.lgs. n. 142/2015 per un periodo di 60 giorni, sul presupposto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione;
rilevato che:
- ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015, nel testo applicabile ratione temporis, il trattenimento del richiedente asilo in un centro di permanenza per i rimpatri non può essere disposto "al solo fine di esaminare la sua domanda" (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 142/2015): il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio (ex art. 14 D.L.vo n. 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l'espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (art. 6, comma 3 d.lgs. n. 142/2015) a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto ad un secondo giudizio di convalida;
in caso di convalida, a mente del quinto comma dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015, inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni e i termini dell'originario trattenimento (ex art. 14 d.l.vo n. 286/1998) sono sospesi;
- in linea generale, il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente al momento dell'espulsione costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in
Pagina 1 presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. 1322/2021;
27939/2019);
- in particolare, riguardo alla scansione temporale prevista per legge, ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione ed in forza di trattenimento disposto ex art. 14 TUI, sia nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, co. 3 d.lgs. n. 142 del 2015, il termine ex art. 6, comma 5, di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo (cfr. Cass. 29.12.2023 n. 36522);
- questo termine risulta, nel caso di specie, osservato;
- per giurisprudenza costante, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 D.L.vo n. 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia "regolare") - involge incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, anche la "manifesta illegittimità'" del provvedimento espulsivo, “che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura”, e che può consistere anche in una situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 30166/2023, che richiama a sua volta
Cass. 18128/22, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015;
18404/2023);
- nella specie, non si ravvisa alcuna “manifesta illegittimità” del provvedimento presupposto, atteso che il cittadino straniero è presente in modo irregolare sul territorio nazionale, non avendo il permesso di soggiorno;
-non influisce sulla legittimità del provvedimento espulsivo la circostanza che il decreto di accompagnamento alla frontiera (e non il provvedimento espulsivo) non sia stato convalidato dal G.d.P. di Perugia, richiamando Corte
Cost. n. 148/2024; trattasi infatti del solo provvedimento che determina le concrete modalità del reimpatrio;
- quanto al merito, spetta al giudice della convalida verificare la sussistenza di
“fondati motivi” per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata "al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione", mentre esula dalla sua competenza la valutazione della fondatezza della domanda di protezione interazionale, soggetta all'autonomo giudizio della
Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede di impugnazione del provvedimento della commissione (Cass. 18128/2022);
- ciò posto, correttamente il Questore di Bari ha disposto il trattenimento per aver lo straniero, ancorché presente nel territorio dello Stato già dal 3/12/2022, presentato domanda di protezione internazionale solo a seguito del
Pagina 2 trattenimento presso il CPR ex art. 14 TUI, quando invece avrebbe potuto farlo sin da prima;
- ed invero, nel decreto questorile di trattenimento ex art. 6, co. 3 d.lgs. n.
142/15 si dà atto che, in sede di adozione del provvedimento di espulsione, il richiedente avesse dichiarato – nel foglio notizie da lui sottoscritto – di non aver presentato richiesta di protezione internazionale, il che implica necessariamente che, quanto meno a quella data, sapesse di poter chiedere la protezione internazionale;
- d'altronde, la durata della permanenza del richiedente sul territorio nazionale sin dal 2022 (se non da prima, vista l'esistenza di condanne penali del 2015 e
2017), che gli ha consentito di costruire una rete di relazioni personali (il richiedente, nel corso dell'udienza, ha dichiarato di convivere con una cittadina italiana da circa due anni e mezzo e di avere in Italia la madre e la sorella), unita alla pluralità di occasioni in cui lo stesso ha avuto rapporti con forze dell'ordine, magistrati, avvocati, personale carcerario (avendo a suo carico numerose condanne anche recenti per spaccio di sostanze stupefacenti, violazione delle norme in tema di immigrazione ed evasione), rendono più che plausibile il fatto che egli abbia avuto cognizione della possibilità di inoltrare istanza di protezione internazionale in data parecchio antecedente al trattenimento;
- ricorre, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 6, co. 3 d.lgs. n. 142/15, attesa la strumentalità della domanda di protezione, finalizzata solamente a ritardare od impedire l'esecuzione dell'espulsione, in quanto presentata solo a seguito di trattenimento presso il CPR in attesa dell'esecuzione del provvedimento prefettizio di espulsione;
-, non può essere invocato il diritto al ricongiungimento familiare, posto che non è stata fornita alcuna prova certa del dedotto rapporto di convivenza more uxorio (è stata prodotta agli atti una mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non corredata da alcuna certificazione anagrafica a comprova dell'assunto);
- non sussiste infine la possibilità di applicare le misure alternative di cui al comma 1bis dell'art. 14 TUI, posto che il cittadino straniero, pur essendo in possesso di passaporto, è soggetto socialmente pericoloso (come risulta dal decreto di espulsione), rientrante nelle categorie di cui all'art. 1 Dlg.vo 2011/n. 159;
P.Q.M.
convalida per 60 giorni, ai sensi dell'art. 6, co. 5 d.lgs. n. 142/2015, il provvedimento del Questore di Bari del 27 marzo 2025 di trattenimento presso il C.P.R. di Bari Palese di nato in [...] il [...]. Parte_1
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Bari, 28 marzo 2025 Il Consigliere -M. Angela Marchesiello
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CORTE d'APPELLO di BARI Terza sezione civile
-Sez. immigrazione e protezione internazionale -
Il Consigliere designato, letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
all'esito della camera di consiglio, premesso che
- con provvedimento del Questore di Perugia del 18/03/2025, convalidato dal
G.d.P. di Bari il 20/03/2025, è stato disposto, ai sensi dell'art. 14, co. 1 T.U.I., nell'attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione, il trattenimento del cittadino straniero nato in [...] il [...]; Parte_1
- in data 27 marzo 2025 è stata formalizzata la domanda di protezione internazionale dello straniero;
- con provvedimento del Questore di Bari del 27 marzo 2025 è stato disposto il trattenimento del cittadino straniero ex art. 6, comma 3 d.lgs. n. 142/2015 per un periodo di 60 giorni, sul presupposto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione;
rilevato che:
- ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015, nel testo applicabile ratione temporis, il trattenimento del richiedente asilo in un centro di permanenza per i rimpatri non può essere disposto "al solo fine di esaminare la sua domanda" (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 142/2015): il migrante, se nel momento in cui presenta la domanda di protezione internazionale sia già trattenuto in un C.P.R. in funzione del rimpatrio (ex art. 14 D.L.vo n. 286/1998) e vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda abbia mero carattere strumentale e dilatorio (per ritardare o impedire l'espulsione o il respingimento differito), rimane trattenuto nel centro (art. 6, comma 3 d.lgs. n. 142/2015) a seguito di un nuovo decreto adottato dal questore e sottoposto ad un secondo giudizio di convalida;
in caso di convalida, a mente del quinto comma dell'art. 6 d.lgs. n. 142/2015, inizia un nuovo trattenimento per un periodo massimo di sessanta giorni e i termini dell'originario trattenimento (ex art. 14 d.l.vo n. 286/1998) sono sospesi;
- in linea generale, il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente al momento dell'espulsione costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in
Pagina 1 presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. 1322/2021;
27939/2019);
- in particolare, riguardo alla scansione temporale prevista per legge, ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione ed in forza di trattenimento disposto ex art. 14 TUI, sia nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, co. 3 d.lgs. n. 142 del 2015, il termine ex art. 6, comma 5, di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo (cfr. Cass. 29.12.2023 n. 36522);
- questo termine risulta, nel caso di specie, osservato;
- per giurisprudenza costante, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione - alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 D.L.vo n. 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia "regolare") - involge incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, anche la "manifesta illegittimità'" del provvedimento espulsivo, “che costituisce il fondamento della regolarità dell'intera procedura”, e che può consistere anche in una situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 30166/2023, che richiama a sua volta
Cass. 18128/22, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015;
18404/2023);
- nella specie, non si ravvisa alcuna “manifesta illegittimità” del provvedimento presupposto, atteso che il cittadino straniero è presente in modo irregolare sul territorio nazionale, non avendo il permesso di soggiorno;
-non influisce sulla legittimità del provvedimento espulsivo la circostanza che il decreto di accompagnamento alla frontiera (e non il provvedimento espulsivo) non sia stato convalidato dal G.d.P. di Perugia, richiamando Corte
Cost. n. 148/2024; trattasi infatti del solo provvedimento che determina le concrete modalità del reimpatrio;
- quanto al merito, spetta al giudice della convalida verificare la sussistenza di
“fondati motivi” per ritenere che la domanda di protezione sia stata presentata "al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o espulsione", mentre esula dalla sua competenza la valutazione della fondatezza della domanda di protezione interazionale, soggetta all'autonomo giudizio della
Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede di impugnazione del provvedimento della commissione (Cass. 18128/2022);
- ciò posto, correttamente il Questore di Bari ha disposto il trattenimento per aver lo straniero, ancorché presente nel territorio dello Stato già dal 3/12/2022, presentato domanda di protezione internazionale solo a seguito del
Pagina 2 trattenimento presso il CPR ex art. 14 TUI, quando invece avrebbe potuto farlo sin da prima;
- ed invero, nel decreto questorile di trattenimento ex art. 6, co. 3 d.lgs. n.
142/15 si dà atto che, in sede di adozione del provvedimento di espulsione, il richiedente avesse dichiarato – nel foglio notizie da lui sottoscritto – di non aver presentato richiesta di protezione internazionale, il che implica necessariamente che, quanto meno a quella data, sapesse di poter chiedere la protezione internazionale;
- d'altronde, la durata della permanenza del richiedente sul territorio nazionale sin dal 2022 (se non da prima, vista l'esistenza di condanne penali del 2015 e
2017), che gli ha consentito di costruire una rete di relazioni personali (il richiedente, nel corso dell'udienza, ha dichiarato di convivere con una cittadina italiana da circa due anni e mezzo e di avere in Italia la madre e la sorella), unita alla pluralità di occasioni in cui lo stesso ha avuto rapporti con forze dell'ordine, magistrati, avvocati, personale carcerario (avendo a suo carico numerose condanne anche recenti per spaccio di sostanze stupefacenti, violazione delle norme in tema di immigrazione ed evasione), rendono più che plausibile il fatto che egli abbia avuto cognizione della possibilità di inoltrare istanza di protezione internazionale in data parecchio antecedente al trattenimento;
- ricorre, dunque, la fattispecie prevista dall'art. 6, co. 3 d.lgs. n. 142/15, attesa la strumentalità della domanda di protezione, finalizzata solamente a ritardare od impedire l'esecuzione dell'espulsione, in quanto presentata solo a seguito di trattenimento presso il CPR in attesa dell'esecuzione del provvedimento prefettizio di espulsione;
-, non può essere invocato il diritto al ricongiungimento familiare, posto che non è stata fornita alcuna prova certa del dedotto rapporto di convivenza more uxorio (è stata prodotta agli atti una mera dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non corredata da alcuna certificazione anagrafica a comprova dell'assunto);
- non sussiste infine la possibilità di applicare le misure alternative di cui al comma 1bis dell'art. 14 TUI, posto che il cittadino straniero, pur essendo in possesso di passaporto, è soggetto socialmente pericoloso (come risulta dal decreto di espulsione), rientrante nelle categorie di cui all'art. 1 Dlg.vo 2011/n. 159;
P.Q.M.
convalida per 60 giorni, ai sensi dell'art. 6, co. 5 d.lgs. n. 142/2015, il provvedimento del Questore di Bari del 27 marzo 2025 di trattenimento presso il C.P.R. di Bari Palese di nato in [...] il [...]. Parte_1
Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Bari.
Bari, 28 marzo 2025 Il Consigliere -M. Angela Marchesiello
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