TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1558/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ST IA Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1558/2025 V.G. promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. LAURA C.F._2
SECCHI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“(..) Alla data odierna sono dunque maturati i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio che i coniugi congiuntamente richiedono alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso l'abitazione materna;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore quando lo vorrà tenuto conto delle esigenze della medesima e previo accordo con la madre;
le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza. 3) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF. La sig.ra percepirà per intero Pt_1
l'assegno unico erogato dall'INPS nell'interesse della minore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. il 6 maggio 2025 Parte_1
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento del loro
[...] Parte_2 matrimonio, celebrato il 28 ottobre 1995 in Ittiri, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 1995, Parte I, Atto n. 5). Assumevano che dalla loro unione erano nati due figli, il 12 ottobre 2000, Persona_2 maggiorenne ed economicamente indipendente, e il 31 luglio 2008, minore. Persona_3
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa di questo Tribunale del 30 marzo 2023, precisando che dalla data di separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
All'udienza cartolare del 15 luglio 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Ittiri il 28 ottobre 1995, alle condizioni sopra riportate che appaiono conformi all'interesse della minore.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e Parte_1 [...]
in Ittiri il 28 ottobre 1995 alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui Parte_2 interamente trascritte;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ittiri di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 5, Parte I,
Anno 1995);
3. compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 18 luglio 2025
Il Presidente est.
ST IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ST IA Presidente relatore
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1558/2025 V.G. promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. LAURA C.F._2
SECCHI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue:
“(..) Alla data odierna sono dunque maturati i presupposti e le condizioni per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio che i coniugi congiuntamente richiedono alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente e residenza presso l'abitazione materna;
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore quando lo vorrà tenuto conto delle esigenze della medesima e previo accordo con la madre;
le festività comandate seguiranno il criterio dell'alternanza. 3) Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF. La sig.ra percepirà per intero Pt_1
l'assegno unico erogato dall'INPS nell'interesse della minore”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. il 6 maggio 2025 Parte_1
e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento del loro
[...] Parte_2 matrimonio, celebrato il 28 ottobre 1995 in Ittiri, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 1995, Parte I, Atto n. 5). Assumevano che dalla loro unione erano nati due figli, il 12 ottobre 2000, Persona_2 maggiorenne ed economicamente indipendente, e il 31 luglio 2008, minore. Persona_3
Esponevano di essersi separati come da decreto di omologa di questo Tribunale del 30 marzo 2023, precisando che dalla data di separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo definitivamente venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
All'udienza cartolare del 15 luglio 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono infatti di ritenere indiscussa la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Ittiri il 28 ottobre 1995, alle condizioni sopra riportate che appaiono conformi all'interesse della minore.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e Parte_1 [...]
in Ittiri il 28 ottobre 1995 alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui Parte_2 interamente trascritte;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ittiri di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'Atto n. 5, Parte I,
Anno 1995);
3. compensa interamente le spese di lite.
Sassari, 18 luglio 2025
Il Presidente est.
ST IA