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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/06/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 525 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 al Vico II Santa Caterina n. 6, C.F.: , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Daniele Carmine Gallo (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio sito in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 93, giusto mandato in calce al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.1.2024, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , per sentire accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e condannare CP_1 l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, con vittoria di spese di lite CP_1 con attribuzione all'avvocato antistatario. A fondamento del ricorso, esponeva di avere ricevuto la comunicazione di riliquidazione della prestazione n. 044-510107401835 dall'1.2.2021; deduceva l'illegittimità e infondatezza della comunicazione, in forza del legittimo e incolpevole affidamento, posto dalla ricorrente sulla spettanza della prestazione, in relazione alla mancata osservanza da parte dell' delle regole dell'art. 37, comma 8, della legge n. 448/1998. CP_1 Tanto premesso, dedotta la illegittimità del recupero, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'annullamento della richiesta di restituzione, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , deducendo, per tutti i CP_1 profili indicati in memoria, la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
***** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre. In punto di fatto, va rilevato che trattasi di indebito da pagamento di somme corrisposte in difetto del requisito sanitario. La ricorrente era titolare di indennità di accompagnamento.
1 La ricorrente veniva sottoposta a visita di revisione in data 21.2.2022 e veniva riconosciuta invalida totale, senza indennità di accompagnamento;
Il verbale, con l'esito della visita, veniva notificato alla ricorrente in data 7.3.2022 (doc. 1 fascicolo ). CP_1 L' , come da lettera dell'11.9.2023 (doc. 2), comunicava alla ricorrente la CP_1 riliquidazione della pensione INVCIV dall'1.3.2022, in relazione all'esito della visita di revisione del 21.2.2022 e comunicava che dal ricalcolo era derivato un debito a suo carico di
€ 10.513,20, per ratei di indennità di accompagnamento, percepiti dal marzo 2022 all'ottobre 2023. Il verbale della visita di revisione è stato regolarmente notificato alla ricorrente in data 7.3.2022. Parte istante, al riguardo, ha così dedotto: “impugna la copia della ricevuta di CP_ ritorno depositata dall' di cui innanzitutto non è dato conoscere il contenuto ed a cose si riferisse, e comunque se ne disconosce la conformità all'originale. Peraltro, tale ricevuta di ritorno non risulta ricevuta dall'odierno ricorrente. All'uopo si precisa che la revoca del beneficio assistenziale non è mai stato comunicato alla ricorrente che ne è venuto a conoscenza soltanto all'atto della ricezione della comunicazione di riliquidazione della pre- stazione n. 044-510107401835 con decorrenza 1 febbraio 2021, oggetto del presente giudizio”. L'avviso di ricevimento si riferisce (cfr. numero riportato) alla comunicazione relativa all'esito della visita amministrativa. La comunicazione è stata spedita con raccomandata. La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e, dunque, di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ.; spetta, di conseguenza, al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e, dunque, la mancata conoscenza dell'atto (Sez. 3, Sentenza n. 23920 del 22/10/2013). Peraltro, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la L. n. 890 del 1982, art. 7, ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare che si sia trovato in casa del destinatario al momento della notifica e abbia preso in consegna l'atto, salva prova contraria, da fornirsi a cura dell'interessato, dell'assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza (Cass. civ., 1^, 20 luglio 2001, n. 9928), ulteriormente precisandosi, in tale prospettiva, che la semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego, sull'avviso di ricevimento della raccomandata, non comporta alcuna nullità (confr. Cass. civ., 2^, 14 novembre 2007, n. 23578 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23057 del 30/10/2009). La raccomandata in questione è stata spedita all'indirizzo indicato dalla ricorrente in ricorso ed è stata ritualmente ricevuta. Avverso detto ER non è stato presentato ricorso nel termine di sei mesi di cui al comma 3, dell'art. 42, del D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003. Nel contempo la ricorrente ha continuato a percepire i ratei dell'indennità di accompagnamento. Il verbale relativo alla visita sanitaria, dal quale scaturisce l'indebito, è stato regolarmente notificato. Ebbene, i dati di fatto risultano pacifici, l'indebito è scaturito all'esito della revoca della indennità di accompagnamento, in conseguenza della visita di revisione. Si verte, dunque, in ipotesi di indebito assistenziale.
2 Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall' CP_2 nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni). E' pacifico nella ipotesi al vaglio che l'azione di recupero dell'indebito sia fondata sulla revoca dell'indennità di accompagnamento, a seguito della visita, che ne aveva accertato l'insussistenza. Deve dunque richiamarsi il principio reiteratamente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Ord. 12 luglio 2017 n.17216) secondo cui “in materia di ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile, si applica la disciplina generale nell'art. 2033 c.c. (non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale) e solo in via eventuale quella derogatoria di dettaglio in specifiche disposizioni di legge (cfr. Cass. 23.1.2008 n.1446; si vedano anche Cass. 28.3.2006, n. 7048; Cass. 17.4.2014, n. 8970); quando manca radicalmente il diritto alla prestazione l'indebito è così pienamente ripetibile ex art. 2033 c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita”. Tuttavia, il superiore orientamento riconosce altrettanto pacificamente l'irripetibilità dei ratei indebitamente erogati anteriormente alla data del provvedimento, che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Invero, già nelle sentenze n. 20992 del 29.10.2004 e n. 18299 del 24.12.2002 la Cassazione affermava il principio della retrodatazione della perdita del beneficio al momento della verifica del requisito sanitario, essendo meramente ordinatorio il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di revoca. Inoltre, nella sentenza n. 16260 del 20.10.2003, che comunque trattava di indebito assistenziale, la Corte aggiungeva, poi, che "la ripetizione delle prestazioni previdenziali
3 indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro limiti prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Pertanto, essendo venuto meno ogni affidamento da parte della ricorrente, con la notifica del verbale negativo, legittimamente è stata richiesta la restituzione della indennità di accompagnamento, percepita nel periodo dal marzo 2022 all'ottobre 2023, senza averne diritto. Alla stregua dei principi di cui innanzi, il ricorso deve essere rigettato. Spese compensate, stante la natura della controversia.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Si comunichi. Torre Annunziata, 28.6.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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