Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1030/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI DE SETA Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di ricorso depositato il 05.03.2025 il Sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
33020120001893089000 e n. 33020130002803967000, notificati il 12 febbraio
2025, con il quale è stato chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 1.742,00 indicata nell'atto di opposizione, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti relativi ai periodi gennaio/dicembre 2011 e gennaio/dicembre 2012.
A sostegno dell'opposizione il Sig. ha in primo luogo dedotto Parte_1 che i crediti contributivi azionati sono stati oggetto di sgravio prima della notifica dei titoli ed ha eccepito la prescrizione delle pretese, instando per un annullamento degli avvisi di addebito.
L si è costituito, riconoscendo di aver erroneamente proceduto alla CP_1 notifica degli avvisi di addebito ed ha chiesto una declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
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La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 30.04.2025.
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che lo sgravio delle partite debitorie è stato disposto prima della notifica degli avvisi di addebito, emessi, pertanto, in assenza una causale giustificativa.
Tenuto conto, inoltre, della fondatezza dell'eccezione di prescrizione (i crediti sono insorti nel 2011 e nel 2012 e non risulta alcun atto interruttivo) la domanda va accolta, con conseguente annullamento degli avvisi di addebito opposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell e si liquidano nella CP_1 misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla gli avvisi di addebito n. 33020120001893089000 e n.
33020130002803967000, notificati il 12 febbraio 2025.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.312,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie per competenze e euro 43,00 per esborsi, con distrazione.
Cosenza, 06/05/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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