Articolo 40 della Legge 11 gennaio 1951, n. 25
Articolo 39Articolo 41
Versione
15 febbraio 1951
Art. 40.
Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le rettifiche notificati dall'amministrazione prima di detta data agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, e' tenuto al pagamento delle penalita' previste per la inadempienza nelle quali e' incorso, ridotte ad un quinto. Per il pagamento delle rate scadute si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1951
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