Art. 6.
Qualora i Comuni delle isole indicate nella tabella A vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche locali od impianti autonomi di altro genere, l'approvvigionamento idrico, a carico dello Stato, e' effettuato soltanto in casi eccezionali di emergenza a richiesta del prefetto, su proposta del medico provinciale.
Qualora i Comuni delle isole indicate nella tabella A vengano adeguatamente riforniti di acqua potabile mediante impianti che utilizzino eventuali risorse idriche locali od impianti autonomi di altro genere, l'approvvigionamento idrico, a carico dello Stato, e' effettuato soltanto in casi eccezionali di emergenza a richiesta del prefetto, su proposta del medico provinciale.