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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/12/2024, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Giuseppe Rana presidente
- dr.ssa Laura Cantore giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 943/2020 R.G., riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
con ordinanza del 17.10.2024, avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, elettivamente domiciliata in Corato alla via Ponchielli, n. 25, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Domenico Rosito, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-ricorrente-
E
, elettivamente domiciliato in Corato, al viale Vittorio Veneto n. 122, presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Sabino Patruno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-resistente-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
“come da note sostitutive dell'udienza del 16.10.2024, depositate solo dal resistente” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.2.2020, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Barletta, in data 28.5.1983, con che dall'unione coniugale sono Controparte_1
nati i figli (nato il [...]), (nata l'[...]) e (nata il [...]); di essere Per_1 Per_2 Per_3
legalmente separata dal coniuge giusta decreto di omologa dei patti della separazione di questo
Tribunale dell' 11.7.2017, pubblicato il 3.8.2017; che dei tre figli (tutti maggiorenni), solo con Per_3
lei convivente, essendo inoccupata, non è economicamente autosufficiente e, rispetto al tempo della separazione, le sue esigenze economiche sono divenute maggiori, tanto in ragione dell'età, quanto delle ambizioni professionali (relative allo svolgimento dell'attività di estetista), nonché alla luce delle sue abitudini alimentari, dovute alla patologia da cui è affetta;
che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione e, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio - ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 23.5.1982 a Barletta, ponendo a suo carico l'onere di corrispondere Controparte_1
l'assegno mensile dell'importo di € 350,00 (con un incremento di € 250,00 rispetto a quanto previsto nella convenzione di separazione omologata) a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
con vittoria di spese e competenze legali. Per_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.9.2020 si è costituito il quale, pur Controparte_1
aderendo alla domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia avendo ella intrapreso un'attività lavorativa, Per_3
e, in subordine, la conferma dell'assegno di mantenimento in misura pari ad €100,00 mensili. Il
resistente ha altresì chiesto porsi in capo alla ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di
€200,00 mensili in suo favore a titolo di assegno divorzile, essendo egli percettore di una pensione e di un assegno di invalidità, per un ammontare complessivo di €900,00, e tenuto conto della situazione reddituale della ricorrente, migliore della propria, in qualità di dipendente di Poste Italiane S.p.a. All'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente f.f. del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di riconciliazione, ha confermato le condizioni della separazione - in particolare in punto di assegno di mantenimento della figlia non economicamente autosufficiente, ritenendo non Per_3
giustificata la spiegata istanza di aumento dello stesso - quindi, ha nominato il giudice istruttore,
innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Instauratasi la fase contenziosa dinanzi al giudice istruttore, comunicati gli atti al PM in sede (come da attestazione di Cancelleria del 22.9.2020), depositate le memorie integrative e istruita la causa mediante interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale, all'udienza del 9.11.2022, le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 4 comma IX legge n. 898/1970.
La causa è stata quindi riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ. Cassazione
civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositate le note sostitutive di udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza non definitiva nr. 1867/2022, pubblicata il 18.11.2022, sicché rimangono da esaminare le ulteriori domande.
Sulla domanda di mantenimento della figlia Per_3
Con ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'obbligo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne nella misura di € 350,00.
Al fine di esaminare la domanda nel merito, è bene precisare che, secondo l'orientamento tradizionale seguito dalla giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il compimento della sua maggiore età e, quindi, in un momento temporale specificamente indicato, bensì quando questi consegue l'autosufficienza economica.
A tale riguardo deve rilevarsi che l'art. 337 septies, comma uno, cod. civ., introdotto dalla l. n.
219/2012, riproduce, in sostanza, il testo dell'abrogato art.155 quinquies cod. civ. e rappresenta la norma di riferimento in tema di obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni.
Invero, l'obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione, quale effetto immediato del rapporto di filiazione, si protrae finché il figlio non raggiunga un'autonomia reddituale, sempre che non versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, ovvero, per averla ingiustificatamente rifiutata
(ex multis, Cass. 4534/2014).
In sostanza, l'autosufficienza economica consiste nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
infatti, il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno "de quo" risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio, nonché nelle condizioni economiche e sociali dei genitori, onde consentirgli una propria autonomia economica: dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa (Cass.
18974/2013).
Richiamando i principi sopra enunciati, la S.C. ha costantemente affermato come non sia possibile fissare un termine all'obbligo di mantenimento in parola, dal momento che, una volta stabilito il criterio secondo cui l'obbligo stesso può protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età sia per consentire il completamento degli studi, sia per le note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, occorre, poi, determinare il limite di persistenza del medesimo sulla base non già di un termine astratto, rappresentato dal raggiungimento di una particolare età, bensì esclusivamente del concreto apprezzamento circa il fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta, dalle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa (in termini: Cass., n° 1773 del 2012, in una fattispecie in cui il figlio aveva compiuto i 35 anni).
In definitiva, il giudice di merito non può prefissare un termine finale dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto, in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
Tuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ha evidenziato che l'autonomia economica del figlio maggiorenne può essere dedotta anche in via presuntiva, attraverso l'allegazione di circostanze di fatto dalle quali desumere il venir meno dell'obbligazione in questione.
Detta valutazione, inoltre, deve essere effettuata “caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”
(Cass. 18076/2014; Cass. 12952/16).
Dunque, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale delineato, condiviso da questo Collegio, deve ritenersi che “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà
di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole….ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti,
all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società”.
Venendo al caso di specie, riguardo alla figlia nata il [...], sono stati acquisiti elementi, Per_3
di natura logica e presuntiva, tali da legittimare l'eliminazione del contributo paterno al loro mantenimento.
Ed invero per di anni 24 anni, alla luce di quanto sopra, il percorso formativo può dirsi Per_3
ampiamente concluso, essendo ella ormai anagraficamente adulta, d'altro canto, la ricorrente non ha fornito prova di ragioni individuali specifiche che hanno reso per la figlia difficile il reperimento di un'occupazione lavorativa, anzi la ha riferito che ha frequentato dei corsi di Pt_1 Per_3
specializzazione che dopo il diploma le potessero permettere di trovare lavoro. Le predette circostanze sono state peraltro confermate anche dall' unico teste escusso all' udienza del 09.11.2022,
il quale ha riferito che dopo aver conseguito il diploma di maturità presso un istituto paritario, Per_3
ha iniziato a frequentare un corso professionalizzante di make-up e di essersi, inoltre, reso disponibile a trovarle un impiego nel campo della ristorazione.
Tutti questi aspetti inducono il Collegio a ritenere che la sua situazione soggettiva integri una colpevole inerzia nella ricerca di una stabile attività lavorativa, in relazione al dato obiettivo dell'età
e alla mancata prova di ostacoli concreti personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, profili determinanti il venir meno dell'obbligo genitoriale in capo al Console di provvedere al suo mantenimento. Perdipiù con il passare del tempo il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne si affievolisce, non potendo essere protratto “oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”, per cui l'avanzare dell'età concorre “a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente” (Cass. n. 12952/2016).
Per tali ragioni, la domanda proposta dalla ricorrente di disporre a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne va rigettata, con revoca del contributo posto a carico del resistente in favore della figlia con decorrenza dalla presente Per_3
sentenza, essendo quest'ultima all'epoca dell'introduzione del giudizio appena ventenne.
Sulla domanda di assegno divorzile avanzata dal CP_1
La domanda di assegno divorzile formulata dal resistente non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Giova infatti rammentare che la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018,
dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, e ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi,
espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari,
conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ritiene poi il Tribunale di aderire alla giurisprudenza di legittimità che afferma che, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 8767/2011;
Cass. 24542/2009).
Applicando tali principi, osserva preliminarmente il Collegio che, nel caso di specie, in particolare,
la connotazione pratica del criterio della ragione più liquida riguarda la circostanza per cui,
quand'anche si procedesse alla valutazione della sussistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi,
in ogni caso le risultanze processuali non hanno consentito di dirsi provato il nesso eziologico tra le scelte compiute dai coniugi di comune accordo nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio e la disparità economica eventualmente esistente tra i coniugi, non potendo quindi darsi seguito alla domanda avanzata dal resistente.
Il resistente non ha dimostrato, non avendo prima ancora neppure allegato, di aver fatto rinunce per la vita familiare, quindi, non ha dimostrato di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello della moglie. Ed infatti il a fondamento della propria domanda deduce CP_1
genericamente ed esclusivamente la fondatezza della stessa, in ragione della differente condizione patrimoniale sussistente tra le parti.
Non basta infatti, la mera allegazione di una sperequazione reddituale, dovendo essere dimostrato come i sacrifici fatti abbiano impedito alla parte di lavorare coerentemente con la propria istruzione e, contemporaneamente, abbiano invece consentito al coniuge di affermarsi professionalmente.
L'assenza di questo profilo porta quindi a concludere che vada negato tout court l'assegno divorzile,
valorizzando l'impossibilità di considerare la funzione compensativa, che meritava una specifica ed approfondita dimostrazione. Va poi considerato da ultimo che il resistente percepisce una pensione di circa € 610,00, oltre ad un assegno di invalidità di circa € 290,00, dunque, producendo un modesto reddito per poter far fronte alle esigenze primarie della vita quotidiana non ha neppure diritto alla componente propriamente assistenziale dell'assegno divorzile.
Tenuto conto della reciproca soccombenza in ragione del rigetto delle rispettive domande, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da nei confronti di garantito l'intervento in Parte_1 Controparte_1
causa del PM, così provvede:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dal CP_1
2) rigetta la domanda di mantenimento della figlia avanzata dalla Per_3 Pt_1
3) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 10.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Giuseppe Rana presidente
- dr.ssa Laura Cantore giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 943/2020 R.G., riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
con ordinanza del 17.10.2024, avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
, elettivamente domiciliata in Corato alla via Ponchielli, n. 25, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Domenico Rosito, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-ricorrente-
E
, elettivamente domiciliato in Corato, al viale Vittorio Veneto n. 122, presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Sabino Patruno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
-resistente-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
“come da note sostitutive dell'udienza del 16.10.2024, depositate solo dal resistente” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.2.2020, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Barletta, in data 28.5.1983, con che dall'unione coniugale sono Controparte_1
nati i figli (nato il [...]), (nata l'[...]) e (nata il [...]); di essere Per_1 Per_2 Per_3
legalmente separata dal coniuge giusta decreto di omologa dei patti della separazione di questo
Tribunale dell' 11.7.2017, pubblicato il 3.8.2017; che dei tre figli (tutti maggiorenni), solo con Per_3
lei convivente, essendo inoccupata, non è economicamente autosufficiente e, rispetto al tempo della separazione, le sue esigenze economiche sono divenute maggiori, tanto in ragione dell'età, quanto delle ambizioni professionali (relative allo svolgimento dell'attività di estetista), nonché alla luce delle sue abitudini alimentari, dovute alla patologia da cui è affetta;
che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione e, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio - ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 23.5.1982 a Barletta, ponendo a suo carico l'onere di corrispondere Controparte_1
l'assegno mensile dell'importo di € 350,00 (con un incremento di € 250,00 rispetto a quanto previsto nella convenzione di separazione omologata) a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
con vittoria di spese e competenze legali. Per_4
Con comparsa di costituzione e risposta del 7.9.2020 si è costituito il quale, pur Controparte_1
aderendo alla domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia avendo ella intrapreso un'attività lavorativa, Per_3
e, in subordine, la conferma dell'assegno di mantenimento in misura pari ad €100,00 mensili. Il
resistente ha altresì chiesto porsi in capo alla ricorrente l'obbligo di corrispondere la somma di
€200,00 mensili in suo favore a titolo di assegno divorzile, essendo egli percettore di una pensione e di un assegno di invalidità, per un ammontare complessivo di €900,00, e tenuto conto della situazione reddituale della ricorrente, migliore della propria, in qualità di dipendente di Poste Italiane S.p.a. All'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente f.f. del Tribunale, esperito vanamente il tentativo di riconciliazione, ha confermato le condizioni della separazione - in particolare in punto di assegno di mantenimento della figlia non economicamente autosufficiente, ritenendo non Per_3
giustificata la spiegata istanza di aumento dello stesso - quindi, ha nominato il giudice istruttore,
innanzi al quale ha rimesso le parti per il prosieguo.
Instauratasi la fase contenziosa dinanzi al giudice istruttore, comunicati gli atti al PM in sede (come da attestazione di Cancelleria del 22.9.2020), depositate le memorie integrative e istruita la causa mediante interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale, all'udienza del 9.11.2022, le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 4 comma IX legge n. 898/1970.
La causa è stata quindi riservata per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali (cfr. Cass. civ. Cassazione
civile, sez. I, 28 aprile 2006, n. 9882; Cass. civ. 10484/2012).
Pronunciata sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositate le note sostitutive di udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale si è già pronunciato con la sentenza non definitiva nr. 1867/2022, pubblicata il 18.11.2022, sicché rimangono da esaminare le ulteriori domande.
Sulla domanda di mantenimento della figlia Per_3
Con ricorso introduttivo la ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'obbligo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne nella misura di € 350,00.
Al fine di esaminare la domanda nel merito, è bene precisare che, secondo l'orientamento tradizionale seguito dalla giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il compimento della sua maggiore età e, quindi, in un momento temporale specificamente indicato, bensì quando questi consegue l'autosufficienza economica.
A tale riguardo deve rilevarsi che l'art. 337 septies, comma uno, cod. civ., introdotto dalla l. n.
219/2012, riproduce, in sostanza, il testo dell'abrogato art.155 quinquies cod. civ. e rappresenta la norma di riferimento in tema di obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni.
Invero, l'obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione, quale effetto immediato del rapporto di filiazione, si protrae finché il figlio non raggiunga un'autonomia reddituale, sempre che non versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, ovvero, per averla ingiustificatamente rifiutata
(ex multis, Cass. 4534/2014).
In sostanza, l'autosufficienza economica consiste nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
infatti, il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno "de quo" risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio, nonché nelle condizioni economiche e sociali dei genitori, onde consentirgli una propria autonomia economica: dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa (Cass.
18974/2013).
Richiamando i principi sopra enunciati, la S.C. ha costantemente affermato come non sia possibile fissare un termine all'obbligo di mantenimento in parola, dal momento che, una volta stabilito il criterio secondo cui l'obbligo stesso può protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età sia per consentire il completamento degli studi, sia per le note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, occorre, poi, determinare il limite di persistenza del medesimo sulla base non già di un termine astratto, rappresentato dal raggiungimento di una particolare età, bensì esclusivamente del concreto apprezzamento circa il fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta, dalle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa (in termini: Cass., n° 1773 del 2012, in una fattispecie in cui il figlio aveva compiuto i 35 anni).
In definitiva, il giudice di merito non può prefissare un termine finale dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto, in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
Tuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ha evidenziato che l'autonomia economica del figlio maggiorenne può essere dedotta anche in via presuntiva, attraverso l'allegazione di circostanze di fatto dalle quali desumere il venir meno dell'obbligazione in questione.
Detta valutazione, inoltre, deve essere effettuata “caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”
(Cass. 18076/2014; Cass. 12952/16).
Dunque, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale delineato, condiviso da questo Collegio, deve ritenersi che “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà
di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole….ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti,
all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società”.
Venendo al caso di specie, riguardo alla figlia nata il [...], sono stati acquisiti elementi, Per_3
di natura logica e presuntiva, tali da legittimare l'eliminazione del contributo paterno al loro mantenimento.
Ed invero per di anni 24 anni, alla luce di quanto sopra, il percorso formativo può dirsi Per_3
ampiamente concluso, essendo ella ormai anagraficamente adulta, d'altro canto, la ricorrente non ha fornito prova di ragioni individuali specifiche che hanno reso per la figlia difficile il reperimento di un'occupazione lavorativa, anzi la ha riferito che ha frequentato dei corsi di Pt_1 Per_3
specializzazione che dopo il diploma le potessero permettere di trovare lavoro. Le predette circostanze sono state peraltro confermate anche dall' unico teste escusso all' udienza del 09.11.2022,
il quale ha riferito che dopo aver conseguito il diploma di maturità presso un istituto paritario, Per_3
ha iniziato a frequentare un corso professionalizzante di make-up e di essersi, inoltre, reso disponibile a trovarle un impiego nel campo della ristorazione.
Tutti questi aspetti inducono il Collegio a ritenere che la sua situazione soggettiva integri una colpevole inerzia nella ricerca di una stabile attività lavorativa, in relazione al dato obiettivo dell'età
e alla mancata prova di ostacoli concreti personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, profili determinanti il venir meno dell'obbligo genitoriale in capo al Console di provvedere al suo mantenimento. Perdipiù con il passare del tempo il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne si affievolisce, non potendo essere protratto “oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”, per cui l'avanzare dell'età concorre “a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente” (Cass. n. 12952/2016).
Per tali ragioni, la domanda proposta dalla ricorrente di disporre a carico del l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne va rigettata, con revoca del contributo posto a carico del resistente in favore della figlia con decorrenza dalla presente Per_3
sentenza, essendo quest'ultima all'epoca dell'introduzione del giudizio appena ventenne.
Sulla domanda di assegno divorzile avanzata dal CP_1
La domanda di assegno divorzile formulata dal resistente non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si esporranno.
Giova infatti rammentare che la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287 del 11/07/2018,
dirimendo il contrasto interpretativo conseguente alla sentenza n. 11504 del 2017, ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, e ha riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e, per il suo riconoscimento, ha reso necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma sopra citata, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Va evidenziato che l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati.
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi anche più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio quindi delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Il tutto in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Pertanto, l'esigenza di valorizzare il principio dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi,
espresso nella sentenza n. 11504 del 2017, dovrà dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio che andrà coniugata con la funzione assistenziale del medesimo. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari,
conferendo rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Così facendo l'elemento contributivo-compensativo si coniuga a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. In questo senso la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ritiene poi il Tribunale di aderire alla giurisprudenza di legittimità che afferma che, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 8767/2011;
Cass. 24542/2009).
Applicando tali principi, osserva preliminarmente il Collegio che, nel caso di specie, in particolare,
la connotazione pratica del criterio della ragione più liquida riguarda la circostanza per cui,
quand'anche si procedesse alla valutazione della sussistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi,
in ogni caso le risultanze processuali non hanno consentito di dirsi provato il nesso eziologico tra le scelte compiute dai coniugi di comune accordo nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio e la disparità economica eventualmente esistente tra i coniugi, non potendo quindi darsi seguito alla domanda avanzata dal resistente.
Il resistente non ha dimostrato, non avendo prima ancora neppure allegato, di aver fatto rinunce per la vita familiare, quindi, non ha dimostrato di aver contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello della moglie. Ed infatti il a fondamento della propria domanda deduce CP_1
genericamente ed esclusivamente la fondatezza della stessa, in ragione della differente condizione patrimoniale sussistente tra le parti.
Non basta infatti, la mera allegazione di una sperequazione reddituale, dovendo essere dimostrato come i sacrifici fatti abbiano impedito alla parte di lavorare coerentemente con la propria istruzione e, contemporaneamente, abbiano invece consentito al coniuge di affermarsi professionalmente.
L'assenza di questo profilo porta quindi a concludere che vada negato tout court l'assegno divorzile,
valorizzando l'impossibilità di considerare la funzione compensativa, che meritava una specifica ed approfondita dimostrazione. Va poi considerato da ultimo che il resistente percepisce una pensione di circa € 610,00, oltre ad un assegno di invalidità di circa € 290,00, dunque, producendo un modesto reddito per poter far fronte alle esigenze primarie della vita quotidiana non ha neppure diritto alla componente propriamente assistenziale dell'assegno divorzile.
Tenuto conto della reciproca soccombenza in ragione del rigetto delle rispettive domande, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da nei confronti di garantito l'intervento in Parte_1 Controparte_1
causa del PM, così provvede:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dal CP_1
2) rigetta la domanda di mantenimento della figlia avanzata dalla Per_3 Pt_1
3) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 10.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Giuseppe Rana