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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3248 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente, Relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3248 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIRGONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in Pisa (PI), LUNGARNO GALILEI 7 presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VECCHIO CP_1 C.F._2
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), PIAZZA MAZZINI n.1 presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti, come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, cui seguiva ordinanza del 28/01/2025 di rimessione al
Collegio per la sentenza sullo stato.
OGGETTO: ricorso per la separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/10/2023 la sig.ra chiedeva fosse pronunciata la Parte_1
separazione personale nei confronti del sig. , tra i quali in data 22/07/2000 era stato CP_1 celebrato matrimonio e dalla cui unione nascevano in data 24/12/2000 a Volterra il figlio e Per_1
il 28/01/2009 a Pisa il figlio . Parte ricorrente proponeva inoltre le ulteriori domande meglio Per_2
indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 22/03/2024 il sig. si costituiva in giudizio. CP_1
In corso di causa le parti chiedevano sentenza parziale sullo status.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione con sentenza parziale è fondata e merita accoglimento.
Dal contenuto degli atti e dal comportamento di entrambe le parti, oltre che dalla elevata conflittualità manifestatasi sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisce la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa. Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, parzialmente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi Pt_1
C.F. ) e (C.F. ).
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Volterra (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Volterra (PI) il giorno 22/07/2000 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al N.9, Parte 2, Serie A, anno 2000.
Pisa, camera di consiglio del 24/03/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente, Relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3248 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VIRGONE Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliata in Pisa (PI), LUNGARNO GALILEI 7 presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VECCHIO CP_1 C.F._2
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Pisa (PI), PIAZZA MAZZINI n.1 presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti, come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024, cui seguiva ordinanza del 28/01/2025 di rimessione al
Collegio per la sentenza sullo stato.
OGGETTO: ricorso per la separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/10/2023 la sig.ra chiedeva fosse pronunciata la Parte_1
separazione personale nei confronti del sig. , tra i quali in data 22/07/2000 era stato CP_1 celebrato matrimonio e dalla cui unione nascevano in data 24/12/2000 a Volterra il figlio e Per_1
il 28/01/2009 a Pisa il figlio . Parte ricorrente proponeva inoltre le ulteriori domande meglio Per_2
indicate in ricorso.
Con comparsa depositata il 22/03/2024 il sig. si costituiva in giudizio. CP_1
In corso di causa le parti chiedevano sentenza parziale sullo status.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione con sentenza parziale è fondata e merita accoglimento.
Dal contenuto degli atti e dal comportamento di entrambe le parti, oltre che dalla elevata conflittualità manifestatasi sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisce la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa. Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, parzialmente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi Pt_1
C.F. ) e (C.F. ).
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Volterra (PI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Volterra (PI) il giorno 22/07/2000 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al N.9, Parte 2, Serie A, anno 2000.
Pisa, camera di consiglio del 24/03/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Polidori