Articolo 6 della Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 ottobre 1947
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Versione
9 febbraio 1966
Art. 6. ((Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:
a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne; di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di eta' dal 1 luglio al 31 dicembre o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali;
b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di eta' dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero gia' compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali))
In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, puo' farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti od uffici.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
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