Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22428 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22428/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. GHIRARDI PAOLO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bergamo (BG), via XX Settembre, n. 58/C
e
(c.f. , con l'avv. MARCOLI ANGELO, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso lo studio del difensore in Montichiari (BS), Piazza Treccani, n. 6
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 24.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) l'affidamento dei figli sarà condiviso, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre terrà
i figli con sé secondo il seguente schema:
PRIMA SETTIMANA
- il martedì da fine scuola fino alla mattina successiva quando li riporterà a scuola, il mercoledì dalle
19,30 alla mattina successiva quando li riporterà a scuola, il sabato dopo scuola fino alla mattina del lunedì quando li riporterà a scuola;
SECONDA SETTIMANA
19,30 alla mattina successiva quando li riporterà a scuola, il venerdì dopo scuola fino alla mattina successiva quando li riporterà a scuola;
- metà delle vacanze natalizie e pasquali e almeno 30 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo (giugno – settembre).
3) In conformità alle statuizioni di cui all'art. 155, comma 3, come modificato dalla legge n. 54/2006, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli Andrea e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte Per_1 di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dal singolo coniuge durante il periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore.
I genitori si terranno vicendevolmente informati sull'andamento scolastico dei figli e sulle loro condizioni di salute, nonché su ogni altro problema di particolare importanza riguardante i medesimi. 4) Il SI verserà in favore della NO , a titolo di concorso per il Pt_2 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di euro € 225,00 cadauno e quindi la complessiva somma di €
550,00, mediante bonifico bancario. Il suddetto importo dovrà essere corrisposto, inderogabilmente e puntualmente, entro il giorno 12 (dodici) di ogni mese e verrà rivalutato automaticamente ed annualmente secondo l'indice ISTAT. La NO sarà, inoltre, destinataria unica ed Parte_1 esclusiva, nella misura del 100%, dell'assegno unico per i figli, nonché di ogni altro strumento equipollente;
5) la NO e il SI concorreranno nella misura del 50% ciascuno, alle spese Parte_1 Pt_2 non coperte dall'assegno periodico che si renderanno necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN); d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) I SIi e si concedono sin d'ora il nulla osta al fine del rilascio e/o rinnovo dei Parte_1 Pt_2 rispettivi passaporti per l'estero, anche in relazione a quello dei figli minori;
7) i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente ed in via definitiva a qualsiasi pretesa a titolo di mantenimento e avendo già regolato ogni reciproco rapporto patrimoniale, anche qui non espressamente indicato, dichiarano di null'altro aver a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione dipendente dal matrimonio;
8) le spese legali sono integralmente compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 19.11.2024 e proponevano domanda Parte_1 Parte_2
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Montichiari (BS) il
11.5.2008, da cui erano nati i figli il 10.4.2012 e il 20.4.2021, Persona_2 Persona_3
premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 19.11.2018 dinanzi al Presidente del
Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 24.1.2019 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”. Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2018), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Montichiari (BS) il 11.5.2008, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, parte II^, serie A, n. 6;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti