Articolo 6 della Legge 19 maggio 1967, n. 378
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 giugno 1967
Art. 6.
Qualora i Comuni delle isole indicate nella tabella A vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche locali od impianti autonomi di altro genere, l'approvvigionamento idrico, a carico dello Stato, e' effettuato soltanto in casi eccezionali di emergenza a richiesta del prefetto, su proposta del medico provinciale.
Entrata in vigore il 29 giugno 1967
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