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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5446/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
DR IN Presidente Michele Posio Giudice IA GH Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5446/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Brescia (BS), presso lo studio dell'Avv. Stefano Afrune, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliata a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Mariavittoria Garatti, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO CONCLUSIONI (come da udienza del 16.10.2025)
Per il ricorrente: “Pronunci separazione personale dei coniugi per fatti addebitabili a
[...]
, con particolare riferimento al fatto che la stessa, dopo aver contratto Controparte_1 matrimonio a Cuba, averlo trascritto ed essersi trasferita in Italia, abbia abbandonato improvvisamente il coniuge e per aver durante il periodo matrimoniale tradito ripetutamente lo stesso, non rispettando pertanto gli obblighi derivanti dal matrimonio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge”; Per la resistente: “DICHIARANDO DI Voler rinunciare alla domanda di mantenimento personale avanzata in atti, CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Relatore Ill.ma Dott.ssa IA GH, Voglia:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. addebitare la separazione personale per “colpa” esclusivamente imputabile al sig. Pt_1
e di conseguenza rigettare la domanda di addebito così avanzata dallo stesso nei
[...] confronti della sig.ra giacché infondata per i motivi di fatto e di diritto di CP_1 cui in narrativa;
3. Con vittoria di spese processuali del codesto giudizio. Reiterazione delle istanze istruttorie non accolte”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.4.2023 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 con a Cuba il 7.7.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di NG IA (BS) al n. 33, parte II, serie C, anno 2022, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale non erano nati figli.
Il ricorrente lamentava l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie, avvenuto il
3.4.2023, e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla resistente.
Si costituiva per ammettere di aver lasciato la casa coniugale nel mese Controparte_1 di aprile 2023, ma a seguito del tentativo del marito di colpirla con uno schiaffo, e per chiedere,
a propria volta, la pronuncia della separazione con addebito al ricorrente per le violenze psicologiche e le minacce subite dal marito, nonché un assegno di mantenimento per sé di €
600,00 mensili (domanda quest'ultima poi oggetto di rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni).
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 28.2.2024, nulla veniva disposto in via temporanea ed urgente. La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 16.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la
Giudice delegata si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia della separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal mese di aprile 2023, quando la resistente ha abbandonato la casa coniugale per trasferirsi altrove, e si sono rivolte reciproche domande di addebito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che la convivenza fra i coniugi sia divenuta intollerabile a causa della condotta della moglie, che, in data 3.4.2023, ha abbandonato improvvisamente la casa coniugale e non vi ha più fatto ritorno, mentre la resistente chiede a propria volta l'addebito della separazione al marito a causa delle condotte minacciose e aggressive da lui tenute nel corso della convivenza matrimoniale.
Per quanto attiene alla domanda formulata dal ricorrente, occorre osservare che l'abbandono ingiustificato della casa coniugale può essere causa di addebito della separazione, in quanto circostanza che rende impossibile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi e l'espletamento degli ulteriori doveri di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.: “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 12241/2020). Nel caso di specie, la resistente ha ammesso di aver lasciato la casa coniugale il 3.4.2023 per recarsi da un'amica in Spagna senza più fare ritorno, ma ha dedotto di averlo fatto perché il marito aveva tentato di colpirla con uno schiaffo durante un litigio domestico.
Tuttavia, quest'ultima circostanza, contestata dal ricorrente, è rimasta sguarnita di prova.
Nel corso della prima udienza del 28.2.2024, la resistente ha, anzi, riferito di aver finto con il marito che andasse tutto bene il giorno del suo allontanamento dalla casa coniugale, motivando questa sua condotta con la paura che egli non la lasciasse andare via, ma al contempo ammettendo di aver continuato a fingere anche dopo essere riuscita a fuggire, per poi confessare al marito la sua intenzione di separarsi solo in un secondo momento tramite il messaggio
WhatsApp di cui al doc. n. 6 del fascicolo del ricorrente, ove gli aveva comunicato il proprio desiderio di tornare a Cuba dalla propria famiglia di origine, senza fare alcun cenno alle presunte violenze dell' Pt_1
La resistente ha riferito di una presunta riconciliazione avvenuta agli inizi del mese di settembre
2023, tuttavia anch'essa è rimasta sguarnita di prova, anzi, è smentita dal fatto che il ricorrente abbia depositato il ricorso di separazione alla fine del mese di aprile 2023, dopo aver appreso dell'irreversibilità dell'allontanamento della moglie, e non vi abbia mai rinunciato, nonché dalla mancata ripresa della convivenza coniugale dal mese di aprile 2023 (la stessa resistente, nella propria comparsa di costituzione, a pag. 8, afferma di essersi recata, in data 17.9.2023, ossia dopo l'asserita riconciliazione, “presso l'abitazione del marito in NG IA (BS) al fine di recuperare la documentazione necessaria a presentare alla Questura, all'appuntamento prossimo del 10.10. u.s. per il rilievo delle impronte”, con ciò ammettendo di non aver mai ripreso la coabitazione con l' nella casa coniugale, ove era rimasto a vivere solo il Pt_1 ricorrente): l'insistenza del ricorrente nel giudizio di separazione e la mancata ripresa della convivenza matrimoniale interrotta nel mese di aprile 2023 rendono i messaggi WhatsApp allegati dalla resistente quali documenti numeri 5 e 6 inidonei a dimostrare la rinascita dell'affectio coniugalis fra le parti.
La domanda di addebito della separazione alla resistente deve, quindi, essere accolta, in quanto l'allontanamento della dalla casa coniugale ha segnato l'inizio della crisi CP_1 coniugale divenuta poi irreversibile.
Ciò determinerebbe il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., domanda, tuttavia, oggetto di rinuncia e sulla quale, pertanto, non vi è più luogo a provvedere.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di addebito della separazione al ricorrente, in quanto le violenze verbali e le minacce da lui asseritamente agite durante la convivenza matrimoniale, contestate dall' sono rimaste sguarnite di prova, non avendo la resistente articolato istanze Pt_1 istruttorie ammissibili al riguardo (sul punto questo Collegio condivide e fa propria la valutazione di inammissibilità già formulata dal Giudice delegato con ordinanza del 26.6.2024), ed essendo state le stesse, in ogni caso, per come sostenuto contraddittoriamente dalla stessa resistente, seguite dall'asserita riconciliazione del settembre 2023, cui non avrebbe fatto seguito l'abbandono del giudizio di separazione per esclusiva volontà dell' Pt_1
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, essendosi l'attività difensiva del ricorrente sostanzialmente esaurita nel deposito dell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
con addebito della stessa a CP_1 CP_1 CP_1
2) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) RIGETTA la domanda di addebito della separazione al ricorrente formulata dalla resistente;
4) CONDANNA la resistente, a rimborsare al Controparte_1 ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
€ 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
IA GH DR IN
TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
DR IN Presidente Michele Posio Giudice IA GH Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5446/2023 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Brescia (BS), presso lo studio dell'Avv. Stefano Afrune, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. , elettivamente domiciliata a Controparte_1 C.F._2
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Mariavittoria Garatti, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO CONCLUSIONI (come da udienza del 16.10.2025)
Per il ricorrente: “Pronunci separazione personale dei coniugi per fatti addebitabili a
[...]
, con particolare riferimento al fatto che la stessa, dopo aver contratto Controparte_1 matrimonio a Cuba, averlo trascritto ed essersi trasferita in Italia, abbia abbandonato improvvisamente il coniuge e per aver durante il periodo matrimoniale tradito ripetutamente lo stesso, non rispettando pertanto gli obblighi derivanti dal matrimonio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CNA nella misura di legge”; Per la resistente: “DICHIARANDO DI Voler rinunciare alla domanda di mantenimento personale avanzata in atti, CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale di Brescia, nella persona del Giudice Relatore Ill.ma Dott.ssa IA GH, Voglia:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. addebitare la separazione personale per “colpa” esclusivamente imputabile al sig. Pt_1
e di conseguenza rigettare la domanda di addebito così avanzata dallo stesso nei
[...] confronti della sig.ra giacché infondata per i motivi di fatto e di diritto di CP_1 cui in narrativa;
3. Con vittoria di spese processuali del codesto giudizio. Reiterazione delle istanze istruttorie non accolte”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.4.2023 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 con a Cuba il 7.7.2022, trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di NG IA (BS) al n. 33, parte II, serie C, anno 2022, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale non erano nati figli.
Il ricorrente lamentava l'abbandono della casa coniugale da parte della moglie, avvenuto il
3.4.2023, e, pertanto, chiedeva la pronuncia della separazione con addebito alla resistente.
Si costituiva per ammettere di aver lasciato la casa coniugale nel mese Controparte_1 di aprile 2023, ma a seguito del tentativo del marito di colpirla con uno schiaffo, e per chiedere,
a propria volta, la pronuncia della separazione con addebito al ricorrente per le violenze psicologiche e le minacce subite dal marito, nonché un assegno di mantenimento per sé di €
600,00 mensili (domanda quest'ultima poi oggetto di rinuncia in sede di precisazione delle conclusioni).
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 28.2.2024, nulla veniva disposto in via temporanea ed urgente. La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 16.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la
Giudice delegata si riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia della separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame, le parti vivono separate dal mese di aprile 2023, quando la resistente ha abbandonato la casa coniugale per trasferirsi altrove, e si sono rivolte reciproche domande di addebito.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sulle reciproche domande di addebito della separazione
Ai fini dell'addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, è necessario che il coniuge abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta inosservante sia stata la causa della crisi coniugale. Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che la convivenza fra i coniugi sia divenuta intollerabile a causa della condotta della moglie, che, in data 3.4.2023, ha abbandonato improvvisamente la casa coniugale e non vi ha più fatto ritorno, mentre la resistente chiede a propria volta l'addebito della separazione al marito a causa delle condotte minacciose e aggressive da lui tenute nel corso della convivenza matrimoniale.
Per quanto attiene alla domanda formulata dal ricorrente, occorre osservare che l'abbandono ingiustificato della casa coniugale può essere causa di addebito della separazione, in quanto circostanza che rende impossibile la prosecuzione della convivenza fra i coniugi e l'espletamento degli ulteriori doveri di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 c.c.: “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 12241/2020). Nel caso di specie, la resistente ha ammesso di aver lasciato la casa coniugale il 3.4.2023 per recarsi da un'amica in Spagna senza più fare ritorno, ma ha dedotto di averlo fatto perché il marito aveva tentato di colpirla con uno schiaffo durante un litigio domestico.
Tuttavia, quest'ultima circostanza, contestata dal ricorrente, è rimasta sguarnita di prova.
Nel corso della prima udienza del 28.2.2024, la resistente ha, anzi, riferito di aver finto con il marito che andasse tutto bene il giorno del suo allontanamento dalla casa coniugale, motivando questa sua condotta con la paura che egli non la lasciasse andare via, ma al contempo ammettendo di aver continuato a fingere anche dopo essere riuscita a fuggire, per poi confessare al marito la sua intenzione di separarsi solo in un secondo momento tramite il messaggio
WhatsApp di cui al doc. n. 6 del fascicolo del ricorrente, ove gli aveva comunicato il proprio desiderio di tornare a Cuba dalla propria famiglia di origine, senza fare alcun cenno alle presunte violenze dell' Pt_1
La resistente ha riferito di una presunta riconciliazione avvenuta agli inizi del mese di settembre
2023, tuttavia anch'essa è rimasta sguarnita di prova, anzi, è smentita dal fatto che il ricorrente abbia depositato il ricorso di separazione alla fine del mese di aprile 2023, dopo aver appreso dell'irreversibilità dell'allontanamento della moglie, e non vi abbia mai rinunciato, nonché dalla mancata ripresa della convivenza coniugale dal mese di aprile 2023 (la stessa resistente, nella propria comparsa di costituzione, a pag. 8, afferma di essersi recata, in data 17.9.2023, ossia dopo l'asserita riconciliazione, “presso l'abitazione del marito in NG IA (BS) al fine di recuperare la documentazione necessaria a presentare alla Questura, all'appuntamento prossimo del 10.10. u.s. per il rilievo delle impronte”, con ciò ammettendo di non aver mai ripreso la coabitazione con l' nella casa coniugale, ove era rimasto a vivere solo il Pt_1 ricorrente): l'insistenza del ricorrente nel giudizio di separazione e la mancata ripresa della convivenza matrimoniale interrotta nel mese di aprile 2023 rendono i messaggi WhatsApp allegati dalla resistente quali documenti numeri 5 e 6 inidonei a dimostrare la rinascita dell'affectio coniugalis fra le parti.
La domanda di addebito della separazione alla resistente deve, quindi, essere accolta, in quanto l'allontanamento della dalla casa coniugale ha segnato l'inizio della crisi CP_1 coniugale divenuta poi irreversibile.
Ciò determinerebbe il rigetto della domanda di mantenimento formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., domanda, tuttavia, oggetto di rinuncia e sulla quale, pertanto, non vi è più luogo a provvedere.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di addebito della separazione al ricorrente, in quanto le violenze verbali e le minacce da lui asseritamente agite durante la convivenza matrimoniale, contestate dall' sono rimaste sguarnite di prova, non avendo la resistente articolato istanze Pt_1 istruttorie ammissibili al riguardo (sul punto questo Collegio condivide e fa propria la valutazione di inammissibilità già formulata dal Giudice delegato con ordinanza del 26.6.2024), ed essendo state le stesse, in ogni caso, per come sostenuto contraddittoriamente dalla stessa resistente, seguite dall'asserita riconciliazione del settembre 2023, cui non avrebbe fatto seguito l'abbandono del giudizio di separazione per esclusiva volontà dell' Pt_1
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, e con esclusione delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale, essendosi l'attività difensiva del ricorrente sostanzialmente esaurita nel deposito dell'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 CP_1
con addebito della stessa a CP_1 CP_1 CP_1
2) ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) RIGETTA la domanda di addebito della separazione al ricorrente formulata dalla resistente;
4) CONDANNA la resistente, a rimborsare al Controparte_1 ricorrente, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Parte_1
€ 1.453,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
IA GH DR IN