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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3549/2023
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. MISSINEO NATALE Parte_1
Ricorrente
Contro
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
rappresentati e difesi dal Dirigente dell'
[...] Controparte_3
;
[...]
resistenti
Oggetto: Altre ipotesi
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art 414 cpc, depositato in data 26.09.2023 e regolarmente notificato, la ricorrente ha convenuto la resistente Amministrazione davanti al Giudice del Lavoro di per ivi sentire CP_2
accogliere le seguenti conclusioni: “-accogliere la domanda proposta e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di un punteggio di punti 6, per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di
Istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'Istituto scolastico ove ha prestato servizio, valide per il triennio 2021/2024 e quindi attribuirgli nelle graduatorie ATA definitive, pubblicate dall'istituto scolastico in epigrafe, punti 16,60 (11,20 + 6 - 0,60) per il profilo di assistente amministrativo, e punti 13,30 (7,90 + 6 - 0,60) per quello di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;
-per l'effetto condannare il e Controparte_1
comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia, per i suddetti profili, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
In particolare, deduceva la ricorrente di aver presentato, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, terza fascia per il profilo di assistente tecnico e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, rappresentando di aver svolto servizio civile dal 2/5/2012 all' 1/5/2013 dopo il conseguimento del titolo di studio per l'accesso alle graduatorie ATA per i suddetti profili e, quindi, non in costanza di rapporto.
Tanto premesso, lamentava l'attribuzione, nelle graduatorie ATA definitive, di un punteggio erroneo per entrambi i profili - a fronte di quello asseritamente spettante - essendogli stati riconosciuti punti
11,20 per il profilo di assistente amministrativo e punti 7,90 per il profilo di collaboratore scolastico, stante l'attribuzione di soli punti 0.60 anziché punti 6 per il servizio civile effettivamente prestato.
Sosteneva l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta nell'assegnazione di un differente punteggio a seconda che il servizio di leva sia svolto o meno in costanza di nomina e richiamava il quadro normativo di riferimento di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7 e al D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, per cui: “"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” ed identica statuizione è contenuta nel successivo art. 569, comma 3°, con riferimento al riconoscimento dei servizi prestati dal personale ATA.
Rilevava ancora come, da ultimo, anche la giurisprudenza di merito avesse acclarato il diritto al pieno riconoscimento del servizio militare, ancorché prestato non in costanza di nomina, richiamando, sul punto, numerose pronunce;
rassegnava, infine, le conclusioni innanzi trascritte.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice adito a favore del Giudice Amministrativo;
nel merito, contestava diffusamente gli avversi assunti rilevando, in particolare, la correttezza del proprio operato in ossequio al dettato normativo in materia;
allegava giurisprudenza a supporto ed insisteva per il rigetto.
Istruito il procedimento con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione mediante lo scambio di note ex art. 127 ter cpc, la causa veniva decisa come da dispositivo.
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L'eccezione preliminare sollevata dal è infondata. CP_1 Vero è che la prospettazione della domanda ravvisa nella posizione della ricorrente un diritto soggettivo e non un mero interesse legittimo.
La ricorrente non contesta, infatti, il cattivo esercizio della discrezionalità amministrativa nell'attribuire il punteggio per il servizio civile prestato non in costanza del rapporto di lavoro, ma adduce la carenza di potere del a detta valutazione, in quanto la fonte normativa indicata CP_1
obbliga al riconoscimento dello stesso punteggio a tutti coloro che avevano prestato il servizio civile/militare, in qualunque epoca.
Deducendo un'ipotesi di attività vincolata da parte del , la ricorrente lamenta la lesione del CP_1
suo diritto soggettivo per l'attribuzione di un punteggio inferiore sindacabile dal giudice ordinario.
Questo Giudice è chiamato quindi a verificare la lesione lamentata dal ricorrente.
Venendo al merito, le argomentazioni difensive di parte ricorrente poste a fondamento della domanda non possono esser condivise da chi scrive.
La materia del contendere trova disciplina nell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 che così dispone:
"1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva
è valido a tutti gli effetti."
La ricorrente valorizza la formulazione di cui al comma 7 sopra riportato a sostegno dell'illegittimità dei D.M. 2009 e 2011 che condizionano la valutabilità del periodo di servizio militare o civile sostitutivo alla circostanza che esso sia prestato in costanza di nomina, trattandosi di requisito non previsto dalla norma.
Ritiene chi scrive che i su indicati decreti ministeriali non introducano alcun requisito ultroneo rispetto alla disciplina legislativa, limitandosi ad esplicitare un requisito che, sulla base della lettura sistematica dei commi dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 appare implicito.
Vero è che il comma 7 prevede che il servizio di leva/civile è valido a tutti gli effetti di legge;
detto comma, a completamento e chiusura di quanto previsto e disciplinato nei commi precedenti, prevede che se nel periodo di cd. preruolo di cui ai commi da 1 a 6 il docente abbia anche prestato servizio Civile/militare, tale periodo avrà lo stesso valore di legge del preruolo ivi disciplinato.
Non si ravvisa allora nessun contrasto nelle disposizioni di rango secondario (i DDMM sopra indicati) che richiedendo, ai fini della valutabilità del servizio civile/militare, che esso sia stato prestato in costanza di nomina, non fanno che esplicitare un requisito già previsto nell'art. 485 cit.
Un altro elemento a sostegno del buon operato del resistente lo si ravvisa nell'art. 2050, CP_1
comma 2 del codice dell'ordinamento militare introdotto con d. lgs. 66/2010, che prevede espressamente: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"
e nel comma 3: "Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
L'ultimo inciso del terzo comma, peraltro, rende palese l'intento del legislatore di estendere la regola della valutazione del solo periodo di servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro a tutte le possibili ipotesi di assunzione e immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali: dizione amplissima, volutamente tendente a ricomprendere tutti i possibili casi in cui un soggetto, che non sia già dipendente pubblico, viene assunto o immesso presso un'amministrazione, un ente, un'azienda autonoma;
senza che il generico riferimento ai concorsi possa revocare in dubbio l'applicabilità della detta disposizione alle graduatorie ad esaurimento che derivano pur sempre dall'espletamento, a monte, di un pubblico concorso.
L'art. 2103 (Assistenza sanitaria, tutela previdenziale e del lavoro) prevede :
"1. Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, di coloro che prestano il servizio militare di leva in tempo di guerra o grave crisi internazionale. Essi hanno diritto al medesimo trattamento economico dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.";
Dunque, la previsione di considerare il periodo di servizio militare/civile a tutti gli effetti ove trascorso "in pendenza di rapporto di lavoro" per l'assunzione presso qualsiasi pubblica amministrazione trova fonte nella normazione primaria. Va inoltre ricordato che la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul DM n. 44/2001 (che consentiva la valutazione soltanto del servizio militare o civile reso in costanza di rapporto di lavoro), aveva ritenuto che "l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)" (cfr. Cass. ord. n. 5679 del 02/03/2020, Cass. ord. n.
33151/2021, Cass. ord. n. 41894/2021).
Diversamente dal DM n. 44/2001, il DM n. 50/2021 prevede la valutazione del servizio civile (e del servizio militare), anche se in misura inferiore qualora prestato non in costanza di nomina e, comunque, l'attribuzione di un minor punteggio è giustificata dalla diversità delle situazioni sottese, conformemente alle citate previsioni normative.
Come già ricordato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11606 del 29 dicembre 2022 è la norma di legge ad introdurre una diversa valutazione del servizio militare/civile a seconda della circostanza che sia prestato in pendenza di rapporto di lavoro (ed in tal caso il tempo trascorso come servizio di leva o civile deve essere valutato a tutti gli effetti, comma 2 art. 2050 cit.) oppure se sia stato prestato in un altro momento: in tale ipotesi deve essere riconosciuto lo stesso punteggio "per servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici".
La diversa valutazione, già prevista dalla legge, è stata riportata nel DM 50/2021 di cui si chiede la disapplicazione e che è pienamente conforme al dettato legislativo.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Il contrasto giurisprudenziale rende equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Pqm
- Rigetta il ricorso,
- Spese di lite compensate.
Brindisi 16.4.2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio Brindisi, 16/04/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio